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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 26/10/2025, n. 5209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5209 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza
Ruolo Generale n. 2235/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2235/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 25-6-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., in proprio e in qualità di capo-gruppo mandataria dell' costituita con la in persona CP_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come da procura agli atti , dall'avv. Antonio Francesco Minichiello ( C.F._1
APPELLANTE
E
, in persona legale rapp.te p.t., dom.to c/o la Controparte_3 casa comunale in Frignano (CE) al C.so Vittorio Emanuele II, 78, CF:
, rappresentato e difeso, giusta Deliberazione di incarico P.IVA_2 della Giunta Comunale n. 50 del 30/06/2020 e procura agli atti, dall'Avv. Giuseppe Criscuolo (C.F.: P. Iva: C.F._2
) e con questi elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla P.IVA_3
Via Arturo Garofano n.8, nonché al domicilio digitale, giusta PEC tratta dai Registi di Giustizia, all'indirizzo Email_1
APPELLATO FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la odierna appellante ha convenuto in giudizio il dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., al fine di Controparte_3 ottenere la risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno della convenzione di project financing stipulata con il predetto Ente in data 11.10.2007, avente ad oggetto i lavori di ampliamento del cimitero comunale.
In particolare, dagli atti di casa emerge che, espletata la gara,
l'aggiudicazione era avvenuta con determina n. 47 del 13/04/2007; quindi in data 11/10/2007 era stipulato tra il e la Controparte_3
come associata, l'atto di concessione di Parte_1 costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale di
Frignano Rep.n.27, reg. in Aversa il 31/10/2007 al n. 1368, con il quale si conveniva e disciplinava l'affidamento in concessione alla Parte_1 concessionaria della progettazione, costruzione e gestione delle opere, in uno all'integrale esecuzione e completamento di tutte le procedure necessarie alla realizzazione dell'opera, con corrispettivo per il concessionario, a fronte della durata decennale della concessione, di gestione funzionale e sfruttamento economico di tutti i lavori realizzati.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 10/01/2008 era approvato il progetto definitivo dei predetti lavori e con determinazione n.118 del 19/05/2008 del Settore Tecnico del Comune di , era CP_3 approvato il progetto esecutivo delle opere, il quadro economico e la relazione tecnica per un importo complessivo di € 1.927.225,89.
Successivamente, il Comune di – Settore Tecnico con CP_3 comunicazione prot. n. 2494 del 04/03/2009 ha invitato la ad Parte_1 avviare entro la data del 30/03/2009 tutto quanto previsto nel contratto di concessione e a ripresentare nuove garanzie e fidejussioni, ormai scadute.
In data 25/03/2009, con nota acquisita al protocollo comunale n. 3452, la giustificava il mancato avvio dei lavori sull'assunto della Parte_1 necessità di conoscere eventuali opposizioni da parte dei proprietari dei fondi da espropriare. In data 07/05/2009, con nota prot. n. 5310 il settore Tecnico del ha richiamato le precedenti comunicazioni del Controparte_3
14/12/2007, rimaste senza esito da parte della e ha Parte_1 invitato/diffidato la stessa a relazionare sullo stato della Parte_1 procedura.
La in data 01/06/2009 con nota acquisita al prot. n. 6442, ha Parte_1 evidenziato che le opere non erano state avviate in quanto la progettazione esecutiva, come dalla stessa presentata ed approvata dal
Comune convenuto, era carente di taluni elementi asseriti essenziali per i quali era richiesto un adeguamento del solo progetto e della procedura espropriativa.
In particolare, la società appellante si era avvalsa, per la progettazione esecutiva, del supporto tecnico della Parte_2
la quale aveva redatto il progetto in
[...] maniera irregolare.
Dunque, con nota n. prot. 15444 del 23.12.2009, il ha invitato CP_3 la ad apportare le dovute correzioni agli elaborati progettuali Pt_1 entro il termine del 30.1.20, in modo congruente con il piano economico-finanziario già in atti, pena la risoluzione della convenzione.
Al riguardo, la società appellante ha dedotto con la citazione di cui sopra che, a seguito della presentazione del nuovo progetto, avvenuto in data 28.1.20, il Comune non aveva provveduto alla necessaria approvazione, né aveva autorizzato la società attrice ad iniziare i lavori di ampliamento del cimitero.
Indi, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del con condanna dello stesso al risarcimento del danno. CP_3
Il si è costituito in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, CP_3 evidenziando l'infondatezza della stessa ed eccependo l'inadempimento della società istante rispetto agli obblighi assunti con la stipula della convenzione.
Più precisamente, il a fondamento della propria eccezione, CP_3 deduceva che, dopo la stipula della convenzione e l'approvazione del progetto definitivo avvenuta nel maggio del 2008, aveva atteso lungamente senza che la desse inizio ai lavori di ampliamento Pt_1 del cimitero, tanto che si vedeva costretto ad invitare formalmente l'attrice ad iniziare i lavori oggetto della convenzione entro il 30.3.2009.
Il Comune aggiungeva che la solo a seguito dell'invito a dare Parte_1 inizio ai lavori, aveva fatto presente che sussisteva la necessità di apportare modifiche al progetto approvato.
