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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 21/05/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PESARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 99/2024 Rg. avviato su domanda di
Parte_1 con avv. F. Carbonari
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 01.08.2024 ai sensi degli artt. 67 e ss cod. Parte_1 crisi presentava un nuovo piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva, tacitati i crediti prededucibili, il pagamento del creditore ipotecario nella complessiva misura di euro 86.667,93 (di cui euro 1.917,93 imputabile Parte_2 alla quota degradata a chirografo, pari al 10% della parte degradata a chirografo), del creditore ipotecario di secondo grado Intesa San Paolo per euro 6.124,70 (quota degradata a chirografo), della Regione Marche per euro 1.097,10 e infine dell
[...]
per euro 269,36. Il tutto mediante un pagamento rateale – meglio Controparte_1 delineato nel ricorso – da completare nell'arco di 9 anni e 2 mesi.
Era così emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ alle comunicazioni previste ai creditori onde attivare il contraddittorio con costoro.
L'Occ, come dalla stessa attestato, provvedeva quindi all'incombente.
1 Nel termine concesso presentava le proprie osservazioni critiche la sola soc. la Pt_2 quale eccepiva:
1. che il credito vantato era superiore a quello considerato nella domanda;
2. che la durata del pagamento proposto era eccessiva;
3. che in capo al ricorrente difettava il requisito della meritevolezza;
Erano depositate, infine, sia le note in replica della parte ricorrente e sia la relazione finale dell'Occ.
Preliminarmente merita constatare che la soc. riferisce che non sono state CP_2 conteggiate le spese della procedura esecutiva Rge 46/22 attualmente sospesa e quantificate in euro 6.029,02 per rimborsi ed euro 3.523,77 per compensi.
La puntualizzazione pare essere stata recepita nella relazione ex art. 70 co. 6 cod. crisi dell'OCC, la quale – fermo il riconoscimento della somma di euro 84.750,00 con rango ipotecario – riporta, in relazione alla quota degradata a chirografo per la quale la proposta prevedeva il pagamento del 10%, il soddisfo per euro 2.873,21 (e non più euro
1.917,93).
Ciò posto, secondo l'Occ, la suddetta soc. creditrice non avrebbe (o meglio: l'istituto mutuante che aveva stipulato il contratto originante il credito acquistato in ultimo da rispettato il merito creditizio secondo i parametri di cui all'art. 68 co. 3 CP_3 cod. crisi con la conseguenza della sterilizzazione della possibilità di presentare contestazioni in sede di omologa in base all'art. 69 co. 2 cod. crisi.
La circostanza non è stata motivatamente contestata dalla creditrice, sicché deve ritenersi operativa la disposizione appena richiamata e quindi inammissibile la contestazione più sopra riportata al n. 2) ed inerente l'eccessiva durata del piano, trattandosi di aspetto pacificamente attinente la dimensione della convenienza.
Discorso differente, invece, deve riservarsi alla questione relativa alla somma offerta alla creditrice quale creditore ipotecario nella prospettiva dell'art. 67 co. 4 cod. CP_2 crisi, posto che trattasi di questione che coinvolge la stessa ammissibilità del ricorso – che il giudice è chiamato a valutare in sede di omologa (vd. art. 70 co. 7 cod. crisi) - e che quindi sfugge allo sbarramento, limitato alla valutazione di convenienza, dell'art. 69 co. 2 cod. crisi.
2 Come noto, nelle more del procedimento è entrato in vigore il d.lgs. n. 136 del 2024 il cui art. 56 co. 4 ne prevede l'immediata applicazione anche alle procedure pendenti.
Il nuovo art. 67 co. 4 cod. crisi oggi prescrive che “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”
Il parametro di riferimento, quindi, non è più quello indicato nella precedente formulazione (valore di mercato) e che aveva originato problemi interpretativi nonché orientamenti discordanti, ma quello di liquidazione (controllata) secondo quanto attestato dall'OCC.
Nel caso in esame, alla soc. – creditrice ipotecaria di primo grado – viene CP_2 proposto un pagamento di euro 84.750,00. L'immobile ipotecato era già oggetto di esperimento di vendita programmato in sede esecutiva (e sospesa) al prezzo base di euro 113.000,00 (e quindi con offerta minima di euro 84.750,00).
Contrariamente a quanto riferito dal creditore, nel verbale 08.11.2024 di sospensione delle operazioni di vendita il delegato avv. dava atto che “per l'Esecuzione CP_4
Immobiliare in epigrafe indicata, non è stata presentata alcuna offerta”.
Dovendo, pertanto, escludersi che la vendita sospesa potesse avere possibilità di incasso superiore a quella proposta (anzi, in caso di prosieguo della procedura esecutiva il nuovo prezzo base sarebbe divenuto quello di euro 84.750,00 con offerta minima di euro
63.562,50), è di certo sostenibile che anche in sede di liquidazione controllata non si sarebbe realizzato alcun ricavo eccedente la somma di euro 84.750,00.
