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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 27/05/2025, n. 1127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1127 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previo avviso di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note ,all'udienza del 27\5\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1399\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. F. Balletta, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso Controparte_1
dall'avv. R. Sirica.
Nonché
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. A. Oliva. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13\3\23 il ha impugnato l' intimazione di pagamento Pt_1
n. 07120229024257162000, notificata l' 1\2\23, relativa all'avviso di addebito
37120160016229147000, afferente il mancato pagamento di contributi fissi alla gestione commercianti per la 1^ 2^ 3^ e 4^ rata dell'anno 2015.
Premessi cenni sulla natura dell'azione intrapresa e sul proprio interesse ad agire, parte ricorrente ha concluso per la declaratoria d'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita l' , che nel proprio atto difensivo ha Controparte_1
contrastato le avverse pretese, concludendo per il rigetto delle istanze della ricorrente ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Anche l' ha spiegato le proprie difese, obiettando l'inammissibilità e\o improponibilità CP_3
della spiegata opposizione, il difetto dell'interesse ad agire in capo al ricorrente e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione.
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza.
Va preliminarmente qualificata l'azione intrapresa dal ricorrente, che, contestando la pretesa creditoria ed eccependone l'intervenuta prescrizione, ha inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. e la stessa risulta come tale esperibile sino all'inizio dell'esecuzione.
Passando al merito della controversia va dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito portato dall' intimazione di pagamento impugnata, ciò anche se si volesse considerare la data di notifica dell'avviso di addebito alla stessa sotteso, avvenuta il 29\12\16 per compiuta giacenza.
Sul punto è pacifico che l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, ha previsto la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni.
Infatti (cfr. tra le tante: Cass. SS. UU. 6173\2008) in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e
10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel Controparte_4
rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Ancora, le stesse SS.UU. con la decisione n. 23397\16, hanno stabilito che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta, quindi, la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Con la riferita statuizione è stato stabilito che : “ La scadenza del termine- pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 del d.lvo
46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' “irretrattabilità “ del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' che, a partire dall' 1\1\11, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30 d.l. 78\10 convertito con modifiche dalla l. 122\10) .”
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione proprio dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al termine quinquennale introdotto dalla l. 335\95, non ravvisandosi nemmeno un'ipotesi di novazione del credito in seguito all'emissione della cartella esattoriale. ( cfr. altresì Cass. 11111\17 – 1652\20 - 7409\20).
Le suesposte considerazioni restano valide anche a voler considerare i ccdd. “ periodi neutri” ai fini del decorso del termine prescrizionale pari a complessivi 311 gg. ( cfr art. 37 c. 2 d.l.
18\20 convertito in l. 27\20 – sospensione stabilita in 129 gg.- ed art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito in l. 21\21 – sospensione stabilita in 182 gg -).
Infatti a tener conto di tali sospensioni il termine prescrizionale si sarebbe spostato tuttalpiù dal 29\12\21 al 9\11\22, mentre la notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta incontestatamente l' 1\2\23.
In merito alla legittimazione passiva va chiarito che (cfr. Cass. 18522\2011) in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46, l'opposizione per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice,
a cui compete la riscossione dei ruoli.
Le spese di lite, tenuto conto dell'attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'assenza di attività istruttoria e del valore della controversia, vengono compensate per un terzo e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'atto impugnato;
CP_
- compensa per un terzo le competenze di lite e condanna l' al pagamento dei rimanenti due terzi, che liquida in complessivi € 1.200,00 , oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
CP_
- compensa per l'intero le competenze di lite tra l' e l' CP_5
Così deciso in Nola, 27\5\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro e Previdenza, in persona del GOP dott.
Maurizio Ricigliano, ha pronunciato, previo avviso di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e scambio di note ,all'udienza del 27\5\25 , la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1399\23 del Ruolo generale Lavoro e Previdenza, vertente
TRA
, rappr.to e difeso dall'avv. F. Balletta, presso il cui studio elett.nte domicilia. Parte_1
E
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso Controparte_1
dall'avv. R. Sirica.
Nonché
, in persona del legale rappr.te p.t., rappr.to e difeso dall'avv. A. Oliva. CP_2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 13\3\23 il ha impugnato l' intimazione di pagamento Pt_1
n. 07120229024257162000, notificata l' 1\2\23, relativa all'avviso di addebito
37120160016229147000, afferente il mancato pagamento di contributi fissi alla gestione commercianti per la 1^ 2^ 3^ e 4^ rata dell'anno 2015.
