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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2019/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3950/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - .via Osriense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562149 TEFA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1271/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente
Resistente: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la signora Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. 112401562149, notificatole in data 02/12/2024, con il quale Roma Capitale intimava il pagamento dell'imposta a titolo di TEFA, per l'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_1, per l'annualità d'imposta 2018, per un importo complessivo di € 1.291,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
La ricorrente deduceva la totale carenza del presupposto soggettivo del tributo, in quanto né proprietaria né detentrice, né a qualunque titolo utilizzatrice dell'immobile cui il tributo si riferisce. Esponeva che l'immobile risultava intestato a soggetto terzo, che lo aveva a suo volto concesso in locazione, a far data dal 01/02/2017, ad altro soggetto e che ella non aveva mai stipulato contratti di locazione né comunque occupato o detenuto il bene, quindi, riteneva che l'avviso di accertamento notificato fosse il frutto di un mero errore. Pertanto, la signora Ricorrente_1 contestava, la carenza di legittimazione passiva nonché la mancanza dei presupposti impositivi;
eccepiva, in ogni caso, la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione delle somme ex adverso richieste.
Roma Capitale si costituiva in giudizio accogliendo le doglianze di parte avversa, e quindi successivamente alla notifica del ricorso, comunicava l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo opposto, confermando quanto sostenuto dalla ricorrente e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 02/02/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso sottoposto all'esame di questa Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica investe la legittimità dell'avviso di accertamento con cui Roma Capitale ha contestato alla sig.ra Ricorrente_1, il mancato pagamento del tributo provinciale TEFA in relazione all'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_1
, per l'anno di imposta 2018. Il TEFA costituisce addizionale alla TARI ed è dovuto dai medesimi soggetti passivi del tributo principale, ossia da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che, il presupposto soggettivo del tributo è rappresentato dalla effettiva detenzione o occupazione dell'immobile, non già dalla mera intestazione catastale o da dati presuntivi desunti da banche dati. Nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente contestato di essere proprietaria, conduttrice o comunque utilizzatrice dell'immobile, producendo documentazione idonea a dimostrare l'estraneità del rapporto tributario. A fronte di tali specifiche contestazioni, incombeva sull'Ente impositore l'onere di provare il presupposto soggettivo dell'imposizione, ossia la sussistenza di un titolo di occupazione o detenzione dell'immobile in capo alla ricorrente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in materia di TARI (e, per conseguenza, di
TEFA) spetta al Comune dimostrare la qualità di soggetto passivo del contribuente, non potendosi fondare l'imposizione su presunzioni prive di riscontro fattuale. (Cass. Civ., sez. V, n. 18022/2013; Cass. Civ., sez.
V, n. 5078/2016; Cass. Civ. sez. V, n. 10481/2019).
Nella fattispecie in esame, Roma Capitale ha espressamente riconosciuto le doglianze di parte avversa, costituendosi in giudizio e comunicando l'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento opposto.
Ne consegue che la pretesa tributaria deve ritenersi tam quam non esset, essendo venuta meno la ragione di interesse alla prosecuzione del processo e configurandosi, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 46 D.lgs.
546/1992 (cessata materia del contendere). Quanto alle spese di lite, considerato che parte resistente ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del contribuente solo a seguito del ricorso, trova applicazione il consolidato principio secondo cui, in caso di autotutela successiva al ricorso, le spese seguono la soccombenza virtuale (ex multis, Cass., Sez. Unite, n. 18257/2021; art. 15, comma 2-bis, D.lgs. 546/1992).
Nel caso de quo, risulta accertata la totale insussistenza della pretesa tributaria, imputabile a errore dell'Ente impositore, con conseguente diritto della ricorrente al rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D.lgs 546/1992;
• condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 200 (duecento) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
COLOSIMO ANTONELLO, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3950/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - .via Osriense, 131 L 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401562149 TEFA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1271/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: assente
Resistente: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la signora Ricorrente_1 ha impugnato l'Avviso di Accertamento n. 112401562149, notificatole in data 02/12/2024, con il quale Roma Capitale intimava il pagamento dell'imposta a titolo di TEFA, per l'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_1, per l'annualità d'imposta 2018, per un importo complessivo di € 1.291,00 comprensivo di interessi e sanzioni.
