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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/05/2025, n. 651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 651 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2317/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Iglesias, presso Parte_1 dell'avv. Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga e dall'avv. Roberto di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2022 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Cagliari, esponendo:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell' fin dal 1° aprile CP_2
1997 a tutt'oggi in qualità di infermiera generica;
- di provvedere alla assistenza totale ai pazienti anziani, disabili e psichiatrici;
- di svolgere le seguenti mansioni: aiutare i pazienti negli spostamenti, sollevandoli manualmente dal letto, girandoli e trasferendoli su un altro letto o sulla carrozzina qualora impossibilitati a deambulare autonomamente;
trasferire i pazienti al reparto docce, ove provvede a svestirli, lavarli, asciugarli e rivestirli;
cambiare le lenzuola e le coperte dopo aver sollevato il paziente dal letto e averlo trasferito in altro letto;
accompagnare i pazienti nel refettorio per i pasti giornalieri, pulire il refettorio dopo i pasti, caricare il materiale, accompagnare i pazienti che necessitano di cambio panni in bagno;
posizionare i pazienti nel letto per il riposo pomeridiano e notturno, alternando la posizione, ogni 2 ore, per quei pazienti allettati con piaghe da decubito;
pagina 1 di 6 - di aver conseguito la qualifica di infermiera generica nel 2010 e di aver svolto, da allora, mansioni superiori, come la medicazione di piaghe da decubito con movimentazione a letto dei pazienti, oltre a quelle già espletate in sostituzione degli o.s.s.;
- di essere stata trasferita, dal 2016, “in reparto”, dove è adibita a mansioni che la sottopongono a sovraccarichi eccessivi e a movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci;
- di aver contratto la “tendinopatia inserzionale bilaterale della spalla sinistra e della spalla destra”, di natura professionale;
- di aver presentato, in data 16 giugno 2021, domanda all' per l'ottenimento delle prestazioni CP_1
assicurative per la presenza della malattia professionale;
- che la domanda è stata respinta in data 3 settembre 2021;
- di aver presentato opposizione avverso il rigetto della domanda in data 17 dicembre 2021, senza esito alcuno;
- di aver ottenuto il riconoscimento, con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1447/2018, del danno biologico pari all'8 per cento per “lombosciatalgia destra in spondiloartrosi con sofferenza neurogena su L5-S1”, nonché di un ulteriore punto percentuale per “esiti algodisfunzionali collo, arto superiore sinistro”, per un totale complessivo di danno biologico pari al 9 per cento (malattia professionale n. 510849776/110 del 7 ottobre 2018).
La ricorrente, non ritenendo corretta la valutazione dell' lo ha convenuto in giudizio CP_1
chiedendo che venga accertata e dichiarata la natura professionale della patologia denunciata, causata dall'attività lavorativa svolta, con condanna dell' a liquidare l'indennizzo nella CP_1
misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa, nonché quello complessivo derivante dal conglobamento con le preesistenze già riconosciute e, per l'effetto, di condannare l'ente al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
Deve darsi atto che, con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2023, alla presente causa è stata riunita quella individuata dal r.a.c.l. 2357/22, nella quale la ricorrente ha chiesto la revisione del danno biologico liquidato in rendita per “lombosciatalgia destra in spondiloartrosi con sofferenza neurogena su L5-S1” avente natura professionale, già riconosciuta con sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 1447/2018 resa in data 20 novembre 2018.
2. La domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Lo svolgimento delle mansioni dedotte nel ricorso introduttivo è stato dimostrato mediante l'istruzione orale.
pagina 2 di 6 I testimoni e , escussi all'udienza del 7 giugno 2023, entrambi Testimone_1 Testimone_2
colleghi di lavoro della ricorrente (il teste dal 1996) hanno riferito che la ricorrente, quando Tes_1 ha lavorato presso il loro medesimo reparto, si è occupata della cura, dell'igiene personale e della movimentazione dei pazienti disabili o psichiatrici.
Nello specifico, la ricorrente provvedeva alla movimentazione manuale dei pazienti impossibilitati a deambulare: li assisteva per condurli alle docce, effettuava il cambio dei letti e li accompagnava in mensa;
una volta terminato il pasto, li riaccompagnava nelle camere da letto, al bagno, anche per il cambio dei panni, o in altri luoghi, ad esempio per recarsi a svolgere la Tes_ fisioterapia (vedi deposizione del teste .
