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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 08/10/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 641 /2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa AT TT Presidente rel.est. dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. BARRESE PIETRO C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. CP_1
), C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ROMEO GREGORIO
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/08/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/12/1990 in NI
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.2 , parte II, serie
A, anno 1990) e che dall'unione sono nate due figlie (9/11/1991) ed Per_1 Per_2
(15/06/1995), hanno riferito che con provvedimento del 2/08/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 20.12.1990, in NI, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di NI Anno 1990 numero 2 parte II Serie A;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare le statuizioni stabilite nella sentenza di omologa del 2.08.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 20/12/1990 in NI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.2, parte II, serie A, anno 1990 ) e che dall'unione sono nate due figlie Per_1
(9/11/1991) ed (15/06/1995), hanno riferito che con provvedimento del 02/08/2022 Per_2 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio. contratto da e in data Parte_1 CP_1
20/12/1990 in NI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n.2, parte II, serie A, anno 1990 ) alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 20.12.1990, in NI, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di NI Anno 1990 numero 2 parte II Serie A;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare le statuizioni stabilite nella sentenza di omologa del 2.08.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2025
Il Presidente
AT TT
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dr.ssa AT TT Presidente rel.est. dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] il [...] – c.f. Parte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. BARRESE PIETRO C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. CP_1
), C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. ROMEO GREGORIO
- ricorrenti -
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/08/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la cessazione degli effetti
[...] civili.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 20/12/1990 in NI
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.2 , parte II, serie
A, anno 1990) e che dall'unione sono nate due figlie (9/11/1991) ed Per_1 Per_2
(15/06/1995), hanno riferito che con provvedimento del 2/08/2022 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale e che da allora la comunione materiale e spirituale non si è più ripristinata.
I coniugi hanno indicato il divorzio alle seguenti condizioni:
1 - dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 20.12.1990, in NI, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di NI Anno 1990 numero 2 parte II Serie A;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare le statuizioni stabilite nella sentenza di omologa del 2.08.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di divorziare alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 20/12/1990 in NI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n.2, parte II, serie A, anno 1990 ) e che dall'unione sono nate due figlie Per_1
(9/11/1991) ed (15/06/1995), hanno riferito che con provvedimento del 02/08/2022 Per_2 il Tribunale di Palmi ha dichiarato la separazione personale.
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale e che la convivenza non si è più ripristinata, così dovendosi ritenere definitivamente acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970.
In ordine alle condizioni della cessazione degli effetti civili il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse di figli minori o nullità rilevabili d'ufficio.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
2 il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio. contratto da e in data Parte_1 CP_1
20/12/1990 in NI (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto
Comune, atto n.2, parte II, serie A, anno 1990 ) alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 20.12.1990, in NI, matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di NI Anno 1990 numero 2 parte II Serie A;
- ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NI di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici a margine dell'atto di matrimonio;
- confermare le statuizioni stabilite nella sentenza di omologa del 2.08.2025 da intendersi qui integralmente trascritte.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 2025
Il Presidente
AT TT
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