L'Ente, infine, evidenziava di aver autorizzato una parziale variante al progetto, purché restasse invariato il costo inizialmente previsto e che,
a fronte di ciò, la società aggiudicataria aveva presentato un nuovo e diverso progetto con un sostanziale incremento del piano economico previsto per il project financing (dall'originaria previsione di €
1.927.225,89 ad un ammontare complessivo di € 3.372.099,52).
Con la gravata sentenza n. 1190/2020 il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla odierna appellante.
Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la Pt_1 chiedendo. “voglia la Corte Appello di Napoli accertare l'avvenuta risoluzione di diritto della convenzione sottoscritta dal Controparte_4 con il in data 11.10.2007 rep. n. 27, per Controparte_3 inadempimento del ai sensi degli artt. 1454 cod. civ. e 40 della CP_3 convenzione stessa;
voglia la Corte Appello di Napoli in subordine accertare e dichiarare il grave inadempimento del Controparte_3 alla predetta convenzione e conseguentemente dichiarare risolta ai sensi dell'art. 1453 e ss. cod. civ. la convenzione in data 11.10.2007 rep. n. 27 per inadempimento del;
per l'effetto Controparte_3 voglia la Corte Appello di Napoli condannare il al Controparte_3 pagamento in favore del delle seguenti somme per i Controparte_4 titoli appresso indicati: a) rimborso dei costi effettivamente sostenuti pari a: - € 21.000,00, quale importo delle spese di progettazione pagato dalla alla incaricata della progettazione Parte_1 Parte_2 stessa, giusta fatture 434/04, 416/05, 70/06; - € 7.801,78 quali spese di contratto;
- € 685,00 per l'accensione di polizze assicurative;
- €
9.000,00 corrisposte alla società Revised per la redazione del piano economico-finanziario; b) € 20.000,00 quale mancato utile per mancata partecipazione in altri appalti;
c) € 337.209,95 pari al 10% delle opere da eseguire e del servizio da gestire sulla base del piano economico- finanziario che si allega, ovvero quella maggiore o minore somma che il
Tribunale vorrà riconoscere. Si chiede inoltre che la Corte di Appello di
Napoli voglia condannare il al pagamento del Controparte_3 compenso professionale del progettista incaricato dalla per la Parte_1 correzione del progetto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di diritti ed onorari di causa con attribuzione”.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva: “nel Controparte_3 merito, accertare e dichiara l'infondatezza dell'appello proposto dalla in proprio e in qualità di Capogruppo Parte_3 mandataria dell'ATI costituita con la in Controparte_2 quanto infondata e non provata nell'an e nel quantum e per l'effetto confermare la Sentenza n. 1190 del 15.5.2020 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, della domanda attorea, limitare la condanna entro i termini dell'effettivo esborso sostenuto dalla come sopra Parte_1 specificato, ed in particolare nei limiti del 10% della somma indicata nel
Piano economico finanziario di cui al project financing approvato ed aggiudicato e non del nuovo Piano economico e finanziario di cui al nuovo project financing”.
Indi, instaurato il contraddittorio, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25-6-2025 la causa veniva introitata in decisione con la concessione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla odierna appellante sulla base della seguente motivazione: “Dagli atti emerge che la solo a seguito Parte_1 dell'invito a dare inizio ai lavori, ha fatto presente che sussisteva la necessità di apportare modifiche al progetto approvato…l'Ente convenuto, a seguito della richiesta della ha autorizzato una Parte_1 parziale variante al progetto, purché restasse invariato il costo inizialmente previsto per la realizzazione dell'opera (cfr. diffida prot.
15444 del 23.12.2009).
A tale autorizzazione ha fatto seguito una lettera della società istante, con la quale quest'ultima ha dichiarato la propria disponibilità a procedere all'adeguamento del progetto solo ove fosse previsto un contestuale adeguamento del piano economico (cfr. missiva prot. 25484 del 28.12.2009).
A seguito dei fatti appena riportati e adeguatamente provati alla luce della documentazione richiamata, la società aggiudicataria ha presentato un nuovo e diverso progetto con un sostanziale incremento del piano economico previsto per il project financing (dall'originaria previsione di € 1.927.225,89 ad un ammontare complessivo di €
3.372.099,52).
In definitiva…è emerso che la società istante, a seguito dell'aggiudicazione e dell'approvazione del progetto definitivo, non ha dato inizio ai lavori nei tempi pattuiti… a parere di questo giudice, tale condotta è espressione di un grave inadempimento della Parte_1 idoneo a determinare la legittimità dell'eccezione di inadempimento nonché a ricondurre entro crismi di legittimità la condotta del CP_3 consistente nella mancata autorizzazione a dare inizio ai lavori e nella mancata approvazione del nuovo progetto…può dirsi che l'inadempimento della società istante sia qualificabile come grave, assumendo il carattere della “non scarsa importanza”.
A fronte dell'autorizzazione del accompagnata da espressa CP_3 indicazione a rientrare nei limiti di spesa già previsti e consentiti, la società istante ha imposto un aumento del piano economico.
Tale aumento non poteva essere preteso per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la pretesa dell'aumento del piano economico è in contrasto i principi di buona fede e correttezza relativi alla fase esecutiva del contratto, avendo le parti già delineato la propria volontà contrattuale nella convenzione sottoscritta. Pertanto, la pretesa di un aumento del piano economico va interpretata quale condotta idonea ad incidere negativamente sull'equilibrio contrattuale già venuto a delinearsi, a tutto svantaggio del Comune.
