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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 1539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1539 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1539/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2258/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3230/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00281/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00281/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00281/2019 IRAP 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, in persona L.R. Rappresentante_1, difeso dal sig. dott. Difensore_1, con il ricorso in esame, proposto a mezzo PEC il 24.10.2019 e depositato/inviato il 19.02.2020,
contro
A.E. SR, impugna l'accertamento n. TY7031O00281/2019, A.I. 2014, che dichiara notificato il 03.06.2019, con il ritiro presso la Casa Comunale dove era stato depositato il 19.04.2019, chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento per omessa notificazione di atto presupposto, ovvero l'invito n. I01195/2018 notificato il 20/07/2018, mai ricevuto, per vizio procedurale nella formazione dell'atto consequenziale e per nullità dell'accertamento per violazione degli art. 6 della L.212/2000.
Produce come da suo deposito costitutivo.
A.E. si è costituita il 16.03.2020 contestando i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto. Chiede la riunione a procedimento iscritto all'RGR n. 227/2020 (ndr., accertamento IRES, IRAP, IVA ed altro anno 2015) fa presente di avere effettuato proposta di mediazione riducendo in maggior reddito di impresa accertato con riduzione delle sanzioni.
Produce come da sua costituzione.
All'udienza del 22.06.2022 gli atti sono stati esaminati ed il ricorso rinviato emergendo possibilità di conciliazione extragiudiziale e per tale ragione si concede termine alle parti fino al 15.09.2022 per formalizzare una conciliazione da depositarsi entro gg. 10 prima liberi, termine perentorio, dell'udienza di rinvio che fissa al 28.09.2022, data nella quale eventualmente sarà esaminata la richiesta di riunione.
A.E., in data 01.09.2022, ha depositato copia della sentenza n. 2900/2/22, memoria illustrativa con documentazione inerente la sua proposta di conciliazione rilevando che “…in data 31/08/2022, ha formulato e notificato l'allegata proposta di conciliazione, avente gli stessi termini della proposta di adesione formulata dall'Ufficio Controlli e della proposta di mediazione formulata dall'Ufficio Legale. Nell'eventualità in cui la contribuente non dovesse accettare la proposta dell'Ufficio si chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, la definizione della controversia come da proposta di conciliazione ma con sanzioni piene, atteso che la riduzione delle stesse è concessa dal legislatore nel solo caso in cui la finalità deflattiva sia giunta a compimento”.
Parte ricorrente in data 16.09.2022 ha depositato propria memoria insistendo “nelle richieste avanzate nel ricorso introduttivo, non accettando pertanto la proposta di conciliazione formulata dall'Ufficio in quanto già declinata in sede di adesione”.
All'udienza del 28.09.2022, preso atto della mancata conciliazione, il ricorso è stato deciso.
Affermava la Corte adita:
“originatasi pure dalla contestata notifica dell'avviso n. IO1195/2018, non è possibile perché ricorso già definitosi con sentenza di questa CTP n. 2900/02/2022 (coll. Pes. Saito, rel. Palimeri, Sali) e con la quale, affermatosi il perfezionamento della notifica dell'invito, ha rigettato quel ricorso condannando la ricorrente alle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00.
Nel merito dell'odierno ricorso questo Collegio, nel fare propria, per sinteticità motivazionale, la sentenza n.
2900/02/2022 e le controdeduzioni in diritto formulate da A.E., accoglie la richiesta subordinata dell'Ufficio ovvero la sua proposta di “rideterminazione della pretesa tributaria accertata, riducendo il maggior reddito di impresa da € 111.416,00 ad € 69.023,00, il maggior valore della produzione da € 56.647,00 ad € 14.254,00 ed un'Iva indebitamente detratta da € 3.224,00 ad € 1.470,00” e sanzioni al 35% ed il tutto come da suo atto prot. n.04878 del 22.01.2020 –U allegato alla bozza sue controdeduzioni.
Le spese processuali interamente compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-temore Sig. Rappresentante_1 con atto del 21 Aprile 2023 deducendo i seguenti motivi.
In rifermento alla questione riguardante la notifica dell'Invito a comparire la scrivente ritiene opportuno ribadire come l'avviso di accertamento sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. nel luogo di residenza del legale rappresentante e specificatamente in Indirizzo_2.