Circa la pulizia del refettorio, entrambi i testi hanno specificato che compito del personale di assistenza, e quindi anche della ricorrente, era quello di pulire solamente i tavoli, mentre del resto si occupava il personale appositamente preposto.
I testi hanno anche riferito che, durante la notte, la ricorrente si occupava di accompagnare i pazienti a letto e a girare ogni due ore quelli a rischio di contrarre le piaghe da decubito (cfr. deposizione del teste . Tes_1
Il teste ha altresì aggiunto che la ricorrente ha svolto mansioni di assistenza al malato fino Tes_1 all'anno 2010 e che, dopo essere diventata infermiera, ha continuato a svolgerle in ausilio degli o.s.s.; pur non avendo specificato con quale frequenza la impegnasse tale attività di ausilio, ha precisato che le infermiere lavorano presso tutti e 5 i reparti della struttura. Infine, ha riferito che la ricorrente è stata riassegnata al reparto singolo dal 2016, ove svolge le mansioni di o.s.s.
2.1. Una volta provato lo svolgimento delle mansioni, è stato conferito incarico al c.t.u. per accertare se queste siano eziologicamente correlabili alla malattia denunciata.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti ha riconosciuto il ricorrente affetta da “spalla dolorosa cronica su base degenerativa entesopatica a destra con segni strumentali di artrosi acromion claveare e presenza di piccole calcificazioni del sovra spinato;
a sinistra patologia inserzionale dei tendini sottoscapolare ed infraspinato con associate alcune piccole formazioni geodico cistiche in sede di trochite e trochine omerale”.
Il c.t.u. ha osservato, sulla base della documentazione medica prodotta in giudizio e dall'esito della visita peritale, che “la degenerazione artrosica dell'acromion claveare, di frequente rilievo strumentale anche in casi del tutto asintomatici, può aver influito nel favorire più velocemente
l'acclararsi dei segni clinici della malattia in ciò favorito dal momento professionale”.
pagina 3 di 6 Secondo il consulente, il momento professionale è stato una concausa valida, efficiente e determinante, nel senso che ha avuto un ruolo distinto e ben apprezzabile rispetto ai fattori extra lavorativi;
l'ausiliario ha infatti rilevato che “il rischio di malattia derivante da naturale predisposizione non vale ad escludere del tutto il rischio professionale perché un ruolo di concausa va attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione o aggravamento, ove se ne riconosca, come nel caso in specie, l'incidenza negativa. Risulta, dall'esame degli atti e dalle testimonianze rese da altri colleghi di lavoro della stessa struttura, che la lavoratrice risulta adibita in modo non occasionale a lavorazioni che hanno comportato a carico delle spalle movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue”.
Per quanto attiene alla patologia interessante il rachide lombare, oggetto di domanda di aggravamento originariamente formulata nella causa avente r.a.c.l. 2357/22 e riunita al presente procedimento, il consulente ha semplicemente rilevato “come essa venne già riconosciuta, per via giudiziale, come malattia professionale causata dalla movimentazione di pesi e mobilizzazione dei pazienti senza uso di idonei presidi”.
Per tali ragioni, secondo il parere del medico la ricorrente, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16 giugno 2021, presentava una patologia a carico delle spalle concausata dall'attività lavorativa svolta.
Con riguardo alla quantificazione del danno biologico, il consulente ha fatto riferimento al codice tabellare n. 232 e ha stimato la riduzione dell'integrità psico fisica nella percentuale del massimo, pari al 5 per cento, che conglobata con le preesistenti menomazioni ha comportato una misura complessiva del 13 per cento, calcolato adoperando il metodo della semisomma.
Il c.t.u. ha specificato che “non risulta accertata, sulla base dell'esame clinico e di un esame
RMN, la sussistenza di un aggravamento delle menomazioni a carico del rachide lombare conseguenti alle patologie causate in modo diretto dall'attività lavorativa svolta e per le quali la ricorrente è già percettrice d'indennizzo”.
Entrambe le parti hanno formulato osservazioni alla perizia depositata.