In secondo luogo, va affermato, con particolare riferimento alla posizione della P.A., che la stessa non può discostarsi in maniera rilevante dal progetto posto a fondamento della gara, al fine di garantire l'imparzialità e la par condicio dei soggetti aspiranti alla stipula del contratto.
Ciò implica che, in maniera ancor più pregnante, nell'ipotesi in esame, non è pretendibile la condotta di adesione del ad un CP_3 programma negoziale fondato su un progetto con un maggior onere economico.
Tale comportamento ha creato un significativo squilibrio nel rapporto sinallagmatico che discende dal contratto, incidendo sull'interesse concreto perseguito dalla parte che ha subito l'inadempimento, a prescindere dall'entità del danno che ne è derivato.
Va pertanto affermato che l'eccezione di inadempimento sollevata dal risulta fondata. Per tali ragioni, la domanda di risoluzione va CP_3 rigettata, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno”.
Con unico motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un inadempimento anche grave la parte della stessa.
In particolare, l'appellante deduce al riguardo diversi profili, formulati senza un particolare ordine logico e cioè che:
- “è stato il a richiedere l'integrazione del progetto e quindi CP_3 doveva lo stesso procedere a riapprovare o comunque a indicare espressamente le ragioni ostative all'approvazione;
- il mancato inizio dei lavori nei termini previsti derivava proprio da quei vizi del progetto di cui poi si è chiesta la correzione;
- se quel ritardo fosse stato effettivamente grave l'amministrazione avrebbe senz'altro proceduto alla risoluzione del contratto o quantomeno l'avrebbe espressamente contestato alla società, invece il ha chiesto a quest'ultima di adeguare il Controparte_3 progetto, così evidentemente ritenendo quel presunto inadempimento del tutto insussistente o quantomeno irrilevante.
- non si può ritenere che sussista grave inadempimento dell'impresa nell'aver presentato il progetto emendato con un importo maggiore rispetto a quello originario approvato…il Tribunale non ha tenuto conto che nella specie non si tratta di un appalto di lavori ma di un project financing nel quale il peso economico dell'intervento è totale a carico dell'impresa… viene dunque a mancare il presupposto sul quale si fonderebbe il grave inadempimento dell'appaltatore perché la modifica dell'importo del progetto non avrebbe comportato nessuna delle conseguenze paventate dal e quindi non può CP_3 rendere grave un presunto di adempimento;
- la variazione dell'importo progettuale non ha mai costituito oggetto di alcuna contestazione da parte dell'amministrazione comunale che è rimasta semplicemente silente rispetto alla richiesta dell'attuale appellante…se il comune avesse comunicato le ragioni della mancata approvazione senz'altro l'appellante avrebbe provveduto ad effettuare le modifiche che l'ente committente gli avrebbe chiesto;
- inoltre vi è inadempimento del perché in violazione di obblighi CP_3 contrattuali ha prima commissionato la modifica del progetto e poi non solo non lo ha approvato quanto poi è rimasto del tutto silente senza neppur fa trasparire le ragioni ritenute ostative di quella approvazione;
in particolare il ha violato l'articolo 21 del CP_3 contratto, secondo cui la validazione del progetto definitivo ed esecutivo deve essere eseguita nel termine di 30 giorni dalla presentazione del progetto, il concedente si impegna ad approvare il progetto definitivo il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla sua validazione”.
Il motivo è infondato.
Infatti, non può negarsi, innanzitutto, sulla base di quanto affermato nella gravata sentenza e non specificamente censurato dalla odierna appellante, che il ritardo nell'inizio dei lavori per irregolarità nella redazione del progetto sia imputabile alla società appellante, in quanto la predisposizione dello stesso era stata demandata alla stessa.
Inoltre, se è vero che, a fronte di tale ritardo, il ha (con la CP_3 diffida inviata con nota n. prot. 15444 del 23.12.2009) dimostrato di essere intenzionato ad accettare, comunque, il futuro adempimento tardivo da parte della detta società nella predisposizione di un nuovo adeguato progetto, tuttavia è anche vero che tale preventiva accettazione era stata subordinata alla condizione (“…congruente con il piano economico-finanziario già in atti”) che non venisse modificato piano economico-finanziario originariamente fissato per la realizzazione dell'opera.
Successivamente, la società ha, però, dimostrato di non voler accettare la suddetta condizione, presentando al Comune un nuovo progetto prevedente, invece, un rilevante incremento del costo complessivo dell'opera.
Dunque, sulla base di quanto sopra rilevato deve ritenersi che non vi sia stata una rimessione in termini della società da parte del nella CP_3 predisposizione di un progetto prevedente una modifica del piano economico-finanziario della convenzione e che tale nuovo progetto non sia stato recepito come accettabile dal stesso, in quanto il CP_3 medesimo non rispondeva alla condizione di cui sopra, per cui deve ritenersi che la successiva sua mancata validazione e approvazione da parte del detto Comune e quindi la mancata autorizzazione ad iniziare la esecuzione dei lavori sia, in realtà, imputabile alla società.
