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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 11/09/2025, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1335 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nata a [...] il [...] e residente a [...]
Terracini, , nato a [...] il [...] e residente a [...]
quali rappresentanti legali della minore , nata il [...] a [...], residente Persona_1
in Fiano Romano, Via Umberto Terracini N.1, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di
Novella 1, presso lo studio dell'Avv. Mario Lucci, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
l , con sede legale in Roma, alla via Ciro Controparte_1
il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendente Sabrina De Rosa, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Rieti, via Cintia n. 42; CP_2
1 CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“Dichiari il diritto di all'indennità di frequenza ex art. 1, L. 508/88 (L.18/80), Persona_1
in misura di legge e a decorrere dal 01/09/2023, per l'effetto condanni l' a CP_2
corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla data della domanda amministrativa sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo;
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha chiesto CP_2
dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che “La sede di Roma CP_2
Flaminio, competente per territorio, provvedeva, in data 29.01.2025, alla liquidazione dei ratei spettanti alla parte ricorrente dal 01.05.2022 fino al mese di gennaio 2025, per la complessiva somma di € 7.892,89 (si veda allegato); che il pagamento della suddetta somma, comprensiva di interessi, è stato emesso con la rata di pensione di febbraio 2025, per un totale di € 8.322,92 (si veda cedola allegata)”.
Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Occorre innanzitutto premettere che risulta pacifico e non contestato tra le parti la sussistenza del diritto di parte ricorrente al pagamento dei suddetti ratei, come meglio esplicitato nel ricorso.
Le parti hanno quindi concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere.
Su conforme richiesta delle parti deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto a causa dell'intervenuto pagamento da parte dell' della prestazione oggetto del ricorso. CP_2
2 In assenza di accordo sulle spese, rilevato che il pagamento di quanto richiesto è stato effettuato dall' nel mese di febbraio 2025, antecedentemente alla notifica del ricorso CP_2
giudiziale, avvenuta il 16 maggio 2025, ritiene il Tribunale che sussistano le ragioni per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Rieti, 11 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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