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Sentenza 12 dicembre 2024
Sentenza 12 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/12/2024, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 21037/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21037/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Sesto Fiorentino (FI)
E
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Prato (PO)
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Mazzei
RICORRENTI
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 10/12/2024)
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato il 05/12/2024: “1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
[...]
a favore di entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in Per_1
forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior e interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità: il minore resterà collocato anagraficamente ed in via privilegiata presso la madre con diritto dovere del padre di sentirlo telefonicamente in ogni momento della giornata, nonché di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo preavviso telefonico alla resistente, ovvero in caso di disaccordo, a fine settimana alternati, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica , allorquando provvederà
a riaccompagnarlo a casa, oltre che il giovedì pomeriggio dalle 18,00 alle 20,00. Nelle festività natalizie il figlio minore resterà col padre dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 20.00 del 26 dicembre, e con la madre dalle ore 10,00 del 29 dicembre alle ore 20 ,00 del 2 gennaio per il primo anno dopo il provvedimento di omologa della separazione;
viceversa l'anno successivo e così, alternativamente per gli anni successivi;
nelle festività pasquali il figlio resterà con il padre dalle ore
10 del venerdì alle ore 20,00 della domenica di Pasqua e con la madre il lunedì dell'angelo, per il periodo estivo il figlio resterà con il padre 20 giorni coincidenti con le ferie dello stesso da comunicarsi in ogni caso per iscritto alla madre almeno 20 giorni prima, inoltre i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora il sig. decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia alla madre con Pt_2
congruo anticipo, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di rientro. 2) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore euro 400,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita oltre agli assegni familiari;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche. pagina 2 di 4 Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
: costi per iscrizione Controparte_1
e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi – vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Tali somme dovranno essere corrisposte al 50% alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni. 3) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio per ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, inoltre le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto del 5/12/2024, e hanno adito questo Parte_1 Parte_2
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minorenne nato il [...] dalla relazione more uxorio Persona_1
intrattenuta dai ricorrenti, ad oggi cessata;
in particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che la loro relazione affettiva è terminata da circa un anno di tal chè hanno ravvisato la necessità di disciplinare le modalità di affido del minore, al fine di tutelare il suo diritto alla bigenitorialità, concordando le condizioni in epigrafe riportate;
la causa è stata posta in decisione, senza concessione di termini per memorie e comparse conclusionali avendo in sede di ricorso le parti rinunciato alla comparizione personale.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni di cui al ricorso congiunto siano meritevoli di accoglimento, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse del figlio minorenne.
3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone: pagina 3 di 4 1) prende atto delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti il 05/12/2024, disponendo in conformità;
2) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11/12/2024 in Firenze su relazione della dott. Monica Tarchi
La Giudice Relatore La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Monica Tarchi Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21037/2024 v.g. promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Sesto Fiorentino (FI)
E
C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Prato (PO)
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Arturo Mazzei
RICORRENTI
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 10/12/2024)
Posta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 4 CONCLUSIONI
Come da ricorso depositato il 05/12/2024: “1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore
[...]
a favore di entrambi i genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in Per_1
forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior e interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio secondo le seguenti modalità: il minore resterà collocato anagraficamente ed in via privilegiata presso la madre con diritto dovere del padre di sentirlo telefonicamente in ogni momento della giornata, nonché di vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, previo preavviso telefonico alla resistente, ovvero in caso di disaccordo, a fine settimana alternati, dalle ore 11,00 del sabato alle ore 18,00 della domenica , allorquando provvederà
a riaccompagnarlo a casa, oltre che il giovedì pomeriggio dalle 18,00 alle 20,00. Nelle festività natalizie il figlio minore resterà col padre dalle ore 10.00 del 23 dicembre alle ore 20.00 del 26 dicembre, e con la madre dalle ore 10,00 del 29 dicembre alle ore 20 ,00 del 2 gennaio per il primo anno dopo il provvedimento di omologa della separazione;
viceversa l'anno successivo e così, alternativamente per gli anni successivi;
nelle festività pasquali il figlio resterà con il padre dalle ore
10 del venerdì alle ore 20,00 della domenica di Pasqua e con la madre il lunedì dell'angelo, per il periodo estivo il figlio resterà con il padre 20 giorni coincidenti con le ferie dello stesso da comunicarsi in ogni caso per iscritto alla madre almeno 20 giorni prima, inoltre i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio. Qualora il sig. decida di trascorrere dei periodi di vacanza con il figlio dovrà darne notizia alla madre con Pt_2
congruo anticipo, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di rientro. 2) disporre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora , Parte_2 Parte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore euro 400,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita oltre agli assegni familiari;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non comprese nell'assegno di mantenimento ordinario mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche. pagina 2 di 4 Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, corsi di lingue;
: costi per iscrizione Controparte_1
e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi – vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Tali somme dovranno essere corrisposte al 50% alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni. 3) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio per ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 4) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, inoltre le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto”.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto del 5/12/2024, e hanno adito questo Parte_1 Parte_2
Tribunale al fine di ottenere la regolamentazione delle condizioni di collocamento, frequentazione e mantenimento del figlio minorenne nato il [...] dalla relazione more uxorio Persona_1
intrattenuta dai ricorrenti, ad oggi cessata;
in particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che la loro relazione affettiva è terminata da circa un anno di tal chè hanno ravvisato la necessità di disciplinare le modalità di affido del minore, al fine di tutelare il suo diritto alla bigenitorialità, concordando le condizioni in epigrafe riportate;
la causa è stata posta in decisione, senza concessione di termini per memorie e comparse conclusionali avendo in sede di ricorso le parti rinunciato alla comparizione personale.
2. Ritiene il Collegio che le condizioni di cui al ricorso congiunto siano meritevoli di accoglimento, in quanto non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse del figlio minorenne.
3. Nulla deve disporsi sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra composto, decidendo in via definitiva, così dispone: pagina 3 di 4 1) prende atto delle conclusioni di cui al ricorso congiunto depositato dalle parti il 05/12/2024, disponendo in conformità;
2) nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio dell'11/12/2024 in Firenze su relazione della dott. Monica Tarchi
La Giudice Relatore La Presidente dott.ssa Monica Tarchi dott.ssa Silvia Governatori
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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