Invero, il comportamento di questa ultima, la quale, nonostante il preciso contenuto della suddetta diffida inviatale dal ha, CP_3 comunque, presentato un nuovo progetto con la previsione ivi di un rilevante incremento dei costi del piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera, non può ritenersi conforme a buona fede, in quanto non coerente con la suddetta precisa richiesta dell'ente comunale, per cui deve ritenersi che il successivo silenzio serbato dal a fronte della presentazione da parte della società di tale CP_3 nuovo progetto non coerente con la condizione di cui sopra non abbia creato un suo legittimo affidamento.
Dunque, deve ritenersi che al medesimo silenzio del non può CP_3 attribuirsi il significato di suo inadempimento e cioè tale da giustificare il suddetto comportamento della società, la quale avrebbe dovuto, invece,
o redigere un diverso progetto senza modificare il piano economico- finanziario (come già richiesto dal oppure comunicare all'ente CP_3 locale di non poter eseguire la convenzione con un piano economico- finanziario inalterato, ai fini di una eventuale risoluzione concordata della stessa.
Ne deriva che, nel caso di specie, lo stallo nella esecuzione della convenzione de qua deve ritenersi imputabile al comportamento della società appellante, che non può ritenersi giustificato sia ex ante sia ex post (rispetto alla presentazione del suddetto nuovo progetto) dal successivo silenzio serbato dal (anche perché, peraltro, il CP_3 progetto originario era stato già approvato).
Quindi, deve ritenersi che la perpetuazione del ritardo nella esecuzione della convenzione de qua, anche successivamente alla presentazione del nuovo progetto fino all'attualità, sia, comunque, imputabile alla società.
Né si può ritenere, come dedotto dalla parte appellante, che l'eccezione di inadempimento opposta dal sia infondata perché nel caso di CP_3 specie il comportamento della prima (tale da aver ritardato la esecuzione della convenzione de qua) non sarebbe tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza e cioè tale da giustificare il rifiuto dell'adempimento da parte del nell'approvazione e CP_3 validazione del nuovo progetto.
In particolare, l'appellante deduce al riguardo che la modifica del piano economico-finanziario de quo nel senso di un incremento dei costi di realizzazione dell'opera non sarebbe tale da incidere negativamente sull'interesse pubblico di cui il è portatore. CP_3
In punto di diritto, si rileva che ai sensi dell'art. 1460 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Inoltre, “per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cass. 36295/23).
Inoltre, si rileva che in tema di contratti di partenariato pubblico-privato il piano economico-finanziario costituisce parte integrante della convenzione di project financing e quindi esso deve essere necessariamente approvato dalla P.A. concedente, affinché l'opera resti economicamente sostenibile e non si creino oneri imprevisti per l'amministrazione o per gli utenti.
Infatti, esso rappresenta l'equilibrio economico finanziario su cui si fonda il rapporto tra il privato e la stessa, per cui ogni modifica dello stesso potrebbe alterare l'ammontare delle tariffe a carico degli utenti, i tempi di rientro degli investimenti, i contributi o le garanzie pubbliche e comunque l'equilibrio economico della concessione.
Invero, ai sensi dell'art. 180 d. lgs. n. 50/2016 (Partenariato pubblico privato) “l'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff) (secondo cui: «equilibrio economico e finanziario»: (è) contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito;
per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3 (“il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante”.
Proprio per questo motivo, la revisione del piano economico finanziario
(PEF) nel corso dell'esecuzione della concessione è subordinata al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario e indicati nel contratto (cfr. parere ANAC 59/2023).
Dunque, sulla base di quanto sopra rilevato e osservato deve ritenersi da un lato che la mancata approvazione da parte del di detto CP_3 nuovo progetto prevedente una modifica del piano economico- finanziario della convenzione nel senso di un incremento dei costi di realizzazione dell'opera e, quindi, la mancata autorizzazione alla esecuzione dei lavori sulla base dello stesso non costituisca inadempimento del medesimo Ente e dall'altro che l'eccezione di inadempimento sollevata dallo stesso sia fondata su un inadempimento della società non di scarsa importanza e cioè non sia contraria a buona fede, in quanto il detto inadempimento deve ritenersi senz'altro tale da influire sull'equilibrio sinallagmatico della convenzione de qua in pregiudizio dell'interesse perseguito dall'ente concedente.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con assorbimento della riproposta domanda di risarcimento del danno.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1190/2020 del Tribunale di S. Maria C.V., proposto da
[...] in proprio e in qualità di capo-gruppo mandataria Parte_1 dell' costituita con la con atto CP_1 Controparte_2 notificato a , così provvede: Controparte_3
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 7.200,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Criscuolo;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 22-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo
Ruolo Generale n. 2235/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Angelo Del Franco Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2235/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto: appalto di opere pubbliche, posta in decisione all'udienza collegiale a trattazione scritta del 25-6-25, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. e vertente
TRA
(c.f. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., in proprio e in qualità di capo-gruppo mandataria dell' costituita con la in persona CP_1 Controparte_2 del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa, come da procura agli atti , dall'avv. Antonio Francesco Minichiello ( C.F._1
APPELLANTE
E
, in persona legale rapp.te p.t., dom.to c/o la Controparte_3 casa comunale in Frignano (CE) al C.so Vittorio Emanuele II, 78, CF:
, rappresentato e difeso, giusta Deliberazione di incarico P.IVA_2 della Giunta Comunale n. 50 del 30/06/2020 e procura agli atti, dall'Avv. Giuseppe Criscuolo (C.F.: P. Iva: C.F._2
) e con questi elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla P.IVA_3
Via Arturo Garofano n.8, nonché al domicilio digitale, giusta PEC tratta dai Registi di Giustizia, all'indirizzo Email_1
APPELLATO FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la odierna appellante ha convenuto in giudizio il dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V., al fine di Controparte_3 ottenere la risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno della convenzione di project financing stipulata con il predetto Ente in data 11.10.2007, avente ad oggetto i lavori di ampliamento del cimitero comunale.
