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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/12/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 421/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2024 promossa da:
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Orazio Marazzotta
ATTORI
Contro
(di seguito “ ), Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Sebastiano Sallemi;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza cartolare del 24.11.2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
premesso: Parte_2
- che, in data 13 aprile 2024, ricevevano, mediante notifica a mezzo posta, atto di precetto in rinnovazione, tramite il quale veniva intimato loro il pagamento della somma di Euro
115.990,33, oltre interessi convenzionali sul capitale pari a euro 67.997,85, in riferimento al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 31 ottobre 2013, in favore di
Controparte_1
- che la ID dichiarava di avere notificato, in uno all'atto di precetto, il decreto ingiuntivo in data 31 dicembre
2013, nonché ulteriore atto di precetto in rinnovazione in data
30 settembre 2016, 3 ottobre 2016 e 5 novembre 2016, incoando apposita procedura esecutiva solo nei confronti del coobbligato
; Controparte_2
- che non avevano mai ricevuto alcuna notificazione successiva a quella del 2013 e, pertanto, nessun atto interruttivo della prescrizione era stato mai da essi ricevuto nel decennio antecedente la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione;
- che, inoltre, rivestivano la qualità di fideiussori della debitrice principale e che, Controparte_3 pertanto, intendevano avvalersi della c.d. nullità di protezione discendente dal controllo anche postumo di potenziali clausole vessatorie, come sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 9479/2023, qualificando l'azione anche come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che, di conseguenza, sussisteva la nullità dell'atto di precetto per intervenuta prescrizione del credito sotteso all'intimazione di pagamento ex art. 2946 c.c., stante l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione nel decennio successivo al 31 dicembre 2013; pagina 2 di 6 - che pertanto, si rilevava l'intervenuta carenza di legittimazione passiva in riferimento alla loro posizione debitoria, essendo liberati dall'obbligazione di pagamento per come richiesta e formulata dalla parte opposta;
- che sussisteva la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente (Tribunale di
Ragusa), in ragione del foro competente esclusivo del consumatore, che avrebbe dovuto essere quello di Enna, inderogabile, stante la residenza di essi opponenti presso il comune citato;
- che sussisteva la nullità della fideiussione per violazione del divieto di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 287/1990 – fideiussione sottoscritta su modulo uniforme ABI con conseguente carenza di legittimazione passiva;
- che sussisteva nullità del decreto ingiuntivo per applicazione degli interessi oltre soglia massima;
su un capitale pari a Euro
67.997,85 la aveva quantificato nel tempo un totale CP_1 di interessi pari a Euro 47.992,48 e cioè una somma pari al 71% del capitale originario in evidente elusione della normativa relativa ai tassi soglia;
- che, applicando gli interessi convenzionali del 5,06% come indicato da controparte sul capitale di Euro 67.997,85 (c.fr pagina 3 atto di precetto), a far data dal 22 luglio 2013, si raggiungeva la somma di Euro 104.751,97 come da apposito calcolo che si produceva con una evidente e inspiegabile discrepanza di
Euro 11.238,36;
- che facevano istanza di compensazione delle somme illegittimamente versate per applicazione di clausole nulle - eccezione di compensazione con il debito residuo;
tanto premesso, chiedevano che, in via cautelare, venisse sospesa la minacciata procedura esecutiva relativa al precetto notificato in data 13 aprile 2024; nel merito, che fosse dichiarata la nullità dell'originario decreto ingiuntivo di cui all'R.G. 1169/2013 stante pagina 3 di 6 l'emissione da parte di un giudice territorialmente incompetente;
che venisse dichiarata la nullità della fideiussione sottoscritta da essi opponenti e, per l'effetto, che fossero liberati dal debito oggetto di intimazione di pagamento;
in accoglimento della opposizione, che venisse accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo/precetto opposto stante la sussistenza di interessi usurari/oltre il tasso soglia.
Si costituiva la (di seguito Controparte_1
“ ”), la quale resisteva all'opposizione deducendone CP_1
l'infondatezza e chiedendo il rigetto col favore delle spese di lite.
Con ordinanza depositata in data 2.7.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.11.2025, fallito un tentativo di conciliazione fuori udienza, la causa è stata decisa.
Diritto
Va premesso che il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Ragusa
è stato notificato ai due fideiussori, odierni opponenti, rispettivamente in data 22.11.2013 ed in data 31.12.2013; in data
13.4.2024, è stato notificato atto di precetto in rinnovazione.
Sono agli atti il precetto in rinnovazione notificato al in Pt_1 data 30.9.2016 ed in data 5.11.2016, nonché in data 16.12.2021.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione per assenza di atti interruttivi della prescrizione appare infondata, stante la notizia di atti interruttivi della prescrizione nel 2016 e nel 2021.
Venendo adesso all'eccezione di incompetenza territoriale, per essere stato il decreto ingiuntivo emesso da un giudice territorialmente incompetente, ovvero dal Tribunale di Ragusa, laddove - vigendo il foro del consumatore - avrebbe dovuto essere competente il Tribunale di Enna, va detto che l'eccezione è infondata, posto che detta eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere spiegata nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale
pagina 4 di 6 di Ragusa, da spiegarsi nel termine di gg. 40 dalla notifica del relativo decreto.
