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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4659 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 212 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 2135 pubblicata il 7 dicembre 2018 e notificata il 12 dicembre 2018, avente a oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO FU (cf , elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli, Galleria Vanvitelli, 37, nello studio dell'Avv. Augusto Nuzzo, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
1 (cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
RI CU (cf ), elettivamente domiciliata nello studio C.F._4 del difensore in Benevento, Via Francesco Flora, 7, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
nonché
(cf – p. iva , in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentanti, Dott. e Dott. , rappresentata e Controparte_3 Controparte_4 difesa dall'Avv. Renato Magaldi (cf , elettivamente C.F._5 domiciliata in Napoli, Piazza Carità, 32 nello studio del difensore giusta procura alle liti per Notaio Dott. del 18 dicembre 2014, rep. 186905, Persona_1 racc. 30367;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1 CP_1
chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale del legale,
[...] la quale lo aveva patrocinato in giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, a oggetto l'impugnazione di decreto di rigetto della Corte di Appello di Napoli della domanda di risarcimento del danno per eccessiva durata del processo ai sensi della L 89/2001; il ricorso era stati dichiarato inammissibile e l'attore invocava, conseguentemente, la condanna del difensore al risarcimento dei danni.
Il legale si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, chiedendo e ottenendo chiamare in causa , che la assicurava per la responsabilità civile. La CP_2 compagnia si costituiva a sua volta contestando la domanda principale e opponendo il limite del massimale di polizza nonché la franchigia contrattuale.
2 Il Tribunale, all'esito del giudizio, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese del grado, con la seguente motivazione: “… nel caso che viene in rilievo, il ricorso per cassazione era stato proposto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4), e, dunque, doveva essere assoggettato … alla enunciazione del principio di diritto.
Tuttavia, questo giudicante non può esimersi dal constatare come quello in oggetto rientri fra i casi particolari di applicazione dell'art. 366 bis, infatti, secondo la stessa Corte di Cassazione, nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art.
360, 1 comma, n. 4, c.p.c., deducendo l'esistenza di errores in procedendo, la formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c. è necessaria solo se la violazione denunciata comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto;
diversamente, ove l'inosservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di Cassazione si chiede soltanto di riscontrare, attraverso l'esame degli atti di quel processo, la correttezza dell'attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile, (Cass. Civ. 20 giugno 2008, n. 16941).
Nella sentenza citata, gli ermellini, pur dando atto del fatto che nel caso di violazioni ex art. 360 n. 4, l'art 366 bis prevede che il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, in considerazione della ratio ispiratrice del decreto legislativo n. 40 del 2006, specificano che in tema di errores in procedendo, occorre distinguere le ipotesi in cui la verifica della violazione denunciata comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto, dai casi in cui, invece, l'inosservanza delle regole processuali richiedono al giudice, esclusivamente, il riscontro della correttezza dell'attività compiuta dal giudice precedente attraverso l'esame degli atti di quel determinato processo, che al riguardo il giudice di legittimità ha il potere-dovere di compiere.
Ebbene, come per altro espressamente asserito nell'ordinanza n. 24650/09, il ricorso proposto dalla convenuta censurava un mero errore di fatto in cui è incorsa la Corte partenopea, che ha indicato nella data del 06.02.2005, invece che in quella del 06.02.06 la data di passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R., conclusiva del processo presupposto, per decorso del termine lungo previsto per la sua impugnazione, con la conseguenza che non venendo in discussione alcuna questione di diritto, non era necessaria l'indicazione del quesito”.
3 Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec nonché Ufficiale Giudiziario il 10 gennaio 2019, invocandone l'integrale riforma con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata il 23 aprile 2019, si costituiva in giudizio Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, nel merito nel chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 2 maggio 2019, si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo, in via subordinata, la domanda di garanzia.
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni subendo, poi, rinvii d'ufficio per il carico dei ruoli. Con decreto del
Presidente del 17 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa Sezione e, all'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e le appellate depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
L'appello presenta profili di inammissibilità ma è, comunque, infondato.