Ipotizzando comunque, ottimisticamente, un introito di euro 84.750,00 in sede concorsuale si sarebbero poi dovute conteggiare le spese e i costi in prededuzione (invero un po' inferiori a quelli quantificati dall'OCC posto che il compenso per l'attività di OCC e liquidatore è oggi unitario e non cumulabile in base al novellato art. 275 co. 3 cod. crisi) ciò che avrebbe, in ogni caso, ridimensionato il ricavato netto distribuibile al creditore riducendolo a circa 68 mila euro.
Appare chiaro, quindi, che l'offerta del ricorrente sia rispettosa del parametro di legge, tanto più in assenza, nelle contestazioni, di dati numerici precisi (vd. ad es. gli interessi).
Con riguardo, infine, all'obiezione circa il difetto di meritevolezza, trattasi di contestazione non fondata.
3 Come riconosciuto dallo stesso creditore nelle proprie osservazioni, nell'indebitamento del ricorrente non sussiste dolo o colpa grave. Dal momento che l'art. 69 co. 1 cod. crisi sbarra la strada dello strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore solo al debitore che abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento "con colpa grave, malafede o dolo” l'obiezione non può trovare accoglimento.
Nessuna rilevanza, infine, assume il finanziamento contratto dalla moglie (soggetto estraneo alla procedura) per l'acquisto di un'automobile.
p.q.m.
(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da
[...]
Pt_1
(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'OCC pubblicata sul sito del
Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'OCC, venga comunicata ai creditori;
(-) dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, risolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
(-) dispone che l'OCC – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;
(-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'OCC – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;
(-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'OCC e al ricorrente.
(-) dichiara chiusa la procedura.
Pesaro, il 07.04.2025
Il Giudice
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Pesaro in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.
Lorenzo Pini, nell'ambito del procedimento iscritto al n. 99/2024 Rg. avviato su domanda di
Parte_1 con avv. F. Carbonari
RICORRENTE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 01.08.2024 ai sensi degli artt. 67 e ss cod. Parte_1 crisi presentava un nuovo piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore in forza del quale proponeva, tacitati i crediti prededucibili, il pagamento del creditore ipotecario nella complessiva misura di euro 86.667,93 (di cui euro 1.917,93 imputabile Parte_2 alla quota degradata a chirografo, pari al 10% della parte degradata a chirografo), del creditore ipotecario di secondo grado Intesa San Paolo per euro 6.124,70 (quota degradata a chirografo), della Regione Marche per euro 1.097,10 e infine dell
[...]
per euro 269,36. Il tutto mediante un pagamento rateale – meglio Controparte_1 delineato nel ricorso – da completare nell'arco di 9 anni e 2 mesi.
Era così emesso il decreto di cui all'art. 70 cod. crisi e invitato l'Occ alle comunicazioni previste ai creditori onde attivare il contraddittorio con costoro.
L'Occ, come dalla stessa attestato, provvedeva quindi all'incombente.
1 Nel termine concesso presentava le proprie osservazioni critiche la sola soc. la Pt_2 quale eccepiva:
1. che il credito vantato era superiore a quello considerato nella domanda;
2. che la durata del pagamento proposto era eccessiva;
3. che in capo al ricorrente difettava il requisito della meritevolezza;
Erano depositate, infine, sia le note in replica della parte ricorrente e sia la relazione finale dell'Occ.
Preliminarmente merita constatare che la soc. riferisce che non sono state CP_2 conteggiate le spese della procedura esecutiva Rge 46/22 attualmente sospesa e quantificate in euro 6.029,02 per rimborsi ed euro 3.523,77 per compensi.
La puntualizzazione pare essere stata recepita nella relazione ex art. 70 co. 6 cod. crisi dell'OCC, la quale – fermo il riconoscimento della somma di euro 84.750,00 con rango ipotecario – riporta, in relazione alla quota degradata a chirografo per la quale la proposta prevedeva il pagamento del 10%, il soddisfo per euro 2.873,21 (e non più euro
1.917,93).
Ciò posto, secondo l'Occ, la suddetta soc. creditrice non avrebbe (o meglio: l'istituto mutuante che aveva stipulato il contratto originante il credito acquistato in ultimo da rispettato il merito creditizio secondo i parametri di cui all'art. 68 co. 3 CP_3 cod. crisi con la conseguenza della sterilizzazione della possibilità di presentare contestazioni in sede di omologa in base all'art. 69 co. 2 cod. crisi.