In particolare, dagli atti di casa emerge che, espletata la gara,
l'aggiudicazione era avvenuta con determina n. 47 del 13/04/2007; quindi in data 11/10/2007 era stipulato tra il e la Controparte_3
come associata, l'atto di concessione di Parte_1 costruzione e gestione dell'ampliamento del cimitero comunale di
Frignano Rep.n.27, reg. in Aversa il 31/10/2007 al n. 1368, con il quale si conveniva e disciplinava l'affidamento in concessione alla Parte_1 concessionaria della progettazione, costruzione e gestione delle opere, in uno all'integrale esecuzione e completamento di tutte le procedure necessarie alla realizzazione dell'opera, con corrispettivo per il concessionario, a fronte della durata decennale della concessione, di gestione funzionale e sfruttamento economico di tutti i lavori realizzati.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 10/01/2008 era approvato il progetto definitivo dei predetti lavori e con determinazione n.118 del 19/05/2008 del Settore Tecnico del Comune di , era CP_3 approvato il progetto esecutivo delle opere, il quadro economico e la relazione tecnica per un importo complessivo di € 1.927.225,89.
Successivamente, il Comune di – Settore Tecnico con CP_3 comunicazione prot. n. 2494 del 04/03/2009 ha invitato la ad Parte_1 avviare entro la data del 30/03/2009 tutto quanto previsto nel contratto di concessione e a ripresentare nuove garanzie e fidejussioni, ormai scadute.
In data 25/03/2009, con nota acquisita al protocollo comunale n. 3452, la giustificava il mancato avvio dei lavori sull'assunto della Parte_1 necessità di conoscere eventuali opposizioni da parte dei proprietari dei fondi da espropriare. In data 07/05/2009, con nota prot. n. 5310 il settore Tecnico del ha richiamato le precedenti comunicazioni del Controparte_3
14/12/2007, rimaste senza esito da parte della e ha Parte_1 invitato/diffidato la stessa a relazionare sullo stato della Parte_1 procedura.
La in data 01/06/2009 con nota acquisita al prot. n. 6442, ha Parte_1 evidenziato che le opere non erano state avviate in quanto la progettazione esecutiva, come dalla stessa presentata ed approvata dal
Comune convenuto, era carente di taluni elementi asseriti essenziali per i quali era richiesto un adeguamento del solo progetto e della procedura espropriativa.
In particolare, la società appellante si era avvalsa, per la progettazione esecutiva, del supporto tecnico della Parte_2
la quale aveva redatto il progetto in
[...] maniera irregolare.
Dunque, con nota n. prot. 15444 del 23.12.2009, il ha invitato CP_3 la ad apportare le dovute correzioni agli elaborati progettuali Pt_1 entro il termine del 30.1.20, in modo congruente con il piano economico-finanziario già in atti, pena la risoluzione della convenzione.
Al riguardo, la società appellante ha dedotto con la citazione di cui sopra che, a seguito della presentazione del nuovo progetto, avvenuto in data 28.1.20, il Comune non aveva provveduto alla necessaria approvazione, né aveva autorizzato la società attrice ad iniziare i lavori di ampliamento del cimitero.
Indi, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento del con condanna dello stesso al risarcimento del danno. CP_3
Il si è costituito in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, CP_3 evidenziando l'infondatezza della stessa ed eccependo l'inadempimento della società istante rispetto agli obblighi assunti con la stipula della convenzione.
Più precisamente, il a fondamento della propria eccezione, CP_3 deduceva che, dopo la stipula della convenzione e l'approvazione del progetto definitivo avvenuta nel maggio del 2008, aveva atteso lungamente senza che la desse inizio ai lavori di ampliamento Pt_1 del cimitero, tanto che si vedeva costretto ad invitare formalmente l'attrice ad iniziare i lavori oggetto della convenzione entro il 30.3.2009.
Il Comune aggiungeva che la solo a seguito dell'invito a dare Parte_1 inizio ai lavori, aveva fatto presente che sussisteva la necessità di apportare modifiche al progetto approvato.
L'Ente, infine, evidenziava di aver autorizzato una parziale variante al progetto, purché restasse invariato il costo inizialmente previsto e che,
a fronte di ciò, la società aggiudicataria aveva presentato un nuovo e diverso progetto con un sostanziale incremento del piano economico previsto per il project financing (dall'originaria previsione di €
1.927.225,89 ad un ammontare complessivo di € 3.372.099,52).
Con la gravata sentenza n. 1190/2020 il Tribunale ha rigettato le domande proposte dalla odierna appellante.
