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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/07/2025, n. 2895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2895 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 4/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10300/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, e , tutti nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di , rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, Persona_1 dall'avvocato Valentina Agata Nicotra;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vincenza Marina Marinelli, per procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.11.2024, i ricorrenti esponevano: che con lettera datata CP_ 28.03.2024 e pervenuta l' 11.04.2024, l' comunicava che per il periodo dall'
01.06.1999 al 31.12.1999 sulla pensione cat. IOART n. 34031841 del sig. Per_1
, deceduto: “è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo
[...] complessivo di €. 1.472,84: assegno di accompagnamento revocato su IOART in quanto ha optato per l'assegno di accompagnamento quale invalido civile chiedendo pertanto, la restituzione del complessivo importo pari ad €. 1.472,84; che il superiore provvedimento veniva prontamente impugnato in sede amministrativa;
che nonostante CP_ siano trascorsi i termini di legge, l' non ha emesso alcun provvedimento ed i ricorrenti nel silenzio dell'ente intendono ricorrere all'autorità giudiziaria;
che 2
preliminarmente è opportuno evidenziare che nel caso de quo le somme percepite dal de cuius, sono ormai prescritte, laddove, sono decorsi oltre 25 anni;
che l'ente erogatore non ha inoltrato, alcun atto interruttivo, con il quale veniva richiesta la restituzione di CP_ detto importo, pertanto, non v'è dubbio, alcuna somma può essere richiesta dall' che per mero scrupolo difensivo, è bene ricordare, che la ripetizione di indebito da parte di un ente previdenziale è sempre stata oggetto di numerosi provvedimenti da parte della giurisprudenza, la quale ha sempre cercato di porre delle soluzioni che vadano a contemperare le contrapposte esigenze sia del percettore in buona fede, sia dell'ente erogatore;
che la Cassazione adotta il principio base secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con sanatoria, pertanto, dei ratei precedentemente corrisposti, salvo dolo dell'interessato; che nel caso di specie, non v'è dubbio che l' , poteva accorgersi dell'errore in CP_1 qualsiasi momento, poiché l'importo oggetto di contestazione, veniva corrisposto dallo stesso ente previdenziale;
che è di tutta evidenza che l'errore è stato commesso CP_ dall' non avendo alcuna responsabilità il de cuius, il quale ha sempre percepito gli importi in assoluta buona fede;
che alla luce delle superiori considerazioni non v'è dubbio che i ricorrenti nulla devono all'ente previdenziale, laddove, le somme non solo non sono dovute, poiché prescritte, ed in ogni caso le somme sono state percepite in assoluta buona fede.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: 1) Accertare e dichiarare che la somma complessiva di €. 1.472,84 richiesta dall' non è dovuta, CP_1 perché prescritta, per i motivi tutti esposti in narrativa;
2) Per l'effetto annullare il provvedimento emesso dall' in data 28.03.2024. Nel merito: 3) Accertare e CP_1 dichiarare che la complessiva somma di €. 1.472,84 non è dovuta in quanto l'errore è addebitabile solo ed esclusivamente all'ente erogatore avendo il de cuius percepito detti importi in assoluta buona fede;
3) Per l'effetto annullare il provvedimento emesso dall' in data 28.03.2024. CP_1
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 4.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono. 3
******* CP_ Rileva il decidente che l' nel costituirsi in giudizio non ha provato la notifica al dante causa di parte ricorrente, tantomeno ai ricorrenti medesimi, di alcun provvedimento, dal quale risultasse l'indebito preteso, in data antecedente a quello in questa sede impugnato. CP_ L' nel proseguo delle sue difese fa riferimento a successive trattenute operate sulla pensione del ricorrente sempre per il medesimo indebito nella misura oggi rivendicata.
