Sentenza breve 13 settembre 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza breve 13/09/2018, n. 1281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1281 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2018 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/09/2018
N. 01281/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2018, proposto da
ZI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Emma Cappuccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Nicolardi n. 129;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Avellino, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
Prof. ZI NO, Ing. EN De IT non costituiti in giudizio;
per l'annullamento a) del decreto di depennamento prot. n. 1653/18, notificato al ricorrente il 19.04.18 a mezzo pec, avente ad oggetto la chiusura del procedimento avviato in data 18.11.2018 prot. n.5873/17 e con il quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto Tecnico Agrario F. De Sanctis – Istituto Tecnico per geometri Oscar D'Agostino ha provveduto al “depennamento dalla III fascia delle Graduatorie di Istituto della Provincia di Avellino, valide per gli aa.ss. 2017/2020 – classe di concorso A027 (ex A049): Matematica e fisica negli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore per i docenti EL ZI”; b) di ogni altro presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca, dell’Uff. Scolastico Reg Campania - Ambito Terr. per la Provincia di Avellino e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2018 il dott. Fabio Maffei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato
che il ricorrente, in possesso della laurea in ingegneria, sin dall’anno 2006, era stato iscritto ininterrottamente nelle graduatorie di III fascia, senza che gli fosse mai contestato, nel corso degli anni ed in occasione dell’aggiornamento delle predette graduatorie, l’insegnamento congiunto delle materie di matematica e fisica;
che, nell’anno 2017, avendo presentato richiesta di aggiornamento delle graduatorie nelle quali era iscritto, nei termini prescritti dal D.M. 374/2017, in virtù del punteggio maturato, risultava nelle prime posizioni della graduatoria di III fascia A027 per la Provincia di Avellino, tanto da ricevere ed accettare l’incarico di supplenza annuale per l’insegnamento della matematica e della fisica dall’Istituto Superiore Omnicomprensivo F. De Sanctis di Lacedonia (AV) per la durata dell’intero anno scolastico 2017/2018;
che, tuttavia, dopo aver insegnato matematica e fisica insieme (classe A027 ex classe A049) per un arco temporale di 12 anni, in data 19.04.2018, l’Istituto Scolastico resistente, nella qualità di “ capofila ”, provvedeva a notificargli a mezzo pec il provvedimento di esclusione dalla graduatoria di insegnamento per matematica e fisica (classe A027), avverso il quale era vanamente presentato ricorso in opposizione;
che, con ricorso in esame, il ricorrente deduce l'illegittimità del suddetto provvedimento sotto plurimi profili, domandando l'accertamento del proprio diritto ad essere reinserito nelle graduatorie di istituto di III fascia (cl. conc. A 27);
che l’amministrazione resistente si costituiva eccependo, in rito, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, l’infondatezza delle articolate censure;
Ritenuto
che, nella fattispecie in esame, sussiste la giurisdizione dell'Autorità Giurisdizionale Amministrativa, viceversa sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro;
che la questione del riparto di giurisdizione in materia di controversie di lavoro è disciplinata dall'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale devolve alla cognizione del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo;
che il successivo comma 4 conserva uno spazio limitato alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, precisando che "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi";
che nella materia della collocazione nelle graduatorie d'insegnamento per il conferimento di incarichi o supplenze vengono in considerazione atti ricompresi fra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del privato datore di lavoro (cfr. art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), a fronte dei quali sono configurabili solo diritti soggettivi;
che alla gestione delle suddette graduatorie è estranea una vera procedura concorsuale (art. 63, comma 4, D.lgs. n. 165/2001), notoriamente contraddistinta dalle tipiche fasi della pubblicazione del bando di concorso, dello svolgimento dell'attività comparativa dei candidati e della conseguente formazione della graduatoria finale (cfr. Cass., Sez. Un., 23.7.2014, n. 16756);
che, in ordine alla giurisdizione, il ricorrente motiva la sussistenza della cognizione del Giudice Amministrativo nella controversia de qua in quanto essa verterebbe sull'impugnazione di un provvedimento amministrativo con cui la P.A. avrebbe illegittimamente esercitato il proprio potere valutativo in ordine ai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto;
che, invero, la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., 3.11.2011, n. 22733; Cass., Sez. Un., 16.12.2016, n. 25972) distingue fra l'impugnazione di atti di gestione delle graduatorie, nei quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato ed il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria, e le controversie che concernono la validità dell'atto amministrativo di carattere generale o regolamentare che disciplina l'accesso alle graduatorie e - solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto - la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria;
che il presente giudizio non concerne l'impugnazione dell'atto amministrativo generale o normativo;
che, al contrario, la domanda rivolta al Giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto individuale della ricorrente al reinserimento nella graduatoria, in tesi tale diritto emergendo direttamente dalla norma primaria e dal percorso di studi svolto dalla ricorrente;
che, in conclusione, nella fattispecie in esame viene in evidenza una problematica individuale di gestione del rapporto lavorativo istauratosi fra le parti della presente controversia, non sussistendo pertanto i presupposti necessari per radicare la giurisdizione dinanzi al Giudice Amministrativo;
che, pertanto, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riassunto nei termini di cui all'art. 11, comma 2 c.p.a.;
che, in relazione alla minima attività processuale svolta e all'esito in rito della presente vicenda, possono ritenersi sussistenti i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile stante il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, in favore del Giudice Ordinario, in funzione di Giudice del Lavoro.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 11 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Eleonora Monica, Presidente FF
Angela Fontana, Primo Referendario
Fabio Maffei, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Maffei | Eleonora Monica |
IL SEGRETARIO