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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 2779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2779 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1886/2021 R.G. di appello avverso l'ordinanza n.1596/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data
02/03/2021 e comunicata il 15.4.2021 nell'ambito del procedimento n.
732/2020 R.G.;
t r a
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Savastano
(C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
e
(p.iva ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Nardone (c.f. ). C.F._2
APPELLATA
Oggetto: contratti atipici
Conclusioni: come da note di udienza del 14 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 08.01.2020,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, l chiedendo: “A) accertare il Controparte_1 diritto di credito di e per l'effetto concedere ordinanza ex art. 702 Pt_1 bis c.p.c., condannando l al pagamento della somma di euro Parte_2
180.458,38 oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231del 2002 e decreto- legge 12 settembre 2014 n. 133. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- con atto di cessione, sottoscritto in data 10 maggio 2016, notar
[...]
di Napoli, n. di Repertorio 134360 e n. di Raccolta 28489 registrato Per_1
in data 20 maggio 2016, n. 10325/1T, e ritualmente notificato all'
[...]
, quale debitrice, a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo Pt_2
Ufficiale Giudiziario, in data 26 maggio 2016, HU S.p.A. aveva acquistato pro-solvendo i crediti scaduti, relativi all'annualità 2014, vantati da GR, nei confronti dell' ; CP_2 Controparte_1
- successivamente in data 12 gennaio 2018, con atto notarile rep. 137503 raccolta n. 30362 notar notificato in data 14 marzo 2018, Persona_1
HU s.p.a. le aveva ceduto tali crediti, che traevano origine dal rapporto di convenzionamento tra P.IVA e Controparte_3 P.IVA_3
l , ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d Lgs 502/1992, e Parte_2
Decreto 65 del 22 ottobre 2010;
- il contratto di convenzionamento, per le annualità cedute a HU s.p.a., prevedeva puntuali termini di pagamento per le prestazioni rese dalla
Parte ricorrente in favore dell' Part
- nello specifico, l avrebbe dovuto corrispondere il 90% di un dodicesimo del tetto di spesa annuo, a titolo di acconto, mensile, entro 90 giorni dalla consegna della fatturazione mensile, e il saldo dovuto, entro il
30 aprile dell'anno successivo;
2 Part
- l tuttavia, aveva corrisposto il pagamento sia dell'acconto che del saldo con ritardo rispetto ai termini contrattualmente concordati;
- sulle prestazioni rese, inoltre, in forza della citata normativa erano maturati interessi ex art. 1284 c.c., riformato dal Decreto-legge 132/2014 art. 17, oltre che ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231del 2002 e decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 e D. Lgs 9 novembre 2012 n. 92, con conseguente maggiorazione del tasso BCE di oltre 8 punti;
Parte
- il contratto di convenzionamento prevedeva, altresì, a carico dell' una penale ulteriore così concordata ai sensi dell'art. 6 punto 5 del contratto di convenzionamento: “senza che sia necessaria la costituzione Parte in mora e sempre che l non dimostri che il ritardato pagamento e stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali;
al punto 7 del medesimo
Parte art. è stabilito che il pagamento da parte dell' degli interessi di mora e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 avverrà a seguito di emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà valore di formale richiesta stante l'automatismo della costituzione)”; Part
- l' aveva corrisposto acconti e saldi con ritardo rispetto ai termini contrattuali concordati, come provato dagli estratti conto bancari ed estratti conto della casa di cura da cui si evincevano le date di accredito delle
Parte somme corrisposte dall oltre i termini di pagamento contrattualmente concordati;
- in relazione alla somma maturata a titolo di interessi e indennizzo ET
GR aveva emesso la fattura n. 38 del 10/05/2016 per euro 180.458,38 successivamente ceduta a HU s.p.a..
