Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott. Mario Cigna, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2278/2015 R.G.,
TRA
in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1
Parte_2
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Monticchio
- attore -
CONTRO
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Fabiola Chirico
- convenuto -
P_
rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Gallegra
- convenuta -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 18-3-2015 in qualità di tutore CP_3
di (all'epoca minore), conveniva in giudizio Parte_2
dinanzi a questo Tribunale i coniugi e Controparte_1 P_
, al fine di ottenere il risarcimento dei danni, non patrimoniali,
[...]
A sostegno della domanda l'attore esponeva: che , originario della Romania, era stato Parte_2
adottato in tenerissima età dai coniugi e Controparte_1 P_
;
[...]
che, dopo averlo preso in adozione, i coniugi avevano appreso che fosse affetto da una grave forma di disturbo mentale, rivelandosi Pt_2
inidonei a gestire le problematiche comportamentali del figlio;
che, in data 26.9.2006, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria aveva disposto l'allontanamento di dal nucleo familiare e, con Pt_2
successivo provvedimento del 23-10-2006, ne aveva disposto l'affidamento alla comunità “Tirammolla” della Cooperativa “L'Adelfia”, cui erano seguiti vari trasferimenti presso altre strutture riabilitative, intervallati da periodi di ricoveri presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi
e Cura locali;
che tuttavia, dopo il trasferimento presso la comunità riabilitativa, i coniugi avevano mantenuto contatti sporadici (solo telefonici) con il figlio per poi interromperli del tutto, giungendo a proporre formale istanza di revoca dell'adozione; che, pertanto, il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in data 12-
2-2008, preso atto della indisponibilità dei coniugi ad occuparsi dell'assistenza del minore, ne aveva dichiarato lo stato di adottabilità.
Tanto premesso in fatto, l'attore chiedeva quindi il risarcimento dei danni subiti da , in conseguenza della condotta Parte_2
inadempiente degli odierni convenuti, per avere questi privato il figlio
2 dell'affetto genitoriale, con conseguente peggioramento del già compromesso stato di salute psichica dello stesso.
Con separate comparse di risposta, si costituivano CP_1
e , i quali contestavano la domanda, sia nell'an
[...] P_
che nel quantum, concludendo per il rigetto;
in particolare deducevano come il Tribunale per i minorenni, dopo il trasferimento di presso Pt_2
la comunità riabilitativa, avesse vietato ai coniugi di avere contatti con il figlio, al fine di non compromettere l'intrapreso percorso terapeutico, evidenziando comunque che nel frattempo i rapporti tra i due si erano progressivamente deteriorati fino alla decisione di separarsi.
Nel corso del giudizio, essendo cessata la tutela di Parte_2
per il raggiungimento della maggiore età, si costituiva per suo
[...]
conto, , quale amministratore di sostegno. Parte_1
Il giudizio veniva istruito, oltre che documentalmente, mediante prova orale e consulenza psichiatrica;
a seguito del deposito della relazione, il
Giudice, al fine di ottenere i necessari chiarimenti, poneva al CTU un quesito integrativo;
all'udienza del 12-2-2025, fatte precisare le conclusioni, riservava la causa per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va pertanto rigettata.
Va anzitutto premesso che, secondo condiviso principio espresso dalla
S.C., il cd. “illecito endofamiliare”, concretamente ravvisabile in tutti quei casi in cui all'interno delle dinamiche relazionali che hanno come teatro la famiglia si consumi una lesione dei diritti della persona
3 costituzionalmente garantiti in conseguenza di una violazione dei doveri familiari, in quanto ricadente nell'area dell'illecito extracontrattuale, non si sottrae alle ordinarie regole probatorie che sovrintendono all'accertamento della responsabilità ad esso correlata;
ne consegue, sotto il profilo della ripartizione dell'onere probatorio, che, oltre alla prova del danno e del nesso di causalità, il danneggiato che agisca a fini risarcitori debba anche provare che il pregiudizio da esso allegato sia conseguenza di una condotta illecita del danneggiante (così Cass.
6518/2020).
Nel caso in esame l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio, non avendo dimostrato la sussistenza del danno, quale conseguenza immediata e diretta della asserita condotta illecita.
