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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VII, sentenza 22/01/2026, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 597/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4963/2023 depositato il 10/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064669565 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320220064669565, notificata in data 27 gennaio 2023, relativa al tributo IRAP per l'anno di riferimento
2018, per un importo complessivo di euro 2.341,85 oltre sanzioni e interessi.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'illegittimità della cartella per mancanza di soggettività passiva ai fini IRAP, sostenendo che l'attività professionale forense esercitata dal ricorrente è priva di autonoma organizzazione, requisito essenziale per l'applicazione dell'imposta, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Con un secondo motivo, ha dedotto l'illegittimità della cartella per inesistenza parziale del debito d'imposta, avendo il ricorrente già versato, in costanza di rateizzazione, una somma complessiva di euro 2.796,34, di cui euro 2.349,00 a titolo di imposta. Ha contestato l'erronea detrazione operata dall'Agenzia, che ha considerato solo euro 1.405,15 come versati, chiedendo la rideterminazione dell'imposta effettivamente dovuta e dei relativi accessori.
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che il contribuente ha presentato per l'anno d'imposta 2018 la dichiarazione IRAP, indicando un valore della produzione di euro 142.179,00
e dichiarando un'imposta dovuta di euro 3.747,00, non versata. Ha evidenziato che, in presenza di dichiarazione, l'onere di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo (autonoma organizzazione) grava sul contribuente. Ha inoltre rilevato che il ricorrente ha sostenuto spese per lavoro dipendente pari a euro
30.094,00, elemento che costituisce chiaro indice di autonoma organizzazione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riguardo al secondo motivo, ha riconosciuto che il contribuente ha versato alcune rate in relazione alla comunicazione di irregolarità, ma ha precisato che la prima rata è stata versata oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art.
3-bis, comma 4, del D.Lgs. 462/1997, comportando la decadenza dal beneficio della rateazione. Ha dichiarato di aver già provveduto allo sgravio parziale della cartella, detraendo le somme versate, e ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo dei residui importi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§§§§§
All'udienza del 26 settembre 2025 il ricorso veniva posto in dDeve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini di rito.
§§§§§
Nel merito, giova premettere che il legislatore, nell'ambito di un riordino generale dei tributi che tenesse in debito conto anche l'ampia autonomia di spesa oggi attribuita alle Regioni ed ai Comuni, con successive riforme ha attribuito il gettito dell'IRPEF all'Erario dello Stato, quello dell'I.C.I. ai Comuni e quello dell'IRAP alle Regioni, con ciò attuando il principio di rango costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), ivi comprese quelle degli Enti Locali.
Col decreto legislativo 15.12.1997 n.446, pertanto, veniva istituita l'imposta regionale sulle attività produttive, il cui presupposto (ex art. 2 nel testo modificato dal decreto legislativo 10.4.1998 n.137) è “l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. La seconda parte della stessa norma avverte che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce “in ogni caso” presupposto d'imposta.
L'art. 3 del decreto istitutivo individua, invece, i soggetti passivi dell'imposta, includendovi, oltre alle società ed agli enti di cui all'art. 87 comma I lettere a) e b) e c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n.917) e alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, anche le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni di cui all'art. 49 comma I° del medesimo testo unico, nonché i produttori agricoli titolari di reddito agrario superiore a cinque milioni ovvero a quindici milioni se esonerato dagli adempimenti agli effetti dell'IVA.
§§§§§
Sulla base dei principi sopra specificati deve verificarsi se la attività libero-professionale esercitata dall'odierno ricorrente rientri fra quelle assoggettate all'imposta di cui trattasi.
§§§§§
Sulla base di quanto risulta dalle dichiarazioni fiscali per l'anno 2018, risulta che il ricorrente, professionista esercente attività di avvocato, aveva sostenuto – come specificamente dedotto ed eccepito dalla resistente –
'spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato' per euro 30.094,00 (cfr. rigo RE11 della dichiarazione fiscale prodotta dal ricorrente).