3 Si costituiva in giudizio l , chiedendo: “1) accertare e dichiarare Parte_2
la nullità del ricorso per le considerazioni formulate;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per tutti i Parte_1 motivi illustrati;
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per le ragioni esposte;
4) per l'effetto, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande articolate dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio per i motivi illustrati;
5) accertare e dichiarare
l'inesistenza dei presupposti per la concessione degli interessi anche anatocistici ex adverso pretesi e delle somme richieste dalla controparte ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002; 6) in ogni caso condannare la società attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre RSG, CPA e IVA.”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza n. 732/2020, così provvedeva: “rigetta la domanda;
condanna al Parte_1 pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_3 del giudizio, pari a € 11.810,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 27/04/2021 all' Parte_1 [...]
, ha impugnato la predetta ordinanza, chiedendone la riforma e Pt_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare ammettersi la produzione del contratto di convenzionamento ET CP_4
anno 2014 ex art 345 comma 3 c.p.c.; B) nel merito: annullare
[...]
l'ordinanza resa nel relativo giudizio di primo grado rg 732/2020 ex art 702 bis c.p.c. per tutte le argomentazioni spese in atti e per l'effetto dichiarare Parte le eccezioni sollevate dall' infondate in fatto e in diritto;
C) accertare il diritto di credito di e per l'effetto condannare l al Pt_1 Parte_2
pagamento della somma di Euro 180.458,38 oltre interessi ex artt. 4 e 5,
D.Lgs. 231del 2002 e decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, spese del giudizio di primo grado e spese del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio l , chiedendo: “in via preliminare, a) Parte_2 accertare e dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello avverso per
4 tutti i motivi illustrati;
nel merito, b) accertare e dichiarare la infondatezza dei motivi di gravame articolati da controparte per tutte le ragioni esposte
e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da in ogni Parte_1
caso, c) accertare e dichiarare la inesistenza di un diritto di credito dell'appellante per tutti i motivi sopra ribaditi e, comunque, la infondatezza della pretesa avanzata da controparte, anche in ragione del mancato assolvimento agli oneri probatori imposti al riguardo;
per l'effetto, d) confermare la decisione appellata e, comunque, rigettare le domande di controparte per tutti i motivi articolati;
e) condannare controparte alla refusione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 febbraio 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile
5 desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, il cui corretto esame avrebbe dovuto condurre all'applicazione della disciplina di cui alla l. 130/1990 trattandosi di una più ampia operazione di cartolarizzazione, come deducibile dall'atto di cessione e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per la quale non è necessaria l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il giudice avrebbe erroneamente applicato nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 106, comma 13° d.lgs. 50/2016, in quanto il contratto in questione, da cui ha avuto origine il credito, non rientra nell'ambito applicativo di tale articolo, non trattandosi di una concessione bensì di una convezione bilaterale di diritto privato.
Sostiene, altresì, che pur volendo ammettersi l'applicazione di tale disciplina, secondo la quale, ai fini dell'opponibilità della cessione, mancherebbe agli atti la prova dell'inoltro del rifiuto della cessione da parte dell' . Parte_2
Peraltro, evidenzia che, in ogni caso, la necessità dell'accettazione da parte della PA debitrice ceduta non rileverebbe nell'ipotesi in cui i contratti siano giunti, come nel caso di specie, a compimento, venendo meno l'esigenza di tutelare la loro regolare prosecuzione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene di aver pienamente allegato i fatti costitutivi a sostegno del proprio credito, mediante una copiosa ed esaustiva allegazione.
In particolare, afferma di aver allegato gli estratti conto bancari, i quali comproverebbero le date di accredito delle somme pagate con ritardo ed i libri iva, indicanti le date di scadenza delle relative fatture.
Inoltre, nel documento denominato “prospetto interessi” sarebbero compiutamente indicati, per ciascun pagamento del 2014, i giorni di ritardo, il mese di competenza di ciascuna fattura, la data della fattura, la
6 data e l'importo acconto previsto come da contratto, la data di scadenza del pagamento, l'importo pagato e la rispettiva data di pagamento, nonché gli interessi di mora e le penali contrattuali.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante chiede l'acquisizione ex art. 345, 3° comma c.p.c. del contratto di convenzionamento, dovendosi ritenere quest'ultimo una prova indispensabile ai fini della decisione ed essendo riconducibile la mancata allegazione in primo grado ad un'involontaria ed incolpevole omissione.