L'appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “Violazione dell'art.
1176 comma 2 cc”.
La difesa appellante argomenta che, nel caso di specie, la negligenza del professionista sarebbe consistita nell'aver omesso la indicazione dei quesiti di diritto e, dunque, nel mancato assolvimento dell'onere di cui all'art. 366 cpc, determinando il rigetto del ricorso per cassazione e la definitività del decreto impugnato. La responsabilità del professionista sarebbe, pertanto, certa dovendosi unicamente valutare le conseguenze dannose patite dal cliente, secondo il noto giudizio prognostico sul buon esito della causa.
Nella specie la prova tanto del probabile esito favorevole del giudizio quanto del danno subito si rinverrebbe nella stessa ordinanza della Corte di cassazione di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal legale, nella quale si legge
4 che il Consigliere Relatore ne proponeva l'accoglimento poiché fondatamente era stato dedotto l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale, indicando la data di passaggio in giudicato del provvedimento definitorio del processo presupposto nel 6 febbraio 2005 in luogo del 6 febbraio 2006, avendo, altresì il Procuratore Generale concluso nei medesimi termini. Dunque, se il gravame fosse stato correttamente proposto secondo i canoni ermeneutici dell'art. 366 bis cpc, la domanda avrebbe trovato sicuro accoglimento.
Deduce l'appellante che la Corte di cassazione, con pronuncia 4329/2009 in contrasto con quella richiamata dal Tribunale, avrebbe affermato che “… quando la violazione della norma processuale deriva da erronea ricostruzione del fatto il quesito andrà formulato con enunciazioni che siano idonee a evidenziare riassuntivamente i termini di questa erronea ricostruzione”. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità avrebbe evidenziato come l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale non esimerebbe il professionista da responsabilità (Cass.
23449/2018).
Nella concreta fattispecie non vi sarebbe, in ogni caso, alcuna incertezza sulla condotta esigibile al professionista per garantire il riconoscimento del diritto del cliente, non potendosi condividere la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe ritenuto di elidere la responsabilità per l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.
Anche diversamente opinando, la professionista rimarrebbe comunque responsabile per aver omesso di informare il cliente sulla possibilità di proporre azione di revocazione dell'ordinanza della Cassazione.
Occorre immediatamente chiarire, con riguardo a tale ultima deduzione, che la stessa ha carattere di novità.
Con l'atto di citazione introduttivo del primo grado, ha eccepito un Parte_1 duplice profilo di responsabilità in capo al professionista, l'uno consistente nel non aver adottato la diligenza e accortezza del professionista medio, determinando il rigetto di un ricorso che, con elevata probabilità, sarebbe stato accolto, l'altro di non aver correttamente informato il cliente sulle difficoltà della pratica, sulla gestione e sulla vita processuale della stessa, essendosi rifiutata di interloquire con lui (pag. 6
5 atto di citazione introduttivo).
Le allegazioni in fatto non hanno trovato miglior o diversa specificazione con memoria 183 cpc, n. 1, né nel corpo dell'atto si rinviene alcuna menzione della possibilità (perduta) di agire ex art. 395 cpc, non essendo neanche specificamente dedotto di aver avuto conoscenza del provvedimento oltre il termine per proporre l'azione, giacché l'originario attore si è limitato ad affermare di aver avuto “… conoscenza dell'esito negativo del ricorso solo a seguito dell'avvenuta notifica del provvedimento liquidatorio delle spese di giustizia del ricorso ex legge Pinto, poste in suo danno e già pagate” (pag. 3 citazione), notifica neanche prodotta, essendovi in atti la sola copia conforme del decreto di rigetto della Corte di Appello di Napoli. La questione, di fatto, dell'omessa prospettazione da parte del legale della possibilità di proporre revocazione dell'ordinanza della Cassazione non è mai stata introdotta nel processo né sottoposta al contraddittorio prima che fossero cristallizzati il thema decidendum e probandum, pertanto, non può essere esaminata nel presente grado di giudizio.
