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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3491/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti MICHELE FALCO MICHELE e MARIA Parte_1
FALCO;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 13.03.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre spese di lite.
Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata. La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del
1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, in seno al giudizio di merito, ha accertato la sussistenza in capo alla stessa parte ricorrente di un'invalidità quanto meno tale da ridurre a meno di un terzo le capacità di lavoro della stessa in occupazioni confacenti alle sue attitudini con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.07.2021).
Questo giudicante condivide la valutazione espressa dal CTU, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla L. n.222/1984 può trovare accoglimento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.07.2021).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell Restano CP_1 definitivamente a carico dell anche le spese di c.t.u. liquidate CP_2 sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara che la sussistenza in favore alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla legge n.222/1984 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.07.2021);
- condanna l alla rifusione nei confronti della parte CP_1 ricorrente delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro 5.300,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente e per intero a carico dell le spese di CP_1
c.t.u. liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 3491/2024 R.G. promossa da:
rappr. e dif. dagli avv. ti MICHELE FALCO MICHELE e MARIA Parte_1
FALCO;
RICORRENTE
contro
:
, rappr. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
RESISTENTE
RAGIONI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, contestate le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio (nominato nella fase di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere), ha depositato in data 13.03.2024 -entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso- il ricorso introduttivo del giudizio di merito, chiedendo, previo accertamento della sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge, il riconoscimento del diritto all'assegno ordinario d'invalidità con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre spese di lite.
Ha resistito l chiedendo il rigetto della domanda, in quanto CP_1 inammissibile e infondata. La domanda attorea è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione sulla base delle argomentazioni di seguito esposte.
Preliminarmente, occorre evidenziare che la disciplina introdotta con la legge n. 222/84 ha apportato significative innovazioni rispetto alla disciplina precedente, in primo luogo qualificando come “invalido” il soggetto la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo;
nonché definendo “inabile” colui il quale a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Rispetto alla pregressa disciplina è stato introdotto dal legislatore del
1984 un più rigoroso requisito di attualità contributiva (3 anni di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda), fermo restando il requisito assicurativo minimo complessivo di 5 anni;
tali requisiti assicurativi e contributivi possono validamente perfezionarsi anche in corso di istruttoria o di contenzioso amministrativo, con conseguente differimento, in tal caso, della decorrenza della prestazione previdenziale dalla data di tale perfezionamento.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio, in seno al giudizio di merito, ha accertato la sussistenza in capo alla stessa parte ricorrente di un'invalidità quanto meno tale da ridurre a meno di un terzo le capacità di lavoro della stessa in occupazioni confacenti alle sue attitudini con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.07.2021).
Questo giudicante condivide la valutazione espressa dal CTU, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni.
Ne discende che, alla luce delle risultanze della CTU, la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario prescritto dalla legge per la fruizione dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla L. n.222/1984 può trovare accoglimento con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.07.2021).
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Le spese (ivi comprese quelle della procedura di a.t.p. obbligatorio) seguono la soccombenza e vanno poste, quindi, a carico dell Restano CP_1 definitivamente a carico dell anche le spese di c.t.u. liquidate CP_2 sia nel corso dell'a.t.p. che nel presente giudizio.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- dichiara che la sussistenza in favore alla parte ricorrente del requisito sanitario per beneficiare dell'assegno ordinario d'invalidità di cui alla legge n.222/1984 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (31.07.2021);
- condanna l alla rifusione nei confronti della parte CP_1 ricorrente delle spese processuali della fase dell'accertamento tecnico preventivo e di quella del giudizio di merito, che liquida complessivamente in euro 5.300,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario per spese generali, CAP ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari;
- pone definitivamente e per intero a carico dell le spese di CP_1
c.t.u. liquidate nel corso del giudizio e della procedura di accertamento tecnico preventivo.
Bari, 18.11.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Agnese Angiuli