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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 25/11/2025, n. 2666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2666 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24 novembre 2025 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3936/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Santina Parte_1 C.F._1
Intersimone;
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo.
Oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.10.2020 premetteva di essere dipendente TIM Parte_2
S.p.A., con la qualifica di impiegato, ASAME, livello 5, attualmente in servizio presso la sede TIM di
Messina, via Cavour.
Riferiva che con l'accordo di programma per il rinnovo del CCNL TCL del 23.11.2017, definito “accordo ponte”, erano state fissate le basi per il successivo rinnovo contrattuale, stabilendo per il personale dipendente un incremento contrattuale tabellarmente previsto per i vari livelli con decorrenza
01.01.2018.
Precisava che, secondo i parametri stabiliti, gli aumenti dei minimi tabellari per il 5 livello – parametro
161 – di pertinenza del ricorrente, ammontavano ad € 20,00 mensili a decorrere dall'01.01.2018, che sarebbero stati liquidati in arretrato al rinnovo contrattuale dell'01.07.2018 ed ulteriori € 20,00 dall'01.07.2018 in busta paga (per complessivi € 40,00), con l'esclusione dalla base di calcolo del TFR.
Inoltre, con decorrenza 01.07.2018, l'azienda avrebbe riconosciuto a ciascun dipendente un ulteriore importo a titolo di Elemento Retributivo Separato – ERS – riparametrato nella misura di € 10,00 per i
V livelli.
1 Rappresentava che, a seguito dell'aumento, il minimo contrattuale tabellare era passato da € 1.207,32 ad
€ 1.227,22 dal mese di febbraio 2018 ed a € 1.247,22 dal mese di luglio 2018, ma che, tuttavia, la composizione della retribuzione allo stesso attribuita era stata modificata in peius poiché in proporzione l'azienda aveva ridotto la voce contabile del sovraminimo individuale, attribuitogli e voce invariabile della retribuzione, da € 115,83 a € 95,83, da febbraio a giugno 2018. Da luglio 2018 questo era stato ridotto ad € 75,83, in misura esattamente sovrapponibile all'aumento retributivo tabellare, assorbendo anche l'importo dell'elemento retributivo separato.
Precisava che: per scelta aziendale con decorrenza 01.11.2014 l'azienda gli aveva attribuito un incremento retributivo intuitu personae come “assegno ad personam per meriti”; nel riconoscimento si poteva leggere che “Il riconoscimento è un segnale tangibile dell'apprezzamento dell'Azienda per il particolare impegno da te dimostrato e i risultati raggiunti”; nella detta comunicazione non vi era alcuna clausola espressa di assorbibilità.
Rappresentava che con la piattaforma sindacale per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni 01.07.2018
– 30.06.2021 del 02.05.2018, le OO.SS. firmatarie avevano espressamente richiesto, punto finale trattamenti economici, che gli aumenti salariali non assorbissero le precedenti erogazioni unilaterali.
Evidenziava che, dunque, l'assorbimento/riduzione era da ritenersi illegittimo e doveva, pertanto, essere restituito.
Riferiva che il superminimo ad personam assegnatogli era compenso speciale, connesso all'operosità individuale del lavoratore, essendo sorretto da autonomo titolo e slegato da avanzamento di livello e/o da altri benefici contrattuali, assumendo quindi carattere di premialità, ed era stato riconosciuto in busta paga specificatamente sotto la voce “sovraminimo individuale”, restando assorbito dal principio di invarianza retributiva ex art. 2013 c.c., secondo il quale non può determinarsi – nel corso dello svolgimento del rapporto – una diminuzione della retribuzione.