Avverso tale sentenza proponeva impugnazione la Pt_1 chiedendo. “voglia la Corte Appello di Napoli accertare l'avvenuta risoluzione di diritto della convenzione sottoscritta dal Controparte_4 con il in data 11.10.2007 rep. n. 27, per Controparte_3 inadempimento del ai sensi degli artt. 1454 cod. civ. e 40 della CP_3 convenzione stessa;
voglia la Corte Appello di Napoli in subordine accertare e dichiarare il grave inadempimento del Controparte_3 alla predetta convenzione e conseguentemente dichiarare risolta ai sensi dell'art. 1453 e ss. cod. civ. la convenzione in data 11.10.2007 rep. n. 27 per inadempimento del;
per l'effetto Controparte_3 voglia la Corte Appello di Napoli condannare il al Controparte_3 pagamento in favore del delle seguenti somme per i Controparte_4 titoli appresso indicati: a) rimborso dei costi effettivamente sostenuti pari a: - € 21.000,00, quale importo delle spese di progettazione pagato dalla alla incaricata della progettazione Parte_1 Parte_2 stessa, giusta fatture 434/04, 416/05, 70/06; - € 7.801,78 quali spese di contratto;
- € 685,00 per l'accensione di polizze assicurative;
- €
9.000,00 corrisposte alla società Revised per la redazione del piano economico-finanziario; b) € 20.000,00 quale mancato utile per mancata partecipazione in altri appalti;
c) € 337.209,95 pari al 10% delle opere da eseguire e del servizio da gestire sulla base del piano economico- finanziario che si allega, ovvero quella maggiore o minore somma che il
Tribunale vorrà riconoscere. Si chiede inoltre che la Corte di Appello di
Napoli voglia condannare il al pagamento del Controparte_3 compenso professionale del progettista incaricato dalla per la Parte_1 correzione del progetto. Il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. Con vittoria di diritti ed onorari di causa con attribuzione”.
Si costituiva in giudizio il , che chiedeva: “nel Controparte_3 merito, accertare e dichiara l'infondatezza dell'appello proposto dalla in proprio e in qualità di Capogruppo Parte_3 mandataria dell'ATI costituita con la in Controparte_2 quanto infondata e non provata nell'an e nel quantum e per l'effetto confermare la Sentenza n. 1190 del 15.5.2020 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, della domanda attorea, limitare la condanna entro i termini dell'effettivo esborso sostenuto dalla come sopra Parte_1 specificato, ed in particolare nei limiti del 10% della somma indicata nel
Piano economico finanziario di cui al project financing approvato ed aggiudicato e non del nuovo Piano economico e finanziario di cui al nuovo project financing”.
Indi, instaurato il contraddittorio, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 25-6-2025 la causa veniva introitata in decisione con la concessione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento proposta dalla odierna appellante sulla base della seguente motivazione: “Dagli atti emerge che la solo a seguito Parte_1 dell'invito a dare inizio ai lavori, ha fatto presente che sussisteva la necessità di apportare modifiche al progetto approvato…l'Ente convenuto, a seguito della richiesta della ha autorizzato una Parte_1 parziale variante al progetto, purché restasse invariato il costo inizialmente previsto per la realizzazione dell'opera (cfr. diffida prot.
15444 del 23.12.2009).
A tale autorizzazione ha fatto seguito una lettera della società istante, con la quale quest'ultima ha dichiarato la propria disponibilità a procedere all'adeguamento del progetto solo ove fosse previsto un contestuale adeguamento del piano economico (cfr. missiva prot. 25484 del 28.12.2009).
A seguito dei fatti appena riportati e adeguatamente provati alla luce della documentazione richiamata, la società aggiudicataria ha presentato un nuovo e diverso progetto con un sostanziale incremento del piano economico previsto per il project financing (dall'originaria previsione di € 1.927.225,89 ad un ammontare complessivo di €
3.372.099,52).
In definitiva…è emerso che la società istante, a seguito dell'aggiudicazione e dell'approvazione del progetto definitivo, non ha dato inizio ai lavori nei tempi pattuiti… a parere di questo giudice, tale condotta è espressione di un grave inadempimento della Parte_1 idoneo a determinare la legittimità dell'eccezione di inadempimento nonché a ricondurre entro crismi di legittimità la condotta del CP_3 consistente nella mancata autorizzazione a dare inizio ai lavori e nella mancata approvazione del nuovo progetto…può dirsi che l'inadempimento della società istante sia qualificabile come grave, assumendo il carattere della “non scarsa importanza”.
A fronte dell'autorizzazione del accompagnata da espressa CP_3 indicazione a rientrare nei limiti di spesa già previsti e consentiti, la società istante ha imposto un aumento del piano economico.
Tale aumento non poteva essere preteso per due ordini di ragioni.
In primo luogo, la pretesa dell'aumento del piano economico è in contrasto i principi di buona fede e correttezza relativi alla fase esecutiva del contratto, avendo le parti già delineato la propria volontà contrattuale nella convenzione sottoscritta. Pertanto, la pretesa di un aumento del piano economico va interpretata quale condotta idonea ad incidere negativamente sull'equilibrio contrattuale già venuto a delinearsi, a tutto svantaggio del Comune.
In secondo luogo, va affermato, con particolare riferimento alla posizione della P.A., che la stessa non può discostarsi in maniera rilevante dal progetto posto a fondamento della gara, al fine di garantire l'imparzialità e la par condicio dei soggetti aspiranti alla stipula del contratto.