Quanto sopra assume particolare rilievo in quanto, per l'Invito, pur essendo luogo di notifica dell'accertamento il luogo di abitazione del legale rappresentante e della sua famiglia, il messo notificatore ha fatto ricorso alla procedura ex art.140, consentita solo nell'ipotesi di irreperibilità o rifiuto.
I primi Giudici non avendo ritenuto fondato il primo motivo di ricorso relativo al vizio di notifica dell'Invito a comparire, non hanno preso in considerazione il secondo motivo di ricorso relativamente all'assenza dell'atto prodromico che rende nullo l'avviso di accertamento de quo.
L'Agenzia nella predisposizione dell'avviso di accertamento ha manifestamente violato il procedimento di formazione dell'atto.
Le violazioni rilevabili icto oculi sono: la mancata notifica dell'invito; la ripresa a tassazione della totalità dei costi dedotti per l'anno d'imposta 2015 nonostante in invito si fa riferimento solo ai documenti contabili giustificativi delle spese sostenute per servizi e per prestazioni di terzi.
Senza recesso dalla superiore eccezione la società ricorrente ritiene opportuno e necessario evidenziare le carenze dell'atto anche nel merito delle riprese fiscali. In particolare l'accertamento si articola in un'unica ripresa a tassazione e specificatamente tutti i costi dedotti dalla società per un importo pari ad €. 111.416,00.
Costi indeducibili.
A questo titolo sono recuperati a tassazione tutti i costi sostenuti dalla società e specificatamente:
- costi per servizi per €. 13.792,00: quanto ad €. 4.650,00 per la quota annua di consulenza commerciali e tributarie;
quanto ad €. 3.000,00 per la prestazione della Società_1 relativa alla riparazione e sorveglianza fisica delle apparecchiature di proprietà della società installate presso la Società_2; quanto ad €. 5.000,00 per il compenso annuale del legale rappresentante pro tempore;
quanto ad €. 1.142,00 per le spese del c/c bancario intrattenuto con la Banca_1.
- costi per il godimento di beni di terzi per €. 15.203,00 : quanto ad €. 5.580,00 per l'affitto dei locali sede della società; quanto ad €. 9.623,00 per i canoni di leasing pagati per l'acquisto di attrezzature.
- Ammortamenti per €. 23.391,00: costituiti dalla quota di costo di competenza dell'anno in riferimento agli immobilizzi posseduti dalla società.
- Oneri diversi di gestione per €. 4.261,00: costituiti da diritti camerali, cancelleria, acquisti valori bollati e spese varie di gestione.
- Interessi ed altri oneri finanziari per €. 4.769,00: costituiti dagli inetressi passivi pagati sul c/c bancario;
dagli interessi pagati all'Erario per ravvedimenti di imposte;
interessi di dilazione per una rateazione accesa con la Serit Sicilia s.p.a.; ed infine
- interessi di dilazione di un avviso bonario ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/1973. Tali somme sono state dedotte come disposto dall'art. 96 D.P.R. 917/1986.
- Oneri Straordinari per €. 50.000,00: costituiti dalla perdita della caparra confirmatoria, versata in seguito alla stipula di un contratto preliminare regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Siracusa al n. 2463 serie 3^ effettuata in data 30/04/2013, stipulato per l'acquisto di un immobile in cui la società avrebbe dovuto spostare la propria sede legale e gestire l'attività di impresa;
l'Agenzia in riferimento a tale costo, nel verbale di contraddittorio Protocollo n. 57823/2019 del 03/10/2019, sostiene la non deducibilità in quanto l'immibile, classificato al momento della stitpula del preliminare in Categoria catastale A/03, non può considerarsi come immobile strumentale;
in realtà la società successivamente al rogito avrebbe, con una semplice variazione DOCFA, trasformato la Categoria dell'immobile in A/10.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3230/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 4 e depositata il 29
Settembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, l'odierno patrocinio avanza all'Onorevole Corte adita istanza di riunione della presente controversia alla causa iscritta al R.G.A. n. 1888/2023 (analogo appello proposto dalla società relativo all'A.
