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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1245 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo - Presidente est. dott. Alessandro Carra - Giudice dott. Michele Grande - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 6639/2024, avente ad oggetto modifica delle condizioni di divorzio
(contenzioso)
T R A
rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Marco Monsellato, come da mandato in Parte_1 atti
-RICORRENTE-
E
rappresentata e difesa dall' avv. Irene Chiffi, come da mandato in atti;
Controparte_1
-RESISTENTE-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.2.2024
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.10.2024, chiedeva rideterminarsi, così come Parte_1 specificato in ricorso, le condizioni del divorzio di cui alla sentenza emessa dall'ufficio epigrafato in data 10.9.19, modificata con provvedimento dell.11.1.2021 R.G. 2766/2020 V.G.
Con comparsa depositata in data 16.1.2025 si costituiva opponendosi alle richieste Controparte_1 di controparte, con vittoria delle spese di lite.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25.2.2025 le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo sulle questioni controverse, come di seguito riportato e trascritto:
- Revoca dell'assegno divorzile in favore della , con decorrenza della data del deposito del ricorso, CP_1 ovvero da novembre 2024;
- Obbligo del Manico di continuare a corrispondere l'attuale contributo per il mantenimento dei figli, pari ad Euro 187,50 per ciascuno:
> Quanto alla figlia, sino all'erogazione delle provvidenze connesse allo stato di invalidità che la stessa sottoporrà all'Inps entro il termine di tre mesi;
> Quanto al figlio, sino ad un anno dalla data della udienza odierna, periodo dopo il quale la corresponsione cesserà;
- Spese legali compensate
La causa, pertanto, veniva immediatamente trattenuta per la decisione.
Rileva il Tribunale che le condizioni concordate tra le parti, sopra riportate, non sono in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.T.M.
- dispone la rideterminazione delle condizioni di divorzio delineate nella sentenza depositata dall'Ufficio epigrafato in data 10.9.19 e modificata con provvedimento dell'11.1.2021 R.G. 2766/2020 V.G. come indicato in motivazione;
- dichiara compensate tra le parti le spese processuali.
Lecce, 16.4.2025
La Presidente est.
dott. ssa Francesca Caputo