Parte resistente ha contestato, già in sede di osservazioni alla bozza, la scelta del c.t.u. di fondare il proprio convincimento sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio, poiché esse sarebbero smentite dalla relazione redatta dal centro in data 21 luglio 2021. In tale relazione CP_2
è riportato che la dipendente non svolgeva mansioni comportanti ritmi continui e ripetitivi, che in tutti i reparti del centro è presente lo strumento per sollevare le persone e che l'assicurata, dal
2016, è stata ritenuta idonea allo svolgimento delle mansioni con limitazione fino al peso di 5 kg.
pagina 4 di 6 Ritiene il giudicante che il consulente abbia operato correttamente, in quanto attraverso le deposizioni rese dai testimoni è possibile accertare le attività che sono state effettivamente svolte dalla ricorrente durante lo svolgimento del proprio servizio, le quali ben possono essere state differenti rispetto a quelle indicate nella relazione.
Parte ricorrente, con le note depositate in data 19 settembre 2024, ha invece chiesto che il c.t.u. venisse richiamato a chiarimenti in quanto avrebbe omesso di valutare la documentazione relativa alla patologia già accertata, “lombosciatalgia destra in spondiloartrosi con sofferenza neurogena su L5-S1”, per la quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell'aggravamento nel procedimento con r.a.c.l. 2357/2022, riunito alla presente causa: in particolare, la risonanza magnetica eseguita in data 18 maggio 2021, ivi prodotta, dimostrerebbe l'aggravamento del quadro clinico accertato dal precedente esame del 2016.
Il c.t.u. ha risposto con le precisazioni depositate in data 4 novembre 2024, osservando che l'esito dell'esame RMN della colonna lombare del 18 maggio 2021, eseguito presso il C.R.M. di Cagliari, rileva: “Decisamente meno evidente la protrusione o ernia discale contenuta in L3-L4 evidente nel precedente controllo”.
Sulla base dell'esame clinico e strumentale l'ausiliario aveva già espresso il seguente parere medico legale: “per quanto concerne la patologia a carico del rachide lombare si rileva come essa venne già riconosciuta, per via giudiziale, come malattia professionale causata dalla movimentazione di pesi e mobilizzazione dei pazienti senza uso di idonei presidi”; il c.t.u. aveva già precisato che “non risulta accertata, sulla base dell'esame clinico e di un esame RMN, la sussistenza di un aggravamento delle menomazioni a carico del rachide lombare”.
Visto l'esito dell'esame RMN del 18 maggio 2021, il consulente ha ritenuto di poter confermare che non si rileva alcun aggravamento della specifica patologia a carico del rachide lombare e, di conseguenza, la quantificazione del danno biologico già stimata nella percentuale dell'8 per cento.
Le argomentazioni del consulente risultano adeguatamente sviluppate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 13 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16 giugno 2021.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato ad un CP_1
danno biologico del 13 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 giugno
2021, detratto quanto eventualmente già versato.
pagina 5 di 6 3. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite devono essere compensate per 1/2, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e in applicazione del criterio della soccombenza prevalente l' deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali CP_1
residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00,
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato a un danno Parte_1
biologico in misura del 13 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 giugno 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico del CP_1
13 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 16 giugno 2021, detratto quanto eventualmente già versato a titolo di indennizzo;
- compensa le spese di lite per la misura di un mezzo e condanna l' alla rifusione in favore CP_1
del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 1.452,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate con separato CP_1
decreto.
Cagliari, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Matteo Marongiu, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127-ter c.p.c. e dall'art. 35 del D. Lgs. n.