I. 2015), stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra le due cause. Ancora in via preliminare, la scrivente difesa eccepisce l'inammissibilità dell'odierno appello, considerato che la Società non ha formulato specifiche censure alla sentenza impugnata, limitandosi a devolvere le medesime argomentazioni prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In relazione al merito della controversia la scrivente difesa osserva che l'Ufficio ha debitamente recuperato a tassazione i costi indicati in dichiarazione e non documentati dal contribuente a seguito dell'omessa risposta all'invito n. I01195/2018.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La richiesta di riunione è stata formulata dall'Ufficio in ragione della connessione soggettiva e oggettiva con altro giudizio di appello relativo all'annualità 2015. Tuttavia, in difetto di elementi sufficienti in atti circa lo stato del procedimento indicato (RGA n.1888/2023), la sua pendenza dinanzi alla medesima Sezione e la concreta opportunità istruttoria/decisoria, la Corte ritiene di non disporre la riunione in questa sede, ferma restando la valutazione ove, in prosieguo, risultino acquisiti dati idonei a consentirla utilmente. La domanda di riunione è dunque rigettata allo stato.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici (art.53 D. Lgs.546/1992),
l'eccezione preliminare dell'Ufficio è fondata. L'art.53 D. Lgs.546/1992 richiede che il ricorso in appello contenga i motivi specifici dell'impugnazione, vale a dire censure idonee a colpire la ratio decidendi della pronuncia gravata e a delimitare il thema decidendum del giudizio di secondo grado. Nel caso di specie,
l'atto di appello: non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni decisive poste a fondamento della sentenza di primo grado, in particolare con: l'affermazione della regolarità della notifica dell'invito (ritenuta dirimente ai fini dell'operatività delle preclusioni probatorie ex art.32 DPR 600/1973 e art.51 DPR 633/1972); la conseguente valutazione di inutilizzabilità della documentazione non prodotta in sede amministrativa, salva la dimostrazione di causa non imputabile/forza maggiore nei limiti consentiti. si risolve, invece, in una riproduzione sostanzialmente sovrapponibile delle deduzioni già svolte nel ricorso introduttivo, senza una critica specifica e correlata ai singoli passaggi decisori della sentenza impugnata. Ne discende che l'appello non soddisfa il requisito dei motivi specifici, risultando pertanto inammissibile.
Pur a fronte dell'inammissibilità dell'appello, la Corte ritiene opportuno evidenziare, ad abundantiam, che:
Sulla notifica dell'invito: dagli atti richiamati dall'Ufficio e dalla sentenza di primo grado emerge la ricostruzione di una notifica effettuata secondo il procedimento previsto (deposito presso Casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa), con esito di compiuta giacenza della raccomandata, circostanza che depone per la conoscibilità legale dell'atto. Sulle preclusioni ex art.32 DPR 600/1973 e art.51 DPR 633/1972: a fronte della mancata ottemperanza all'invito, opera la regola secondo cui i documenti non esibiti non sono utilizzabili “a favore” del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, salvo che venga dimostrata una causa impeditiva non imputabile (nei limiti ammessi dall'ordinamento e secondo l'onere allegatorio e probatorio gravante sulla parte). Sull'accertamento: l'Ufficio ha proceduto al recupero dei costi dedotti e non documentati, richiamando la facoltà di determinazione induttiva del reddito in caso di mancata risposta agli inviti, come previsto dalla disciplina richiamata in atti. Tali rilievi confermano, sul piano sostanziale, la tenuta dell'impostazione decisoria che riconduce la vicenda alla mancata risposta a un invito regolarmente notificato e alle conseguenze procedimentali e probatorie previste dalla legge.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
NC SALVATORE, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2258/2023 depositato il 21/04/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Dott.ssa Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3230/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 29/09/2022
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00281/2019 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00281/2019 IVA-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7031O00281/2019 IRAP 2014 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl, in persona L.R. Rappresentante_1, difeso dal sig. dott. Difensore_1, con il ricorso in esame, proposto a mezzo PEC il 24.10.2019 e depositato/inviato il 19.02.2020,
contro
A.E. SR, impugna l'accertamento n. TY7031O00281/2019, A.I. 2014, che dichiara notificato il 03.06.2019, con il ritiro presso la Casa Comunale dove era stato depositato il 19.04.2019, chiedendone, previa sospensiva, l'annullamento per omessa notificazione di atto presupposto, ovvero l'invito n. I01195/2018 notificato il 20/07/2018, mai ricevuto, per vizio procedurale nella formazione dell'atto consequenziale e per nullità dell'accertamento per violazione degli art. 6 della L.212/2000.
