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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/10/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 575/2024 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
(cf rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
AN OT del foro di Sulmona ed ivi elettivamente domiciliato presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
(cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
IC DE MA del foro di L'Aquila ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso ordinanza ex art 702 ter cpc del Tribunale di L'Aquila n. 2724/24 del
12 giugno 2024 in tema di restituzione somme.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di L'Aquila ha accolto la domanda, introdotta con le modalità di cui all'art. 702 bis cpc, proposta da nei confronti di così condannando Controparte_1 Parte_1 quest'ultimo al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di € 30.000,00 oltre interessi, al tasso legale con decorrenza dal maggio 2017 consegnatagli (secondo le modalità sulle quali meglio si dirà nel prosieguo) in due tranches nel mese di giugno 2012.
1 1.2.Nella parte motiva della sentenza, il primo giudice ha così rappresentato le prospettazioni delle parti.
Secondo la tale importo è stato corrisposto alla controparte in esecuzione di un contratto di CP_1 mutuo e vani sono risultati i tentativi di ottenere la restituzione, peraltro richiesta a più riprese, avendo necessità, a fronte di spese da affrontare, di recuperare la disponibilità di tale denaro.
Lo invece, ha eccepito l'incompetenza territoriale aquilano in favore di quello di Pescara Pt_1 sull'assunto che fosse decisivo il luogo di residenza di esso convenuto, mentre, nel merito, ha dedotto l'infondatezza della domanda assumendo in particolare, che la dazione del denaro ha costituito una donazione indiretta per l'acquisto di un immobile sito in Castel di Sangro ed adibito a casa coniugale con l'allora (nel frattempo è difatti intervenuta la separazione legale), , nipote della CP_2
CP_1
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento della decisione possono di seguito essere così sintetizzate:
- la questione preliminare sul difetto di competenza per territorio deve essere rigettata dovendo, in situazioni analoghe a quella che ci occupa (in cui, in definitiva, si controverte sull'esistenza di un'obbligazione restitutoria assunta in forza di un contratto di mutuo), essere applicati gli articoli 18,
20 cpc e 1182 comma 3 cod civ;
- anche alla luce della posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità (vi è infatti un chiaro riferimento alla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 17989 del 2016), trattandosi di un'obbligazione pecuniaria da adempiersi al domicilio del creditore, il foro non può che essere quello di L'Aquila dove, pertanto, il giudizio è stato correttamente incardinato dalla CP_1
- con riguardo invece al merito, è stata ritenuta pacifica la dazione della somma di denaro oggetto di causa;
- è stata richiamata, poi, la oramai granitica posizione interpretativa assunta dalla giurisprudenza di legittimità quanto alla distribuzione ELonere probatorio in situazioni analoghe a quella in esame;
- la ha dimostrato l'avvenuta consegna del denaro, mentre, per converso, non ha trovato CP_1 riscontro la deduzione difensiva dello sull'inquadramento di tale dazione all'interno della Pt_1 previsione della donazione indiretta;
- in particolare, infatti, non è emersa la prova ELesistenza di un nesso tra la consegna del denaro del denaro e l'acquisto ELimmobile acquistato dal solo all'epoca coniugato con la nipote della Pt_1 ma in regime di separazione dei beni;
CP_1
- le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza;
2 1.4. La pronunzia del tribunale aquilano è stata tempestivamente e ritualmente impugnata dallo Pt_1 mediante la sostanziale articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato la questione sull'incompetenza territoriale.
L'errore commesso dal primo giudice consiste nell'aver applicato principi di diritto non pertinenti rispetto alla fattispecie dovendosi al contrario assumere a riferimento il domicilio della parte convenuta.
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato la carenza della motivazione in ordine al mancato inquadramento della dazione della somma di denaro nell'ambito della donazione indiretta.
A tal fine, lo ha indicato una serie di elementi fattuali (sui quali meglio si dirà nel prosieguo), Pt_1 peraltro pacificamente emersi nel corso del giudizio che, ove correttamente valutati, avrebbero dovuto condurre a tale opzione interpretativa.
L'ultimo profilo di censura si è appuntato sul capo delle spese di lite liquidate erroneamente perché considerando anche la fase di trattazione ed istruttoria invece non dovuta essendo stata la causa subito trattenuta in decisione.