149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 2317/2022 R.A.C.L., promossa da
, nata a [...], il [...], elettivamente domiciliata in Iglesias, presso Parte_1 dell'avv. Federico Melis, che la rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo telematico, ricorrente contro
elettivamente Controparte_1 domiciliato in Cagliari, presso gli uffici dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Paolo Spiga e dall'avv. Roberto di Tucci, per procura generale alle liti, resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28 luglio 2022 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
innanzi al Tribunale di Cagliari, esponendo:
- di aver prestato attività lavorativa subordinata alle dipendenze dell' fin dal 1° aprile CP_2
1997 a tutt'oggi in qualità di infermiera generica;
- di provvedere alla assistenza totale ai pazienti anziani, disabili e psichiatrici;
- di svolgere le seguenti mansioni: aiutare i pazienti negli spostamenti, sollevandoli manualmente dal letto, girandoli e trasferendoli su un altro letto o sulla carrozzina qualora impossibilitati a deambulare autonomamente;
trasferire i pazienti al reparto docce, ove provvede a svestirli, lavarli, asciugarli e rivestirli;
cambiare le lenzuola e le coperte dopo aver sollevato il paziente dal letto e averlo trasferito in altro letto;
accompagnare i pazienti nel refettorio per i pasti giornalieri, pulire il refettorio dopo i pasti, caricare il materiale, accompagnare i pazienti che necessitano di cambio panni in bagno;
posizionare i pazienti nel letto per il riposo pomeridiano e notturno, alternando la posizione, ogni 2 ore, per quei pazienti allettati con piaghe da decubito;
pagina 1 di 6 - di aver conseguito la qualifica di infermiera generica nel 2010 e di aver svolto, da allora, mansioni superiori, come la medicazione di piaghe da decubito con movimentazione a letto dei pazienti, oltre a quelle già espletate in sostituzione degli o.s.s.;
- di essere stata trasferita, dal 2016, “in reparto”, dove è adibita a mansioni che la sottopongono a sovraccarichi eccessivi e a movimentazione manuale di carichi in assenza di ausili efficaci;
- di aver contratto la “tendinopatia inserzionale bilaterale della spalla sinistra e della spalla destra”, di natura professionale;
- di aver presentato, in data 16 giugno 2021, domanda all' per l'ottenimento delle prestazioni CP_1
assicurative per la presenza della malattia professionale;
- che la domanda è stata respinta in data 3 settembre 2021;
- di aver presentato opposizione avverso il rigetto della domanda in data 17 dicembre 2021, senza esito alcuno;
- di aver ottenuto il riconoscimento, con sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1447/2018, del danno biologico pari all'8 per cento per “lombosciatalgia destra in spondiloartrosi con sofferenza neurogena su L5-S1”, nonché di un ulteriore punto percentuale per “esiti algodisfunzionali collo, arto superiore sinistro”, per un totale complessivo di danno biologico pari al 9 per cento (malattia professionale n. 510849776/110 del 7 ottobre 2018).
La ricorrente, non ritenendo corretta la valutazione dell' lo ha convenuto in giudizio CP_1
chiedendo che venga accertata e dichiarata la natura professionale della patologia denunciata, causata dall'attività lavorativa svolta, con condanna dell' a liquidare l'indennizzo nella CP_1
misura corrispondente al danno biologico che risulterà in corso di causa, nonché quello complessivo derivante dal conglobamento con le preesistenze già riconosciute e, per l'effetto, di condannare l'ente al pagamento degli importi dovuti e scaduti con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge.
L' ha resistito in giudizio. CP_1
Deve darsi atto che, con ordinanza emessa in data 3 febbraio 2023, alla presente causa è stata riunita quella individuata dal r.a.c.l. 2357/22, nella quale la ricorrente ha chiesto la revisione del danno biologico liquidato in rendita per “lombosciatalgia destra in spondiloartrosi con sofferenza neurogena su L5-S1” avente natura professionale, già riconosciuta con sentenza del Tribunale di
Cagliari n. 1447/2018 resa in data 20 novembre 2018.
2. La domanda è parzialmente fondata e deve, pertanto, essere accolta, per quanto di ragione.
Lo svolgimento delle mansioni dedotte nel ricorso introduttivo è stato dimostrato mediante l'istruzione orale.
pagina 2 di 6 I testimoni e , escussi all'udienza del 7 giugno 2023, entrambi Testimone_1 Testimone_2
colleghi di lavoro della ricorrente (il teste dal 1996) hanno riferito che la ricorrente, quando Tes_1 ha lavorato presso il loro medesimo reparto, si è occupata della cura, dell'igiene personale e della movimentazione dei pazienti disabili o psichiatrici.
Nello specifico, la ricorrente provvedeva alla movimentazione manuale dei pazienti impossibilitati a deambulare: li assisteva per condurli alle docce, effettuava il cambio dei letti e li accompagnava in mensa;
una volta terminato il pasto, li riaccompagnava nelle camere da letto, al bagno, anche per il cambio dei panni, o in altri luoghi, ad esempio per recarsi a svolgere la Tes_ fisioterapia (vedi deposizione del teste .