Quanto al dedotto profilo di responsabilità, per aver negligentemente omesso di formulare nel ricorso per cassazione il quesito di diritto (non essendo stato lamentato alcun diverso e specifico danno collegato all'allegata omissione di informazioni), la sentenza del Tribunale è corretta e va confermata.
L'art. 366 bis cpc, introdotto con Dlgs 40/2006 e abrogato con L 47/2009, disponeva che “Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e
4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.
L'introduzione del quesito di diritto, quale condizione di ammissibilità del ricorso,
è stata ritenuta dalla CEDU, con sentenza del 15 settembre 2016, ricorso 32610/07, non lesiva del diritto all'accesso alla giustizia. Autorevole dottrina ha, però, affermato come il legislatore abbia abrogato l'art. 366 bis cpc, dopo breve periodo, non perché in sé errato ma perché oggetto di interpretazioni eccessivamente formalistiche.
La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha avuto modo di rimarcare, con la più recente pronuncia del 28 ottobre 2021, ricorso 55064/11, in relazione ai criteri di redazione dei ricorsi per cassazione, come non debba attribuirsi un peso
6 sproporzionato alla forma a scapito della sostanza.
Operata tale doverosa premessa, con riguardo ai fatti per cui è causa va chiarito che la pronuncia menzionata dal Tribunale, Cass. 16941/2008, con la quale la
Suprema Corte ha ritenuto che l'obbligo della formulazione del quesito di diritto, laddove denunciato un error in procedendo, era limitato alle ipotesi in cui la verifica della violazione comportasse la soluzione di una questione di diritto, non è assolutamente isolata, a differenza di quanto argomentato dall'appellante.
Negli esatti termini si è espressa, con richiamo ai precedenti, Cass. 20271/2015:
“Deve infatti rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, nell'ipotesi di censura proposta ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1,
n. 4), il motivo di ricorso deve concludersi con la formulazione del quesito di diritto nel solo caso in cui la denuncia dell'"error in procedendo" comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto, posto che, se
l'inosservanza delle regole processuali abbia dato luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di cassazione si chiede soltanto di riscontrare, attraverso l'esame degli atti di quel processo, la correttezza dell'attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile (v. cass.
n. 17059 del 2012; n. 19558 del 2009 e n. 16941 del 2008)”.
Nella fattispecie concreta oggetto di ricorso per cassazione per cui è oggi processo, il legale aveva, senz'alcun dubbio, lamentato un mero errore di fatto nel quale era incorsa la Corte di Appello, non ravvisandosi alcuna falsa o erronea applicazione di norme di diritto, non essendovi, dunque, alcuna questione di diritto da sottoporre al giudice di legittimità.
La pronuncia citata dall'appellante, Cass. 4329/2009, attiene a fattispecie diversa, nella quale era denunciata violazione dell'art. 112 cpc, con conseguente necessità di valutare la conformità dell'operato del giudice di merito alla norma, non già, come nel presente caso, un mero rilievo di un errore di fatto, costituito dalla data corretta di passaggio in giudicato del provvedimento che aveva definito il giudizio presupposto a quello per riparazione, ai sensi della Legge Pinto.
Va, dunque, disattesa la tesi dell'appellante che non vi fosse opinabilità “su quanto occorreva fare per garantire il riconoscimento del diritto del cliente” (pag. 13 appello).
7 Infine, con riguardo alla dedotta responsabilità del legale che non sarebbe esclusa nel caso di contrasti giurisprudenziali, va richiamata la recente, Cass. 7462/2025, pienamente aderente ai fatti per cui è giudizio, con la quale la Corte ha affermato che:
“In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista
è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”.