L'appello non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato che la necessità dell'accettazione da parte della PA, debitrice ceduta, si ravvisa nell'esigenza di evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato, compromettendo la regolare esecuzione del rapporto.
La ratio sottesa a tale disciplina è quella garantire il pieno coinvolgimento dell'Amministrazione nella gestione della cessione, preservando così la regolare esecuzione della prestazione contrattuale al fine di evitare che le risorse finanziarie del debitore, venendo meno, compromettano la continuità del rapporto.
Ciò posto, pur volendo aderire alla ricostruzione dell'impugnante, secondo Parte cui non sarebbe stata necessaria alcuna accettazione da parte dell'
(atteso che i crediti ceduti derivano dal rapporto contrattuale di convenzionamento tra la e l relativo Controparte_3 Parte_2 all'annualità 2014) e pur volendo rilevare la carenza in atti della avvenuta notifica del rifiuto della cessione da parte dell' , in ogni caso, Parte_2 non può non evidenziarsi che la domanda formulata dall'odierno impugnante, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, risulta carente di idonee allegazioni e prove dei fatti costitutivi posti a sostegno della stessa.
Il giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, ha evidenziato che “in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che
l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il
7 giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui
è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. C. 8242/2012).
Ebbene, parte ricorrente non ha indicato in maniera specifica (per ogni singola fattura) né i giorni di scadenza (indicando solo in generale quali sarebbero i termini contrattuali di pagamento) né quelli successivi di intervenuto pagamento.
E' vero che la ha prodotto il documento “prospetto interessi” Parte_1
ma è anche altrettanto vero che la mera produzione di un documento non risulta di per sé bastevole per assolvere al proprio onere allegatorio non potendosi richiedere una lettura estrapolativa dei fatti costitutivi dalla mera analisi dei documenti prodotti, essendo, invece, sempre necessario che i fatti posti a sostegno della domanda, oltre ad essere provati
(eventualmente, appunto, mediante la produzione documentale) vengano anche allegati negli scritti difensivi”.
La decisione è corretta.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (Cass. 8304/1990, 5149/2001, 23976/2004, 5711/2005,
20265/2005, Cass. civ. sez. I, 28/04/2025, ud. 11/03/2025, dep.
28/04/2025, n.11145).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, i documenti prodotti dall'appellante (tra cui, gli estratti conto, i libri iva ed il prospetto interessi) non trovano alcuno specifico e puntuale riscontro negli scritti difensivi (Si legge, in particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio
Part di primo grado: “L' a corrisposto acconti e saldi con ritardo rispetto ai termini contrattuali concordati, prova di ciò è data dagli estratti conto bancari e estratti conto della casa di cura da cui si evincono le date di
Parte accredito delle somme corrisposte dall' oltre i termini di pagamento contrattualmente concordati”).
8 Trattasi di allegazioni generiche che non possono costituire ex se elemento di prova piena della sussistenza della pretesa creditoria, non potendo il giudice dedurre ed estrapolare i fatti costitutivi della domanda dalla mera analisi documentale, in quanto all'attività di produzione dei documenti, deve necessariamente accompagnarsi una corrispondente e puntuale attività di allegazione, volta ad evidenziare il contenuto del documento e il suo significato.
Di conseguenza, alla luce di quanto evidenziato, deve rigettarsi anche la richiesta di acquisizione in appello del contratto di convenzionamento, ex art 8 quinquies d.lgs. 502/1992, neanche allegato in primo grado.
