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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, alla pubblica udienza del 10 giugno 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1104/2024 R.G.
Promossa da
nata a [...] il [...], residente in [...](c.f. Parte_1 [...]
), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avvocato C.F._1
Enrico Abis, che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Sotgia e Maurizio Falqui Cao, in virtù di procura generale alle liti
Convenuto
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 4.4.2024 la signora ha convenuto Parte_1 in giudizio l' dinanzi a questo Tribunale, per richiedere che venisse dichiarato CP_1 illegittimo il provvedimento del 29.12.2022, mediante il quale l' aveva inteso CP_1 ripetere l'asserito indebito di euro 7.849,23, sul presupposto di aver elargito somme non dovute a titolo di pensione di invalidità dal gennaio 2021 al gennaio 2023.
L'indebito traeva origine dal fatto che, nel procedere alla verifica delle dichiarazioni reddituali, l' aveva ritenuto che alla ricorrente non spettasse la prestazione per CP_1
tale periodo, avendo la medesima superato i limiti reddituali.
Tuttavia, contrariamente a quanto ritenuto dall' , i redditi della ricorrente per CP_1
l'anno 2020 non avevano superato il limite previsto dalla normativa vigente in relazione a tale anno, pari ad euro 16.982,49.
pagina 1 Parte ricorrente ha allegato che non aveva avuto esito positivo la proposizione del ricorso amministrativo, che era stato respinto.
2. Con memoria del 31.5.2024 l' si è costituito in giudizio, resistendo al CP_1
ricorso.
In particolare, ha sostenuto che, per le annualità oggetto di causa, andavano considerati sia i redditi pensionistici estranei all' , sia quelli derivanti dallo CP_1
svolgimento di attività professionale e da partecipazione, sia infine quelli connessi all'invalidità civile di cui la ricorrente beneficia.
Pertanto, dalla corretta applicazione dei principi in esame al caso di specie, emergeva che, nel 2021/2022, la ricorrente aveva effettivamente percepito la pensione d'inabilità senza giustificazione causale, non sussistendo, in ragione dei redditi effettivamente percepiti per detto periodo, la situazione di bisogno prevista dal
Legislatore.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali.
In corso di causa, da ultimo con le note del 5.6.2025, l' ha dato atto che CP_1
l'indebito relativo al periodo dal gennaio 2021 al gennaio 2023, quantificato in euro
7.849,23, è stato interamente annullato, e che nessun'altra somma (di cui la ricorrente è creditrice per altri titoli, e in particolare per il 2018) è stata imputata ad esso in sua riduzione.
L' ha pertanto richiesto che, alla luce di tali fatti sopravvenuti, il Tribunale CP_1
dichiarasse la cessazione della materia del contendere, con spese secondo giustizia.
All'udienza del 10.6.2025, parte ricorrente ha richiesto la cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese.
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4. Deve dichiararsi cessata la materia del contendere, alla luce della concorde richiesta delle parti in tal senso.
In seguito all'annullamento dell'indebito per cui è causa, si è infatti verificata una situazione che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti, determinando la caducazione dell'interesse delle stesse ad agire e a contraddire.
5. Deve procedersi al regolamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
A tal proposito, si rileva che l'annullamento dell'indebito è avvenuto solo in corso di causa, senza che l' abbia addotto delle ragioni atte a giustificare la propria CP_1
condotta.
pagina 2 Ed infatti, non sono emerse delle valide ragioni per cui, da parte dell'Istituto, non sarebbe stata possibile l'adozione del provvedimento di annullamento dell'indebito prima dell'inizio della controversia.
Per tali ragioni, le spese di lite devono essere integralmente poste a carico dell' , secondo il principio della soccombenza virtuale. CP_1
L' deve essere quindi condannato alla rifusione delle spese processuali, CP_1
liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 come modificato, tenendo conto della tabella di riferimento per la materia previdenziale e dello scaglione corrispondente al valore effettivo della causa in rapporto al valore dell'indebito (da euro 5.200,01 a euro 26.000,00), con liquidazione dei compensi ai valori compresi tra quelli medi e quelli minimi, in ragione della natura non complessa della controversia e della limitata attività processuale svolta.
6. Essendo stata la parte ricorrente ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, la condanna alle spese si dispone in favore di quest'ultimo, ai sensi dell'art. 133 del Testo
Unico in materia di Spese di Giustizia.
Si precisa che, nel liquidare le spese in favore dello Stato, non si opera la riduzione della metà ex art. 130 del predetto T.U., sulla scorta delle più recenti pronunce della
Suprema Corte (v. Cass. civ., Sez. II, ordinanza n. 22017 dell'11.9.2018; Cass. civ.,
Sez. VI, ordinanza n. 11590 del 3.5.2019), secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 T.U. e quelle dovute dallo Stato al difensore della parte non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo T.U., in tal modo evitandosi che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e consentendo allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) condanna l' alla rifusione in favore dello Stato delle spese processuali, che CP_1
liquida in euro 2.800,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del
15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Cagliari, 10.5.2025.
pagina 3 Il Giudice dott. Andrea Bernardino
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