Tale rilevante dato non ha trovato adeguata giustificazione e, pertanto, le difese del ricorrente non risultano idonee a superare i dati, oggettivi, ricavabili dalle dichiarazioni fiscali di cui si è detto.
Invero, il rilevante valore delle spese per lavoro dipendente costituisce specifico indice in ordine alla sussistenza di una autonoma organizzazione nello svolgimento della attività professionale produttiva di reddito, così confermandosi la legittimità del presupposto impositivo.
§§§§§
Parte resistente ha altresì rappresentato e documentato che, in dipendenza di versamenti operati dal ricorrente, è stato operato sgravio parziale della pretesa oggetto della cartella e ciò a seguito di controllo operato a seguito del ricorso.
La resistente, evidenziato che i pagamenti parziali previsti dalla rateizzazione erano stati operati in ritardo, così verificandosi la decadenza, ha comunque dato atto di avere proceduto a controllo e di avere operato annullamento parziale.
Dall'esame della documentazione prodotta risulta che l'originario credito è stato 'sgravato' nella misura di euro 1.167,25.
In conseguenza, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla somma di euro
1.167,25 mentre va rigettata la domanda di annullamento della cartella, di cui va confermata la legittimità per la parte residua, confermandosi così sostanzialmente la indicazione del credito residuo indicato da parte ricorrente.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere limitatamente alle somme pari ad euro 1.167,25 oggetto di sgravio;
RIGETTA parzialmente il ricorso confermando la legittimità della cartella per le somme non oggetto di sgravio;
spese compensate. Catania, 26 settembre 2025.
IL GIUDICE
OV AR
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 7, riunita in udienza il 26/09/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
CARIOLO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4963/2023 depositato il 10/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320220064669565 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29320220064669565, notificata in data 27 gennaio 2023, relativa al tributo IRAP per l'anno di riferimento
2018, per un importo complessivo di euro 2.341,85 oltre sanzioni e interessi.
La difesa di parte ricorrente, con un primo motivo, ha eccepito l'illegittimità della cartella per mancanza di soggettività passiva ai fini IRAP, sostenendo che l'attività professionale forense esercitata dal ricorrente è priva di autonoma organizzazione, requisito essenziale per l'applicazione dell'imposta, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.
Con un secondo motivo, ha dedotto l'illegittimità della cartella per inesistenza parziale del debito d'imposta, avendo il ricorrente già versato, in costanza di rateizzazione, una somma complessiva di euro 2.796,34, di cui euro 2.349,00 a titolo di imposta. Ha contestato l'erronea detrazione operata dall'Agenzia, che ha considerato solo euro 1.405,15 come versati, chiedendo la rideterminazione dell'imposta effettivamente dovuta e dei relativi accessori.
§§§§§
Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania si è costituita in giudizio ed ha contestato la fondatezza del ricorso.
La difesa di parte resistente, con riguardo al primo motivo, ha sostenuto che il contribuente ha presentato per l'anno d'imposta 2018 la dichiarazione IRAP, indicando un valore della produzione di euro 142.179,00
e dichiarando un'imposta dovuta di euro 3.747,00, non versata. Ha evidenziato che, in presenza di dichiarazione, l'onere di dimostrare l'assenza del presupposto impositivo (autonoma organizzazione) grava sul contribuente. Ha inoltre rilevato che il ricorrente ha sostenuto spese per lavoro dipendente pari a euro
30.094,00, elemento che costituisce chiaro indice di autonoma organizzazione, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità.
Con riguardo al secondo motivo, ha riconosciuto che il contribuente ha versato alcune rate in relazione alla comunicazione di irregolarità, ma ha precisato che la prima rata è stata versata oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art.
3-bis, comma 4, del D.Lgs. 462/1997, comportando la decadenza dal beneficio della rateazione. Ha dichiarato di aver già provveduto allo sgravio parziale della cartella, detraendo le somme versate, e ha ritenuto legittima l'iscrizione a ruolo dei residui importi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§§§§§
All'udienza del 26 settembre 2025 il ricorso veniva posto in dDeve preliminarmente darsi atto della ritualità del ricorso, proposto nel rispetto dei termini di rito.
