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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 03/10/2025, n. 892 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 892 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
RG 885 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. LO OL Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FORLANI Controparte_1 STEFANO
RICORRENTE
contumace Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni per parte ricorrente: L'ill.mo Tribunale “voglia accertare e dichiarare, le gravi inadempienze, anche di natura economica, dell'esercizio della responsabilità genitoriale, da parte della signora nei confronti della figlia ammonire parte Controparte_2 Controparte_1 resistente sui doveri familiari ad essa spettanti condannare il genitore inadempiente, ovvero la sig.ra al pagamento di un contributo al mantenimento in Controparte_2 favore della ricorrente pari ad € 400,00 (o maggior o minor somma ritenuta a giustizia) mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al contributo per le spese straordinarie nella percentuale del 100% (o altra percentuale ritenuta a giustizia) secondo il protocollo dell'intestato tribunale condannare altresì parte resistente al risarcimento dei danni in favore della ricorrente per come riterrà il giudice di giustizia ed equità, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, che l'ill.mo giudice riterrà dovuta per legge in favore della cassa delle ammende. Con il favore delle spese e dei compensi di lite, in caso di opposizione alla presente istanza. In via istruttoria chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova”. Conclusioni del PM: visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra di anni Controparte_1 diciannove, esponeva di essere figlia della resistente, Signora e di Controparte_2 padre deceduto da tempo.
Sino al mese di novembre 2024 la resistente aveva convissuto con la madre e il di lei compagno presso la casa familiare, frequentando l'ultimo anno della scuola secondaria superiore presso l'Istituto Carducci di Ferrara. Nel mese di ottobre 2024, la resistente era venuta a conoscenza della relazione sentimentale intrattenuta dalla figlia con un'altra ragazza e, per tale ragione, aveva decideva di allontanarla dall'abitazione familiare, privandola altresì dei propri effetti personali, fatta eccezione per pochi indumenti e per il materiale scolastico. Contestualmente, la resistente aveva interrotto ogni rapporto con la figlia, precludendole altresì contatti con gli altri familiari di origine. La ricorrente, non ancora economicamente autosufficiente, era venuta così a trovarsi priva di ogni sostegno morale ed economico ed era stata costretta ad appoggiarsi alla famiglia della propria compagna per far fronte alle esigenze quotidiane e per poter proseguire gli studi. Ogni tentativo di riavvicinamento alla madre, anche mediante l'intervento del difensore, era risultato vano. Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi le gravi inadempienze, anche di natura economica, della resistente nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
l'ammonimento della resistente sui doveri familiari a lei spettanti;
la condanna della resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della ricorrente pari ad euro 400,00 (o altra somma ritenuta equa) mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo per le spese straordinarie nella misura del 100% (o altra percentuale ritenuta congrua); la condanna della resistente altresì al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, come ritenuto dal Giudice in via di giustizia ed equità; con vittoria di spese e compensi di lite. All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, la resistente compariva personalmente senza difesa tecnica, venendo dichiarata contumace. La stessa ammetteva di avere effettivamente allontanato la figlia, affermando di “non accettare la situazione”. Dichiarava inoltre di percepire un reddito mensile di euro 1.200,00 da lavoro dipendente, a cui si aggiungeva analogo reddito del marito, deducendo tuttavia di essere gravata dal pagamento di una rata di mutuo pari a circa euro 550,00 (per il 50%) e da un finanziamento di euro 376,00 relativo all'acquisto di un'autovettura. Il Giudice Istruttore proponeva, in considerazione della situazione economica prospettata, un contributo di mantenimento di euro 250,00 mensili;
la resistente si dichiarava disponibile a versare euro 200,00 mensili fino al giugno 2026, proposta non accettata dalla ricorrente, la quale chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
*** Sul mantenimento. L'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli trova fondamento nell'art. 315-bis c.c., norma che riconosce espressamente al figlio – senza distinguere tra minore e maggiorenne – il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Tali principi sono altresì richiamati dagli artt. 147, 316 e 316-bis c.c., che delineano la responsabilità genitoriale e il concorso al mantenimento in proporzione alle capacità economiche di ciascun genitore. Nel caso di specie, la ricorrente, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è ancora economicamente autosufficiente, frequentando l'ultimo anno dell'istituto scolastico superiore. Non risulta che la stessa abbia intrapreso un'attività lavorativa tale da garantirle un reddito stabile, adeguato al proprio percorso formativo, alle proprie attitudini e aspirazioni, né che abbia raggiunto uno status di indipendenza economica idoneo a sollevarla dalla necessità del sostegno materiale da parte della resistente. Deve pertanto ritenersi sussistente l'obbligo della madre di concorrere al mantenimento della figlia, obbligo che non può venir meno per effetto della sola maggiore età. Ritiene pertanto il Tribunale di determinare il contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 250,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. A carico della madre va posto l'obbligo di sostenere anche le spese straordinarie che indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b)cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a)tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede Universitaria
4)Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Sul risarcimento del danno. L'art. 473-bis.39 c.p.c. prevede che, in caso di gravi inadempienze - anche di natura economica - o di atti che arrechino pregiudizio al figlio od ostacolino l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice possa condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore del figlio. Tale previsione è da ritenersi applicabile non solo ai minori, ma, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Alla luce delle circostanze di causa, risulta evidente la resistente ha commesso una grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale posti in capo ai genitori, consistita nell'adozione di un comportamento espulsivo e discriminatorio, culminato nell' allontanamento dalla casa familiare e nell'omissione di qualsiasi forma di sostegno morale ed economico.
