Sentenza 10 marzo 2026
Decreto collegiale 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 10/03/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00155/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Pietro Barbaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’accertamento
ed il riconoscimento dei benefici economici ex art 6 bis comma 2 D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo per l’ente previdenziale di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita (Trattamento di Fine servizio) mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali aggiuntivi del 2,5% ciascuno per come contemplati dalla disposizione citata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Viste le note depositate dall’INPS il 26.2.2026, inerenti gli annullamenti in autotutela disposti in favore dei ricorrenti;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. IN BL e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, appartenenti alle forze di polizia (Polizia di Stato), già cessati dal servizio, a seguito di maturato pensionamento, con ricorso depositato come previsto in rito, hanno dedotto l’errato calcolo del TFS liquidato, per omesso riconoscimento dei n. 6 scatti contributivi, in virtù dell’art.6 bis del d.l. n. 387/1987, in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ex art. 13 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.
Il Ministero dell’interno e l’INPS si sono costituiti in giudizio senza depositare memorie.
In vista della pubblica udienza di discussione l’INPS, in data 26.2.2026, ha depositato due atti emessi in autotutela, con i quali risulta aver provveduto alla rideterminazione degli importi da liquidare in favore dei ricorrenti in applicazione della legge 7 agosto 1990, n. 232 che ha introdotto benefici economici e previdenziali per il personale delle Forze di Polizia e militare, tra cui il riconoscimento di sei scatti stipendiali (aumenti del 2,50% ciascuno) ai fini del calcolo della pensione e del Trattamento di Fine Servizio (TFS/buonuscita).
In relazione a quanto precede deve ritenersi, in assenza di osservazioni contrarie dei ricorrenti, che la loro pretesa risulti, allo stato, completamente soddisfatta dalla suddetta Amministrazione, onde non resta al collegio che dare atto della avvenuta cessazione della materia del contendere nel ricorso in esame.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza virtuale e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della circostanza che l’INPS (pur avendo soddisfatto la richiesta dei ricorrenti), ha comunque emesso gli atti di liquidazione del TFS aggiuntivo solo dopo il deposito della presente impugnazione (il ricorso è stato notificato il 7.2.2023 con successivo deposito avvenuto in data 8.2.2023, l’INPS ha emesso l’atto di liquidazione il 26.2.2026).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna le part resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, che liquida nella misura complessiva di € 2000,00 (duemila) oltre oneri dovuti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IN BL, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Consigliere
Lorenzo Ieva, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IN BL |
IL SEGRETARIO