§§§§§
Nel merito, giova premettere che il legislatore, nell'ambito di un riordino generale dei tributi che tenesse in debito conto anche l'ampia autonomia di spesa oggi attribuita alle Regioni ed ai Comuni, con successive riforme ha attribuito il gettito dell'IRPEF all'Erario dello Stato, quello dell'I.C.I. ai Comuni e quello dell'IRAP alle Regioni, con ciò attuando il principio di rango costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), ivi comprese quelle degli Enti Locali.
Col decreto legislativo 15.12.1997 n.446, pertanto, veniva istituita l'imposta regionale sulle attività produttive, il cui presupposto (ex art. 2 nel testo modificato dal decreto legislativo 10.4.1998 n.137) è “l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi”. La seconda parte della stessa norma avverte che l'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce “in ogni caso” presupposto d'imposta.
L'art. 3 del decreto istitutivo individua, invece, i soggetti passivi dell'imposta, includendovi, oltre alle società ed agli enti di cui all'art. 87 comma I lettere a) e b) e c) del T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986 n.917) e alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, anche le persone fisiche esercenti attività commerciali e quelle esercenti arti e professioni di cui all'art. 49 comma I° del medesimo testo unico, nonché i produttori agricoli titolari di reddito agrario superiore a cinque milioni ovvero a quindici milioni se esonerato dagli adempimenti agli effetti dell'IVA.
§§§§§
Sulla base dei principi sopra specificati deve verificarsi se la attività libero-professionale esercitata dall'odierno ricorrente rientri fra quelle assoggettate all'imposta di cui trattasi.
§§§§§
Sulla base di quanto risulta dalle dichiarazioni fiscali per l'anno 2018, risulta che il ricorrente, professionista esercente attività di avvocato, aveva sostenuto – come specificamente dedotto ed eccepito dalla resistente –
'spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato' per euro 30.094,00 (cfr. rigo RE11 della dichiarazione fiscale prodotta dal ricorrente).
Tale rilevante dato non ha trovato adeguata giustificazione e, pertanto, le difese del ricorrente non risultano idonee a superare i dati, oggettivi, ricavabili dalle dichiarazioni fiscali di cui si è detto.
Invero, il rilevante valore delle spese per lavoro dipendente costituisce specifico indice in ordine alla sussistenza di una autonoma organizzazione nello svolgimento della attività professionale produttiva di reddito, così confermandosi la legittimità del presupposto impositivo.
§§§§§
Parte resistente ha altresì rappresentato e documentato che, in dipendenza di versamenti operati dal ricorrente, è stato operato sgravio parziale della pretesa oggetto della cartella e ciò a seguito di controllo operato a seguito del ricorso.
La resistente, evidenziato che i pagamenti parziali previsti dalla rateizzazione erano stati operati in ritardo, così verificandosi la decadenza, ha comunque dato atto di avere proceduto a controllo e di avere operato annullamento parziale.
Dall'esame della documentazione prodotta risulta che l'originario credito è stato 'sgravato' nella misura di euro 1.167,25.
In conseguenza, deve dichiararsi cessata la materia del contendere con riferimento alla somma di euro
1.167,25 mentre va rigettata la domanda di annullamento della cartella, di cui va confermata la legittimità per la parte residua, confermandosi così sostanzialmente la indicazione del credito residuo indicato da parte ricorrente.
§§§§§
Avuto riguardo all'esito del giudizio ed alle ragioni della decisione, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
DICHIARA cessata la materia del contendere limitatamente alle somme pari ad euro 1.167,25 oggetto di sgravio;
RIGETTA parzialmente il ricorso confermando la legittimità della cartella per le somme non oggetto di sgravio;
spese compensate. Catania, 26 settembre 2025.
IL GIUDICE
OV AR