Difatti, sebbene, in applicazione del disposto di cui all'art. 702-quater
c.p.c. applicabile ratione temporis, l'acquisizione del contratto di convenzionamento possa astrattamente ritenersi indispensabile ai fini della decisione, in quanto imprescindibile presupposto ai fini della valutazione della fondatezza e dell'origine del credito vantato, in concreto, tale indispensabilità viene meno in assenza di una puntuale e precisa allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
La riscontrata carenza di allegazione rende dunque priva di alcuna utilità e dunque superflua la richiesta acquisizione di tale contratto.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
9 appello notificato in data 27/04/2021, avverso l'ordinanza n.1596/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 02/03/2021 e comunicata il 15.4.2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_1
l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' , delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli sezione civile settima composta dai magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio presidente dott. Michele Magliulo consigliere dott.ssa Lucia Minauro consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1886/2021 R.G. di appello avverso l'ordinanza n.1596/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data
02/03/2021 e comunicata il 15.4.2021 nell'ambito del procedimento n.
732/2020 R.G.;
t r a
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Savastano
(C.F. ; C.F._1
APPELLANTE
e
(p.iva ) in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
Antonio Nardone (c.f. ). C.F._2
APPELLATA
Oggetto: contratti atipici
Conclusioni: come da note di udienza del 14 febbraio 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 08.01.2020,
[...]
conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Parte_1
Vetere, l chiedendo: “A) accertare il Controparte_1 diritto di credito di e per l'effetto concedere ordinanza ex art. 702 Pt_1 bis c.p.c., condannando l al pagamento della somma di euro Parte_2
180.458,38 oltre interessi ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231del 2002 e decreto- legge 12 settembre 2014 n. 133. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A sostegno della domanda la parte attrice deduceva che:
- con atto di cessione, sottoscritto in data 10 maggio 2016, notar
[...]
di Napoli, n. di Repertorio 134360 e n. di Raccolta 28489 registrato Per_1
in data 20 maggio 2016, n. 10325/1T, e ritualmente notificato all'
[...]
, quale debitrice, a mezzo posta elettronica certificata e a mezzo Pt_2
Ufficiale Giudiziario, in data 26 maggio 2016, HU S.p.A. aveva acquistato pro-solvendo i crediti scaduti, relativi all'annualità 2014, vantati da GR, nei confronti dell' ; CP_2 Controparte_1
- successivamente in data 12 gennaio 2018, con atto notarile rep. 137503 raccolta n. 30362 notar notificato in data 14 marzo 2018, Persona_1
HU s.p.a. le aveva ceduto tali crediti, che traevano origine dal rapporto di convenzionamento tra P.IVA e Controparte_3 P.IVA_3
l , ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2, d Lgs 502/1992, e Parte_2
Decreto 65 del 22 ottobre 2010;
- il contratto di convenzionamento, per le annualità cedute a HU s.p.a., prevedeva puntuali termini di pagamento per le prestazioni rese dalla
Parte ricorrente in favore dell' Part
- nello specifico, l avrebbe dovuto corrispondere il 90% di un dodicesimo del tetto di spesa annuo, a titolo di acconto, mensile, entro 90 giorni dalla consegna della fatturazione mensile, e il saldo dovuto, entro il
30 aprile dell'anno successivo;
2 Part
- l tuttavia, aveva corrisposto il pagamento sia dell'acconto che del saldo con ritardo rispetto ai termini contrattualmente concordati;
- sulle prestazioni rese, inoltre, in forza della citata normativa erano maturati interessi ex art. 1284 c.c., riformato dal Decreto-legge 132/2014 art. 17, oltre che ex artt. 4 e 5, D.Lgs. 231del 2002 e decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 e D. Lgs 9 novembre 2012 n. 92, con conseguente maggiorazione del tasso BCE di oltre 8 punti;
Parte
- il contratto di convenzionamento prevedeva, altresì, a carico dell' una penale ulteriore così concordata ai sensi dell'art. 6 punto 5 del contratto di convenzionamento: “senza che sia necessaria la costituzione Parte in mora e sempre che l non dimostri che il ritardato pagamento e stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile, dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore della struttura privata gli interessi di mora, convenzionalmente stabiliti nella misura del tasso di riferimento di cui agli artt. 2 e 5 del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012 n. 192 maggiorato come segue: a) per i primi due mesi di ritardo: maggiorazione di due punti percentuali;
b) per i successivi due mesi di ritardo: maggiorazione di quattro punti percentuali;
c) per ulteriori due mesi di ritardo: maggiorazione di sei punti percentuali;
d) a decorrere dall'inizio del settimo mese di ritardo: maggiorazione di otto punti percentuali;
al punto 7 del medesimo
Parte art. è stabilito che il pagamento da parte dell' degli interessi di mora e spese, nonché dell'indennizzo di cui all'art. 6 avverrà a seguito di emissione da parte del creditore di apposita e regolare fattura (che avrà valore di formale richiesta stante l'automatismo della costituzione)”; Part
- l' aveva corrisposto acconti e saldi con ritardo rispetto ai termini contrattuali concordati, come provato dagli estratti conto bancari ed estratti conto della casa di cura da cui si evincevano le date di accredito delle
Parte somme corrisposte dall oltre i termini di pagamento contrattualmente concordati;
- in relazione alla somma maturata a titolo di interessi e indennizzo ET
GR aveva emesso la fattura n. 38 del 10/05/2016 per euro 180.458,38 successivamente ceduta a HU s.p.a..