La decisione richiamata dalla difesa appellante a sostegno della contraria tesi,
Cass. 23449/2018, vedeva sottoposta all'attenzione del giudice di legittimità, anche in questo caso, diversa questione afferente al non tempestivo deposito di ricorso, ai sensi dell'art. 45, comma 17, Dlg 80/1998, domanda da proporre, a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000; termine questo che andava coniugato con le peculiari cadenze del processo amministrativo, nel quale gli effetti correlati alla consegna dell'originale del ricorso notificato alla segreteria dei Giudice adito non possono retroagire alla fase precedente, che è meramente introduttiva e prodromica all'instaurazione del processo, non potendosi, in tale specifico caso, dibattere di norma di difficile interpretazione.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, ivi incluse quelle della chiamata in garanzia non manifestamente infondata, seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 20.000,00, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da 5.201,00 a € 26.000,00, determinandole in € 2.906,00 per ciascuna parte, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva
8 come per legge.
Alla declaratoria di rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo
Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 2135 pubblicata il 7 dicembre 2018, proposto da Pt_1
nei confronti di nonché , così dispone:
[...] Controparte_1 Controparte_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del CP_2 presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 212 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2019, avverso la sentenza del
Tribunale di Benevento numero 2135 pubblicata il 7 dicembre 2018 e notificata il 12 dicembre 2018, avente a oggetto risarcimento danni da responsabilità professionale, vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IO FU (cf , elettivamente domiciliato in C.F._2
Napoli, Galleria Vanvitelli, 37, nello studio dell'Avv. Augusto Nuzzo, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
1 (cf , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._3
RI CU (cf ), elettivamente domiciliata nello studio C.F._4 del difensore in Benevento, Via Francesco Flora, 7, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
nonché
(cf – p. iva , in persona dei legali Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentanti, Dott. e Dott. , rappresentata e Controparte_3 Controparte_4 difesa dall'Avv. Renato Magaldi (cf , elettivamente C.F._5 domiciliata in Napoli, Piazza Carità, 32 nello studio del difensore giusta procura alle liti per Notaio Dott. del 18 dicembre 2014, rep. 186905, Persona_1 racc. 30367;
appellata
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Benevento, Parte_1 CP_1
chiedendo accertarsi e dichiararsi la responsabilità professionale del legale,
[...] la quale lo aveva patrocinato in giudizio dinnanzi alla Corte di Cassazione, a oggetto l'impugnazione di decreto di rigetto della Corte di Appello di Napoli della domanda di risarcimento del danno per eccessiva durata del processo ai sensi della L 89/2001; il ricorso era stati dichiarato inammissibile e l'attore invocava, conseguentemente, la condanna del difensore al risarcimento dei danni.
Il legale si costituiva in giudizio resistendo alla domanda, chiedendo e ottenendo chiamare in causa , che la assicurava per la responsabilità civile. La CP_2 compagnia si costituiva a sua volta contestando la domanda principale e opponendo il limite del massimale di polizza nonché la franchigia contrattuale.
2 Il Tribunale, all'esito del giudizio, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese del grado, con la seguente motivazione: “… nel caso che viene in rilievo, il ricorso per cassazione era stato proposto ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 4), e, dunque, doveva essere assoggettato … alla enunciazione del principio di diritto.
Tuttavia, questo giudicante non può esimersi dal constatare come quello in oggetto rientri fra i casi particolari di applicazione dell'art. 366 bis, infatti, secondo la stessa Corte di Cassazione, nel ricorso per cassazione proposto ai sensi dell'art.
360, 1 comma, n. 4, c.p.c., deducendo l'esistenza di errores in procedendo, la formulazione del quesito di diritto di cui all'art. 366 bis c.p.c. è necessaria solo se la violazione denunciata comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto;
diversamente, ove l'inosservanza delle regole processuali dia luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di Cassazione si chiede soltanto di riscontrare, attraverso l'esame degli atti di quel processo, la correttezza dell'attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile, (Cass. Civ. 20 giugno 2008, n. 16941).
