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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/12/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1519/2019 R.G.
REPUBBLICA IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex 281-sexies c.p.c. del 15/12/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1519 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Arturo Valente, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria del Cedro (Cs), Via Siciliani n. 1
PARTE OPPONENTE
CONTRO
P.IVA ), in persona del Diret- Controparte_1 P.IVA_2
to-re Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procu- ra in atti, dall'avv. Antonio Acinapura, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nova Siri (Mt), Via Sicilia n. 3
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2.
1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposi- Parte_1
zione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso atto di precetto, notificato in data 05/11/2019 dal- la con cui, in virtù di titolo esecutivo costituito dalla sen- Controparte_1
tenza n. 387/2019 resa dal Tribunale di Lagonegro, si di pagare la complessiva somma di € 77.804,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di registrazione della sentenza ed ogni altra spesa successiva e necessaria.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente deduceva, in via principale ed assor- bente, di avere impugnato la suindicata sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Poten- za sollevando questioni attinenti al merito della sentenza azionata. Invocava la sospen- sione dell'efficacia del titolo esecutivo ritenendo la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Concludeva, quindi, chiedendo in via pre- liminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'esecuzione e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto opposto. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, in via prin- Controparte_1
cipale e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in quanto fondata su motivi concernenti il merito di un titolo esecutivo di natura giudiziale. Nel merito, con- testava tutte le doglianze di parte opponente.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata dapprima per la precisazione delle conclusioni e, subentrato lo scrivente sul ruolo in data 30/11/2022, a seguito di alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
15/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Spirato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussio- ne del 15/12/2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di declaratoria di cessazione della ma- teria del contendere, con compensazione delle spese di lite, avanzata da parte opponente nelle proprie note conclusive autorizzate del 05/12/2025 e ribadite nelle note di tratta- zione scritta del 14/12/2025. Ed invero, “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene total- mente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo,
2
eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessi- tà della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rile- vante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presup- pone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situa- zione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza vir- tuale”.
Nel caso di specie, risulta mancante il presupposto della reciproca presa d'atto del so- pravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, avendo le parti concluso in maniera del tutto contrastante: parte opposta, infatti, contrariamente alla ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione, con condanna Parte_1 dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Ciò posto, l'opposizione è inammissibile e deve essere rigettata.
Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nella sentenza azionata con il precetto impugnato.
Nella fattispecie de quo, è evidente come le contestazioni sollevate da parte opponente investano il merito di una pretesa consacrata in un titolo di formazione giudiziale, costi- tuito, segnatamente, dalla sentenza n. 387/2019 resa dal Tribunale di Lagonegro. Ed in- fatti, parte opponente ha sostanzialmente riproposto in tale sede i motivi di impugnazio- ne posti a fondamento dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lagone- gro n. 387/2019 che in quanto tali attengono al merito della decisione oggetto di grava- me.
E' pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della pro- spettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cogni- zione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia li- mitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro ti- tolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. civ. n.
24752/2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di oppo- sizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno
3
della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza.
Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla for- mazione del titolo.
È, infatti, ben noto come – secondo un orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità – laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo ese- cutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della vali- dità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pre- tesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr., tra le tante, Cass. 17 febbraio
2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089;
Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere che l'opposizione all'esecuzione (ivi compresa l'opposizione preventiva di cui all'art. 615, primo comma,
c.p.c.) che sia fondata su contestazioni inerenti il “merito” del rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo esecutivo giudiziale e che investa fatti antece- denti alla formazione di quel titolo sia da considerarsi in toto inammissibile.
Quelle contestazioni possono infatti essere sollevate unicamente nel processo di cogni- zione preordinato alla formazione del titolo giudiziale (o con gli strumenti impugnatori contemplati dall'ordinamento), in quanto unica “sede” deputata all'accertamento della pretesa sostanziale all'ottenimento del bene della vita.
E, si badi, di inammissibilità dell'opposizione si tratta (e non già di infondatezza nel merito), esattamente come – in applicazione del principio del ne bis in idem – è da rite- nersi inammissibile un'azione cognitiva che investa fatti in relazione ai quali operi la preclusione del giudicato o per i quali penda già un distinto processo (risolvendosi, in tale ultimo caso, la declaratoria di litispendenza ex art. 39, primo comma, c.p.c. in una mera pronuncia in rito).
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, la società opponente deve essere condannata a rimborsare alla società opposta le spese di lite da essa sostenute, che si li- quidano ai valori medi, come indicato in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal
D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, di-
4
mezzati del 50% in ragione della natura documentale del giudizio e della bassa com- plessità delle questioni di fatto e diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta
[...]
delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.052,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Acinapura, dichiaratosene an- ticipatario.
Così deciso in Lagonegro, il 17/12/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
5
REPUBBLICA IN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di discussione orale ex 281-sexies c.p.c. del 15/12/2025, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero 1519 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari con- tenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione
TRA
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' avv. Arturo Valente, presso il cui studio elettivamente domicilia in Santa Maria del Cedro (Cs), Via Siciliani n. 1
PARTE OPPONENTE
CONTRO
P.IVA ), in persona del Diret- Controparte_1 P.IVA_2
to-re Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procu- ra in atti, dall'avv. Antonio Acinapura, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Nova Siri (Mt), Via Sicilia n. 3
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, la società proponeva opposi- Parte_1
zione ex art. 615, co. 1, c.p.c. avverso atto di precetto, notificato in data 05/11/2019 dal- la con cui, in virtù di titolo esecutivo costituito dalla sen- Controparte_1
tenza n. 387/2019 resa dal Tribunale di Lagonegro, si di pagare la complessiva somma di € 77.804,33 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo, oltre alle spese di registrazione della sentenza ed ogni altra spesa successiva e necessaria.
