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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, composto dai IGnori Magistrati:
▪ dott.ssa Annamaria ANTONINI - Presidente;
▪ dott. Fabio LUONGO - Giudice relatore
▪ dott.ssa Marta Diamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 644/2024 R.G. promossa con ricorso ex art. 473-bis.12 cod. proc. civ. depositato il 8.3.2024
DA
(Cod. Fisc. , rappresentato, difeso e Parte_1 C.F._1 domiciliato dall'avv.to Annachiara Tortora del Foro di Pordenone, come da mandato allegato al ricorso introduttivo;
-ricorrente-
CONTRO
(Cod. Fisc ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato, difeso e domiciliato dagli avv.to Giovanni Boldarino del Foro di Udine, come da mandato unito alla comparsa di costituzione e risposta.
-resistente-
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine,
- intervenuto -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio.
pagina 1 di 6 Causa rimessa in decisione al Collegio alle seguenti:
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
1) I genitori manterranno l'affidamento condiviso di con residenza Per_1
e collocamento dello stesso presso la madre e si obbligano reciprocamente a condividere tutte le informazioni relative alle eventuali necessità del figlio;
2) Il IG. terrà con sé il figlio il martedì dalle ore 9.00 alle ore Pt_1
21.00, ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di ogni settimana, oltre ad un sabato alternato ore 9.00 alle ore 19.00, ferma la massima flessibilità in ragione del prevalente interesse del minore. Gradualmente, in ragione della crescita e delle eIGenze del minore, nonché nel rispetto delle sue eIGenze di stabilità e serenità, le parti prevedranno di comune accordo l'introduzione dei pernotti presso il padre a decorrere dall'autunno 2025, salvo diverse intese;
nello specifico, il pernotto sarà introdotto per una giornata infrasettimanale ed inoltre a fine settimana alternati da venerdì sera alle 19:00 alla domenica sera alle 20:00, avendo cura di avvicendarsi anche nell'onere del trasporto da e verso il domicilio di riferimento nei periodi di competenza;
3) Il IG. si impegna, a titolo di contributo al Pt_1 mantenimento del figlio, a corrispondere alla IG.ra la somma Parte_2 di Euro 250,00 mensili. Tale somma verrà versata mediante bonifico bancario intestato alla NO entro il giorno 5 di ciascun Parte_2 mese e rivalutata annualmente secondo gli indici Istat, a far data dal 1° gennaio di ogni anno. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla NO;
4) I coniugi sosterranno le spese Parte_2 straordinarie relative al figlio come da Protocollo del Tribunale di Udine nella misura pari al 50% ciascuno;
5) I coniugi individueranno una scuola materna di gradimento di entrambi ove iscrivere per l'anno 2025- Per_1
2026; 6) Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, varrà il principio dell'alternanza, per cui starà il 25 dicembre, il Per_1 primo gennaio, la giornata di Pasquetta con un genitore, il 24 dicembre, il
31 dicembre, la giornata di Pasqua con l'altro. Per quest'anno il primo gruppo di festività spetterà, sempre salvo diverso accordo, alla NO
ed il secondo al OR , con successiva alternanza di Parte_2 Pt_1 pagina 2 di 6 anno in anno;
Per le altre festività, varrà il calendario ordinario;
7) I coniugi stabiliranno di comune accordo entro e non oltre il 31 maggio i tempi ed i modi con cui ciascuno trascorrerà le vacanze estive con , nel Per_1 rispetto delle sue eIGenze di stabilità e serenità e ferma la massima flessibilità in ragione del prevalente interesse del minore;
il minore trascorrerà con ciascun genitore, durante le vacanze estive, un periodo continuativo con ciascun genitore di almeno 7 giorni, fermo restando la possibilità di estendere detto periodo a 15 giorni anche non consecutivi a partire dal 6° anno di età del bambino;
8) I genitori si daranno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo dei documenti autonomi per i minori;
9) Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'epigrafato ricorso, il IG. , deducendo di aver Parte_1 intrattenuto una relazione more uxorio con la IG.ra Parte_3
e che da tale unione, in data 19.2.2022, era nato ,
[...] Persona_2 ha adito l'intestato Tribunale, per sentir disporre l'affidamento condiviso ed entrambi i genitori del figlio minore , con collocamento del Per_1 medesimo presso la madre, ma con mantenimento della residenza anagrafica presso il padre, asserendo che, in difetto, egli non avrebbe avuto cognizione delle missive intestate al figlio, anche relative al percorso scolastico o al percorso di vaccinazione obbligatoria, sul quale, a suo dire, la madre si era professata contraria. L'odierno ricorrente si dichiarava disponibile al pagamento a favore della IG.ra di un assegno Parte_2 mensile di importo di € 200,00, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore oltre al 50% delle spese straordinarie, non Per_1 opponendosi al riconoscimento in via esclusiva dell'assegno unico alla madre. Proponeva, del pari, il proprio piano genitoriale, ivi specificando tempi e modalità dell'esercizio del suo diritto di visita al figlio. Chiedeva, infine, sempre con riguardo a , la pronuncia di un provvedimento Per_1 giudiziale in ordine alla regolare somministrazione delle vaccinazioni obbligatorie al figlio, nonché per l'individuazione della scuola a cui iscrivere il figlio per l'anno scolastico 2024/2025, atteso il contrasto insorto tra i pagina 3 di 6 genitori su dette questioni.