Deve pertanto riconoscersi alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno subito per effetto della omissione, da parte della madre, dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento per il periodo compreso tra novembre 2024 - mese in cui la ricorrente è stata allontanata dalla casa familiare - e maggio 2025, data individuata in relazione alla proposizione della domanda giudiziale (ricorso del 29 aprile 2025, depositato in data 12 maggio 2025). Sulla quantificazione del danno, appare corretto assumere quale parametro somma dovuta come contributo al mantenimento e dunque in € 250,00 mensili, per un totale di
€ 1.750,00 (€ 250 per mesi 7). Tale somma dovrà essere corrisposta dalla resistente in favore della ricorrente a titolo di risarcimento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Le spese di giudizio vanno poste a carico del resistente.
PQM
Il Tribunale così provvede: condanna al pagamento di un contributo al mantenimento di € Controparte_2 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre al 100% delle spese straordinarie in favore di . Controparte_1 Condanna la resistente al risarcimento del danno a favore della ricorrente quantificato in € 1.750,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Ferrara, deciso il 30.9.2025
Il presidente estensore
LO OL
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori: Dott. LO OL Presidente rel. ed est. Dott.ssa Anna Ghedini Giudice Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FORLANI Controparte_1 STEFANO
RICORRENTE
contumace Controparte_2
RESISTENTE PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO Oggetto: regolamentazione della responsabilità genitoriale
Conclusioni per parte ricorrente: L'ill.mo Tribunale “voglia accertare e dichiarare, le gravi inadempienze, anche di natura economica, dell'esercizio della responsabilità genitoriale, da parte della signora nei confronti della figlia ammonire parte Controparte_2 Controparte_1 resistente sui doveri familiari ad essa spettanti condannare il genitore inadempiente, ovvero la sig.ra al pagamento di un contributo al mantenimento in Controparte_2 favore della ricorrente pari ad € 400,00 (o maggior o minor somma ritenuta a giustizia) mensili annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat, oltre al contributo per le spese straordinarie nella percentuale del 100% (o altra percentuale ritenuta a giustizia) secondo il protocollo dell'intestato tribunale condannare altresì parte resistente al risarcimento dei danni in favore della ricorrente per come riterrà il giudice di giustizia ed equità, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, che l'ill.mo giudice riterrà dovuta per legge in favore della cassa delle ammende. Con il favore delle spese e dei compensi di lite, in caso di opposizione alla presente istanza. In via istruttoria chiede ammettersi prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova”. Conclusioni del PM: visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra di anni Controparte_1 diciannove, esponeva di essere figlia della resistente, Signora e di Controparte_2 padre deceduto da tempo.
Sino al mese di novembre 2024 la resistente aveva convissuto con la madre e il di lei compagno presso la casa familiare, frequentando l'ultimo anno della scuola secondaria superiore presso l'Istituto Carducci di Ferrara. Nel mese di ottobre 2024, la resistente era venuta a conoscenza della relazione sentimentale intrattenuta dalla figlia con un'altra ragazza e, per tale ragione, aveva decideva di allontanarla dall'abitazione familiare, privandola altresì dei propri effetti personali, fatta eccezione per pochi indumenti e per il materiale scolastico. Contestualmente, la resistente aveva interrotto ogni rapporto con la figlia, precludendole altresì contatti con gli altri familiari di origine. La ricorrente, non ancora economicamente autosufficiente, era venuta così a trovarsi priva di ogni sostegno morale ed economico ed era stata costretta ad appoggiarsi alla famiglia della propria compagna per far fronte alle esigenze quotidiane e per poter proseguire gli studi. Ogni tentativo di riavvicinamento alla madre, anche mediante l'intervento del difensore, era risultato vano. Tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi le gravi inadempienze, anche di natura economica, della resistente nell'esercizio della responsabilità genitoriale;
l'ammonimento della resistente sui doveri familiari a lei spettanti;
la condanna della resistente al pagamento di un contributo per il mantenimento della ricorrente pari ad euro 400,00 (o altra somma ritenuta equa) mensili, rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al contributo per le spese straordinarie nella misura del 100% (o altra percentuale ritenuta congrua); la condanna della resistente altresì al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente, come ritenuto dal Giudice in via di giustizia ed equità; con vittoria di spese e compensi di lite. All'udienza fissata per la comparizione personale delle parti, la resistente compariva personalmente senza difesa tecnica, venendo dichiarata contumace. La stessa ammetteva di avere effettivamente allontanato la figlia, affermando di “non accettare la situazione”. Dichiarava inoltre di percepire un reddito mensile di euro 1.200,00 da lavoro dipendente, a cui si aggiungeva analogo reddito del marito, deducendo tuttavia di essere gravata dal pagamento di una rata di mutuo pari a circa euro 550,00 (per il 50%) e da un finanziamento di euro 376,00 relativo all'acquisto di un'autovettura. Il Giudice Istruttore proponeva, in considerazione della situazione economica prospettata, un contributo di mantenimento di euro 250,00 mensili;
la resistente si dichiarava disponibile a versare euro 200,00 mensili fino al giugno 2026, proposta non accettata dalla ricorrente, la quale chiedeva che la causa fosse trattenuta in decisione.
