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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/11/2024, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , CP_1 C.F._2
entrambi con l'Avv. GUIDO FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in VE LL (PV), Via Pavia n. 37;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 09.09.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minori Per_1
nato il [...] in [...] e , nato il [...] in [...]; Per_2
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e in favore di Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la residenza della madre con collocazione da confermarsi al momento della sottoscrizione del contratto di locazione che tempestivamente verrà fornita al padre;
Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro formazione scolastica, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore,
pag. 1 di 4 quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
2. La casa familiare sita in Casorate Primo alla via XXV Aprile 10 (PV)- di proprietà del sig. , è assegnata allo stesso con tutti gli arredi che la compongono. CP_1
3. Il NO , tenuto conto dei propri impegni lavorativi da lavoratore autonomo CP_1
con studio in proprio, avrà diritto a frequentare i figli ogni due fine settimana al mese alternati con pernottamento dal sabato mattina al lunedì mattina quando lo stesso si impegnerà ad accompagnare i figlia scuola. Il sig. nei weekend di non spettanza, CP_1
potrà vedere i figli due giorni infrasettimanali da concordare prelevando i bambini terminata l'attività lavorativa, condividendo con i minori il pasto serale con pernottamento presso l'abitazione paterna in quanto lo stesso si impegnerà a riaccompagnarli a scuola l'indomani mattina;
i genitori si riservano la facoltà in caso di impedimenti lavorativi o ritardi del padre, di accordarsi nei giorni di spettanza dello stesso in merito alla possibilità che la madre accompagni i bambini dalla nonna paterna all'orario di cena dove il padre li raggiungerà. Nei weekend di spettanza , il giorno infrasettimanale sarà uno da concordarsi sempre con cena e pernottamento. Nei giorni in cui avrà l'uscita da scuola alle ore Per_1
12.15 senza il tempo pieno, i genitori si accorderanno compatibilmente con i loro impegni lavorativi, per il prelievo a scuola ed il pranzo;
4. Per quanto concerne le festività natalizie il sig. Chiesa avrà la facoltà di trascorrere con i figli la settimana compresa tra il giorno di Natale e 30 dicembre, alternando annualmente tale periodo con quello compreso tra il 31 dicembre e la seguente Epifania.
Per l'anno scolastico 2024-2025 i genitori già si accordano per le festività prossime secondo quanto di seguito disposto: a Natale ovvero dal 24 dicembre al 31 dicembre a pranzo i bambini staranno con la madre;
dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio 2025
i bambini staranno col padre. I genitori si accordano sin da ora che il 25 dicembre 2024 al mattino la famiglia rimarrà riunita per le festività. Relativamente alle vacanze pasquali, i figli trascorreranno alternativamente un anno la Pasqua con la madre e il
Lunedì di Pasqua con il padre, e l'anno successivo viceversa.
pag. 2 di 4 In ordine alle vacanze estive, queste ultime saranno suddivise equamente in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, i quali si impegneranno entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno a comunicare all'altro genitore il relativo periodo di competenza, indicativamente fissato per dieci giorni consecutivi per ciascun genitore. In ogni caso i genitori si impegnano a collaborare nella gestione dei figli durante tutto il periodo di vacanza da scuola.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove si recheranno con i figli. I genitori acconsentono e danno atto reciprocamente del fatto che per le mensilità estive generalmente è uso che i bambini trascorrano dei periodi con i nonni paterni e materni presso la medesima località di vacanza dove i nonni pernottano e si cercherà di mantenere questa prassi nei limiti delle possibilità genitoriali al fine di consentire la coesione familiare che sino ad oggi ha connotato i rapporti con i parenti tutti.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli minori e , entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1 Per_2
l'importo mensile di euro 1.000,00 (500,00 per ogni figlio, così determinato considerando la mancata richiesta di assegnazione della casa familiare), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Il sopraindicato importo dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico ordinario sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Pt_1
6. Il sig. si accollerà, nella misura del 100%, il pagamento delle spese CP_1
straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pavia,che i genitori dichiarano di conoscere, che lo stesso si impegnerà a versare direttamente, per i figli e . Tali somme, ove non corrisposte Per_1 Per_2 direttamente all'Ente e/o Professionista, dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa.
7. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse CP_1
dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
8. I genitori percepiranno l'assegno unico per i figli al 50% cadauno.
pag. 3 di 4 9. I genitori si impegnano reciprocamente ad aggiornarsi sulle condizioni di salute dei figli, rimanendo obbligati a comunicare preventivamente e con congruo anticipo ogni relativo incombente che riguardi vaccinazioni, visite mediche ordinarie e straordinarie.