Produce come da suo deposito costitutivo.
A.E. si è costituita il 16.03.2020 contestando i motivi di ricorso e concludendo per il rigetto. Chiede la riunione a procedimento iscritto all'RGR n. 227/2020 (ndr., accertamento IRES, IRAP, IVA ed altro anno 2015) fa presente di avere effettuato proposta di mediazione riducendo in maggior reddito di impresa accertato con riduzione delle sanzioni.
Produce come da sua costituzione.
All'udienza del 22.06.2022 gli atti sono stati esaminati ed il ricorso rinviato emergendo possibilità di conciliazione extragiudiziale e per tale ragione si concede termine alle parti fino al 15.09.2022 per formalizzare una conciliazione da depositarsi entro gg. 10 prima liberi, termine perentorio, dell'udienza di rinvio che fissa al 28.09.2022, data nella quale eventualmente sarà esaminata la richiesta di riunione.
A.E., in data 01.09.2022, ha depositato copia della sentenza n. 2900/2/22, memoria illustrativa con documentazione inerente la sua proposta di conciliazione rilevando che “…in data 31/08/2022, ha formulato e notificato l'allegata proposta di conciliazione, avente gli stessi termini della proposta di adesione formulata dall'Ufficio Controlli e della proposta di mediazione formulata dall'Ufficio Legale. Nell'eventualità in cui la contribuente non dovesse accettare la proposta dell'Ufficio si chiede il rigetto del ricorso o, in subordine, la definizione della controversia come da proposta di conciliazione ma con sanzioni piene, atteso che la riduzione delle stesse è concessa dal legislatore nel solo caso in cui la finalità deflattiva sia giunta a compimento”.
Parte ricorrente in data 16.09.2022 ha depositato propria memoria insistendo “nelle richieste avanzate nel ricorso introduttivo, non accettando pertanto la proposta di conciliazione formulata dall'Ufficio in quanto già declinata in sede di adesione”.
All'udienza del 28.09.2022, preso atto della mancata conciliazione, il ricorso è stato deciso.
Affermava la Corte adita:
“originatasi pure dalla contestata notifica dell'avviso n. IO1195/2018, non è possibile perché ricorso già definitosi con sentenza di questa CTP n. 2900/02/2022 (coll. Pes. Saito, rel. Palimeri, Sali) e con la quale, affermatosi il perfezionamento della notifica dell'invito, ha rigettato quel ricorso condannando la ricorrente alle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00.
Nel merito dell'odierno ricorso questo Collegio, nel fare propria, per sinteticità motivazionale, la sentenza n.
2900/02/2022 e le controdeduzioni in diritto formulate da A.E., accoglie la richiesta subordinata dell'Ufficio ovvero la sua proposta di “rideterminazione della pretesa tributaria accertata, riducendo il maggior reddito di impresa da € 111.416,00 ad € 69.023,00, il maggior valore della produzione da € 56.647,00 ad € 14.254,00 ed un'Iva indebitamente detratta da € 3.224,00 ad € 1.470,00” e sanzioni al 35% ed il tutto come da suo atto prot. n.04878 del 22.01.2020 –U allegato alla bozza sue controdeduzioni.
Le spese processuali interamente compensate.“
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-temore Sig. Rappresentante_1 con atto del 21 Aprile 2023 deducendo i seguenti motivi.
In rifermento alla questione riguardante la notifica dell'Invito a comparire la scrivente ritiene opportuno ribadire come l'avviso di accertamento sia stato notificato ai sensi dell'art. 140 del c.p.c. nel luogo di residenza del legale rappresentante e specificatamente in Indirizzo_2.
Quanto sopra assume particolare rilievo in quanto, per l'Invito, pur essendo luogo di notifica dell'accertamento il luogo di abitazione del legale rappresentante e della sua famiglia, il messo notificatore ha fatto ricorso alla procedura ex art.140, consentita solo nell'ipotesi di irreperibilità o rifiuto.
I primi Giudici non avendo ritenuto fondato il primo motivo di ricorso relativo al vizio di notifica dell'Invito a comparire, non hanno preso in considerazione il secondo motivo di ricorso relativamente all'assenza dell'atto prodromico che rende nullo l'avviso di accertamento de quo.