Ad onore del vero, l'appellante ha anche insistito sulla condanna della controparte per lite temeraria
(quantificando l'ammontare del risarcimento dovuto nell'importo di € 5.000,00) e nell'istanza di mutamento del rito con ammissione delle istanze istruttorie formulate in primo grado.
Si è costituita la eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità, ai sensi ELart. 348 bis cpc, CP_1 ELinterposto gravame e comunque assumendone l'infondatezza nel merito.
Rigettata l'istanza di inibitoria ante causam, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo d'ufficio (peraltro integralmente in formato telematico) del primo grado.
All'esito ELudienza del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2. In limine litis, qualche cenno si impone sulla richiesta di mutamento del rito e di ammissione delle prove.
La prima istanza deve ritenersi inammissibile in quanto secondo il modello del rito ex art 702 bis cpc la modifica del rito (da ritenersi prerogativa rimessa al prudente apprezzamento del giudice) era consentita entro e non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
In appello invero era permesso (l'art. 702 quater cpc è stato difatti abrogato) produrre documenti ed ammettere nuovi mezzi di prova sull'assunto della loro indispensabilità ai fini della decisione oppure
3 laddove la parte avesse dimostrato di non aver potuto formulare la richiesta di loro ammissione nel corso del precedente giudizio.
Nella fattispecie, lo non ha innanzitutto specificato, nel libello introduttivo del presente Pt_1 giudizio, di quale mezzo istruttorio intendesse avvalersi.
Deve desumersi, interpretando il contenuto ELatto, che il riferimento fosse alla prova per interpello peraltro già richiesta in prime cure ed evidentemente ritenuta non decisiva dal Tribunale.
Sulla scorta di tali considerazioni, il quadro probatorio di causa da assumere a riferimento ai fini della decisione non può che essere unicamente quello già cristallizzatosi in primo grado.
3. Venendo al merito, i motivi, in quanto diversi fra loro, devono essere esaminati partitamente ed a tal fine deve osservarsi quanto segue.
3.1. La prima doglianza sul difetto di competenza è infondata e di conseguenza deve essere rigettata in quanto fondata su un presupposto in diritto, prima ancora che in fatto, non condivisibile.
Ed infatti, secondo la prospettazione ELappellante in situazioni analoghe a quella in esame occorre avere riguardo ai principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma 3 c.c., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata e il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido” (cfr Cass Civ, Sez II, 5.3.2021 n. 6190).
Balza sin da subito all'evidenza che tale principio è stato stabilito con riguardo ad una fattispecie diversa che difatti aveva ad oggetto la pretesa restitutoria, da inquadrare all'interno dello schema tipico della ripetizione di indebito oggettivo, derivante dall'annullamento di un contratto.
Di contro, alla luce delle considerazioni svolte nelle pagine che precedono, la causa petendi della domanda formulata dalla deve individuarsi nell'esistenza di un contratto di mutuo. CP_1
Pertanto, l'iniziativa è stata preordinata a conseguire la restituzione di quanto dovuto in esecuzione ELobbligazione assunta con la conclusione del suddetto contratto.
Per tali essenziali ragioni (che però devono ritenersi dirimenti ai fini della soluzione della questione in punto di competenza), quindi, deve ritenersi certamente condivisibile l'assunto di applicare l'art. 20 cpc e l'art. 1183 comma 3 cod civ.
La giurisprudenza anche più recente e finanche successiva all'ordinanza impugnata ha ribadito che
“Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17989/2016 hanno posto il principio di diritto secondo cui "Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto ELart. 1182, terzo comma, c.c., sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi ELart. 1219, comma
4 secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi ELart. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c." (v. anche Cass., 20/03/2019, n. 7722; Cass., 09/12/2021, n.
39028)” (cfr Cass Civ, Sez III, 7.1.2025 n. 181).
Nel caso di specie, non vi è dubbio che l'obbligazione pecuniaria sia ampiamente determinata nel suo giusto ed esatto ammontare e di conseguenza non sussistono valide ragioni per discostarsi, in punto di competenza, dalla decisione del primo giudice.