Nella sentenza citata, gli ermellini, pur dando atto del fatto che nel caso di violazioni ex art. 360 n. 4, l'art 366 bis prevede che il motivo deve concludersi con la separata e specifica formulazione di un esplicito quesito di diritto, in considerazione della ratio ispiratrice del decreto legislativo n. 40 del 2006, specificano che in tema di errores in procedendo, occorre distinguere le ipotesi in cui la verifica della violazione denunciata comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto, dai casi in cui, invece, l'inosservanza delle regole processuali richiedono al giudice, esclusivamente, il riscontro della correttezza dell'attività compiuta dal giudice precedente attraverso l'esame degli atti di quel determinato processo, che al riguardo il giudice di legittimità ha il potere-dovere di compiere.
Ebbene, come per altro espressamente asserito nell'ordinanza n. 24650/09, il ricorso proposto dalla convenuta censurava un mero errore di fatto in cui è incorsa la Corte partenopea, che ha indicato nella data del 06.02.2005, invece che in quella del 06.02.06 la data di passaggio in giudicato della sentenza del T.A.R., conclusiva del processo presupposto, per decorso del termine lungo previsto per la sua impugnazione, con la conseguenza che non venendo in discussione alcuna questione di diritto, non era necessaria l'indicazione del quesito”.
3 Avverso la decisione proponeva appello , con atto di citazione Parte_1 notificato a mezzo pec nonché Ufficiale Giudiziario il 10 gennaio 2019, invocandone l'integrale riforma con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata il 23 aprile 2019, si costituiva in giudizio Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi e, nel merito nel chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 2 maggio 2019, si costituiva Controparte_1 chiedendo il rigetto del gravame e riproponendo, in via subordinata, la domanda di garanzia.
Alla prima udienza di trattazione il processo veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni subendo, poi, rinvii d'ufficio per il carico dei ruoli. Con decreto del
Presidente del 17 gennaio 2025, la causa veniva riassegnata a questa Sezione e, all'udienza dell'11 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
L'appellante e le appellate depositavano comparse e memorie di replica conclusionali.
L'appello presenta profili di inammissibilità ma è, comunque, infondato.
L'appellante formula un unico motivo di gravame rubricato “Violazione dell'art.
1176 comma 2 cc”.
La difesa appellante argomenta che, nel caso di specie, la negligenza del professionista sarebbe consistita nell'aver omesso la indicazione dei quesiti di diritto e, dunque, nel mancato assolvimento dell'onere di cui all'art. 366 cpc, determinando il rigetto del ricorso per cassazione e la definitività del decreto impugnato. La responsabilità del professionista sarebbe, pertanto, certa dovendosi unicamente valutare le conseguenze dannose patite dal cliente, secondo il noto giudizio prognostico sul buon esito della causa.
Nella specie la prova tanto del probabile esito favorevole del giudizio quanto del danno subito si rinverrebbe nella stessa ordinanza della Corte di cassazione di declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto dal legale, nella quale si legge
4 che il Consigliere Relatore ne proponeva l'accoglimento poiché fondatamente era stato dedotto l'errore in cui era incorsa la Corte territoriale, indicando la data di passaggio in giudicato del provvedimento definitorio del processo presupposto nel 6 febbraio 2005 in luogo del 6 febbraio 2006, avendo, altresì il Procuratore Generale concluso nei medesimi termini. Dunque, se il gravame fosse stato correttamente proposto secondo i canoni ermeneutici dell'art. 366 bis cpc, la domanda avrebbe trovato sicuro accoglimento.
Deduce l'appellante che la Corte di cassazione, con pronuncia 4329/2009 in contrasto con quella richiamata dal Tribunale, avrebbe affermato che “… quando la violazione della norma processuale deriva da erronea ricostruzione del fatto il quesito andrà formulato con enunciazioni che siano idonee a evidenziare riassuntivamente i termini di questa erronea ricostruzione”. Inoltre, la giurisprudenza di legittimità avrebbe evidenziato come l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale non esimerebbe il professionista da responsabilità (Cass.
23449/2018).