L'Agenzia nella predisposizione dell'avviso di accertamento ha manifestamente violato il procedimento di formazione dell'atto.
Le violazioni rilevabili icto oculi sono: la mancata notifica dell'invito; la ripresa a tassazione della totalità dei costi dedotti per l'anno d'imposta 2015 nonostante in invito si fa riferimento solo ai documenti contabili giustificativi delle spese sostenute per servizi e per prestazioni di terzi.
Senza recesso dalla superiore eccezione la società ricorrente ritiene opportuno e necessario evidenziare le carenze dell'atto anche nel merito delle riprese fiscali. In particolare l'accertamento si articola in un'unica ripresa a tassazione e specificatamente tutti i costi dedotti dalla società per un importo pari ad €. 111.416,00.
Costi indeducibili.
A questo titolo sono recuperati a tassazione tutti i costi sostenuti dalla società e specificatamente:
- costi per servizi per €. 13.792,00: quanto ad €. 4.650,00 per la quota annua di consulenza commerciali e tributarie;
quanto ad €. 3.000,00 per la prestazione della Società_1 relativa alla riparazione e sorveglianza fisica delle apparecchiature di proprietà della società installate presso la Società_2; quanto ad €. 5.000,00 per il compenso annuale del legale rappresentante pro tempore;
quanto ad €. 1.142,00 per le spese del c/c bancario intrattenuto con la Banca_1.
- costi per il godimento di beni di terzi per €. 15.203,00 : quanto ad €. 5.580,00 per l'affitto dei locali sede della società; quanto ad €. 9.623,00 per i canoni di leasing pagati per l'acquisto di attrezzature.
- Ammortamenti per €. 23.391,00: costituiti dalla quota di costo di competenza dell'anno in riferimento agli immobilizzi posseduti dalla società.
- Oneri diversi di gestione per €. 4.261,00: costituiti da diritti camerali, cancelleria, acquisti valori bollati e spese varie di gestione.
- Interessi ed altri oneri finanziari per €. 4.769,00: costituiti dagli inetressi passivi pagati sul c/c bancario;
dagli interessi pagati all'Erario per ravvedimenti di imposte;
interessi di dilazione per una rateazione accesa con la Serit Sicilia s.p.a.; ed infine
- interessi di dilazione di un avviso bonario ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. 600/1973. Tali somme sono state dedotte come disposto dall'art. 96 D.P.R. 917/1986.
- Oneri Straordinari per €. 50.000,00: costituiti dalla perdita della caparra confirmatoria, versata in seguito alla stipula di un contratto preliminare regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Siracusa al n. 2463 serie 3^ effettuata in data 30/04/2013, stipulato per l'acquisto di un immobile in cui la società avrebbe dovuto spostare la propria sede legale e gestire l'attività di impresa;
l'Agenzia in riferimento a tale costo, nel verbale di contraddittorio Protocollo n. 57823/2019 del 03/10/2019, sostiene la non deducibilità in quanto l'immibile, classificato al momento della stitpula del preliminare in Categoria catastale A/03, non può considerarsi come immobile strumentale;
in realtà la società successivamente al rogito avrebbe, con una semplice variazione DOCFA, trasformato la Categoria dell'immobile in A/10.
Alla luce dei suesposti motivi chiedeva che, in accoglimento del presente appello, venga riformata la sentenza n. 3230/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa sez. 4 e depositata il 29
Settembre 2022.
Si costituisce nel giudizio di appello l'Agenzia dell'Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa che con atto di controdeduzioni eccepisce l'infondatezza in ordine ai singoli motivi di appello.
In via preliminare, l'odierno patrocinio avanza all'Onorevole Corte adita istanza di riunione della presente controversia alla causa iscritta al R.G.A. n. 1888/2023 (analogo appello proposto dalla società relativo all'A.
I. 2015), stante la connessione soggettiva ed oggettiva tra le due cause. Ancora in via preliminare, la scrivente difesa eccepisce l'inammissibilità dell'odierno appello, considerato che la Società non ha formulato specifiche censure alla sentenza impugnata, limitandosi a devolvere le medesime argomentazioni prospettate nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. In relazione al merito della controversia la scrivente difesa osserva che l'Ufficio ha debitamente recuperato a tassazione i costi indicati in dichiarazione e non documentati dal contribuente a seguito dell'omessa risposta all'invito n. I01195/2018.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la condanna di parte appellante alle spese del giudizio.
