CASS
Sentenza 23 dicembre 2024
Sentenza 23 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/12/2024, n. 47365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47365 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani nel procedimento a carico di DI UG, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza emessa il 23/08/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 47365 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 07/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 agosto 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in accoglimento dell'istanza formulata da UG DI, ex art. 20 -bis cod. pen., disponeva la sostituzione della pena irrogata all'istante con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari il 4 novembre 2022, con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva della durata di quattro anni. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Trani si era pronunciato sull'istanza presentata da AR ID nonostante fosse incompetente, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari il 4 novembre 2022, aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari il 4 novembre 2022 aveva riformato la decisione di primo grado, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani il 4 novembre 2011, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Ne discende che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani„ decidendo l'istanza presentata da UG DI, si pronunciava in violazione dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la sentenza su cui si doveva individuare la competenza del giudice dell'esecuzione era quella deliberata dalla Corte di appello di Bari il 4 novembre 2022, correttamente individuata dalla parte ricorrente. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo, affermata da Sez., 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833 - 01, secondo cui: «In tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora 2 tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena». Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale culminata con l'adozione del provvedimento impugnato, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., è la Corte di appello di Bari a doversi ritenere competente in ordine all'istanza avanzata da UG DI, ex art. 20 -bis cod. pen., rispetto alla quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, investito dell'originaria richiesta, avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 7 novembre 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere Alessandro Centonze;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 1 Num. 47365 Anno 2024 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: CENTONZE ALESSANDRO Data Udienza: 07/11/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 23 agosto 2024 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, in accoglimento dell'istanza formulata da UG DI, ex art. 20 -bis cod. pen., disponeva la sostituzione della pena irrogata all'istante con la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari il 4 novembre 2022, con la pena della detenzione domiciliare sostitutiva della durata di quattro anni. 2. Avverso questa ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge del provvedimento impugnato, conseguente al fatto che il Tribunale di Trani si era pronunciato sull'istanza presentata da AR ID nonostante fosse incompetente, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari il 4 novembre 2022, aveva riformato la decisione di primo grado, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani è fondato nei termini di seguito indicati. 2. Osserva il Collegio che costituisce un dato processuale incontroverso quello secondo cui la sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di Bari il 4 novembre 2022 aveva riformato la decisione di primo grado, pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani il 4 novembre 2011, riconoscendo all'imputato le circostanze attenuanti generiche. Ne discende che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani„ decidendo l'istanza presentata da UG DI, si pronunciava in violazione dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., atteso che la sentenza su cui si doveva individuare la competenza del giudice dell'esecuzione era quella deliberata dalla Corte di appello di Bari il 4 novembre 2022, correttamente individuata dalla parte ricorrente. Non può, in proposito, non richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte, da ultimo, affermata da Sez., 1, n. 34578 del 12/07/2017, Morelli, Rv. 270833 - 01, secondo cui: «In tema di esecuzione, sussiste la competenza del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., qualora 2 tale giudice, in sede di cognizione, abbia concesso le circostanze attenuanti generiche, trattandosi di un intervento che opera una elaborazione sostanziale della pronuncia del primo giudice, incidente soltanto in via indiretta sulla misura della pena». Ricostruita in questi termini la sequenza procedimentale culminata con l'adozione del provvedimento impugnato, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., è la Corte di appello di Bari a doversi ritenere competente in ordine all'istanza avanzata da UG DI, ex art. 20 -bis cod. pen., rispetto alla quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, investito dell'originaria richiesta, avrebbe dovuto dichiarare la sua incompetenza. 3. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, cui consegue la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 7 novembre 2024.