Più seria è invece la questione della opposizione all'esecuzione (in questo caso, a precetto ex art. 615 c.p.c.), con la quale si contesta da parte dei fideiussori l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista ( che il consumatore non ha CP_1 opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore, posto che il foro competente è “a scelta della banca, quello di Ragusa”) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Sul punto, com'è noto, è intervenuta la S.C. a sezioni unite
(9479/23), che ha impartito le direttive che il G.E. deve adottare a valle del rilievo sui profili di abusività della clausola contrattuale ad opera del giudice dell'esecuzione, con gli adeguamenti che per essa si rendono necessari in ragione di una piena conformazione al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della
CGUE.
In particolare, nell'ipotesi in cui il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. - dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione del precetto - intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista (possibile soprattutto dopo la pubblicazione delle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022), il giudice adito deve riqualificare l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettere la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la pagina 5 di 6 riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice).
Ne deriva che, avendo l'opponente all'esecuzione fatto valere per un verso l'abusività della clausola che deroga il foro del consumatore e, per altro verso, l'abusività delle clausole restrittive della concorrenza (in particolare ha dedotto l'abusività delle clausole c.d. di reviviscenza e di sopravvivenza, nonchè di quella derogativa del disposto dell'art. 1957 c.c.), in ossequio alla pronuncia della
Cass. a sezioni unite del 2023, la causa va riqualificata come opposizione tardiva e va rimessa al giudice dell'opposizione, con termine di gg. 40 per riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente, ovvero il Tribunale di Ragusa.
Le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
riqualifica l'opposizione come tardiva ex art. 650 c.p.c.; dispone che nel termine di gg. 40 parte opponente riassuma il giudizio dinanzi al giudice competente;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Enna il 24.11.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 421/2024 promossa da:
e rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 dall'Avv. Orazio Marazzotta
ATTORI
Contro
(di seguito “ ), Controparte_1 CP_1 rappresentata e difesa per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Sebastiano Sallemi;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza cartolare del 24.11.2025.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1
premesso: Parte_2
- che, in data 13 aprile 2024, ricevevano, mediante notifica a mezzo posta, atto di precetto in rinnovazione, tramite il quale veniva intimato loro il pagamento della somma di Euro
115.990,33, oltre interessi convenzionali sul capitale pari a euro 67.997,85, in riferimento al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Ragusa in data 31 ottobre 2013, in favore di
Controparte_1
- che la ID dichiarava di avere notificato, in uno all'atto di precetto, il decreto ingiuntivo in data 31 dicembre
2013, nonché ulteriore atto di precetto in rinnovazione in data
30 settembre 2016, 3 ottobre 2016 e 5 novembre 2016, incoando apposita procedura esecutiva solo nei confronti del coobbligato
; Controparte_2
- che non avevano mai ricevuto alcuna notificazione successiva a quella del 2013 e, pertanto, nessun atto interruttivo della prescrizione era stato mai da essi ricevuto nel decennio antecedente la notifica dell'atto di precetto in rinnovazione;
- che, inoltre, rivestivano la qualità di fideiussori della debitrice principale e che, Controparte_3 pertanto, intendevano avvalersi della c.d. nullità di protezione discendente dal controllo anche postumo di potenziali clausole vessatorie, come sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni
Unite n. 9479/2023, qualificando l'azione anche come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che, di conseguenza, sussisteva la nullità dell'atto di precetto per intervenuta prescrizione del credito sotteso all'intimazione di pagamento ex art. 2946 c.c., stante l'omessa notifica di atti interruttivi della prescrizione nel decennio successivo al 31 dicembre 2013; pagina 2 di 6 - che pertanto, si rilevava l'intervenuta carenza di legittimazione passiva in riferimento alla loro posizione debitoria, essendo liberati dall'obbligazione di pagamento per come richiesta e formulata dalla parte opposta;
- che sussisteva la nullità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente (Tribunale di
Ragusa), in ragione del foro competente esclusivo del consumatore, che avrebbe dovuto essere quello di Enna, inderogabile, stante la residenza di essi opponenti presso il comune citato;
- che sussisteva la nullità della fideiussione per violazione del divieto di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 287/1990 – fideiussione sottoscritta su modulo uniforme ABI con conseguente carenza di legittimazione passiva;
- che sussisteva nullità del decreto ingiuntivo per applicazione degli interessi oltre soglia massima;
su un capitale pari a Euro
67.997,85 la aveva quantificato nel tempo un totale CP_1 di interessi pari a Euro 47.992,48 e cioè una somma pari al 71% del capitale originario in evidente elusione della normativa relativa ai tassi soglia;
- che, applicando gli interessi convenzionali del 5,06% come indicato da controparte sul capitale di Euro 67.997,85 (c.fr pagina 3 atto di precetto), a far data dal 22 luglio 2013, si raggiungeva la somma di Euro 104.751,97 come da apposito calcolo che si produceva con una evidente e inspiegabile discrepanza di
Euro 11.238,36;
- che facevano istanza di compensazione delle somme illegittimamente versate per applicazione di clausole nulle - eccezione di compensazione con il debito residuo;
tanto premesso, chiedevano che, in via cautelare, venisse sospesa la minacciata procedura esecutiva relativa al precetto notificato in data 13 aprile 2024; nel merito, che fosse dichiarata la nullità dell'originario decreto ingiuntivo di cui all'R.G. 1169/2013 stante pagina 3 di 6 l'emissione da parte di un giudice territorialmente incompetente;
che venisse dichiarata la nullità della fideiussione sottoscritta da essi opponenti e, per l'effetto, che fossero liberati dal debito oggetto di intimazione di pagamento;
in accoglimento della opposizione, che venisse accertata e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo/precetto opposto stante la sussistenza di interessi usurari/oltre il tasso soglia.
