Articolo 14 della Legge 6 ottobre 1986, n. 656
Articolo 13Articolo 15
Versione
16 ottobre 1986
Art. 14. (Competenza temporanea per la trattazione delle pratiche arretrate) 1. Per evitare il formarsi di eccessiva giacenza di pratiche pensionistiche, la cui definizione e' attribuita alla competenza delle Direzioni provinciali del Tesoro per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 , con provvedimento del Ministro del tesoro puo' essere stabilito che temporaneamente la trattazione di tali pratiche venga effettuata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.
Nota all' art. 14, comma 1:
Con il D.P.R. n. 915/1978 e' stato approvato il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Entrata in vigore il 16 ottobre 1986
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