Lamentava che l'odierno assorbimento del superminimo contrastava con l'art. 41 CCNL/TLC 2013
(aumenti periodi di anzianità), secondo cui “Gli assegni periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni “ad personam” o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare”.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto al cumulo del sovraminimo ad personam attribuito con comunicazione del 26.11.2014 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare della retribuzione previsto con l'accordo ponte del 23.11.2017; accertare e dichiarare il proprio diritto al mantenimento del sovraminimo ad personam, quale differenziale di premialità, riconosciuto con comunicazione del 26.11.2014; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'importo assorbito a decorrere dall'01.02.2018, pari a € 20,00 lordi mensili fino al 30.06.2018 e pari a € 40,00 lordi mensili dal successivo 01.07.2018 e fino al ripristino;
condannare TIM S.p.A. alla riliquidazione dell'importo assorbito a decorrere dall'01.02.2018, pari a € 20,00 lordi mensili fino al
2 30.06.2018 e pari a € 40,00 lordi mensili dal successivo 01.07.2018 e fino al ripristino, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
il tutto instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. Con memoria depositata in data 09.04.2021 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Rappresentava che la domanda spiegata dal ricorrente in ordine all'assorbimento del proprio sovraminimo con gli aumenti contrattuali di cui all'Accordo del 23 novembre 2017 era da ritenere inammissibile, per l'evidente carenza probatoria e allegatoria del ricorso introduttivo. A tal proposito, evidenziava che il ricorrente non aveva prodotto alcun elemento probatorio atto a dimostrare la natura non assorbibile del superminimo percepito.
Nel merito, rilevava che il superminimo del ricorrente era assorbibile, in quanto l'attribuzione Pt_2 dello stesso era l'esito di un provvedimento unilaterale di esso datore. A tal uopo, evidenziava come nella comunicazione de qua non fosse menzionata la natura “non assorbibile” dell'aumento né la presunta
“operosità individuale del lavoratore”, come invece ex adverso sostenuto.
Concludeva chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
4. L'udienza del 24.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al loro deposito la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo
Tribunale(sent. n. 1632/2025).
5. Nel merito, la domanda attorea è volta al riconoscimento del diritto al cumulo del sovraminimo ad personam attribuitole con comunicazione del 26/11/2014 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare intervenuto con l'accordo ponte del 2017.
Va a questo punto evidenziato che per ius receptum il “superminimo”, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva.
Tale principio subisce una deroga nella sola ipotesi in cui sia la legge o la contrattazione collettiva a disporre diversamente ovvero qualora le parti abbiano attribuito all'eccedenza la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente;
è dunque necessario ricostruire la volontà negoziale valutando il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto al fine di accertare se l'attribuzione del compenso sia sorretta da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (v. Cass. nn. 10561/2021,
9822/2021, 26017/2018, 24643/2015, 19750/2008 e 12788/2004).
Dalla documentazione allegata risulta che con comunicazione del 2014, prot. 2061, la società ha riconosciuto in favore della ricorrente un'integrazione contrattuale a titolo di “sovraminimo ad personam individuale” dell'importo di € 115,00 a decorrere dall'1.11.2014.
3 La suddetta comunicazione riportava letteralmente “Ho il piacere di comunicarti che ti verrà riconosciuto un aumento retributivo mensile...Tale riconoscimento è un segno tangibile dell'apprezzamento dell per il particolare Pt_3 impegno da te dimostrato e per i risultati raggiunti”, su carta intestata della Società resistente, a firma del
[...]
nella persona del dott. Controparte_2 Controparte_3
Si deduce, pertanto, che contrariamente a quanto asserito dalla parte resistente in ordine alla carenza probatoria imputabile alla ricorrente, la stessa ha dimostrato che il sovraminimo ad personam attribuitole a decorrere da novembre 2014 ha la natura premiale di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità.
La Suprema Corte ha infatti precisato che “sul piano generale il principio di intangibilità della posizione economica acquistata dal lavoratore postula, per la sua operatività, la spettanza per legge o per contratto del trattamento rivendicato
e, pertanto non è applicabile nel caso di erogazioni aggiuntive. In altri termini, in tema di superminimo questo entra a far parte del patrimonio del lavoratore solo ed esclusivamente quando sia stato pattuito espressamente tra le parti o quando sia ricollegabile alle peculiarità del lavoratore che ne beneficia e non solo per il fatto che attribuito una volta lo si sia attribuito per sempre soggiacendo in tale ultima ipotesi alla regola dell'assorbimento” (v. Cass. n. 19750/2008).
Essa ha peraltro chiarito che il superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (v. Cass. n. 26017/2018).
Orbene, il CCNL Telecomunicazioni del 2013 all'art. 41 derogava al generale principio dell'assorbimento disponendo espressamente che “
4. Gli assegni periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni “ad personam” o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare”.
