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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/09/2025, n. 558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 558 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Lecce
N. 2964 dell'11.10.2023
Oggetto: malattia lavorativa – indennizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 785/2023 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Pt_1
Vinci, in virtù di procura generale in atti
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fachechi, in virtù di procura in atti CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.7.20219, si rivolgeva al Tribunale di Lecce, in CP_1
funzione di Giudice del lavoro, deducendo di aver lavorato con mansioni di fabbro;
che la sua attività era consistita nello svolgimento di lavori gravosi quali: movimentazione manuale di lamierati e tubolari in ferro e in alluminio;
battitura, taglio, piegatura, torsione e saldatura in ferro;
taglio, fresatura e assemblaggio di profilati in alluminio;
carico, scarico e spostamento manuale di infissi in ferro e alluminio;
che tale attività lo aveva esposto a posture incongrue e a continue movimentazioni di carichi pesanti;
che tale attività gli aveva provocato una grave patologia caratterizzata da “Ernie discali lombari”. Esponeva, quindi, di aver contratto - a causa di tale attività lavorativa- “Ernie discali lombari” e chiedeva che l' , previo accertamento della natura professionale della patologia Pt_1 denunciata, fosse condannato a corrispondergli la rendita o l'indennizzo in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Costituendosi in giudizio con memoria depositata il 21.9.2020, l'istituto contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto.
Disposta ed eseguita CTU, con sentenza contestuale n. 2964 dell'11.10.2023, il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, “ritenuta la natura professionale della patologia “Ernie discali lombari” denunciata in data 5.4.2018 all' ed accertato altresì che la stessa ha Pt_1 determinato in capo all'istante una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 10%, condannava l' resistente alla liquidazione dell'indennizzo conseguentemente dovuto, oltre CP_2 agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo”, condannava altresì l' CP_3
al pagamento delle spese di giudizio e di CTU.
Avverso la predetta sentenza, l' proponeva appello con ricorso depositato il 30.10.2023. Pt_1
A sostegno dell'impugnazione, l'isituto ha formulato due motivi di gravame.
Con il primo motivo intitolato ”incompletezza ed erroneità della ctu posta a base della sentenza impugnata”, l' si duole del fatto che il primo Giudice abbia deciso la causa sulla scorta di una Pt_1
consulenza tecnica erronea e incompleta.
Più in dettaglio, secondo l'appellante “non risulta documentato nel ricorso attoreo e nella successiva
CTU un percorso anamnestico-clinico idoneo a giustificare l'insorgenza delle lamentate patologie di natura degenerativa. Il giudizio espresso dal consulente risulta totalmente infondato anche in relazione alla sussistenza di un rischio idoneo al determinismo della malattia per cui è causa”.
Aggiunge poi l' che “risulta inoltre con tutta evidenza che il CTU nella sua scarna relazione Pt_1
non ha fornito alcun puntuale chiarimento in risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte formulate puntualmente e dettagliatamente”. Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che l'assicurato non avrebbe fornito adeguata prova dell'esposizione a rischio derivante dall'attività lavorativa espletata, in quanto la stessa, secondo l' , “non comporta uno specifico e definito rischio da sovraccarico biomeccanico per il rachide Pt_1
e per l'articolazione scapolo-omerale, come si può agevolmente dedurre dalla descrizione delle varie attività espletate”
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio. Con memoria depositata il 29.1.2024, si costituiva , che contestava l'appello, CP_1
chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La Corte disponeva la rinnovazione della ctu, affidandone il relativo incarico al Dott. Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata decisa all'odierna udienza, dopo la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non risulta fondato, per cui va respinto.
La rinnovazione della CTU ha, infatti, sostanzialmente confermato gli esiti dell'indagine medico- legale svolta in primo grado.
Si legge, infatti, nell'elaborato tecnico a firma del Dott. che “il sig. sia affetto da una Per_1 CP_1
spondilodiscopatia del tratto lombare da m.m.c. ai sensi della Lista I gruppo 2 n.3 ICD-10 M47.8 ai sensi del D.M. 10.06.14 con danno biologico pari a 10 punti percentuali ai sensi, per analogia, del codice n. 213 delle Tabelle D.L. 38/2000”. Pt_1
Per arrivare a tale conclusione, l'Ausiliare ripercorre le numerose (9) osservazioni del CTP dell' all'elaborato peritale di primo grado, rispondendo alle medesime in modo particolarmente Pt_1
approfondito.