3 Si costituiva in giudizio l , chiedendo: “1) accertare e dichiarare Parte_2
la nullità del ricorso per le considerazioni formulate;
2) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva di per tutti i Parte_1 motivi illustrati;
3) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso per le ragioni esposte;
4) per l'effetto, dichiarare inammissibili e, comunque, rigettare le domande articolate dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio per i motivi illustrati;
5) accertare e dichiarare
l'inesistenza dei presupposti per la concessione degli interessi anche anatocistici ex adverso pretesi e delle somme richieste dalla controparte ex art. 6 del D.lgs. n. 231/2002; 6) in ogni caso condannare la società attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre RSG, CPA e IVA.”.
Espletata l'attività istruttoria e riservata la causa in decisione, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza n. 732/2020, così provvedeva: “rigetta la domanda;
condanna al Parte_1 pagamento, in favore dell' , delle spese Parte_3 del giudizio, pari a € 11.810,00, oltre IVA, CPA e spese generali, come per legge”.
Il giudizio di appello
con atto di appello notificato in data 27/04/2021 all' Parte_1 [...]
, ha impugnato la predetta ordinanza, chiedendone la riforma e Pt_2 rassegnando le seguenti conclusioni: “A) in via preliminare ammettersi la produzione del contratto di convenzionamento ET CP_4
anno 2014 ex art 345 comma 3 c.p.c.; B) nel merito: annullare
[...]
l'ordinanza resa nel relativo giudizio di primo grado rg 732/2020 ex art 702 bis c.p.c. per tutte le argomentazioni spese in atti e per l'effetto dichiarare Parte le eccezioni sollevate dall' infondate in fatto e in diritto;
C) accertare il diritto di credito di e per l'effetto condannare l al Pt_1 Parte_2
pagamento della somma di Euro 180.458,38 oltre interessi ex artt. 4 e 5,
D.Lgs. 231del 2002 e decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, spese del giudizio di primo grado e spese del presente giudizio”.
Si è costituita in giudizio l , chiedendo: “in via preliminare, a) Parte_2 accertare e dichiarare la inammissibilità dell'atto di appello avverso per
4 tutti i motivi illustrati;
nel merito, b) accertare e dichiarare la infondatezza dei motivi di gravame articolati da controparte per tutte le ragioni esposte
e, per l'effetto, rigettare l'appello proposto da in ogni Parte_1
caso, c) accertare e dichiarare la inesistenza di un diritto di credito dell'appellante per tutti i motivi sopra ribaditi e, comunque, la infondatezza della pretesa avanzata da controparte, anche in ragione del mancato assolvimento agli oneri probatori imposti al riguardo;
per l'effetto, d) confermare la decisione appellata e, comunque, rigettare le domande di controparte per tutti i motivi articolati;
e) condannare controparte alla refusione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.”.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 14 febbraio 2025, svoltasi con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c.
I motivi della decisione
In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Secondo giurisprudenza costante, “gli articoli 342 e 434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nel caso di specie, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile
5 desumere, come si vedrà, quali siano i capi di sentenza che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
L'impugnazione deve essere, dunque, delibata nel merito.