Deve osservarsi, tuttavia, che non vi è alcuna prova che sia mai stato notificato alcun provvedimento al ricorrente da cui risultasse la rivendicazione dell'indebito nella misura oggi contestata ne può darsi alle trattenute effettuate nel corso degli anni sulla pensione del ricorrente il valore di atti interruttivi della prescrizione.
Il pensionato, infatti, poteva anche non avvedersi delle trattenute e comunque non ricollegarle all'odierno preteso indebito del quale era totalmente ignaro, come pure i suoi aventi causa fino alla notifica del provvedimento in questa sede impugnato.
E' del tutto evidente che non possono tenere luogo della mancata notifica dell'indebito nella misura oggi richiesta e contestata le trattenute operate sulla pensione medio tempore.
Osserva, comunque, il decidente che trattandosi di indebito la prescrizione del diritto alla ripetizione si prescrive in 10 anni.
Orbene, l'indebito riguarda il periodo dal 01.06.1999 al 31.12.1999 nel mentre il provvedimento di contestazione dell'indebito e di richiesta di ripetizione è stato notificato agli odierni ricorrenti in data 4.11.2024.
Ebbene, alla data di notifica del provvedimento di recupero in questa sede impugnato la prescrizione era maturata.
Quindi, l'eccezione di intervenuta prescrizione deve ritenersi fondata.
In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere compensate in ragione della qualità delle parti e della giurisprudenza contrastante esistente sulle questioni esaminate relativamente agli atti aventi valore interruttivo dei termini di prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: 4
CP_ dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a ripetere le somme richieste con lettera datata 28.03.2024 e pervenuta l' 11.04.2024 e che i ricorrenti nulla devono CP_ all' per tale titolo;
CP_ per l'effetto, dichiara l'inefficacia del provvedimento di recupero dell'indebito. compensa le spese.
Catania, 4 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 4/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10300/24 R.G. Sez. Lavoro, promossa
DA
, e , tutti nella qualità Parte_1 Parte_2 Parte_3 di eredi di , rappresentati e difesi, giusta procura speciale in atti, Persona_1 dall'avvocato Valentina Agata Nicotra;
-Ricorrente –
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vincenza Marina Marinelli, per procura generale alle liti;
-Resistente-
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.11.2024, i ricorrenti esponevano: che con lettera datata CP_ 28.03.2024 e pervenuta l' 11.04.2024, l' comunicava che per il periodo dall'
01.06.1999 al 31.12.1999 sulla pensione cat. IOART n. 34031841 del sig. Per_1
, deceduto: “è stato corrisposto un pagamento non dovuto per un importo
[...] complessivo di €. 1.472,84: assegno di accompagnamento revocato su IOART in quanto ha optato per l'assegno di accompagnamento quale invalido civile chiedendo pertanto, la restituzione del complessivo importo pari ad €. 1.472,84; che il superiore provvedimento veniva prontamente impugnato in sede amministrativa;
che nonostante CP_ siano trascorsi i termini di legge, l' non ha emesso alcun provvedimento ed i ricorrenti nel silenzio dell'ente intendono ricorrere all'autorità giudiziaria;
che 2
preliminarmente è opportuno evidenziare che nel caso de quo le somme percepite dal de cuius, sono ormai prescritte, laddove, sono decorsi oltre 25 anni;
che l'ente erogatore non ha inoltrato, alcun atto interruttivo, con il quale veniva richiesta la restituzione di CP_ detto importo, pertanto, non v'è dubbio, alcuna somma può essere richiesta dall' che per mero scrupolo difensivo, è bene ricordare, che la ripetizione di indebito da parte di un ente previdenziale è sempre stata oggetto di numerosi provvedimenti da parte della giurisprudenza, la quale ha sempre cercato di porre delle soluzioni che vadano a contemperare le contrapposte esigenze sia del percettore in buona fede, sia dell'ente erogatore;