*** Sul mantenimento. L'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento dei figli trova fondamento nell'art. 315-bis c.c., norma che riconosce espressamente al figlio – senza distinguere tra minore e maggiorenne – il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente da entrambi i genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Tali principi sono altresì richiamati dagli artt. 147, 316 e 316-bis c.c., che delineano la responsabilità genitoriale e il concorso al mantenimento in proporzione alle capacità economiche di ciascun genitore. Nel caso di specie, la ricorrente, pur avendo raggiunto la maggiore età, non è ancora economicamente autosufficiente, frequentando l'ultimo anno dell'istituto scolastico superiore. Non risulta che la stessa abbia intrapreso un'attività lavorativa tale da garantirle un reddito stabile, adeguato al proprio percorso formativo, alle proprie attitudini e aspirazioni, né che abbia raggiunto uno status di indipendenza economica idoneo a sollevarla dalla necessità del sostegno materiale da parte della resistente. Deve pertanto ritenersi sussistente l'obbligo della madre di concorrere al mantenimento della figlia, obbligo che non può venir meno per effetto della sola maggiore età. Ritiene pertanto il Tribunale di determinare il contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 250,00 mensili, da aggiornare annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall' ISTAT. A carico della madre va posto l'obbligo di sostenere anche le spese straordinarie che indicano come segue:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b)cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici., in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a)tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) alloggio presso la sede Universitaria
4)Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c) Mensa scolastica. Il contributo al mantenimento andrà versato entro il quinto giorno del mese. Il rimborso delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Sul risarcimento del danno. L'art. 473-bis.39 c.p.c. prevede che, in caso di gravi inadempienze - anche di natura economica - o di atti che arrechino pregiudizio al figlio od ostacolino l'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice possa condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore del figlio. Tale previsione è da ritenersi applicabile non solo ai minori, ma, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento, anche ai figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Alla luce delle circostanze di causa, risulta evidente la resistente ha commesso una grave violazione dei doveri di assistenza morale e materiale posti in capo ai genitori, consistita nell'adozione di un comportamento espulsivo e discriminatorio, culminato nell' allontanamento dalla casa familiare e nell'omissione di qualsiasi forma di sostegno morale ed economico.
Deve pertanto riconoscersi alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno subito per effetto della omissione, da parte della madre, dell'obbligo di contribuire al suo mantenimento per il periodo compreso tra novembre 2024 - mese in cui la ricorrente è stata allontanata dalla casa familiare - e maggio 2025, data individuata in relazione alla proposizione della domanda giudiziale (ricorso del 29 aprile 2025, depositato in data 12 maggio 2025). Sulla quantificazione del danno, appare corretto assumere quale parametro somma dovuta come contributo al mantenimento e dunque in € 250,00 mensili, per un totale di
€ 1.750,00 (€ 250 per mesi 7). Tale somma dovrà essere corrisposta dalla resistente in favore della ricorrente a titolo di risarcimento, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Le spese di giudizio vanno poste a carico del resistente.
PQM
Il Tribunale così provvede: condanna al pagamento di un contributo al mantenimento di € Controparte_2 250,00 mensili, da rivalutare annualmente secondo indici Istat FOI, oltre al 100% delle spese straordinarie in favore di . Controparte_1 Condanna la resistente al risarcimento del danno a favore della ricorrente quantificato in € 1.750,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in € 3.809,00 per compensi, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali. Ferrara, deciso il 30.9.2025
Il presidente estensore
LO OL