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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 09/06/2025, n. 907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 907 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 187/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “contratti bancari”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cosimo Maci, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Campi
Salentina (Le) alla via Fratelli Cervi, n. 21;
ATTORE - OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Alberto Peluso, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale:
Email_1
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09.06.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 20.1.2022, conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1215/2021, con Controparte_1 il quale il Tribunale di Brindisi gli aveva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di €
12.325,51, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
1 Premesso che tale credito si fondava su un contratto di finanziamento, l'attore eccepiva: il difetto di legittimazione attiva della società opposta, non avendo dimostrato Controparte_1 di essere cessionaria del credito;
l'estinzione del debito mediante attivazione di polizza assicurativa a copertura del rischio di risoluzione del rapporto di lavoro;
la nullità del contratto per indeterminatezza delle condizioni economiche.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2.5.2022, si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione. Controparte_1
La società opposta sosteneva, in particolare, che l'escussione della polizza assicurativa avesse coperto soltanto una parte del credito;
per l'ammontare residuo era stato avviato il procedimento monitorio de quo. Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva, la convenuta rilevava che il riferimento alla cessione del credito operato da parte attrice era improprio;
nel caso in esame, agiva per essere subentrata nei diritti della Controparte_1
banca finanziatrice (Banca LI), mandante del contratto di finanziamento;
la surroga avveniva in forza del contenuto della convenzione stipulata tra mandante (Banca LI) e mandataria ( in data 28.2.2005, la quale, per il caso di inadempimento del Controparte_1 debitore (o meglio dell'amministrazione ceduta, trattandosi di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio), prevedeva che la mandataria avrebbe comunque versato le quote di stipendio scadute, secondo la cd. clausola del “non riscosso per riscosso”; avendo pagato a Banca LI quanto concordato, si era surrogata CP_1
nel diritto di credito vantato dalla mandante verso il debitore. Quanto alle ulteriori doglianze, ne eccepiva la genericità e comunque la loro infondatezza.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
Con ordinanza del 14.9.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 11.9.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Ad avviso di chi giudica appare fondata, oltre che assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta.
2 La vicenda trae origine da un contratto di mutuo sottoscritto in data 29.10.2004 tra in qualità di mutuatario, e Parte_1 Controparte_1
Nel contratto di finanziamento dichiarava espressamente di agire quale Controparte_1
mandataria di Banca LI s.p.a. (mutuante), giusta procura notarile del 18.6.2002. Stante la spendita del nome del rappresentato, il contratto, ex art. 1388 c.c., produceva effetti direttamente nei confronti di la quale diveniva titolare del diritto di credito CP_2
nei confronti del . Parte_1
Sennonché, sostiene la convenuta che la propria legittimazione ad agire per la riscossione del credito nel proprio nome ed interesse deriverebbe da una surrogazione nel diritto di credito della mandante, che si sarebbe realizzata in ragione di un meccanismo espressamente previsto nella già citata convenzione del 28.2.2005.
Come noto, il codice civile conosce tre tipi di surrogazione: quella per volontà del creditore;
quella per volontà del debitore e quella legale. Deve escludersi la ricorrenza delle prime due ipotesi di surrogazione nel caso in esame. In particolare, quanto alla surrogazione per volontà del creditore, manca agli atti la dichiarazione espressa di contemporanea o successiva al dedotto pagamento da parte di , di CP_2 CP_1
voler surrogare tale società nei propri diritti;
tanto meno tale dichiarazione potrebbe desumersi dalla citata convenzione, sia perché in essa manca una tale dichiarazione sia perché, ove sussistente, essa sarebbe comunque irrilevante dovendo la dichiarazione di surrogazione ex art. 1201 c.c. essere contemporanea o successiva al pagamento del terzo.