L'accordo ponte del 2017, con cui la vigenza del precedente CCNL di categoria veniva prolungata fino al 30.6.2018, pur avendo disposto gli aumenti retributivi dei minimi tabellari distinguendoli per le varie categorie di lavoratori, nulla ha modificato in merito al precedente espresso non assorbimento degli emolumenti corrisposti a titolo di sovraminimo individuale.
Tanto viene confermato dall'esame del successivo CCNL Telecomunicazione per il triennio 2018-2021, nel quale l'art. 41 ha ribadito espressamente la non assorbibilità dei successivi assegni “ad personam” o di merito, dagli aumenti periodici maturati o da maturare”.
Va rilevato, altresì, come precisato da parte resistente, che lil ricorrente ha continuato a percepire il superminimo ad personam concessole nel 2014 anche nelle more del presente giudizio.
Da ciò è desumibile la permanenza delle ragioni che hanno indotto la Società a riconoscerle l'emolumento ulteriore e, quindi, il perdurare dei particolari meriti imputabili alla dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto.
4 Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente al cumulo del sovraminimo ad personam attribuitole con comunicazione del 26/11/2014 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare della retribuzione previsto con l'accordo ponte del 23/11/2017, nonché al mantenimento del sovraminimo ad personam senza operare alcuna decurtazione.
6. In ordine al quantum, data la semplicità del calcolo, non si è ritenuto necessario disporre c.t.u. contabile, ritenendo infondata l'eccezione di parte resistente in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati dalla ricorrente, in quanto facilmente desumibili.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si pongono a carico della resistente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non assorbibile la voce retributiva del “sovraminimo individuale”;
- condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, dal febbraio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 320,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Santina Intersimone;
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 24 novembre 2025 a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3936/2020 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv. Santina Parte_1 C.F._1
Intersimone;
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente Controparte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Marazza e Domenico De Feo.
Oggetto: crediti di lavoro
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 20.10.2020 premetteva di essere dipendente TIM Parte_2
S.p.A., con la qualifica di impiegato, ASAME, livello 5, attualmente in servizio presso la sede TIM di
Messina, via Cavour.
Riferiva che con l'accordo di programma per il rinnovo del CCNL TCL del 23.11.2017, definito “accordo ponte”, erano state fissate le basi per il successivo rinnovo contrattuale, stabilendo per il personale dipendente un incremento contrattuale tabellarmente previsto per i vari livelli con decorrenza
01.01.2018.
Precisava che, secondo i parametri stabiliti, gli aumenti dei minimi tabellari per il 5 livello – parametro
161 – di pertinenza del ricorrente, ammontavano ad € 20,00 mensili a decorrere dall'01.01.2018, che sarebbero stati liquidati in arretrato al rinnovo contrattuale dell'01.07.2018 ed ulteriori € 20,00 dall'01.07.2018 in busta paga (per complessivi € 40,00), con l'esclusione dalla base di calcolo del TFR.
Inoltre, con decorrenza 01.07.2018, l'azienda avrebbe riconosciuto a ciascun dipendente un ulteriore importo a titolo di Elemento Retributivo Separato – ERS – riparametrato nella misura di € 10,00 per i
V livelli.
1 Rappresentava che, a seguito dell'aumento, il minimo contrattuale tabellare era passato da € 1.207,32 ad
€ 1.227,22 dal mese di febbraio 2018 ed a € 1.247,22 dal mese di luglio 2018, ma che, tuttavia, la composizione della retribuzione allo stesso attribuita era stata modificata in peius poiché in proporzione l'azienda aveva ridotto la voce contabile del sovraminimo individuale, attribuitogli e voce invariabile della retribuzione, da € 115,83 a € 95,83, da febbraio a giugno 2018. Da luglio 2018 questo era stato ridotto ad € 75,83, in misura esattamente sovrapponibile all'aumento retributivo tabellare, assorbendo anche l'importo dell'elemento retributivo separato.
Precisava che: per scelta aziendale con decorrenza 01.11.2014 l'azienda gli aveva attribuito un incremento retributivo intuitu personae come “assegno ad personam per meriti”; nel riconoscimento si poteva leggere che “Il riconoscimento è un segnale tangibile dell'apprezzamento dell'Azienda per il particolare impegno da te dimostrato e i risultati raggiunti”; nella detta comunicazione non vi era alcuna clausola espressa di assorbibilità.