Dunque, dovendosi assumere a riferimento il domicilio del creditore, la controversia è stata correttamente incardinata dinanzi al Tribunale di L'Aquila con conseguente rigetto del motivo.
3.2.1. A non diverse conclusioni, deve pervenirsi anche per quanto concerne la seconda (e certamente ben più articolata) doglianza che ha direttamente investito il merito della vicenda.
Come già anticipato, la tesi sostenuta dallo è che il denaro di cui è stata richiesta la restituzione Pt_1 rappresenta una donazione indiretta per l'acquisto ELimmobile sito in Castel di Sangro adibito, in costanza di matrimonio con , nipote della a casa coniugale. CP_2 CP_1
Al fine di meglio supportare le proprie asserzioni, l'appellante ha indicato una serie di circostanze fattuali, quali:
- Il predetto bene immobile è stato assegnato, in sede di separazione, alla moglie;
- Il mutuo acceso per l'acquisto risulta posto a suo carico;
- L'intestazione della titolarità rileva ai soli fini fiscali in quanto i coniugi avevano già un'altra abitazione, sita in Vasto, ma di proprietà della;
CP_2
- La somma è andata a confluire su un conto corrente cointestato;
- Negli atti del giudizio di separazione con moglie vi è stata l'ammissione della natura di donazione indiretta della somma per cui è causa;
3.2.2.In primo luogo, occorre tratteggiare, seppur a grandi linee, i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità tanto con riguardo all'istituto della donazione indiretta che del contratto di mutuo.
Sulla donazione indiretta, a partire dalla decisione a Sezioni Unite n. 9282 del 1992, l'orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità può ritenersi consolidato nel ritenere che “ …la donazione indiretta si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l'effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché
5 l'intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.
(Cass. n. 9379 del 21/05/2020), nella difesa degli attori si prospetta che l'acquisto ELimmobile è stato operato direttamente da parte della presunta donataria, che avrebbe assolto all'obbligo di pagamento del prezzo con denaro fornito da parte del genitore.
Si rientra pertanto nell'ipotesi di intestazione del bene a nome altrui che costituisce appunto una delle ipotesi di donazione indiretta (cfr. Cass. n. 13619/2017, secondo cui nell'ipotesi di acquisto di un immobile con danaro proprio del disponente ed intestazione ad altro soggetto, che il disponente intende in tal modo beneficiare, la compravendita costituisce strumento formale per il trasferimento del bene ed il corrispondente arricchimento del patrimonio del destinatario e, quindi, integra - anche ai fini della collazione - donazione indiretta del bene stesso e non del danaro)” tant'è vero che “La donazione indiretta resta però un contratto con causa onerosa, posto in essere per raggiungere una finalità ulteriore e diversa consistente nell'arricchimento, per mero spirito di liberalità, del contraente che riceve la prestazione di maggior valore e differisce dal negozio simulato in cui il contratto apparente non corrisponde alla volontà delle parti, che intendono, invece, stipulare un contratto gratuito. Ne consegue che ad essa non si applicano i limiti alla prova testimoniale - in materia di contratti e simulazione - che valgono, invece, per il negozio tipico utilizzato allo scopo.”(cfr Cass Civ, Sez II, 12.7.2024 n. 19230).
Muovendo da queste premesse è stato aggiunto che “Per la validità delle donazioni indirette, ovvero delle liberalità realizzate ponendo in essere un negozio tipico diverso da quello previsto dall'art. 782 cod. civ., non è però richiesta la forma ELatto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità: l'art. 809 cod. civ., nello stabilire quali sono le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama, infatti, l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass. n. 14197 del 2013; Cass. n. 5333 del 2004, Cass. n.
23297 del 2009).” (cfr Cass Civ, Sez I, 2.7.2024 n. 18098).
Ed ancora, in un ulteriore recente arresto (peraltro già espressamente menzionato nell'ordinanza di rigetto EListanza di inibitoria), la giurisprudenza di legittimità ha individuato quale possibile criterio da cui desumere la natura di donazione indiretta oppure di mutuo l'incidenza ELapporto economico fornito nell'acquisto di un bene rilevando che allorquando esso corrisponda almeno la metà del prezzo opera un criterio presuntivo significativo per sostenere l'assunto della natura liberale (indiretta) ELattribuzione.