Con il primo motivo di impugnazione, l'appellante censura l'erronea valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di prime cure, il cui corretto esame avrebbe dovuto condurre all'applicazione della disciplina di cui alla l. 130/1990 trattandosi di una più ampia operazione di cartolarizzazione, come deducibile dall'atto di cessione e dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per la quale non è necessaria l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto.
Secondo la ricostruzione dell'impugnante, il giudice avrebbe erroneamente applicato nel caso di specie la disciplina di cui all'art. 106, comma 13° d.lgs. 50/2016, in quanto il contratto in questione, da cui ha avuto origine il credito, non rientra nell'ambito applicativo di tale articolo, non trattandosi di una concessione bensì di una convezione bilaterale di diritto privato.
Sostiene, altresì, che pur volendo ammettersi l'applicazione di tale disciplina, secondo la quale, ai fini dell'opponibilità della cessione, mancherebbe agli atti la prova dell'inoltro del rifiuto della cessione da parte dell' . Parte_2
Peraltro, evidenzia che, in ogni caso, la necessità dell'accettazione da parte della PA debitrice ceduta non rileverebbe nell'ipotesi in cui i contratti siano giunti, come nel caso di specie, a compimento, venendo meno l'esigenza di tutelare la loro regolare prosecuzione.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante sostiene di aver pienamente allegato i fatti costitutivi a sostegno del proprio credito, mediante una copiosa ed esaustiva allegazione.
In particolare, afferma di aver allegato gli estratti conto bancari, i quali comproverebbero le date di accredito delle somme pagate con ritardo ed i libri iva, indicanti le date di scadenza delle relative fatture.
Inoltre, nel documento denominato “prospetto interessi” sarebbero compiutamente indicati, per ciascun pagamento del 2014, i giorni di ritardo, il mese di competenza di ciascuna fattura, la data della fattura, la
6 data e l'importo acconto previsto come da contratto, la data di scadenza del pagamento, l'importo pagato e la rispettiva data di pagamento, nonché gli interessi di mora e le penali contrattuali.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante chiede l'acquisizione ex art. 345, 3° comma c.p.c. del contratto di convenzionamento, dovendosi ritenere quest'ultimo una prova indispensabile ai fini della decisione ed essendo riconducibile la mancata allegazione in primo grado ad un'involontaria ed incolpevole omissione.
L'appello non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, va rilevato che la necessità dell'accettazione da parte della PA, debitrice ceduta, si ravvisa nell'esigenza di evitare che durante l'esecuzione del contratto possano venire meno le risorse finanziarie del soggetto obbligato, compromettendo la regolare esecuzione del rapporto.
La ratio sottesa a tale disciplina è quella garantire il pieno coinvolgimento dell'Amministrazione nella gestione della cessione, preservando così la regolare esecuzione della prestazione contrattuale al fine di evitare che le risorse finanziarie del debitore, venendo meno, compromettano la continuità del rapporto.
Ciò posto, pur volendo aderire alla ricostruzione dell'impugnante, secondo Parte cui non sarebbe stata necessaria alcuna accettazione da parte dell'
(atteso che i crediti ceduti derivano dal rapporto contrattuale di convenzionamento tra la e l relativo Controparte_3 Parte_2 all'annualità 2014) e pur volendo rilevare la carenza in atti della avvenuta notifica del rifiuto della cessione da parte dell' , in ogni caso, Parte_2 non può non evidenziarsi che la domanda formulata dall'odierno impugnante, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, risulta carente di idonee allegazioni e prove dei fatti costitutivi posti a sostegno della stessa.
Il giudice di prime cure, nella sentenza impugnata, ha evidenziato che “in tema di prova dell'inesatto adempimento di un'obbligazione avente per oggetto una somma di denaro, allorquando il creditore deduca che
l'inesattezza è costituita dal ritardo nel pagamento, in quanto effettuato oltre il termine stabilito dal contratto o dalla legge, è suo onere, allo scopo di conseguire per tale ritardo gli interessi moratori, indicare non solo il
7 giorno di scadenza dell'obbligazione, ma anche quello (successivo) in cui
è stato eseguito il pagamento della somma capitale;
ove tale onere venga osservato, compete al debitore dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. C. 8242/2012).
