Articolo 14 della Legge 26 ottobre 1962, n. 1612
Articolo 13Articolo 15
Versione
15 dicembre 1962
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Versione
29 agosto 2014
Art. 14.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, che comprende il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale, sono presentati all'approvazione del Parlamento, rispettivamente in allegato allo stato di previsione della, spesa ed al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri.
La gestione del bilancio e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.
((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
- La L. 11 agosto 2014, n. 125 ha disposto (con l'art. 31, comma 1, lettera a)) che "Dal primo giorno del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17, comma 13, sono abrogati:
a) la legge 26 ottobre 1962, n. 1612 [...]".
- Il regolamento di cui all'art. 31, comma 1, alinea della L. 11 agosto 2014, n. 125 e' stato emanato con Decreto 22 luglio 2015, n. 113, pubblicato in G.U. 30/07/2015, n. 175.
Entrata in vigore il 29 agosto 2014
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