Trattasi invero di un'opzione che recepisce un orientamento per il quale “La donazione indiretta ELimmobile non è configurabile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene,
6 giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l'identico risultato giuridico-economico ELattribuzione liberale ELimmobile esclusivamente nell'ipotesi in cui ne sostenga l'intero costo.” (cfr Cass Civ, Sez II,31.1.2014 n. 2149).
Per quanto attiene, invece, al rapporto di mutuo costituisce principio oramai largamente condiviso tanto da essere ribadito anche di recente, quello secondo cui “Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto;
ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione ELuno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione ELazione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959).
L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma ELart. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n.
6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119).” (cfr Cass Civ, Sez II, 12.6.2024 n. 16332).
3.2.3.Tali principi vanno trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e devono di conseguenza essere indispensabilmente coordinati con le risultanze probatorie (di chiara connotazione documentale).
Risulta documentata per tabulas la dazione della somma di € 30.000 da parte della in due CP_1 momenti distinti;
un primo, in data 5 giugno 2012 mediante un bonifico di € 10.000,00 a valere sul conto corrente acceso presso BA ELIA (e cointestato, all'epoca, ai coniugi Persona_1
); un secondo, il successivo 18 giugno 2012, attraverso un assegno emesso all'ordine dello
[...] per la somma di € 20.000,00 ed in effetti dallo stesso posto all'incasso come peraltro Pt_1 agevolmente verificabile dalla firma apposta sul retro per girata.
Altrettanto indubbio è che a distanza di un mese circa, vale a dire il 19 luglio 2012, l'odierno appellante ha acquistato al prezzo finale di € 125.000,00 un immobile sito in Castel di Sangro.
Nel rogito sono state specificate le modalità di pagamento del corrispettivo nei seguenti termini:
- Tra il mese di giugno e luglio 2012, prima della firma del rogito, sono stati emessi due assegni in favore della parte venditrice ELimporto rispettivamente di € 15.000 e di € 20.000;
- La restante parte è stata saldata con l'accensione di un mutuo erogato in effetti sul conto corrente acceso presso BA ELIA per un totale di € 73.000;
7 - Sono stati in tal modo emessi due assegni circolari di € 54.675,40 e di 35.324,60;
Sempre dalla disamina della documentazione versata in atti è emerso che a partire dal maggio 2017
(con analoghe istanze reiterate il 10 dicembre 2021 ed il 4 novembre 2022), la ha intimato la CP_1 restituzione della somma di € 30.000,00;
A tali note risulta esservi stato riscontro soltanto l'11 novembre 2022 allorquando il legale dello ha rappresentato che la somma di € 10.000,00 rappresenta una donazione negando la ricezione Pt_1
e la conseguente negoziazione ELassegno di € 20.000,00.
3.2.4. Dall'insieme delle considerazioni svolte possono trarsi le seguenti considerazioni conclusive.
Deve ritenersi dimostrata la corresponsione in favore dello della somma di € 30.000,00. Pt_1
Tale importo risulta di gran lunga inferiore rispetto al corrispettivo corrisposto per l'acquisto ELimmobile a rogito del luglio 2012.
Ciò è tanto vero che per provvedere al pagamento, lo ha acceso un mutuo ELimporto di € Pt_1
73.000,00 da cui ha tratto la provvista necessaria per l'estinzione ELobbligazione contratta.
Nel regime delle presunzioni, ai sensi degli art.2727 c.c. e 2729 c.c., non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma basta che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, mediante un giudizio probabilistico basato sull'id quod plerumque accidit.
Pertanto, il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza.
La richiesta di restituzione della è stata contestata per la prima volta in data 11 novembre 2022, CP_1 tuttavia nella circostanza non è stata evocata (come di contro poi verificatosi nel giudizio) la natura di donazione indiretta della dazione, avendo lo parlato di atto di liberalità svincolato però CP_1 dall'operazione di acquisto ELimmobile, e negato addirittura la dazione della maggior somma di €
20.000.
Le ulteriori circostanze indicate dall'appellante nei propri scritti difensivi non consentono un diverso inquadramento dei fatti.