Si costituiva la (di seguito Controparte_1
“ ”), la quale resisteva all'opposizione deducendone CP_1
l'infondatezza e chiedendo il rigetto col favore delle spese di lite.
Con ordinanza depositata in data 2.7.2025, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 24.11.2025, fallito un tentativo di conciliazione fuori udienza, la causa è stata decisa.
Diritto
Va premesso che il decreto ingiuntivo emesso dal tribunale di Ragusa
è stato notificato ai due fideiussori, odierni opponenti, rispettivamente in data 22.11.2013 ed in data 31.12.2013; in data
13.4.2024, è stato notificato atto di precetto in rinnovazione.
Sono agli atti il precetto in rinnovazione notificato al in Pt_1 data 30.9.2016 ed in data 5.11.2016, nonché in data 16.12.2021.
Ne consegue che l'eccezione di prescrizione per assenza di atti interruttivi della prescrizione appare infondata, stante la notizia di atti interruttivi della prescrizione nel 2016 e nel 2021.
Venendo adesso all'eccezione di incompetenza territoriale, per essere stato il decreto ingiuntivo emesso da un giudice territorialmente incompetente, ovvero dal Tribunale di Ragusa, laddove - vigendo il foro del consumatore - avrebbe dovuto essere competente il Tribunale di Enna, va detto che l'eccezione è infondata, posto che detta eccezione di incompetenza avrebbe dovuto essere spiegata nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale
pagina 4 di 6 di Ragusa, da spiegarsi nel termine di gg. 40 dalla notifica del relativo decreto.
Più seria è invece la questione della opposizione all'esecuzione (in questo caso, a precetto ex art. 615 c.p.c.), con la quale si contesta da parte dei fideiussori l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di un professionista ( che il consumatore non ha CP_1 opposto, lamentando, però, in sede di procedura esecutiva per il soddisfo del credito ingiunto, l'omesso rilievo officioso del giudice del procedimento monitorio su una clausola abusiva (nella specie, di deroga del foro del consumatore, posto che il foro competente è “a scelta della banca, quello di Ragusa”) presente nel contratto fonte di quel credito e, quindi, chiedendo al giudice dell'esecuzione di farsi carico del controllo sull'abusività della clausola contrattuale.
Sul punto, com'è noto, è intervenuta la S.C. a sezioni unite
(9479/23), che ha impartito le direttive che il G.E. deve adottare a valle del rilievo sui profili di abusività della clausola contrattuale ad opera del giudice dell'esecuzione, con gli adeguamenti che per essa si rendono necessari in ragione di una piena conformazione al diritto unionale di cui alla direttiva 93/13/CEE, secondo l'interpretazione della
CGUE.
In particolare, nell'ipotesi in cui il debitore consumatore abbia già proposto un'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1,
c.p.c. - dunque, prima dell'inizio dell'esecuzione, a seguito della notificazione del precetto - intendendo elidere il titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo divenuto irrevocabile, proprio a motivo dell'abusività delle clausole contrattuali incidenti sul riconoscimento del credito del professionista (possibile soprattutto dopo la pubblicazione delle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022), il giudice adito deve riqualificare l'opposizione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettere la decisione al giudice di questa, fissando un termine non inferiore a 40 giorni per la pagina 5 di 6 riassunzione (in applicazione dell'art. 50 c.p.c., in forza di interpretazione adeguatrice).
Ne deriva che, avendo l'opponente all'esecuzione fatto valere per un verso l'abusività della clausola che deroga il foro del consumatore e, per altro verso, l'abusività delle clausole restrittive della concorrenza (in particolare ha dedotto l'abusività delle clausole c.d. di reviviscenza e di sopravvivenza, nonchè di quella derogativa del disposto dell'art. 1957 c.c.), in ossequio alla pronuncia della
Cass. a sezioni unite del 2023, la causa va riqualificata come opposizione tardiva e va rimessa al giudice dell'opposizione, con termine di gg. 40 per riassumere il giudizio dinanzi al giudice competente, ovvero il Tribunale di Ragusa.
Le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
riqualifica l'opposizione come tardiva ex art. 650 c.p.c.; dispone che nel termine di gg. 40 parte opponente riassuma il giudizio dinanzi al giudice competente;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Enna il 24.11.2025
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
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