All'udienza del 1° Dicembre 2025 la causa viene trattata e posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, esaminati gli atti del procedimento, ritiene l'appello infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
La richiesta di riunione è stata formulata dall'Ufficio in ragione della connessione soggettiva e oggettiva con altro giudizio di appello relativo all'annualità 2015. Tuttavia, in difetto di elementi sufficienti in atti circa lo stato del procedimento indicato (RGA n.1888/2023), la sua pendenza dinanzi alla medesima Sezione e la concreta opportunità istruttoria/decisoria, la Corte ritiene di non disporre la riunione in questa sede, ferma restando la valutazione ove, in prosieguo, risultino acquisiti dati idonei a consentirla utilmente. La domanda di riunione è dunque rigettata allo stato.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici (art.53 D. Lgs.546/1992),
l'eccezione preliminare dell'Ufficio è fondata. L'art.53 D. Lgs.546/1992 richiede che il ricorso in appello contenga i motivi specifici dell'impugnazione, vale a dire censure idonee a colpire la ratio decidendi della pronuncia gravata e a delimitare il thema decidendum del giudizio di secondo grado. Nel caso di specie,
l'atto di appello: non si confronta in modo puntuale con le argomentazioni decisive poste a fondamento della sentenza di primo grado, in particolare con: l'affermazione della regolarità della notifica dell'invito (ritenuta dirimente ai fini dell'operatività delle preclusioni probatorie ex art.32 DPR 600/1973 e art.51 DPR 633/1972); la conseguente valutazione di inutilizzabilità della documentazione non prodotta in sede amministrativa, salva la dimostrazione di causa non imputabile/forza maggiore nei limiti consentiti. si risolve, invece, in una riproduzione sostanzialmente sovrapponibile delle deduzioni già svolte nel ricorso introduttivo, senza una critica specifica e correlata ai singoli passaggi decisori della sentenza impugnata. Ne discende che l'appello non soddisfa il requisito dei motivi specifici, risultando pertanto inammissibile.
Pur a fronte dell'inammissibilità dell'appello, la Corte ritiene opportuno evidenziare, ad abundantiam, che:
Sulla notifica dell'invito: dagli atti richiamati dall'Ufficio e dalla sentenza di primo grado emerge la ricostruzione di una notifica effettuata secondo il procedimento previsto (deposito presso Casa comunale, affissione dell'avviso e invio della raccomandata informativa), con esito di compiuta giacenza della raccomandata, circostanza che depone per la conoscibilità legale dell'atto. Sulle preclusioni ex art.32 DPR 600/1973 e art.51 DPR 633/1972: a fronte della mancata ottemperanza all'invito, opera la regola secondo cui i documenti non esibiti non sono utilizzabili “a favore” del contribuente in sede amministrativa e contenziosa, salvo che venga dimostrata una causa impeditiva non imputabile (nei limiti ammessi dall'ordinamento e secondo l'onere allegatorio e probatorio gravante sulla parte). Sull'accertamento: l'Ufficio ha proceduto al recupero dei costi dedotti e non documentati, richiamando la facoltà di determinazione induttiva del reddito in caso di mancata risposta agli inviti, come previsto dalla disciplina richiamata in atti. Tali rilievi confermano, sul piano sostanziale, la tenuta dell'impostazione decisoria che riconduce la vicenda alla mancata risposta a un invito regolarmente notificato e alle conseguenze procedimentali e probatorie previste dalla legge.
Nel caso di specie, tenuto conto della ragionevolezza della decisione adottata dal primo giudice che ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalle norme di Legge, la sentenza di primo grado impugnata, pertanto, risulta giuridicamente corretta, ben motivata ed immune di vizi logici e conseguentemente, all'esito definitivo del giudizio, l'appello proposto dalla società Ricorrente_1 S.r.l. va rigettato.
Alla luce delle superiori considerazioni, si impone, perciò, la conferma della sentenza di primo grado.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sede Centrale di Palermo, Sezione n. 3 definitivamente pronunziando, rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte appellante al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di
Siracusa, delle spese processuali del Secondo Grado del giudizio che liquida in euro 1.500,00
(millecinquecento/00), oltre accessori di Legge se dovuti.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della III Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado della Sicilia in data 1 Dicembre 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
(Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Michele Ruvolo)