Quanto alle ipotesi di surrogazione legale, il caso in esame potrebbe, al più, essere ricondotto a quella di cui all'art. 1203, co. 1, n. 3 c.c., potendo ritenere che in forza della citata convenzione fosse tenuta al pagamento in luogo del debitore e che Controparte_1
l'interesse a soddisfare il creditore coincidesse con quello all'esatto adempimento dell'accordo tra mandante e mandataria.
Va osservato, tuttavia, che anche a voler sostenere la riconducibilità del fatto in esame alla citata ipotesi di surrogazione legale, in ogni caso la convenuta non ha dimostrato la ricorrenza di un elemento costitutivo della fattispecie, non avendo dato prova dell'effettivo pagamento delle somme in favore di unica titolare del diritto di credito (cfr. CP_2
Cassazione civile sez. II, 10/03/2022, n.7852; Tribunale Torino sez. VIII, 09/07/2024,
n.3924).
3 In conclusione, si può affermare che, a fronte di una specifica contestazione dell'opponente in ordine alla legittimazione attiva di (sia pure riferita impropriamente ad Controparte_1 un'ipotesi di cessione dei crediti), quest'ultima non ha dimostrato di essere stata surrogata nel diritto di credito che la mandante vanta nei confronti dell'opponente, non avendo dato prova (né documentale né per testimoni) dell'avvenuto pagamento delle somme dovute da alla mutuante. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione in esame deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'opposta va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, liquidate con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da in persona del sindaco p.t., contro Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1215/2021 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 6.12.2021;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 145,50 per esborsi ed € 3.397,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Cosimo Maci, che ha dichiarato di essere anticipatario.
Brindisi, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico, Dott.ssa Caterina
Greco, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 187/2022 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “contratti bancari”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Cosimo Maci, come da mandato in atti, ed elettivamente domiciliato in Campi
Salentina (Le) alla via Fratelli Cervi, n. 21;
ATTORE - OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Alberto Peluso, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale:
Email_1
CONVENUTA - OPPOSTA
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 09.06.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione depositato il 20.1.2022, conveniva in giudizio Parte_1
proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1215/2021, con Controparte_1 il quale il Tribunale di Brindisi gli aveva ingiunto di pagare alla ricorrente la somma di €
12.325,51, oltre interessi legali e spese del procedimento monitorio.
1 Premesso che tale credito si fondava su un contratto di finanziamento, l'attore eccepiva: il difetto di legittimazione attiva della società opposta, non avendo dimostrato Controparte_1 di essere cessionaria del credito;
l'estinzione del debito mediante attivazione di polizza assicurativa a copertura del rischio di risoluzione del rapporto di lavoro;
la nullità del contratto per indeterminatezza delle condizioni economiche.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2.5.2022, si costituiva in giudizio rilevando l'infondatezza dei motivi di opposizione. Controparte_1
La società opposta sosteneva, in particolare, che l'escussione della polizza assicurativa avesse coperto soltanto una parte del credito;
per l'ammontare residuo era stato avviato il procedimento monitorio de quo. Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva, la convenuta rilevava che il riferimento alla cessione del credito operato da parte attrice era improprio;
nel caso in esame, agiva per essere subentrata nei diritti della Controparte_1
banca finanziatrice (Banca LI), mandante del contratto di finanziamento;
la surroga avveniva in forza del contenuto della convenzione stipulata tra mandante (Banca LI) e mandataria ( in data 28.2.2005, la quale, per il caso di inadempimento del Controparte_1 debitore (o meglio dell'amministrazione ceduta, trattandosi di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio), prevedeva che la mandataria avrebbe comunque versato le quote di stipendio scadute, secondo la cd. clausola del “non riscosso per riscosso”; avendo pagato a Banca LI quanto concordato, si era surrogata CP_1
nel diritto di credito vantato dalla mandante verso il debitore. Quanto alle ulteriori doglianze, ne eccepiva la genericità e comunque la loro infondatezza.
La causa veniva istruita esclusivamente mediante l'acquisizione della documentazione depositata dalle parti.