Nella concreta fattispecie non vi sarebbe, in ogni caso, alcuna incertezza sulla condotta esigibile al professionista per garantire il riconoscimento del diritto del cliente, non potendosi condividere la decisione del primo giudice nella parte in cui avrebbe ritenuto di elidere la responsabilità per l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale.
Anche diversamente opinando, la professionista rimarrebbe comunque responsabile per aver omesso di informare il cliente sulla possibilità di proporre azione di revocazione dell'ordinanza della Cassazione.
Occorre immediatamente chiarire, con riguardo a tale ultima deduzione, che la stessa ha carattere di novità.
Con l'atto di citazione introduttivo del primo grado, ha eccepito un Parte_1 duplice profilo di responsabilità in capo al professionista, l'uno consistente nel non aver adottato la diligenza e accortezza del professionista medio, determinando il rigetto di un ricorso che, con elevata probabilità, sarebbe stato accolto, l'altro di non aver correttamente informato il cliente sulle difficoltà della pratica, sulla gestione e sulla vita processuale della stessa, essendosi rifiutata di interloquire con lui (pag. 6
5 atto di citazione introduttivo).
Le allegazioni in fatto non hanno trovato miglior o diversa specificazione con memoria 183 cpc, n. 1, né nel corpo dell'atto si rinviene alcuna menzione della possibilità (perduta) di agire ex art. 395 cpc, non essendo neanche specificamente dedotto di aver avuto conoscenza del provvedimento oltre il termine per proporre l'azione, giacché l'originario attore si è limitato ad affermare di aver avuto “… conoscenza dell'esito negativo del ricorso solo a seguito dell'avvenuta notifica del provvedimento liquidatorio delle spese di giustizia del ricorso ex legge Pinto, poste in suo danno e già pagate” (pag. 3 citazione), notifica neanche prodotta, essendovi in atti la sola copia conforme del decreto di rigetto della Corte di Appello di Napoli. La questione, di fatto, dell'omessa prospettazione da parte del legale della possibilità di proporre revocazione dell'ordinanza della Cassazione non è mai stata introdotta nel processo né sottoposta al contraddittorio prima che fossero cristallizzati il thema decidendum e probandum, pertanto, non può essere esaminata nel presente grado di giudizio.
Quanto al dedotto profilo di responsabilità, per aver negligentemente omesso di formulare nel ricorso per cassazione il quesito di diritto (non essendo stato lamentato alcun diverso e specifico danno collegato all'allegata omissione di informazioni), la sentenza del Tribunale è corretta e va confermata.
L'art. 366 bis cpc, introdotto con Dlgs 40/2006 e abrogato con L 47/2009, disponeva che “Nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1), 2), 3) e
4), l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto”.
L'introduzione del quesito di diritto, quale condizione di ammissibilità del ricorso,
è stata ritenuta dalla CEDU, con sentenza del 15 settembre 2016, ricorso 32610/07, non lesiva del diritto all'accesso alla giustizia. Autorevole dottrina ha, però, affermato come il legislatore abbia abrogato l'art. 366 bis cpc, dopo breve periodo, non perché in sé errato ma perché oggetto di interpretazioni eccessivamente formalistiche.
La stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha avuto modo di rimarcare, con la più recente pronuncia del 28 ottobre 2021, ricorso 55064/11, in relazione ai criteri di redazione dei ricorsi per cassazione, come non debba attribuirsi un peso
6 sproporzionato alla forma a scapito della sostanza.
Operata tale doverosa premessa, con riguardo ai fatti per cui è causa va chiarito che la pronuncia menzionata dal Tribunale, Cass. 16941/2008, con la quale la
Suprema Corte ha ritenuto che l'obbligo della formulazione del quesito di diritto, laddove denunciato un error in procedendo, era limitato alle ipotesi in cui la verifica della violazione comportasse la soluzione di una questione di diritto, non è assolutamente isolata, a differenza di quanto argomentato dall'appellante.