Circa la pulizia del refettorio, entrambi i testi hanno specificato che compito del personale di assistenza, e quindi anche della ricorrente, era quello di pulire solamente i tavoli, mentre del resto si occupava il personale appositamente preposto.
I testi hanno anche riferito che, durante la notte, la ricorrente si occupava di accompagnare i pazienti a letto e a girare ogni due ore quelli a rischio di contrarre le piaghe da decubito (cfr. deposizione del teste . Tes_1
Il teste ha altresì aggiunto che la ricorrente ha svolto mansioni di assistenza al malato fino Tes_1 all'anno 2010 e che, dopo essere diventata infermiera, ha continuato a svolgerle in ausilio degli o.s.s.; pur non avendo specificato con quale frequenza la impegnasse tale attività di ausilio, ha precisato che le infermiere lavorano presso tutti e 5 i reparti della struttura. Infine, ha riferito che la ricorrente è stata riassegnata al reparto singolo dal 2016, ove svolge le mansioni di o.s.s.
2.1. Una volta provato lo svolgimento delle mansioni, è stato conferito incarico al c.t.u. per accertare se queste siano eziologicamente correlabili alla malattia denunciata.
Il consulente tecnico d'ufficio, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti ha riconosciuto il ricorrente affetta da “spalla dolorosa cronica su base degenerativa entesopatica a destra con segni strumentali di artrosi acromion claveare e presenza di piccole calcificazioni del sovra spinato;
a sinistra patologia inserzionale dei tendini sottoscapolare ed infraspinato con associate alcune piccole formazioni geodico cistiche in sede di trochite e trochine omerale”.
Il c.t.u. ha osservato, sulla base della documentazione medica prodotta in giudizio e dall'esito della visita peritale, che “la degenerazione artrosica dell'acromion claveare, di frequente rilievo strumentale anche in casi del tutto asintomatici, può aver influito nel favorire più velocemente
l'acclararsi dei segni clinici della malattia in ciò favorito dal momento professionale”.
pagina 3 di 6 Secondo il consulente, il momento professionale è stato una concausa valida, efficiente e determinante, nel senso che ha avuto un ruolo distinto e ben apprezzabile rispetto ai fattori extra lavorativi;
l'ausiliario ha infatti rilevato che “il rischio di malattia derivante da naturale predisposizione non vale ad escludere del tutto il rischio professionale perché un ruolo di concausa va attribuito anche ad un minimo fattore di accelerazione o aggravamento, ove se ne riconosca, come nel caso in specie, l'incidenza negativa. Risulta, dall'esame degli atti e dalle testimonianze rese da altri colleghi di lavoro della stessa struttura, che la lavoratrice risulta adibita in modo non occasionale a lavorazioni che hanno comportato a carico delle spalle movimenti ripetuti e mantenimento prolungato di posture incongrue”.
Per quanto attiene alla patologia interessante il rachide lombare, oggetto di domanda di aggravamento originariamente formulata nella causa avente r.a.c.l. 2357/22 e riunita al presente procedimento, il consulente ha semplicemente rilevato “come essa venne già riconosciuta, per via giudiziale, come malattia professionale causata dalla movimentazione di pesi e mobilizzazione dei pazienti senza uso di idonei presidi”.
Per tali ragioni, secondo il parere del medico la ricorrente, fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16 giugno 2021, presentava una patologia a carico delle spalle concausata dall'attività lavorativa svolta.
Con riguardo alla quantificazione del danno biologico, il consulente ha fatto riferimento al codice tabellare n. 232 e ha stimato la riduzione dell'integrità psico fisica nella percentuale del massimo, pari al 5 per cento, che conglobata con le preesistenti menomazioni ha comportato una misura complessiva del 13 per cento, calcolato adoperando il metodo della semisomma.
Il c.t.u. ha specificato che “non risulta accertata, sulla base dell'esame clinico e di un esame
RMN, la sussistenza di un aggravamento delle menomazioni a carico del rachide lombare conseguenti alle patologie causate in modo diretto dall'attività lavorativa svolta e per le quali la ricorrente è già percettrice d'indennizzo”.
Entrambe le parti hanno formulato osservazioni alla perizia depositata.
