Articolo 4 della Legge 25 aprile 1957, n. 353
Articolo 3
Versione
15 giugno 1957
Art. 4.
La spesa per le indennita' ed il rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero effettuate dal personale dell'Ufficio centrale brevetti per l'applicazione dell'Accordo indicato nell'art.
I, sara' coperta, per ogni esercizio, con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla sopratassa prevista nell'art. 1 dell'Accordo stesso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 15 giugno 1957