Art. 11.
In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, o tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e solo alcuni degli altri Enti predetti, ai fini della determinazione della quota a carico della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari della parte del trattamento di cui alla lettera a) del precedente art. 2 e di quello ad esso corrispondente di cui al punto 1) dell'art. 4, alla lettera a) dell'art. 5 e all'art. 8 della presente legge, si applicano le norme stabilite dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari concernenti la determinazione della quota dell'assegno calcolato con il sistema dei capitali accumulati.
In tutti i casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, o tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e solo alcuni degli altri Enti predetti, ai fini della determinazione della quota a carico della Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari della parte del trattamento di cui alla lettera a) del precedente art. 2 e di quello ad esso corrispondente di cui al punto 1) dell'art. 4, alla lettera a) dell'art. 5 e all'art. 8 della presente legge, si applicano le norme stabilite dall'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari concernenti la determinazione della quota dell'assegno calcolato con il sistema dei capitali accumulati.