Parte resistente ha contestato, già in sede di osservazioni alla bozza, la scelta del c.t.u. di fondare il proprio convincimento sulla base delle deposizioni testimoniali acquisite in giudizio, poiché esse sarebbero smentite dalla relazione redatta dal centro in data 21 luglio 2021. In tale relazione CP_2
è riportato che la dipendente non svolgeva mansioni comportanti ritmi continui e ripetitivi, che in tutti i reparti del centro è presente lo strumento per sollevare le persone e che l'assicurata, dal
2016, è stata ritenuta idonea allo svolgimento delle mansioni con limitazione fino al peso di 5 kg.
pagina 4 di 6 Ritiene il giudicante che il consulente abbia operato correttamente, in quanto attraverso le deposizioni rese dai testimoni è possibile accertare le attività che sono state effettivamente svolte dalla ricorrente durante lo svolgimento del proprio servizio, le quali ben possono essere state differenti rispetto a quelle indicate nella relazione.
Parte ricorrente, con le note depositate in data 19 settembre 2024, ha invece chiesto che il c.t.u. venisse richiamato a chiarimenti in quanto avrebbe omesso di valutare la documentazione relativa alla patologia già accertata, “lombosciatalgia destra in spondiloartrosi con sofferenza neurogena su L5-S1”, per la quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell'aggravamento nel procedimento con r.a.c.l. 2357/2022, riunito alla presente causa: in particolare, la risonanza magnetica eseguita in data 18 maggio 2021, ivi prodotta, dimostrerebbe l'aggravamento del quadro clinico accertato dal precedente esame del 2016.
Il c.t.u. ha risposto con le precisazioni depositate in data 4 novembre 2024, osservando che l'esito dell'esame RMN della colonna lombare del 18 maggio 2021, eseguito presso il C.R.M. di Cagliari, rileva: “Decisamente meno evidente la protrusione o ernia discale contenuta in L3-L4 evidente nel precedente controllo”.
Sulla base dell'esame clinico e strumentale l'ausiliario aveva già espresso il seguente parere medico legale: “per quanto concerne la patologia a carico del rachide lombare si rileva come essa venne già riconosciuta, per via giudiziale, come malattia professionale causata dalla movimentazione di pesi e mobilizzazione dei pazienti senza uso di idonei presidi”; il c.t.u. aveva già precisato che “non risulta accertata, sulla base dell'esame clinico e di un esame RMN, la sussistenza di un aggravamento delle menomazioni a carico del rachide lombare”.
Visto l'esito dell'esame RMN del 18 maggio 2021, il consulente ha ritenuto di poter confermare che non si rileva alcun aggravamento della specifica patologia a carico del rachide lombare e, di conseguenza, la quantificazione del danno biologico già stimata nella percentuale dell'8 per cento.
Le argomentazioni del consulente risultano adeguatamente sviluppate ed esenti da vizi logici.
Ritiene pertanto il giudicante che il ricorrente abbia diritto all'indennizzo per danno biologico in misura del 13 per cento, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 16 giugno 2021.
L' deve perciò essere condannato al pagamento dell'indennizzo spettante, commisurato ad un CP_1
danno biologico del 13 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 giugno
2021, detratto quanto eventualmente già versato.
pagina 5 di 6 3. In ragione dell'accoglimento parziale della domanda, le spese di lite devono essere compensate per 1/2, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e in applicazione del criterio della soccombenza prevalente l' deve essere condannato alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali CP_1
residue, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00,
3.1. Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore con procura del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
3.2. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo commisurato a un danno Parte_1
biologico in misura del 13 per cento, con decorrenza di legge dalla domanda amministrativa del 16 giugno 2021;
- condanna l' al pagamento dell'indennizzo in capitale, commisurato al danno biologico del CP_1
13 per cento, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza di legge dalla data della domanda amministrativa del 16 giugno 2021, detratto quanto eventualmente già versato a titolo di indennizzo;
- compensa le spese di lite per la misura di un mezzo e condanna l' alla rifusione in favore CP_1
del ricorrente delle spese processuali residue, che liquida in euro 1.452,50 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore di parte ricorrente;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate con separato CP_1
decreto.
Cagliari, 2 maggio 2025
Il Giudice
dott. Matteo Marongiu
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