che la Cassazione adotta il principio base secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito con sanatoria, pertanto, dei ratei precedentemente corrisposti, salvo dolo dell'interessato; che nel caso di specie, non v'è dubbio che l' , poteva accorgersi dell'errore in CP_1 qualsiasi momento, poiché l'importo oggetto di contestazione, veniva corrisposto dallo stesso ente previdenziale;
che è di tutta evidenza che l'errore è stato commesso CP_ dall' non avendo alcuna responsabilità il de cuius, il quale ha sempre percepito gli importi in assoluta buona fede;
che alla luce delle superiori considerazioni non v'è dubbio che i ricorrenti nulla devono all'ente previdenziale, laddove, le somme non solo non sono dovute, poiché prescritte, ed in ogni caso le somme sono state percepite in assoluta buona fede.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: 1) Accertare e dichiarare che la somma complessiva di €. 1.472,84 richiesta dall' non è dovuta, CP_1 perché prescritta, per i motivi tutti esposti in narrativa;
2) Per l'effetto annullare il provvedimento emesso dall' in data 28.03.2024. Nel merito: 3) Accertare e CP_1 dichiarare che la complessiva somma di €. 1.472,84 non è dovuta in quanto l'errore è addebitabile solo ed esclusivamente all'ente erogatore avendo il de cuius percepito detti importi in assoluta buona fede;
3) Per l'effetto annullare il provvedimento emesso dall' in data 28.03.2024. CP_1
CP_ Fissata l'udienza di discussione, si costituiva l' svolgendo ampie ed articolate difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto.
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 4.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono. 3
******* CP_ Rileva il decidente che l' nel costituirsi in giudizio non ha provato la notifica al dante causa di parte ricorrente, tantomeno ai ricorrenti medesimi, di alcun provvedimento, dal quale risultasse l'indebito preteso, in data antecedente a quello in questa sede impugnato. CP_ L' nel proseguo delle sue difese fa riferimento a successive trattenute operate sulla pensione del ricorrente sempre per il medesimo indebito nella misura oggi rivendicata.
Deve osservarsi, tuttavia, che non vi è alcuna prova che sia mai stato notificato alcun provvedimento al ricorrente da cui risultasse la rivendicazione dell'indebito nella misura oggi contestata ne può darsi alle trattenute effettuate nel corso degli anni sulla pensione del ricorrente il valore di atti interruttivi della prescrizione.
Il pensionato, infatti, poteva anche non avvedersi delle trattenute e comunque non ricollegarle all'odierno preteso indebito del quale era totalmente ignaro, come pure i suoi aventi causa fino alla notifica del provvedimento in questa sede impugnato.
E' del tutto evidente che non possono tenere luogo della mancata notifica dell'indebito nella misura oggi richiesta e contestata le trattenute operate sulla pensione medio tempore.
Osserva, comunque, il decidente che trattandosi di indebito la prescrizione del diritto alla ripetizione si prescrive in 10 anni.
Orbene, l'indebito riguarda il periodo dal 01.06.1999 al 31.12.1999 nel mentre il provvedimento di contestazione dell'indebito e di richiesta di ripetizione è stato notificato agli odierni ricorrenti in data 4.11.2024.
Ebbene, alla data di notifica del provvedimento di recupero in questa sede impugnato la prescrizione era maturata.
Quindi, l'eccezione di intervenuta prescrizione deve ritenersi fondata.
In definitiva, il ricorso deve trovare accoglimento.
Quanto alle spese di lite le stesse possono essere compensate in ragione della qualità delle parti e della giurisprudenza contrastante esistente sulle questioni esaminate relativamente agli atti aventi valore interruttivo dei termini di prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: 4
CP_ dichiara l'intervenuta prescrizione del diritto dell' a ripetere le somme richieste con lettera datata 28.03.2024 e pervenuta l' 11.04.2024 e che i ricorrenti nulla devono CP_ all' per tale titolo;
CP_ per l'effetto, dichiara l'inefficacia del provvedimento di recupero dell'indebito. compensa le spese.
Catania, 4 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta