Art. 2.
Nelle ipotesi previste dall' articolo 2544 del codice civile e dall' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con l' articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 , l'autorita' di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente - ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive - provvede normalmente allo scioglimento della societa' cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attivita' o di pendenze attive - puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge - accerti la mancanza di attivita' e di pendenze attive.
Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.
Nelle ipotesi previste dall' articolo 2544 del codice civile e dall' articolo 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 , modificato con l' articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127 , l'autorita' di vigilanza anche su richiesta del legale rappresentante dell'ente - ove accerti l'assoluta mancanza di attivita' e di pendenze attive - provvede normalmente allo scioglimento della societa' cooperativa senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di espressa e motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.
Se nominato, il commissario liquidatore - ove risulti confermata la mancanza di attivita' o di pendenze attive - puo' richiedere, dopo aver provveduto al deposito dello stato passivo, all'autorita' che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a chiudere la liquidazione senza ulteriori formalita'. Si osservano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 .
Le norme di cui al comma precedente si applicano anche in tutti gli altri casi nei quali il commissario liquidatore - nel corso delle procedure di liquidazione disciplinate dalla presente legge - accerti la mancanza di attivita' e di pendenze attive.
Nei casi considerati nei precedenti commi alla chiusura della procedura si provvede in esenzione da ogni imposta, tassa, diritto e spesa.