Premessi cenni sulla natura dell'azione intrapresa e sul proprio interesse ad agire, parte ricorrente ha concluso per la declaratoria d'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Si è costituita l' , che nel proprio atto difensivo ha Controparte_1
contrastato le avverse pretese, concludendo per il rigetto delle istanze della ricorrente ed ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Anche l' ha spiegato le proprie difese, obiettando l'inammissibilità e\o improponibilità CP_3
della spiegata opposizione, il difetto dell'interesse ad agire in capo al ricorrente e l'insussistenza dell'eccepita prescrizione.
Con rituale comunicazione le parti sono state invitate alla “trattazione scritta” ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza.
Va preliminarmente qualificata l'azione intrapresa dal ricorrente, che, contestando la pretesa creditoria ed eccependone l'intervenuta prescrizione, ha inteso proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 1 comma c.p.c. e la stessa risulta come tale esperibile sino all'inizio dell'esecuzione.
Passando al merito della controversia va dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito portato dall' intimazione di pagamento impugnata, ciò anche se si volesse considerare la data di notifica dell'avviso di addebito alla stessa sotteso, avvenuta il 29\12\16 per compiuta giacenza.
Sul punto è pacifico che l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, in tema di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, ha previsto la riduzione del termine prescrizionale da dieci a cinque anni.
Infatti (cfr. tra le tante: Cass. SS. UU. 6173\2008) in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e
10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall nel Controparte_4
rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
Ancora, le stesse SS.UU. con la decisione n. 23397\16, hanno stabilito che la mancata opposizione, pur comportando la cristallizzazione del credito rappresentato dalla cartella esattoriale, non produce gli effetti di cui all'art. 2953 c.c. e non comporta, quindi, la conversione del termine breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Con la riferita statuizione è stato stabilito che : “ La scadenza del termine- pacificamente perentorio- per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24 c. 5 del d.lvo
46\99, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale dell' “irretrattabilità “ del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve ( nella specie quinquennale, secondo l'art. 3 commi 9 e 10 della l. 335\95) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica solo alle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' che, a partire dall' 1\1\11, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto ( art. 30 d.l. 78\10 convertito con modifiche dalla l. 122\10) .”
Da ciò consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto, ai sensi dell'art. 24 c. 5 del d.lvo 46\99, è soggetta non al termine decennale di prescrizione proprio dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, al termine quinquennale introdotto dalla l. 335\95, non ravvisandosi nemmeno un'ipotesi di novazione del credito in seguito all'emissione della cartella esattoriale. ( cfr. altresì Cass. 11111\17 – 1652\20 - 7409\20).
Le suesposte considerazioni restano valide anche a voler considerare i ccdd. “ periodi neutri” ai fini del decorso del termine prescrizionale pari a complessivi 311 gg. ( cfr art. 37 c. 2 d.l.
18\20 convertito in l. 27\20 – sospensione stabilita in 129 gg.- ed art. 11 c. 9 d.l. 183\20 convertito in l. 21\21 – sospensione stabilita in 182 gg -).
Infatti a tener conto di tali sospensioni il termine prescrizionale si sarebbe spostato tuttalpiù dal 29\12\21 al 9\11\22, mentre la notifica dell'intimazione impugnata è avvenuta incontestatamente l' 1\2\23.
In merito alla legittimazione passiva va chiarito che (cfr. Cass. 18522\2011) in tema di riscossione dei crediti previdenziali mediante iscrizione a ruolo di cui al d.lgs. 26 febbraio 1999
n. 46, l'opposizione per motivi inerenti al merito va proposta nei confronti del soggetto impositore e il cessionario del credito in quanto titolari del credito e a conoscenza degli atti su cui si fonda la pretesa, mentre ove siano sollevate questioni formali concernenti la cartella o la sua notifica, il contraddittorio va necessariamente instaurato anche con la società esattrice,
a cui compete la riscossione dei ruoli.
Le spese di lite, tenuto conto dell'attività processuale svolta, della natura documentale della causa, dell'assenza di attività istruttoria e del valore della controversia, vengono compensate per un terzo e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola,Sezione Lavoro e Previdenza, in composizione monocratica nella persona del dott. Maurizio Ricigliano, così definitivamente provvede :
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'intervenuta prescrizione del credito portato dall'atto impugnato;
CP_
- compensa per un terzo le competenze di lite e condanna l' al pagamento dei rimanenti due terzi, che liquida in complessivi € 1.200,00 , oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore costituito per dichiarazione di fattone anticipo.
CP_
- compensa per l'intero le competenze di lite tra l' e l' CP_5
Così deciso in Nola, 27\5\25
Il GOP
dott. Maurizio Ricigliano