Afferma, infatti, il Dott. “alla osservazione 1) rispondo in primo luogo che è condivisibile Per_1
tale osservazione di assenza di radicolopatia in atto da ernia discale ad etiopatogenesi Pt_1
professionale nel resistente ed in secondo luogo che, acclarata e condivisa la affermazione Pt_1
per la quale la patologia lombare sofferta dal sig. è una <> CP_1
( non tabellata ? ), non si comprende perché tale patologia definita <> non possa avere una etiopatogenesi lavorativa da m.m.c. tenendo conto che essa è presente come tale nella Lista I gruppo 2 n.3 ICD-10 M47.8 ai sensi del D.M. 10.06.14: spondilodiscopatia del tratto lombare da m.m.c. eseguita con continuità durante il turno lavorativo;
alla osservazione 2) rispondo che non può essere condivisa né la affermazione che il lavoro di fabbro- serramentista non preveda m.m.c. se poi il lavoratore deve movimentare manualmente non solo infissi nella loro interezza dopo averli assemblati ma deve anche movimentare manualmente barre di ferro e lamiere tagliate-lavorate con flessibiletroncatrice- fresa-torcia al plasma-martello su incudine (ved. quanto scritto nella Osservazione 5) a proposito del già avvenuto Pt_1 riconoscimento professionale di patologia uditiva) e né si può condividere l'asserzione che i tempi di recupero tra una movimentazione manuale e l'altra sono tempi ampi-lunghi quando si sa bene che un lavoratore artigiano in proprio non conosce pause o soste nello svolgimento del proprio lavoro;
alla osservazione 3) rispondo che non può essere motivo sufficiente ad escludere il nesso causale con l'attività espletata di fabbro l'assenza di un DVR o il fatto, come sostiene l' , che la malattia Pt_1
sofferta non sia tabellata mentre in risposta al motivo 1) il sottoscritto ha dimostrato essere questa affermazione non vera ai sensi del D.M. 10.06.2014; alla osservazione 4) che ripropone il Pt_1
motivo 2), cioè la improponibilità di m.m.c. nella attività di fabbro-serramentista, si risponde come appunto già fatto nella risposta al motivo 2); alla osservazione 5) che puntualizza da dove derivi la ipoacusia professionale già riconosciuta al resistente si risponde che proprio tutto quanto esposto- affermato dal Sanitario sulla indiscussa etiopatogenesi lavorativa della ipoacusia non fa che Pt_1 sottolineare da un lato la tipologia degli attrezzi rumorosi utilizzati nel lavoro di fabbro ma dall'altro ben descrive la tipologia dei materiali usati i quali non possono essere definiti di basso peso tenendo conto che trattasi di lamiere e ferro e componenti di infissi che poi una volta assemblati, anche con pesanti lastre di vetro, devono comunque essere spostatimovimentati manualmente non solo in officina ma anche fuori dall'officina e nelle abitazioni;
alla osservazione 6) si risponde in primo luogo che non si comprende da dove derivi la sicurezza-certezza del Sanitario nel definire Pt_1
<> minoritaria temporalmente la attività di montaggio infissi rispetto a quella manifatturiera del fabbro serramentista, in secondo luogo si sottolinea che anche la lavorazione del ferro e delle lamiere, che non sono tavolette di legno o plastica ma di gran peso, richiede che tali materiali ben pesanti vengano spostati e movimentati, in terzo luogo si fa notare che le parti degli infissi da montare, cioè le porte e/o le finestre, da hanno comunque un notevole peso che va via via aumentando con la configurazione finale dell'infisso che prevede anche la presenza di massicci e pesanti vetri e tale manufatto finale deve essere movimentato non solo in officina ma anche fuori dall'officina per il trasporto e poi per la messa in opera del manufatto nella destinazione finale abitativa;
alla osservazione 7) si risponde convenendo con il Sanitario sia sulle professioni Pt_1 standard o a rischio di m.m.c. e sia sul fatto che l'invecchiamento del lavoratore insieme a coesistenti patologie rachidee come una listesi vertebrale possano non solo accentuare la difficoltà lavorativa funzionale del lavoratore nella sua quotidianità ma anche determinare un danno biologico maggiore e più grave a carico della colonna vertebrale senza tuttavia nulla togliere alla veridicità
e/o alla presenza di un nesso causale etiopatogenetico lavorativo;
la osservazione 8) che afferma esservi elevata probabilità di rischio da m.m.c. per le categorie dei lavoratori come manovali edili, addetti ai traslochi etc. per i quali di conseguenza vi è certezza giudiziale nel riconoscimento di nesso causale lavorativo non può che trovarmi, ovviamente, del tutto consenziente;
alla osservazione 9) rispondo che la spondilodiscopatia lombare presente nel resistente, pur tenendo conto dell'età e della coesistente patologia listesica vertebrale, non può essere considerata di tipo comune e/o fisiologico nella popolazione di pari età del periziato con coesistente patologia listesica vertebrale e lo affermo a ragion veduta poiché ho potuto visualizzare di persona le immagini radiologiche del rachide lombare del sig. evidenzianti una severa e diffusa degenerazione CP_1
intervertebrale di tutti i somi lombari nonché rigidità totale flesso-estensoria lombare ben visibile radiologicamente”.