Nello specifico dall'espletata attività istruttoria, non sono emersi elementi idonei ad affermare che il deficit psichico lamentato dall'attore sia riconducibile alla condotta dei genitori adottivi né che le vicende familiari descritte abbiano aggravato lo stato patologico -già ampiamente compromesso- del Parte_2
Condivisibile appare, al riguardo, la CTU espletata dalla dott.ssa Per_1
che, in esito ad un attento esame della documentazione agli atti e
[...]
con valutazione immune da vizi logici (come tale fatta propria da questo
Tribunale), ha escluso la sussistenza di un nesso causale tra la disabilità intellettiva manifestata dal e l'interruzione del rapporto Parte_2
genitori-figlio, evidenziando come detta disabilità intellettiva (“Disabilità intellettiva di grado Moderato-grave”) abbia una genesi prevalentemente, se non esclusivamente, organica, considerata la gravità, l'esordio precoce e la mancata risposta agli interventi multiprofessionali
4 continuativi messi in atto nelle diverse strutture terapeutiche in cui il era stato inserito;
in particolare-si legge nella consulenza- Parte_2
“se attualmente, grazie agli interventi terapeutici ed educativi su citati messi in atto, si assiste a una riduzione delle problematiche comportamentali, permane tuttavia una disabilità intellettiva di grado medio-grave, che si mantiene stabile nel tempo e per la quale necessita
(e necessiterà) di supervisione e assistenza continua” ; in ordine, specificatamente, all'incidenza della condotta dei genitori sul descritto disturbo, il Ctu ha chiarito che “sulla presenza e sulla gravità del deficit cognitivo non si può ritenere che vi sia stata una influenza delle condotte genitoriali, quanto piuttosto la mancanza di terapie o di altri interventi precocissimi nello sviluppo, che avrebbero dovuto essere attuati già nei primi anni di vita (e quindi in epoca pre-adottiva) e che probabilmente avrebbero potuto non “curare” il disturbo del neurosviluppo ma per lo meno attenuarne le manifestazioni secondarie”, concludendo pertanto che “la mancanza delle figure genitoriali adottive (tenuto anche conto del breve lasso di tempo trascorso da con loro) non abbia avuto influenza sullo stato Pt_2
cognitivo del ragazzo, il cui deficit si è assestato da anni su un livello medio-grave” (cfr. Ctu in atti).
L'indagine peritale ha dunque acclarato che la disabilità intellettiva del era preesistente all'adozione e dunque indipendente dal Parte_2
fallimento adottivo.
Al riguardo la tesi attorea secondo cui la presenza delle figure genitoriali avrebbe determinato una migliore qualità della vita del e una maggiore efficacia delle terapie, risulta sprovvista di Parte_2
5 qualsiasi supporto scientifico;
sul punto, infatti, il ctu, in sede di integrazione della consulenza (anche in risposta alle osservazioni del procuratore dell'attore) ha escluso qualsivoglia incidenza della condotta genitoriale sulla riscontrata disabilità, evidenziando, al contrario, come l'inserimento precoce di in comunità -grazie agli interventi Pt_2
erogati e alla stimolazione/supervisione continua da parte del personale sanitario adeguatamente formato- abbia influito positivamente sul decorso del disturbo;
in particolare la ctu ha precisato che “se è vero che ricorda alcune esperienze effettuate con la coppia adottiva, Parte_2
tuttavia nel suo ricordo non emergono elementi depressivi, di nostalgia o rimpianto, forse anche per la scarsa capacità di elaborazione dei vissuti, oltre che per il tempo relativamente breve trascorso con loro. I ricordi e i contenuti relativi al periodo di permanenza con i genitori adottivi sono infatti espressi su richiesta della CTU;
non emergono né sono segnalati dagli operatori della Comunità disturbi dell'adattamento o vissuti abbandonici, tenuto anche conto del lasso di tempo trascorso dal periodo in cui era collocato presso la famiglia adottiva”.
La domanda, quindi, come detto, va rigettata.
In considerazione della peculiarità della questione trattata, si ritiene sussistano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite;
le spese di CTU, per come liquidate, vanno poste definitivamente nella misura del 50% a carico dell'Erario, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato dell'attore, e del residuo 50% a carico dei convenuti in solido e . Controparte_1 P_
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Lecce, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del Dr. Mario Cigna, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con citazione notificata il 18-3-2015 da
[...]
, in qualità di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
, nei confronti di e , così
[...] Controparte_1 P_
provvede: rigetta la domanda attorea;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
pone le spese di ctu, per come già liquidate con separati decreti, definitivamente nella misura del 50% a carico dell'Erario e del residuo
50% a carico dei convenuti in solido e Controparte_1 P_
.
[...]
Lecce, 9-5-2025
Il Giudice dott. Mario Cigna
La presente sentenza è stata redatta dal funzionario dell'Ufficio per il processo dott.ssa Azzurra Buia, sotto la supervisione del sottoscritto Magistrato. dott. Mario Cigna
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