Con ordinanza del 14.9.2023, emessa a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 11.9.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è fondata e, pertanto, deve essere accolta per le ragioni che di seguito verranno esposte.
Ad avviso di chi giudica appare fondata, oltre che assorbente rispetto ad ogni ulteriore questione, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società opposta.
2 La vicenda trae origine da un contratto di mutuo sottoscritto in data 29.10.2004 tra in qualità di mutuatario, e Parte_1 Controparte_1
Nel contratto di finanziamento dichiarava espressamente di agire quale Controparte_1
mandataria di Banca LI s.p.a. (mutuante), giusta procura notarile del 18.6.2002. Stante la spendita del nome del rappresentato, il contratto, ex art. 1388 c.c., produceva effetti direttamente nei confronti di la quale diveniva titolare del diritto di credito CP_2
nei confronti del . Parte_1
Sennonché, sostiene la convenuta che la propria legittimazione ad agire per la riscossione del credito nel proprio nome ed interesse deriverebbe da una surrogazione nel diritto di credito della mandante, che si sarebbe realizzata in ragione di un meccanismo espressamente previsto nella già citata convenzione del 28.2.2005.
Come noto, il codice civile conosce tre tipi di surrogazione: quella per volontà del creditore;
quella per volontà del debitore e quella legale. Deve escludersi la ricorrenza delle prime due ipotesi di surrogazione nel caso in esame. In particolare, quanto alla surrogazione per volontà del creditore, manca agli atti la dichiarazione espressa di contemporanea o successiva al dedotto pagamento da parte di , di CP_2 CP_1
voler surrogare tale società nei propri diritti;
tanto meno tale dichiarazione potrebbe desumersi dalla citata convenzione, sia perché in essa manca una tale dichiarazione sia perché, ove sussistente, essa sarebbe comunque irrilevante dovendo la dichiarazione di surrogazione ex art. 1201 c.c. essere contemporanea o successiva al pagamento del terzo.
Quanto alle ipotesi di surrogazione legale, il caso in esame potrebbe, al più, essere ricondotto a quella di cui all'art. 1203, co. 1, n. 3 c.c., potendo ritenere che in forza della citata convenzione fosse tenuta al pagamento in luogo del debitore e che Controparte_1
l'interesse a soddisfare il creditore coincidesse con quello all'esatto adempimento dell'accordo tra mandante e mandataria.
Va osservato, tuttavia, che anche a voler sostenere la riconducibilità del fatto in esame alla citata ipotesi di surrogazione legale, in ogni caso la convenuta non ha dimostrato la ricorrenza di un elemento costitutivo della fattispecie, non avendo dato prova dell'effettivo pagamento delle somme in favore di unica titolare del diritto di credito (cfr. CP_2
Cassazione civile sez. II, 10/03/2022, n.7852; Tribunale Torino sez. VIII, 09/07/2024,
n.3924).
3 In conclusione, si può affermare che, a fronte di una specifica contestazione dell'opponente in ordine alla legittimazione attiva di (sia pure riferita impropriamente ad Controparte_1 un'ipotesi di cessione dei crediti), quest'ultima non ha dimostrato di essere stata surrogata nel diritto di credito che la mandante vanta nei confronti dell'opponente, non avendo dato prova (né documentale né per testimoni) dell'avvenuto pagamento delle somme dovute da alla mutuante. Parte_1
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione in esame deve essere accolta con revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Sulla base dei criteri di causalità e soccombenza, l'opposta va condannata alla rifusione, in favore dell'opponente delle spese del presente giudizio, liquidate con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014 come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed €
26.000,00.
Alla liquidazione delle spese per l'intero si provvede come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da in persona del sindaco p.t., contro Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1215/2021 emesso dal Tribunale di Brindisi in data 6.12.2021;
2) condanna la convenuta opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 145,50 per esborsi ed € 3.397,00 per competenze, oltre spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Cosimo Maci, che ha dichiarato di essere anticipatario.
Brindisi, 9.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
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