La Corte ritiene di doversi uniformare alle conclusioni del CTU accompagnate da motivazione accurata e priva di vizi logici che ha saputo dare una risposta adeguata a tutte le osservazioni formulate dall' . Pt_1
Le stesse appaiono adeguate per rispondere ad entrambi i motivi di gravame: il primo, in quanto l'elaborato è completo e contiene – come detto – le risposte alle osservazioni del CTP dell'appellante che, ad avviso dell' , sarebbero mancate nella relazione di CTU di primo grado. Pt_1
Anche in relazione al tema della prova dell'esposizione al rischio, il CTU risponde con completezza esponendo le ragioni per cui l'attività lavorativa svolta dall' lo esponesse alle menomazioni CP_1
fisiche riscontrate.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014
e succ. modd, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell' , come anche Pt_1 quelle di CTU. Delle stesse va disposta la distrazione al difensore costituito dell'appellato.
La Corte, infine, dà atto che, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30.10.2023 da nei Pt_1 confronti di , avverso la sentenza dell'11.10.2023 N. 2964 del Tribunale di Lecce CP_1
così provvede:
RIGETTA l'appello;
condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida ex D.M. n. 55/2014 e succ. modd. in € 1.984,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Angelo Fachechi. Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da Pt_1
separato provvedimento.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi
N. 2964 dell'11.10.2023
Oggetto: malattia lavorativa – indennizzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Caterina Mainolfi Presidente dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice ausiliario estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza, in grado d'appello, iscritta al n. 785/2023 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Pt_1
Vinci, in virtù di procura generale in atti
APPELLANTE contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Fachechi, in virtù di procura in atti CP_1
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17.7.20219, si rivolgeva al Tribunale di Lecce, in CP_1
funzione di Giudice del lavoro, deducendo di aver lavorato con mansioni di fabbro;
che la sua attività era consistita nello svolgimento di lavori gravosi quali: movimentazione manuale di lamierati e tubolari in ferro e in alluminio;
battitura, taglio, piegatura, torsione e saldatura in ferro;
taglio, fresatura e assemblaggio di profilati in alluminio;
carico, scarico e spostamento manuale di infissi in ferro e alluminio;
che tale attività lo aveva esposto a posture incongrue e a continue movimentazioni di carichi pesanti;
che tale attività gli aveva provocato una grave patologia caratterizzata da “Ernie discali lombari”. Esponeva, quindi, di aver contratto - a causa di tale attività lavorativa- “Ernie discali lombari” e chiedeva che l' , previo accertamento della natura professionale della patologia Pt_1 denunciata, fosse condannato a corrispondergli la rendita o l'indennizzo in misura corrispondente al grado di inabilità riscontrato.
Costituendosi in giudizio con memoria depositata il 21.9.2020, l'istituto contestava la domanda di cui chiedeva il rigetto.