Innanzitutto, non vi è traccia agli atti del presente giudizio, di quelli riguardanti la separazione giudiziale intercorsa tra lo stesso e la moglie . Pt_1 CP_2
Non può pertanto essere adeguatamente riscontrata la deduzione svolta dall'appellante sull'ammissione (che comunque non potrebbe avere alcuna valenza confessoria perché proveniente da un soggetto terzo rispetto al giudizio che ci occupa) della consegna del denaro a titolo di donazione indiretta.
8 L'esistenza di un rapporto di stretta parentela tra quest'ultima e la non può portare alla CP_1 conclusione di ritenere che il denaro sia qualificabile alla stregua di una donazione indiretta.
Infatti, non è inverosimile che proprio in forza di tale legame la abbia inteso prestare, senza CP_1
l'aggiunta di costi aggiuntivi in termini di interessi e neppure senza la preventiva sottoscrizione di un documento scritto ai fini della precostituzione di una prova, del denaro alla giovane coppia senza che da ciò possa evincersi la sussistenza di alcuna finalità di liberalità.
Sono gli stessi criteri presuntivi, applicabili in situazioni analoghe a quella che ci occupa, a dover propendere per la tesi della consegna del denaro in forza di un contratto di mutuo.
Sulla scorta, pertanto, di tali essenziali considerazioni anche il secondo motivo di appello non può che essere rigettato.
3.3. L'ultimo profilo di doglianza relativo al capo delle spese è invece parzialmente fondato e di conseguenza deve trovare accoglimento per quanto di ragione.
L'appellante ha contestato la liquidazione del compenso assumendo non dovuta (diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure) la fase di trattazione ed istruttoria in quanto dopo la celebrazione della prima udienza di comparizione, la causa è stata subito rinviata per la discussione.
La giurisprudenza di legittimità, di recente, ha invece chiarito che:
- Anche nei giudizi celebrati secondo le forme ELart. 702 bis cpc non è aprioristicamente possibile escludere il riconoscimento del compenso per l'attività di trattazione e/o istruttoria dovendosi da tale assunto giungere alla conclusione che anche per detta fase può esservi liquidazione ed a prescindere dall'effettivo espletamento di una attività istruttoria (cfr Cass
Civ Sez III, 13.10.2023 n. 28627);
- In termini ancor più generali, è stato ribadito (peraltro in un giudizio avente ad oggetto la domanda di liquidazione del compenso da parte di avvocati) che la più corretta interpretazione degli articoli 4 e 5 D.M. 55 del 2014 e successive modifiche deve essere nel senso che la fase di trattazione deve ritenersi svolta anche semplicemente laddove alla prima udienza la parte è comparsa ed ha dovuto prendere compiuta posizione sulla domanda avversaria (cfr Cass Civ,
Sez II, 18.10.2023 n. 29857);
A fronte di tale quadro, la censura sollevata dall'appellante non ha specificato le ragioni per cui non sarebbe in ogni caso la fase di trattazione.
Certamente, però, per tale fase, tenendo in concreto conto ELattività svolta, può essere riconosciuto un compenso contenuto nei valori minimi.
Di conseguenza, in parziale riforma, l'importo dovuto a titolo di spese del primo grado da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario è di € 6.713,00.
9 4.In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza prevalente e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento ELincarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente e) pregio ELopera prestata;
Tenuto conto ELopera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della parte appellata la somma di €. 4.996,00 per compensi professionali attenendosi ai valori minimi attesa la non particolare complessità delle questioni trattate di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da €. 26.001,00 ad €. 52.000,00,) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
PQM
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso l'ordinanza n. 2724/24 del Tribunale di L'Aquila così decide nel contraddittorio delle parti:
a) In parziale accoglimento ELappello, condanna alla rifusione in favore del Parte_1 procuratore dichiaratosi antistatario della controparte delle spese di lite del primo grado che liquida in € 6.713,00 oltre al 15% per rimborso spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
b) Conferma nel resto la sentenza di primo grado c) Condanna l'appellante alla rifusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della controparte delle spese del presente giudizio che liquida in € 4.996,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3 ottobre 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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