10. Il genitore avrà il diritto/dovere di chiamare i figli almeno n. 3 giorni a settimana quando staranno con l'altro genitore in orario da concordarsi. Durante il periodo vacanziero, il genitore ha la facoltà di chiamare i figli quotidianamente”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 05.11.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso congiuntamente da
, (C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , CP_1 C.F._2
entrambi con l'Avv. GUIDO FRANCESCA e con domicilio eletto presso il suo studio sito in VE LL (PV), Via Pavia n. 37;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 09.09.2024 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento del figlio minori Per_1
nato il [...] in [...] e , nato il [...] in [...]; Per_2
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affidamento condiviso dei figli minori e in favore di Per_1 Per_2
entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica degli stessi presso la residenza della madre con collocazione da confermarsi al momento della sottoscrizione del contratto di locazione che tempestivamente verrà fornita al padre;
Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sui minori per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che li riguardino e relative alla loro formazione scolastica, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Ciascun genitore,
pag. 1 di 4 quando avrà presso di sé i figli, eserciterà separatamente e in via esclusiva la responsabilità genitoriale sui medesimi in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. Sarà onere dei genitori di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
2. La casa familiare sita in Casorate Primo alla via XXV Aprile 10 (PV)- di proprietà del sig. , è assegnata allo stesso con tutti gli arredi che la compongono. CP_1
3. Il NO , tenuto conto dei propri impegni lavorativi da lavoratore autonomo CP_1
con studio in proprio, avrà diritto a frequentare i figli ogni due fine settimana al mese alternati con pernottamento dal sabato mattina al lunedì mattina quando lo stesso si impegnerà ad accompagnare i figlia scuola. Il sig. nei weekend di non spettanza, CP_1
potrà vedere i figli due giorni infrasettimanali da concordare prelevando i bambini terminata l'attività lavorativa, condividendo con i minori il pasto serale con pernottamento presso l'abitazione paterna in quanto lo stesso si impegnerà a riaccompagnarli a scuola l'indomani mattina;
i genitori si riservano la facoltà in caso di impedimenti lavorativi o ritardi del padre, di accordarsi nei giorni di spettanza dello stesso in merito alla possibilità che la madre accompagni i bambini dalla nonna paterna all'orario di cena dove il padre li raggiungerà. Nei weekend di spettanza , il giorno infrasettimanale sarà uno da concordarsi sempre con cena e pernottamento. Nei giorni in cui avrà l'uscita da scuola alle ore Per_1
12.15 senza il tempo pieno, i genitori si accorderanno compatibilmente con i loro impegni lavorativi, per il prelievo a scuola ed il pranzo;
4. Per quanto concerne le festività natalizie il sig. Chiesa avrà la facoltà di trascorrere con i figli la settimana compresa tra il giorno di Natale e 30 dicembre, alternando annualmente tale periodo con quello compreso tra il 31 dicembre e la seguente Epifania.
Per l'anno scolastico 2024-2025 i genitori già si accordano per le festività prossime secondo quanto di seguito disposto: a Natale ovvero dal 24 dicembre al 31 dicembre a pranzo i bambini staranno con la madre;
dal 31 dicembre pomeriggio al 6 gennaio 2025
i bambini staranno col padre. I genitori si accordano sin da ora che il 25 dicembre 2024 al mattino la famiglia rimarrà riunita per le festività. Relativamente alle vacanze pasquali, i figli trascorreranno alternativamente un anno la Pasqua con la madre e il
Lunedì di Pasqua con il padre, e l'anno successivo viceversa.
pag. 2 di 4 In ordine alle vacanze estive, queste ultime saranno suddivise equamente in base alle esigenze lavorative di entrambi i genitori, i quali si impegneranno entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno a comunicare all'altro genitore il relativo periodo di competenza, indicativamente fissato per dieci giorni consecutivi per ciascun genitore. In ogni caso i genitori si impegnano a collaborare nella gestione dei figli durante tutto il periodo di vacanza da scuola.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove si recheranno con i figli. I genitori acconsentono e danno atto reciprocamente del fatto che per le mensilità estive generalmente è uso che i bambini trascorrano dei periodi con i nonni paterni e materni presso la medesima località di vacanza dove i nonni pernottano e si cercherà di mantenere questa prassi nei limiti delle possibilità genitoriali al fine di consentire la coesione familiare che sino ad oggi ha connotato i rapporti con i parenti tutti.
5. Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento dei figli minori e , entro il giorno 10 di ogni mese, Per_1 Per_2
l'importo mensile di euro 1.000,00 (500,00 per ogni figlio, così determinato considerando la mancata richiesta di assegnazione della casa familiare), somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita.
Il sopraindicato importo dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico ordinario sul conto corrente bancario e/o postale intestato alla Sig.ra Pt_1
6. Il sig. si accollerà, nella misura del 100%, il pagamento delle spese CP_1
straordinarie, così come disciplinate dal Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Pavia,che i genitori dichiarano di conoscere, che lo stesso si impegnerà a versare direttamente, per i figli e . Tali somme, ove non corrisposte Per_1 Per_2 direttamente all'Ente e/o Professionista, dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa.
7. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi nell'interesse CP_1
dei figli fintanto che gli stessi continueranno a convivere con la madre e/o non saranno economicamente indipendenti.
8. I genitori percepiranno l'assegno unico per i figli al 50% cadauno.
pag. 3 di 4 9. I genitori si impegnano reciprocamente ad aggiornarsi sulle condizioni di salute dei figli, rimanendo obbligati a comunicare preventivamente e con congruo anticipo ogni relativo incombente che riguardi vaccinazioni, visite mediche ordinarie e straordinarie.
10. Il genitore avrà il diritto/dovere di chiamare i figli almeno n. 3 giorni a settimana quando staranno con l'altro genitore in orario da concordarsi. Durante il periodo vacanziero, il genitore ha la facoltà di chiamare i figli quotidianamente”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 05.11.2024
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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