Disposta ed eseguita CTU, con sentenza contestuale n. 2964 dell'11.10.2023, il Tribunale adito, in parziale accoglimento della domanda, “ritenuta la natura professionale della patologia “Ernie discali lombari” denunciata in data 5.4.2018 all' ed accertato altresì che la stessa ha Pt_1 determinato in capo all'istante una menomazione della integrità psico-fisica nella misura del 10%, condannava l' resistente alla liquidazione dell'indennizzo conseguentemente dovuto, oltre CP_2 agli interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo”, condannava altresì l' CP_3
al pagamento delle spese di giudizio e di CTU.
Avverso la predetta sentenza, l' proponeva appello con ricorso depositato il 30.10.2023. Pt_1
A sostegno dell'impugnazione, l'isituto ha formulato due motivi di gravame.
Con il primo motivo intitolato ”incompletezza ed erroneità della ctu posta a base della sentenza impugnata”, l' si duole del fatto che il primo Giudice abbia deciso la causa sulla scorta di una Pt_1
consulenza tecnica erronea e incompleta.
Più in dettaglio, secondo l'appellante “non risulta documentato nel ricorso attoreo e nella successiva
CTU un percorso anamnestico-clinico idoneo a giustificare l'insorgenza delle lamentate patologie di natura degenerativa. Il giudizio espresso dal consulente risulta totalmente infondato anche in relazione alla sussistenza di un rischio idoneo al determinismo della malattia per cui è causa”.
Aggiunge poi l' che “risulta inoltre con tutta evidenza che il CTU nella sua scarna relazione Pt_1
non ha fornito alcun puntuale chiarimento in risposta alle osservazioni critiche del consulente di parte formulate puntualmente e dettagliatamente”. Pt_1
Con il secondo motivo l'appellante lamenta che l'assicurato non avrebbe fornito adeguata prova dell'esposizione a rischio derivante dall'attività lavorativa espletata, in quanto la stessa, secondo l' , “non comporta uno specifico e definito rischio da sovraccarico biomeccanico per il rachide Pt_1
e per l'articolazione scapolo-omerale, come si può agevolmente dedurre dalla descrizione delle varie attività espletate”
Concludeva, pertanto, per la riforma della sentenza impugnata con il rigetto della domanda formulata con il ricorso introduttivo del giudizio. Con memoria depositata il 29.1.2024, si costituiva , che contestava l'appello, CP_1
chiedendone il rigetto, con il favore delle spese di lite.
La Corte disponeva la rinnovazione della ctu, affidandone il relativo incarico al Dott. Persona_1
Depositato l'elaborato peritale, la causa è stata decisa all'odierna udienza, dopo la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non risulta fondato, per cui va respinto.
La rinnovazione della CTU ha, infatti, sostanzialmente confermato gli esiti dell'indagine medico- legale svolta in primo grado.
Si legge, infatti, nell'elaborato tecnico a firma del Dott. che “il sig. sia affetto da una Per_1 CP_1
spondilodiscopatia del tratto lombare da m.m.c. ai sensi della Lista I gruppo 2 n.3 ICD-10 M47.8 ai sensi del D.M. 10.06.14 con danno biologico pari a 10 punti percentuali ai sensi, per analogia, del codice n. 213 delle Tabelle D.L. 38/2000”. Pt_1
Per arrivare a tale conclusione, l'Ausiliare ripercorre le numerose (9) osservazioni del CTP dell' all'elaborato peritale di primo grado, rispondendo alle medesime in modo particolarmente Pt_1
approfondito.