Ciò implica che, in maniera ancor più pregnante, nell'ipotesi in esame, non è pretendibile la condotta di adesione del ad un CP_3 programma negoziale fondato su un progetto con un maggior onere economico.
Tale comportamento ha creato un significativo squilibrio nel rapporto sinallagmatico che discende dal contratto, incidendo sull'interesse concreto perseguito dalla parte che ha subito l'inadempimento, a prescindere dall'entità del danno che ne è derivato.
Va pertanto affermato che l'eccezione di inadempimento sollevata dal risulta fondata. Per tali ragioni, la domanda di risoluzione va CP_3 rigettata, con conseguente rigetto della domanda di risarcimento del danno”.
Con unico motivo l'appellante censura la gravata sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto sussistente un inadempimento anche grave la parte della stessa.
In particolare, l'appellante deduce al riguardo diversi profili, formulati senza un particolare ordine logico e cioè che:
- “è stato il a richiedere l'integrazione del progetto e quindi CP_3 doveva lo stesso procedere a riapprovare o comunque a indicare espressamente le ragioni ostative all'approvazione;
- il mancato inizio dei lavori nei termini previsti derivava proprio da quei vizi del progetto di cui poi si è chiesta la correzione;
- se quel ritardo fosse stato effettivamente grave l'amministrazione avrebbe senz'altro proceduto alla risoluzione del contratto o quantomeno l'avrebbe espressamente contestato alla società, invece il ha chiesto a quest'ultima di adeguare il Controparte_3 progetto, così evidentemente ritenendo quel presunto inadempimento del tutto insussistente o quantomeno irrilevante.
- non si può ritenere che sussista grave inadempimento dell'impresa nell'aver presentato il progetto emendato con un importo maggiore rispetto a quello originario approvato…il Tribunale non ha tenuto conto che nella specie non si tratta di un appalto di lavori ma di un project financing nel quale il peso economico dell'intervento è totale a carico dell'impresa… viene dunque a mancare il presupposto sul quale si fonderebbe il grave inadempimento dell'appaltatore perché la modifica dell'importo del progetto non avrebbe comportato nessuna delle conseguenze paventate dal e quindi non può CP_3 rendere grave un presunto di adempimento;
- la variazione dell'importo progettuale non ha mai costituito oggetto di alcuna contestazione da parte dell'amministrazione comunale che è rimasta semplicemente silente rispetto alla richiesta dell'attuale appellante…se il comune avesse comunicato le ragioni della mancata approvazione senz'altro l'appellante avrebbe provveduto ad effettuare le modifiche che l'ente committente gli avrebbe chiesto;
- inoltre vi è inadempimento del perché in violazione di obblighi CP_3 contrattuali ha prima commissionato la modifica del progetto e poi non solo non lo ha approvato quanto poi è rimasto del tutto silente senza neppur fa trasparire le ragioni ritenute ostative di quella approvazione;
in particolare il ha violato l'articolo 21 del CP_3 contratto, secondo cui la validazione del progetto definitivo ed esecutivo deve essere eseguita nel termine di 30 giorni dalla presentazione del progetto, il concedente si impegna ad approvare il progetto definitivo il progetto esecutivo entro 30 giorni dalla sua validazione”.
Il motivo è infondato.
Infatti, non può negarsi, innanzitutto, sulla base di quanto affermato nella gravata sentenza e non specificamente censurato dalla odierna appellante, che il ritardo nell'inizio dei lavori per irregolarità nella redazione del progetto sia imputabile alla società appellante, in quanto la predisposizione dello stesso era stata demandata alla stessa.
Inoltre, se è vero che, a fronte di tale ritardo, il ha (con la CP_3 diffida inviata con nota n. prot. 15444 del 23.12.2009) dimostrato di essere intenzionato ad accettare, comunque, il futuro adempimento tardivo da parte della detta società nella predisposizione di un nuovo adeguato progetto, tuttavia è anche vero che tale preventiva accettazione era stata subordinata alla condizione (“…congruente con il piano economico-finanziario già in atti”) che non venisse modificato piano economico-finanziario originariamente fissato per la realizzazione dell'opera.
Successivamente, la società ha, però, dimostrato di non voler accettare la suddetta condizione, presentando al Comune un nuovo progetto prevedente, invece, un rilevante incremento del costo complessivo dell'opera.
Dunque, sulla base di quanto sopra rilevato deve ritenersi che non vi sia stata una rimessione in termini della società da parte del nella CP_3 predisposizione di un progetto prevedente una modifica del piano economico-finanziario della convenzione e che tale nuovo progetto non sia stato recepito come accettabile dal stesso, in quanto il CP_3 medesimo non rispondeva alla condizione di cui sopra, per cui deve ritenersi che la successiva sua mancata validazione e approvazione da parte del detto Comune e quindi la mancata autorizzazione ad iniziare la esecuzione dei lavori sia, in realtà, imputabile alla società.