Rappresentava che con la piattaforma sindacale per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni 01.07.2018
– 30.06.2021 del 02.05.2018, le OO.SS. firmatarie avevano espressamente richiesto, punto finale trattamenti economici, che gli aumenti salariali non assorbissero le precedenti erogazioni unilaterali.
Evidenziava che, dunque, l'assorbimento/riduzione era da ritenersi illegittimo e doveva, pertanto, essere restituito.
Riferiva che il superminimo ad personam assegnatogli era compenso speciale, connesso all'operosità individuale del lavoratore, essendo sorretto da autonomo titolo e slegato da avanzamento di livello e/o da altri benefici contrattuali, assumendo quindi carattere di premialità, ed era stato riconosciuto in busta paga specificatamente sotto la voce “sovraminimo individuale”, restando assorbito dal principio di invarianza retributiva ex art. 2013 c.c., secondo il quale non può determinarsi – nel corso dello svolgimento del rapporto – una diminuzione della retribuzione.
Lamentava che l'odierno assorbimento del superminimo contrastava con l'art. 41 CCNL/TLC 2013
(aumenti periodi di anzianità), secondo cui “Gli assegni periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni “ad personam” o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare”.
Chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il proprio diritto al cumulo del sovraminimo ad personam attribuito con comunicazione del 26.11.2014 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare della retribuzione previsto con l'accordo ponte del 23.11.2017; accertare e dichiarare il proprio diritto al mantenimento del sovraminimo ad personam, quale differenziale di premialità, riconosciuto con comunicazione del 26.11.2014; accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla riliquidazione dell'importo assorbito a decorrere dall'01.02.2018, pari a € 20,00 lordi mensili fino al 30.06.2018 e pari a € 40,00 lordi mensili dal successivo 01.07.2018 e fino al ripristino;
condannare TIM S.p.A. alla riliquidazione dell'importo assorbito a decorrere dall'01.02.2018, pari a € 20,00 lordi mensili fino al
2 30.06.2018 e pari a € 40,00 lordi mensili dal successivo 01.07.2018 e fino al ripristino, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria se dovuta;
il tutto instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. Con memoria depositata in data 09.04.2021 si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
Rappresentava che la domanda spiegata dal ricorrente in ordine all'assorbimento del proprio sovraminimo con gli aumenti contrattuali di cui all'Accordo del 23 novembre 2017 era da ritenere inammissibile, per l'evidente carenza probatoria e allegatoria del ricorso introduttivo. A tal proposito, evidenziava che il ricorrente non aveva prodotto alcun elemento probatorio atto a dimostrare la natura non assorbibile del superminimo percepito.
Nel merito, rilevava che il superminimo del ricorrente era assorbibile, in quanto l'attribuzione Pt_2 dello stesso era l'esito di un provvedimento unilaterale di esso datore. A tal uopo, evidenziava come nella comunicazione de qua non fosse menzionata la natura “non assorbibile” dell'aumento né la presunta
“operosità individuale del lavoratore”, come invece ex adverso sostenuto.
Concludeva chiedendo, pertanto, l'integrale rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi difensivi.
4. L'udienza del 24.11.2025 veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e in esito al loro deposito la causa viene decisa richiamando ex art. 118 disp. att. c.p.c. precedente di questo
Tribunale(sent. n. 1632/2025).
5. Nel merito, la domanda attorea è volta al riconoscimento del diritto al cumulo del sovraminimo ad personam attribuitole con comunicazione del 26/11/2014 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare intervenuto con l'accordo ponte del 2017.
Va a questo punto evidenziato che per ius receptum il “superminimo”, ossia l'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio generale dell'assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva.
Tale principio subisce una deroga nella sola ipotesi in cui sia la legge o la contrattazione collettiva a disporre diversamente ovvero qualora le parti abbiano attribuito all'eccedenza la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente;
è dunque necessario ricostruire la volontà negoziale valutando il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto al fine di accertare se l'attribuzione del compenso sia sorretta da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull'onere della prova, è tenuto lo stesso lavoratore (v. Cass. nn. 10561/2021,
9822/2021, 26017/2018, 24643/2015, 19750/2008 e 12788/2004).
Dalla documentazione allegata risulta che con comunicazione del 2014, prot. 2061, la società ha riconosciuto in favore della ricorrente un'integrazione contrattuale a titolo di “sovraminimo ad personam individuale” dell'importo di € 115,00 a decorrere dall'1.11.2014.