Afferma, infatti, il Dott. “alla osservazione 1) rispondo in primo luogo che è condivisibile Per_1
tale osservazione di assenza di radicolopatia in atto da ernia discale ad etiopatogenesi Pt_1
professionale nel resistente ed in secondo luogo che, acclarata e condivisa la affermazione Pt_1
per la quale la patologia lombare sofferta dal sig. è una <
( non tabellata ? ), non si comprende perché tale patologia definita <
alla osservazione 2) rispondo che non può essere condivisa né la affermazione che il lavoro di fabbro- serramentista non preveda m.m.c. se poi il lavoratore deve movimentare manualmente non solo infissi nella loro interezza dopo averli assemblati ma deve anche movimentare manualmente barre di ferro e lamiere tagliate-lavorate con flessibiletroncatrice- fresa-torcia al plasma-martello su incudine (ved. quanto scritto nella Osservazione 5) a proposito del già avvenuto Pt_1 riconoscimento professionale di patologia uditiva) e né si può condividere l'asserzione che i tempi di recupero tra una movimentazione manuale e l'altra sono tempi ampi-lunghi quando si sa bene che un lavoratore artigiano in proprio non conosce pause o soste nello svolgimento del proprio lavoro;
alla osservazione 3) rispondo che non può essere motivo sufficiente ad escludere il nesso causale con l'attività espletata di fabbro l'assenza di un DVR o il fatto, come sostiene l' , che la malattia Pt_1
sofferta non sia tabellata mentre in risposta al motivo 1) il sottoscritto ha dimostrato essere questa affermazione non vera ai sensi del D.M. 10.06.2014; alla osservazione 4) che ripropone il Pt_1
motivo 2), cioè la improponibilità di m.m.c. nella attività di fabbro-serramentista, si risponde come appunto già fatto nella risposta al motivo 2); alla osservazione 5) che puntualizza da dove derivi la ipoacusia professionale già riconosciuta al resistente si risponde che proprio tutto quanto esposto- affermato dal Sanitario sulla indiscussa etiopatogenesi lavorativa della ipoacusia non fa che Pt_1 sottolineare da un lato la tipologia degli attrezzi rumorosi utilizzati nel lavoro di fabbro ma dall'altro ben descrive la tipologia dei materiali usati i quali non possono essere definiti di basso peso tenendo conto che trattasi di lamiere e ferro e componenti di infissi che poi una volta assemblati, anche con pesanti lastre di vetro, devono comunque essere spostatimovimentati manualmente non solo in officina ma anche fuori dall'officina e nelle abitazioni;
alla osservazione 6) si risponde in primo luogo che non si comprende da dove derivi la sicurezza-certezza del Sanitario nel definire Pt_1
<
alla osservazione 7) si risponde convenendo con il Sanitario sia sulle professioni Pt_1 standard o
e/o alla presenza di un nesso causale etiopatogenetico lavorativo;
la osservazione 8) che afferma esservi elevata probabilità di rischio da m.m.c. per le categorie
alla osservazione 9) rispondo che la spondilodiscopatia lombare presente nel resistente, pur tenendo conto dell'età e della coesistente patologia listesica vertebrale, non può essere considerata di tipo comune e/o fisiologico nella popolazione di pari età del periziato con coesistente patologia listesica vertebrale e lo affermo a ragion veduta poiché ho potuto visualizzare di persona le immagini radiologiche del rachide lombare del sig. evidenzianti una severa e diffusa degenerazione CP_1
intervertebrale di tutti i somi lombari nonché rigidità totale flesso-estensoria lombare ben visibile radiologicamente”.
La Corte ritiene di doversi uniformare alle conclusioni del CTU accompagnate da motivazione accurata e priva di vizi logici che ha saputo dare una risposta adeguata a tutte le osservazioni formulate dall' . Pt_1
Le stesse appaiono adeguate per rispondere ad entrambi i motivi di gravame: il primo, in quanto l'elaborato è completo e contiene – come detto – le risposte alle osservazioni del CTP dell'appellante che, ad avviso dell' , sarebbero mancate nella relazione di CTU di primo grado. Pt_1
Anche in relazione al tema della prova dell'esposizione al rischio, il CTU risponde con completezza esponendo le ragioni per cui l'attività lavorativa svolta dall' lo esponesse alle menomazioni CP_1
fisiche riscontrate.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di questo grado, liquidate in dispositivo sulla scorta dei parametri di cui al DM n. 55/2014
e succ. modd, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell' , come anche Pt_1 quelle di CTU. Delle stesse va disposta la distrazione al difensore costituito dell'appellato.
La Corte, infine, dà atto che, ai sensi dell'art. 13, co 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dal comma 1 bis dell'art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 30.10.2023 da nei Pt_1 confronti di , avverso la sentenza dell'11.10.2023 N. 2964 del Tribunale di Lecce CP_1
così provvede:
RIGETTA l'appello;
condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellante al pagamento delle spese di questo grado che liquida ex D.M. n. 55/2014 e succ. modd. in € 1.984,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Angelo Fachechi. Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese di CTU, liquidate come da Pt_1
separato provvedimento.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 9.7.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Avv. Domenico Monterisi Dott.ssa Caterina Mainolfi