Invero, il comportamento di questa ultima, la quale, nonostante il preciso contenuto della suddetta diffida inviatale dal ha, CP_3 comunque, presentato un nuovo progetto con la previsione ivi di un rilevante incremento dei costi del piano economico-finanziario per la realizzazione dell'opera, non può ritenersi conforme a buona fede, in quanto non coerente con la suddetta precisa richiesta dell'ente comunale, per cui deve ritenersi che il successivo silenzio serbato dal a fronte della presentazione da parte della società di tale CP_3 nuovo progetto non coerente con la condizione di cui sopra non abbia creato un suo legittimo affidamento.
Dunque, deve ritenersi che al medesimo silenzio del non può CP_3 attribuirsi il significato di suo inadempimento e cioè tale da giustificare il suddetto comportamento della società, la quale avrebbe dovuto, invece,
o redigere un diverso progetto senza modificare il piano economico- finanziario (come già richiesto dal oppure comunicare all'ente CP_3 locale di non poter eseguire la convenzione con un piano economico- finanziario inalterato, ai fini di una eventuale risoluzione concordata della stessa.
Ne deriva che, nel caso di specie, lo stallo nella esecuzione della convenzione de qua deve ritenersi imputabile al comportamento della società appellante, che non può ritenersi giustificato sia ex ante sia ex post (rispetto alla presentazione del suddetto nuovo progetto) dal successivo silenzio serbato dal (anche perché, peraltro, il CP_3 progetto originario era stato già approvato).
Quindi, deve ritenersi che la perpetuazione del ritardo nella esecuzione della convenzione de qua, anche successivamente alla presentazione del nuovo progetto fino all'attualità, sia, comunque, imputabile alla società.
Né si può ritenere, come dedotto dalla parte appellante, che l'eccezione di inadempimento opposta dal sia infondata perché nel caso di CP_3 specie il comportamento della prima (tale da aver ritardato la esecuzione della convenzione de qua) non sarebbe tale da integrare un inadempimento di non scarsa importanza e cioè tale da giustificare il rifiuto dell'adempimento da parte del nell'approvazione e CP_3 validazione del nuovo progetto.
In particolare, l'appellante deduce al riguardo che la modifica del piano economico-finanziario de quo nel senso di un incremento dei costi di realizzazione dell'opera non sarebbe tale da incidere negativamente sull'interesse pubblico di cui il è portatore. CP_3
In punto di diritto, si rileva che ai sensi dell'art. 1460 c.c. “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia, non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.
Inoltre, “per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppur no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte” (Cass. 36295/23).
Inoltre, si rileva che in tema di contratti di partenariato pubblico-privato il piano economico-finanziario costituisce parte integrante della convenzione di project financing e quindi esso deve essere necessariamente approvato dalla P.A. concedente, affinché l'opera resti economicamente sostenibile e non si creino oneri imprevisti per l'amministrazione o per gli utenti.
Infatti, esso rappresenta l'equilibrio economico finanziario su cui si fonda il rapporto tra il privato e la stessa, per cui ogni modifica dello stesso potrebbe alterare l'ammontare delle tariffe a carico degli utenti, i tempi di rientro degli investimenti, i contributi o le garanzie pubbliche e comunque l'equilibrio economico della concessione.
Invero, ai sensi dell'art. 180 d. lgs. n. 50/2016 (Partenariato pubblico privato) “l'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff) (secondo cui: «equilibrio economico e finanziario»: (è) contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economico e sostenibilità finanziaria. Per convenienza economica si intende la capacità del progetto di creare valore nell'arco dell'efficacia del contratto e di generare un livello di redditività adeguato per il capitale investito;
per sostenibilità finanziaria si intende la capacità del progetto di generare flussi di cassa sufficienti a garantire il rimborso del finanziamento), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3 (“il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purché la valutazione avvenga ex ante”.
Proprio per questo motivo, la revisione del piano economico finanziario
(PEF) nel corso dell'esecuzione della concessione è subordinata al verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario e indicati nel contratto (cfr. parere ANAC 59/2023).
Dunque, sulla base di quanto sopra rilevato e osservato deve ritenersi da un lato che la mancata approvazione da parte del di detto CP_3 nuovo progetto prevedente una modifica del piano economico- finanziario della convenzione nel senso di un incremento dei costi di realizzazione dell'opera e, quindi, la mancata autorizzazione alla esecuzione dei lavori sulla base dello stesso non costituisca inadempimento del medesimo Ente e dall'altro che l'eccezione di inadempimento sollevata dallo stesso sia fondata su un inadempimento della società non di scarsa importanza e cioè non sia contraria a buona fede, in quanto il detto inadempimento deve ritenersi senz'altro tale da influire sull'equilibrio sinallagmatico della convenzione de qua in pregiudizio dell'interesse perseguito dall'ente concedente.
In definitiva, l'appello deve essere rigettato, con assorbimento della riproposta domanda di risarcimento del danno.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 1190/2020 del Tribunale di S. Maria C.V., proposto da
[...] in proprio e in qualità di capo-gruppo mandataria Parte_1 dell' costituita con la con atto CP_1 Controparte_2 notificato a , così provvede: Controparte_3
• rigetta l'appello;
• condanna la parte appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 7.200,00 per compenso, oltre spese generali del 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giuseppe Criscuolo;
• dà atto delle condizioni di cui all'art. 13 comma 1-quater del D.P.R.
115/02 nei riguardi della parte appellante.
Così deciso nella camera di consiglio del 22-10-2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Angelo Del Franco dott. Fulvio Dacomo