La circostanza non è stata motivatamente contestata dalla creditrice, sicché deve ritenersi operativa la disposizione appena richiamata e quindi inammissibile la contestazione più sopra riportata al n. 2) ed inerente l'eccessiva durata del piano, trattandosi di aspetto pacificamente attinente la dimensione della convenienza.
Discorso differente, invece, deve riservarsi alla questione relativa alla somma offerta alla creditrice quale creditore ipotecario nella prospettiva dell'art. 67 co. 4 cod. CP_2 crisi, posto che trattasi di questione che coinvolge la stessa ammissibilità del ricorso – che il giudice è chiamato a valutare in sede di omologa (vd. art. 70 co. 7 cod. crisi) - e che quindi sfugge allo sbarramento, limitato alla valutazione di convenienza, dell'art. 69 co. 2 cod. crisi.
2 Come noto, nelle more del procedimento è entrato in vigore il d.lgs. n. 136 del 2024 il cui art. 56 co. 4 ne prevede l'immediata applicazione anche alle procedure pendenti.
Il nuovo art. 67 co. 4 cod. crisi oggi prescrive che “È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, dei beni e dei diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.”
Il parametro di riferimento, quindi, non è più quello indicato nella precedente formulazione (valore di mercato) e che aveva originato problemi interpretativi nonché orientamenti discordanti, ma quello di liquidazione (controllata) secondo quanto attestato dall'OCC.
Nel caso in esame, alla soc. – creditrice ipotecaria di primo grado – viene CP_2 proposto un pagamento di euro 84.750,00. L'immobile ipotecato era già oggetto di esperimento di vendita programmato in sede esecutiva (e sospesa) al prezzo base di euro 113.000,00 (e quindi con offerta minima di euro 84.750,00).
Contrariamente a quanto riferito dal creditore, nel verbale 08.11.2024 di sospensione delle operazioni di vendita il delegato avv. dava atto che “per l'Esecuzione CP_4
Immobiliare in epigrafe indicata, non è stata presentata alcuna offerta”.
Dovendo, pertanto, escludersi che la vendita sospesa potesse avere possibilità di incasso superiore a quella proposta (anzi, in caso di prosieguo della procedura esecutiva il nuovo prezzo base sarebbe divenuto quello di euro 84.750,00 con offerta minima di euro
63.562,50), è di certo sostenibile che anche in sede di liquidazione controllata non si sarebbe realizzato alcun ricavo eccedente la somma di euro 84.750,00.
Ipotizzando comunque, ottimisticamente, un introito di euro 84.750,00 in sede concorsuale si sarebbero poi dovute conteggiare le spese e i costi in prededuzione (invero un po' inferiori a quelli quantificati dall'OCC posto che il compenso per l'attività di OCC e liquidatore è oggi unitario e non cumulabile in base al novellato art. 275 co. 3 cod. crisi) ciò che avrebbe, in ogni caso, ridimensionato il ricavato netto distribuibile al creditore riducendolo a circa 68 mila euro.
Appare chiaro, quindi, che l'offerta del ricorrente sia rispettosa del parametro di legge, tanto più in assenza, nelle contestazioni, di dati numerici precisi (vd. ad es. gli interessi).
Con riguardo, infine, all'obiezione circa il difetto di meritevolezza, trattasi di contestazione non fondata.
3 Come riconosciuto dallo stesso creditore nelle proprie osservazioni, nell'indebitamento del ricorrente non sussiste dolo o colpa grave. Dal momento che l'art. 69 co. 1 cod. crisi sbarra la strada dello strumento della ristrutturazione dei debiti del consumatore solo al debitore che abbia cagionato la situazione di sovraindebitamento "con colpa grave, malafede o dolo” l'obiezione non può trovare accoglimento.
Nessuna rilevanza, infine, assume il finanziamento contratto dalla moglie (soggetto estraneo alla procedura) per l'acquisto di un'automobile.
p.q.m.
(-) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore predisposto da
[...]
Pt_1
(-) ordina che la presente sentenza venga, a cura dell'OCC pubblicata sul sito del
Tribunale entro 48 ore e che, sempre a cura dell'OCC, venga comunicata ai creditori;
(-) dispone che l'OCC vigili sull'esatto adempimento del piano secondo le scadenze previste, risolvendo eventuali difficoltà e segnalando al giudice problemi nonché ogni fatto rilevante ai fini di una revoca dell'omologazione;
(-) dispone che l'OCC – entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno per la durata del piano - depositi una relazione informativa sull'andamento dello stesso;
(-) dispone che, terminata l'esecuzione del piano, l'OCC – sentito il debitore – rediga una relazione finale da comunicare al giudice, all'esito della quale verrà liquidato definitivamente il compenso;
(-) manda alla Cancelleria per la comunicazione all'OCC e al ricorrente.
(-) dichiara chiusa la procedura.
Pesaro, il 07.04.2025
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