Ritualmente costituitasi in causa, , Parte_3 contestando le allegazioni in fatto di controparte, chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio minore con conseguente collocazione di Per_1 quest'ultimo presso di sé, rappresentando che tale richiesta era giustificata dalle condizioni psico fisiche dell'odierno ricorrente, il quale, nell'agosto
2023, era stato colpito da un grave aneurisma cerebrale, ed ascrivendo alla vita dissoluta del medesimo la causa dell'interruzione del rapporto affettivo.
All'esito di un prolungato tentativo di conciliazione avanti al giudice istruttore, le parti addivenivano, quindi, alla predisposizione di conclusioni congiunte, rassegnate all'udienza del 12.2.2025. Rimessa in decisione la causa su queste ultime e preso atto che, a quell'udienza, il IG. ha Pt_1 inteso comunque rinunciare alla domanda ex art. 316 cod. civ. di sottoposizione di a vaccinazione obbligatoria, sulla base di una già Per_1 intervenuta soluzione della questione con la resistente, il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'omologa dell'accordo, ritenendo che le pattuizioni intervenute tra le parti, così come riprodotte nel sottostante dispositivo, siano conformi agli interessi morali e materiali del figlio minore.
La natura del procedimento impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sopra intestata composizione, definitivamente decidendo,
▪ OMOLOGA l'accordo intervenuto tra le parti e dispone che l'affidamento e il mantenimento di siano così disciplinati: Persona_2
1) I genitori manterranno l'affidamento condiviso di con Per_1 residenza e collocamento dello stesso presso la madre e si obbligano reciprocamente a condividere tutte le informazioni relative alle eventuali necessità del figlio;
2) Il IG. terrà con sé il figlio il martedì dalle ore 9.00 alle ore Pt_1
21.00, ed il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di ogni settimana, oltre ad un sabato alternato ore 9.00 alle ore 19.00, ferma la massima flessibilità in ragione del prevalente interesse del minore. Gradualmente, in ragione della crescita e delle eIGenze del minore, nonché nel rispetto delle sue eIGenze di stabilità e serenità, le parti prevedranno di comune pagina 4 di 6 accordo l'introduzione dei pernotti presso il padre a decorrere dall'autunno 2025, salvo diverse intese;
nello specifico, il pernotto sarà introdotto per una giornata infrasettimanale ed inoltre a fine settimana alternati da venerdì sera alle 19:00 alla domenica sera alle 20:00, avendo cura di avvicendarsi anche nell'onere del trasporto da e verso il domicilio di riferimento nei periodi di competenza;
3) Il IG. si impegna, a titolo di contributo al mantenimento del Pt_1 figlio, a corrispondere alla IG.ra la somma di Euro 250,00 Parte_2 mensili. Tale somma verrà versata mediante bonifico bancario intestato alla IG.ra entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutata Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat, a far data dal 1° gennaio di ogni anno. L'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla IG.ra ; Parte_2
4) I coniugi sosterranno le spese straordinarie relative al figlio come da
Protocollo del Tribunale di Udine nella misura pari al 50% ciascuno;
5) I coniugi individueranno una scuola materna di gradimento di entrambi ove iscrivere per l'anno 2025-2026; Per_1
6) Per quanto riguarda le festività, in mancanza di diverso accordo, varrà il principio dell'alternanza, per cui starà il 25 dicembre, il primo Per_1 gennaio, la giornata di Pasquetta con un genitore, il 24 dicembre, il 31 dicembre, la giornata di Pasqua con l'altro. Per quest'anno il primo gruppo di festività spetterà, sempre salvo diverso accordo, alla IG.ra ed il secondo al OR , con successiva alternanza di Parte_2 Pt_1 anno in anno;
Per le altre festività, varrà il calendario ordinario;
7) I coniugi stabiliranno di comune accordo entro e non oltre il 31 maggio i tempi ed i modi con cui ciascuno trascorrerà le vacanze estive con
, nel rispetto delle sue eIGenze di stabilità e serenità e ferma la Per_1 massima flessibilità in ragione del prevalente interesse del minore;
il minore trascorrerà con ciascun genitore, durante le vacanze estive, un periodo continuativo con ciascun genitore di almeno 7 giorni, fermo restando la possibilità di estendere detto periodo a 15 giorni anche non consecutivi a partire dal 6° anno di età del bambino;
pagina 5 di 6 8) I genitori si daranno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo dei documenti autonomi per i minori;
▪ COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella Camera di ConIGlio del 25.3.2025
Il Presidente dott.ssa Annamaria ANTONINI
Il Giudice Est.
dr. Fabio LUONGO
pagina 6 di 6