Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 2019
CGT1
Sentenza 10 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Carenza del presupposto soggettivo del tributo

    Il Comune di Roma ha riconosciuto le doglianze della ricorrente, annullando in autotutela l'avviso di accertamento. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Mancanza dei presupposti impositivi

    Il Comune di Roma ha riconosciuto le doglianze della ricorrente, annullando in autotutela l'avviso di accertamento. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Mancata notifica degli atti presupposti

    Il Comune di Roma ha riconosciuto le doglianze della ricorrente, annullando in autotutela l'avviso di accertamento. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

  • Accolto
    Prescrizione delle somme richieste

    Il Comune di Roma ha riconosciuto le doglianze della ricorrente, annullando in autotutela l'avviso di accertamento. La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 10/02/2026, n. 2019
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2019
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

    Testo completo