La ricorrente deduceva la totale carenza del presupposto soggettivo del tributo, in quanto né proprietaria né detentrice, né a qualunque titolo utilizzatrice dell'immobile cui il tributo si riferisce. Esponeva che l'immobile risultava intestato a soggetto terzo, che lo aveva a suo volto concesso in locazione, a far data dal 01/02/2017, ad altro soggetto e che ella non aveva mai stipulato contratti di locazione né comunque occupato o detenuto il bene, quindi, riteneva che l'avviso di accertamento notificato fosse il frutto di un mero errore. Pertanto, la signora Ricorrente_1 contestava, la carenza di legittimazione passiva nonché la mancanza dei presupposti impositivi;
eccepiva, in ogni caso, la mancata notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione delle somme ex adverso richieste.
Roma Capitale si costituiva in giudizio accogliendo le doglianze di parte avversa, e quindi successivamente alla notifica del ricorso, comunicava l'annullamento totale dell'avviso di accertamento esecutivo opposto, confermando quanto sostenuto dalla ricorrente e chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere.
All'udienza del 02/02/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso sottoposto all'esame di questa Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica investe la legittimità dell'avviso di accertamento con cui Roma Capitale ha contestato alla sig.ra Ricorrente_1, il mancato pagamento del tributo provinciale TEFA in relazione all'immobile sito in Roma, alla Indirizzo_1
, per l'anno di imposta 2018. Il TEFA costituisce addizionale alla TARI ed è dovuto dai medesimi soggetti passivi del tributo principale, ossia da coloro che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani. Ne consegue che, il presupposto soggettivo del tributo è rappresentato dalla effettiva detenzione o occupazione dell'immobile, non già dalla mera intestazione catastale o da dati presuntivi desunti da banche dati. Nel caso di specie, la ricorrente ha espressamente contestato di essere proprietaria, conduttrice o comunque utilizzatrice dell'immobile, producendo documentazione idonea a dimostrare l'estraneità del rapporto tributario. A fronte di tali specifiche contestazioni, incombeva sull'Ente impositore l'onere di provare il presupposto soggettivo dell'imposizione, ossia la sussistenza di un titolo di occupazione o detenzione dell'immobile in capo alla ricorrente. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che, in materia di TARI (e, per conseguenza, di
TEFA) spetta al Comune dimostrare la qualità di soggetto passivo del contribuente, non potendosi fondare l'imposizione su presunzioni prive di riscontro fattuale. (Cass. Civ., sez. V, n. 18022/2013; Cass. Civ., sez.
V, n. 5078/2016; Cass. Civ. sez. V, n. 10481/2019).
Nella fattispecie in esame, Roma Capitale ha espressamente riconosciuto le doglianze di parte avversa, costituendosi in giudizio e comunicando l'annullamento totale in autotutela dell'avviso di accertamento opposto.
Ne consegue che la pretesa tributaria deve ritenersi tam quam non esset, essendo venuta meno la ragione di interesse alla prosecuzione del processo e configurandosi, pertanto, la fattispecie di cui all'art. 46 D.lgs.
546/1992 (cessata materia del contendere). Quanto alle spese di lite, considerato che parte resistente ha riconosciuto la fondatezza della pretesa del contribuente solo a seguito del ricorso, trova applicazione il consolidato principio secondo cui, in caso di autotutela successiva al ricorso, le spese seguono la soccombenza virtuale (ex multis, Cass., Sez. Unite, n. 18257/2021; art. 15, comma 2-bis, D.lgs. 546/1992).
Nel caso de quo, risulta accertata la totale insussistenza della pretesa tributaria, imputabile a errore dell'Ente impositore, con conseguente diritto della ricorrente al rimborso delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
• dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D.lgs 546/1992;
• condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 200 (duecento) per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA da distrarsi a favore del procuratore antistatario.