Negli esatti termini si è espressa, con richiamo ai precedenti, Cass. 20271/2015:
“Deve infatti rilevarsi che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, nell'ipotesi di censura proposta ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1,
n. 4), il motivo di ricorso deve concludersi con la formulazione del quesito di diritto nel solo caso in cui la denuncia dell'"error in procedendo" comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto, posto che, se
l'inosservanza delle regole processuali abbia dato luogo ad un mero errore di fatto, alla Corte di cassazione si chiede soltanto di riscontrare, attraverso l'esame degli atti di quel processo, la correttezza dell'attività compiuta, con la conseguenza che la formulazione del quesito di diritto non è, in tal caso, neppure configurabile (v. cass.
n. 17059 del 2012; n. 19558 del 2009 e n. 16941 del 2008)”.
Nella fattispecie concreta oggetto di ricorso per cassazione per cui è oggi processo, il legale aveva, senz'alcun dubbio, lamentato un mero errore di fatto nel quale era incorsa la Corte di Appello, non ravvisandosi alcuna falsa o erronea applicazione di norme di diritto, non essendovi, dunque, alcuna questione di diritto da sottoporre al giudice di legittimità.
La pronuncia citata dall'appellante, Cass. 4329/2009, attiene a fattispecie diversa, nella quale era denunciata violazione dell'art. 112 cpc, con conseguente necessità di valutare la conformità dell'operato del giudice di merito alla norma, non già, come nel presente caso, un mero rilievo di un errore di fatto, costituito dalla data corretta di passaggio in giudicato del provvedimento che aveva definito il giudizio presupposto a quello per riparazione, ai sensi della Legge Pinto.
Va, dunque, disattesa la tesi dell'appellante che non vi fosse opinabilità “su quanto occorreva fare per garantire il riconoscimento del diritto del cliente” (pag. 13 appello).
7 Infine, con riguardo alla dedotta responsabilità del legale che non sarebbe esclusa nel caso di contrasti giurisprudenziali, va richiamata la recente, Cass. 7462/2025, pienamente aderente ai fatti per cui è giudizio, con la quale la Corte ha affermato che:
“In tema di responsabilità professionale dell'avvocato, l'imperizia del professionista
è configurabile allorché questi ignori o violi precise disposizioni di legge ovvero erri nel risolvere questioni giuridiche prive di margine di opinabilità, mentre la scelta di una determinata strategia processuale può essere foriera di responsabilità, purché la sua inadeguatezza al raggiungimento del risultato perseguito dal cliente sia valutata (e motivata) dal giudice di merito ex ante e non ex post, sulla base dell'esito del giudizio, restando comunque esclusa in caso di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”.
La decisione richiamata dalla difesa appellante a sostegno della contraria tesi,
Cass. 23449/2018, vedeva sottoposta all'attenzione del giudice di legittimità, anche in questo caso, diversa questione afferente al non tempestivo deposito di ricorso, ai sensi dell'art. 45, comma 17, Dlg 80/1998, domanda da proporre, a pena di decadenza entro il 15 settembre 2000; termine questo che andava coniugato con le peculiari cadenze del processo amministrativo, nel quale gli effetti correlati alla consegna dell'originale del ricorso notificato alla segreteria dei Giudice adito non possono retroagire alla fase precedente, che è meramente introduttiva e prodromica all'instaurazione del processo, non potendosi, in tale specifico caso, dibattere di norma di difficile interpretazione.
In conclusione, dunque, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, ivi incluse quelle della chiamata in garanzia non manifestamente infondata, seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 20.000,00, dell'attività effettivamente svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, con riguardo ai valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da 5.201,00 a € 26.000,00, determinandole in € 2.906,00 per ciascuna parte, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva
8 come per legge.
Alla declaratoria di rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo
Unico delle Spese di Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento numero 2135 pubblicata il 7 dicembre 2018, proposto da Pt_1
nei confronti di nonché , così dispone:
[...] Controparte_1 Controparte_2
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite del CP_2 presente grado di giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5 settembre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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