A sostegno della spiegata opposizione l'opponente deduceva, in via principale ed assor- bente, di avere impugnato la suindicata sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Poten- za sollevando questioni attinenti al merito della sentenza azionata. Invocava la sospen- sione dell'efficacia del titolo esecutivo ritenendo la sussistenza di entrambi i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Concludeva, quindi, chiedendo in via pre- liminare, di sospendere l'efficacia esecutiva dell'esecuzione e, per l'effetto, dichiarare l'inefficacia del precetto opposto. Con vittoria delle spese di lite da distrarsi ex art. 93
c.p.c.
Si costituiva in giudizio la società eccependo, in via prin- Controparte_1
cipale e pregiudiziale, l'inammissibilità dell'opposizione spiegata in quanto fondata su motivi concernenti il merito di un titolo esecutivo di natura giudiziale. Nel merito, con- testava tutte le doglianze di parte opponente.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. la causa, istruita solo documentalmente, veniva rinviata dapprima per la precisazione delle conclusioni e, subentrato lo scrivente sul ruolo in data 30/11/2022, a seguito di alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa veniva rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del
15/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Spirato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di discussio- ne del 15/12/2025, la causa viene decisa nei seguenti termini.
Preliminarmente deve essere respinta la richiesta di declaratoria di cessazione della ma- teria del contendere, con compensazione delle spese di lite, avanzata da parte opponente nelle proprie note conclusive autorizzate del 05/12/2025 e ribadite nelle note di tratta- zione scritta del 14/12/2025. Ed invero, “La cessazione della materia del contendere, che deve essere dichiarata dal giudice anche d' ufficio, si verifica quando viene total- mente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo,
2
eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessi- tà della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rile- vante alla decisione. In particolare, la cessazione della materia del contendere presup- pone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situa- zione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza vir- tuale”.
Nel caso di specie, risulta mancante il presupposto della reciproca presa d'atto del so- pravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, avendo le parti concluso in maniera del tutto contrastante: parte opposta, infatti, contrariamente alla ha insistito per il rigetto dell'avversa opposizione, con condanna Parte_1 dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Ciò posto, l'opposizione è inammissibile e deve essere rigettata.
Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nella sentenza azionata con il precetto impugnato.
Nella fattispecie de quo, è evidente come le contestazioni sollevate da parte opponente investano il merito di una pretesa consacrata in un titolo di formazione giudiziale, costi- tuito, segnatamente, dalla sentenza n. 387/2019 resa dal Tribunale di Lagonegro. Ed in- fatti, parte opponente ha sostanzialmente riproposto in tale sede i motivi di impugnazio- ne posti a fondamento dell'atto di appello avverso la sentenza del Tribunale di Lagone- gro n. 387/2019 che in quanto tali attengono al merito della decisione oggetto di grava- me.
E' pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della pro- spettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cogni- zione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma primo c.p.c. sia li- mitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro ti- tolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. civ. n.
24752/2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto, così come in generale nei procedimenti di oppo- sizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, possono dunque essere dedotti a sostegno
3
della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti il difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza.
Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla for- mazione del titolo.
È, infatti, ben noto come – secondo un orientamento del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità – laddove con l'atto di precetto sia azionato un titolo ese- cutivo di formazione giudiziale, in sede di opposizione all'esecuzione il giudice non possa effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo stesso, un controllo diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese da dedursi nel giudizio preordinato alla formazione di quel titolo, potendo controllare unicamente la persistenza della vali- dità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza a fatti estintivi o modificativi della pre- tesa del creditore posteriori alla sua formazione (cfr., tra le tante, Cass. 17 febbraio
2011, n. 3850; Cass. 13 novembre 2009, n. 24027; Cass. 30 novembre 2005, n. 26089;
Cass. 28 agosto 1999, n. 9061; Cass. 25 marzo 1999, n. 2822).
Le considerazioni che precedono inducono quindi a ritenere che l'opposizione all'esecuzione (ivi compresa l'opposizione preventiva di cui all'art. 615, primo comma,
c.p.c.) che sia fondata su contestazioni inerenti il “merito” del rapporto sostanziale in relazione al quale è stato formato il titolo esecutivo giudiziale e che investa fatti antece- denti alla formazione di quel titolo sia da considerarsi in toto inammissibile.
Quelle contestazioni possono infatti essere sollevate unicamente nel processo di cogni- zione preordinato alla formazione del titolo giudiziale (o con gli strumenti impugnatori contemplati dall'ordinamento), in quanto unica “sede” deputata all'accertamento della pretesa sostanziale all'ottenimento del bene della vita.
E, si badi, di inammissibilità dell'opposizione si tratta (e non già di infondatezza nel merito), esattamente come – in applicazione del principio del ne bis in idem – è da rite- nersi inammissibile un'azione cognitiva che investa fatti in relazione ai quali operi la preclusione del giudicato o per i quali penda già un distinto processo (risolvendosi, in tale ultimo caso, la declaratoria di litispendenza ex art. 39, primo comma, c.p.c. in una mera pronuncia in rito).
Le spese di lite seguono la soccombenza, pertanto, la società opponente deve essere condannata a rimborsare alla società opposta le spese di lite da essa sostenute, che si li- quidano ai valori medi, come indicato in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal
D.M. 147/2022 per lo scaglione di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, di-
4
mezzati del 50% in ragione della natura documentale del giudizio e della bassa com- plessità delle questioni di fatto e diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta
[...]
delle spese del presente giudizio che liquida in € 7.052,00 Controparte_1
per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Antonio Acinapura, dichiaratosene an- ticipatario.
Così deciso in Lagonegro, il 17/12/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
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