3 La suddetta comunicazione riportava letteralmente “Ho il piacere di comunicarti che ti verrà riconosciuto un aumento retributivo mensile...Tale riconoscimento è un segno tangibile dell'apprezzamento dell per il particolare Pt_3 impegno da te dimostrato e per i risultati raggiunti”, su carta intestata della Società resistente, a firma del
[...]
nella persona del dott. Controparte_2 Controparte_3
Si deduce, pertanto, che contrariamente a quanto asserito dalla parte resistente in ordine alla carenza probatoria imputabile alla ricorrente, la stessa ha dimostrato che il sovraminimo ad personam attribuitole a decorrere da novembre 2014 ha la natura premiale di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità.
La Suprema Corte ha infatti precisato che “sul piano generale il principio di intangibilità della posizione economica acquistata dal lavoratore postula, per la sua operatività, la spettanza per legge o per contratto del trattamento rivendicato
e, pertanto non è applicabile nel caso di erogazioni aggiuntive. In altri termini, in tema di superminimo questo entra a far parte del patrimonio del lavoratore solo ed esclusivamente quando sia stato pattuito espressamente tra le parti o quando sia ricollegabile alle peculiarità del lavoratore che ne beneficia e non solo per il fatto che attribuito una volta lo si sia attribuito per sempre soggiacendo in tale ultima ipotesi alla regola dell'assorbimento” (v. Cass. n. 19750/2008).
Essa ha peraltro chiarito che il superminimo è soggetto al principio dell'assorbimento, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (v. Cass. n. 26017/2018).
Orbene, il CCNL Telecomunicazioni del 2013 all'art. 41 derogava al generale principio dell'assorbimento disponendo espressamente che “
4. Gli assegni periodici di anzianità non potranno essere assorbiti da precedenti o successivi assegni “ad personam” o di merito, né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare”.
L'accordo ponte del 2017, con cui la vigenza del precedente CCNL di categoria veniva prolungata fino al 30.6.2018, pur avendo disposto gli aumenti retributivi dei minimi tabellari distinguendoli per le varie categorie di lavoratori, nulla ha modificato in merito al precedente espresso non assorbimento degli emolumenti corrisposti a titolo di sovraminimo individuale.
Tanto viene confermato dall'esame del successivo CCNL Telecomunicazione per il triennio 2018-2021, nel quale l'art. 41 ha ribadito espressamente la non assorbibilità dei successivi assegni “ad personam” o di merito, dagli aumenti periodici maturati o da maturare”.
Va rilevato, altresì, come precisato da parte resistente, che lil ricorrente ha continuato a percepire il superminimo ad personam concessole nel 2014 anche nelle more del presente giudizio.
Da ciò è desumibile la permanenza delle ragioni che hanno indotto la Società a riconoscerle l'emolumento ulteriore e, quindi, il perdurare dei particolari meriti imputabili alla dipendente nello svolgimento della propria attività lavorativa.
Alla luce delle superiori argomentazioni, il ricorso va accolto.
4 Va, pertanto, riconosciuto il diritto del ricorrente al cumulo del sovraminimo ad personam attribuitole con comunicazione del 26/11/2014 e l'incremento contrattuale del minimo tabellare della retribuzione previsto con l'accordo ponte del 23/11/2017, nonché al mantenimento del sovraminimo ad personam senza operare alcuna decurtazione.
6. In ordine al quantum, data la semplicità del calcolo, non si è ritenuto necessario disporre c.t.u. contabile, ritenendo infondata l'eccezione di parte resistente in ordine alla mancata indicazione dei criteri di calcolo utilizzati dalla ricorrente, in quanto facilmente desumibili.
7.- Le spese giudiziali seguono la soccombenza e si pongono a carico della resistente come da dispositivo ex D.M. n.55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni esaminate.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non assorbibile la voce retributiva del “sovraminimo individuale”;
- condanna la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla ricostituzione della predetta voce “sovraminimo individuale” nella misura in godimento a gennaio 2018, dal febbraio 2018, nonché al pagamento di tutte le somme indebitamente assorbite dal febbraio 2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 320,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Santina Intersimone;
Manda alla Cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 25 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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