Ebbene, parte ricorrente non ha indicato in maniera specifica (per ogni singola fattura) né i giorni di scadenza (indicando solo in generale quali sarebbero i termini contrattuali di pagamento) né quelli successivi di intervenuto pagamento.
E' vero che la ha prodotto il documento “prospetto interessi” Parte_1
ma è anche altrettanto vero che la mera produzione di un documento non risulta di per sé bastevole per assolvere al proprio onere allegatorio non potendosi richiedere una lettura estrapolativa dei fatti costitutivi dalla mera analisi dei documenti prodotti, essendo, invece, sempre necessario che i fatti posti a sostegno della domanda, oltre ad essere provati
(eventualmente, appunto, mediante la produzione documentale) vengano anche allegati negli scritti difensivi”.
La decisione è corretta.
Secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, infatti, il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo quando questa ne faccia specifica istanza, esponendone gli scopi in riferimento alle sue pretese, pena l'impossibilità per la controparte di controdedurre, e per il giudice stesso di valutare le risultanze probatorie ai fini della decisione (Cass. 8304/1990, 5149/2001, 23976/2004, 5711/2005,
20265/2005, Cass. civ. sez. I, 28/04/2025, ud. 11/03/2025, dep.
28/04/2025, n.11145).
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, i documenti prodotti dall'appellante (tra cui, gli estratti conto, i libri iva ed il prospetto interessi) non trovano alcuno specifico e puntuale riscontro negli scritti difensivi (Si legge, in particolare, nel ricorso introduttivo del giudizio
Part di primo grado: “L' a corrisposto acconti e saldi con ritardo rispetto ai termini contrattuali concordati, prova di ciò è data dagli estratti conto bancari e estratti conto della casa di cura da cui si evincono le date di
Parte accredito delle somme corrisposte dall' oltre i termini di pagamento contrattualmente concordati”).
8 Trattasi di allegazioni generiche che non possono costituire ex se elemento di prova piena della sussistenza della pretesa creditoria, non potendo il giudice dedurre ed estrapolare i fatti costitutivi della domanda dalla mera analisi documentale, in quanto all'attività di produzione dei documenti, deve necessariamente accompagnarsi una corrispondente e puntuale attività di allegazione, volta ad evidenziare il contenuto del documento e il suo significato.
Di conseguenza, alla luce di quanto evidenziato, deve rigettarsi anche la richiesta di acquisizione in appello del contratto di convenzionamento, ex art 8 quinquies d.lgs. 502/1992, neanche allegato in primo grado.
Difatti, sebbene, in applicazione del disposto di cui all'art. 702-quater
c.p.c. applicabile ratione temporis, l'acquisizione del contratto di convenzionamento possa astrattamente ritenersi indispensabile ai fini della decisione, in quanto imprescindibile presupposto ai fini della valutazione della fondatezza e dell'origine del credito vantato, in concreto, tale indispensabilità viene meno in assenza di una puntuale e precisa allegazione e prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
La riscontrata carenza di allegazione rende dunque priva di alcuna utilità e dunque superflua la richiesta acquisizione di tale contratto.
L'appello deve essere, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n.
147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell'affare, delle questioni trattate e con esclusione della fase istruttoria, non espletata in questo grado del giudizio.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli –Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di Parte_1
9 appello notificato in data 27/04/2021, avverso l'ordinanza n.1596/2021 del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emessa in data 02/03/2021 e comunicata il 15.4.2021, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da e conferma Parte_1
l'ordinanza impugnata;
2) condanna al pagamento, in favore Parte_1 dell' , delle spese del presente Controparte_1 grado di giudizio, che liquida in € 6.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% ed ulteriori accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Napoli nella Camera di Consiglio del 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Lucia Minauro dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
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