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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/12/2025, n. 4010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4010 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 10697/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 settembre 2025 da 1) Parte_1
Nata a Rho (MI) in data 08 maggio 1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] assistita dall'Avv. Barbara Uboldi presso la, quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Rho (MI) in data 22 giugno 1970 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] assistito dall'Avv. Fabio Poloni e dall'Avv. Stefania Bergaglio presso cui ha eletto domicilio telematico, all'indirizzo pec e Email_2
Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, celebrato a Lainate il 19 luglio 1997, trascritto in detto Comune al n. 52, anno 1997, parte II, serie A, in regime di separazione dei beni.
con le seguenti figlie:
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana;
Persona_1
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana;
Parte_2
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 26 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio.
2. Il signor verserà, direttamente alle due figlie e Controparte_1 Pt_2 Pt_3 maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, entrambe dotate di un proprio conto corrente bancario, la somma di Euro 800,00 mensili per ciascuna, fino al raggiungimento della loro completa autonomia economica, con bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT costo vita.
3. Il signor , inoltre, verserà alla moglie, quale contributo al mantenimento delle Controparte_1 figlie e Euro 250,00 mensili per ciascuna (che, in sostanza, serviranno per cibo e Pt_2 Pt_3 beni per la casa, quali detersivi, sapone, ecc.), fino a che le stesse vivranno in casa con la mamma;
tali somme saranno pagate alla moglie, all'IBAN riferito al c/c della stessa, già noto alle parti, in via anticipata, entro il giorno 10 di ciascun mese.
4. In aggiunta a quanto sopra, il padre provvederà, per l'intero, al pagamento delle tasse universitarie e delle spese di istruzione delle due figlie e nonché delle loro spese Pt_2 Pt_3 sportive, concordate con le figlie stesse, che saranno sostenute in anticipo dal padre medesimo, al quale le ragazze esibiranno la documentazione attestante i pagamenti da eseguire
5. Il signor riconosce alla moglie la facoltà di continuare a vivere nell'attuale Controparte_1 casa coniugale, sita a Lainate (MI), in Via Cellini n. 10, di sua proprietà esclusiva, sino a quando la figlia più piccola terminerà gli studi e, comunque, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età della stessa. Da quella data, entro un anno solare, la OR dovrà lasciare l'immobile di Pt_1 cui trattasi.
6. In merito alla casa coniugale, il marito si farà carico di tutte le spese straordinarie e di quelle ordinarie, quali: esborsi per la manutenzione della casa, del giardino, della piscina, del riscaldamento e degli oneri eventualmente dovuti ad una domestica, nel limite di dieci ore settimanali, ove incaricata di riassettare la casa e che verrà saldata direttamente dal signor CP_1
. Parimenti verranno sostenuti dal marito gli importi dovuti a titolo di tasse e imposte
[...] comunali, relativi a detto immobile, nonché le spese per le utenze domestiche, d'intesa che, laddove tali spese dovessero subire un incremento annuo, in percentuale superiore al 5%, rispetto ai consumi medi degli ultimi tre anni (per ragioni non legate al normale e consueto consumo, ovvero ad aumenti dei costi dei consumi, indipendenti dalla OR , le parti si confronteranno in merito, per Pt_1 determinare un eventuale tetto massimo di contributo del marito, al riguardo.
7. Qualora la OR dovesse iniziare a convivere nella casa coniugale, con un suo nuovo Pt_1 compagno, con carattere di stabilità, la casa coniugale stessa tornerà nella piena disponibilità del signor , che riconoscerà alla moglie il termine di 6 mesi, per l'asporto dei suoi beni Controparte_1 personali, e di quelli concordati tra i coniugi.
8. In merito al mutuo relativo alla casa coniugale, il signor ha provveduto, in Controparte_1 data 29 luglio 2025, ad estinguere il mutuo medesimo, fino ad allora in essere presso
[...]
, con contestuale liberazione della moglie da tutti gli obblighi assunti dalla stessa, in CP_2 qualità di garante del medesimo.
9. Il signor dichiara che l'immobile sito a Legnano (MI), in Via Pietro Micca Controparte_1
n. 67, intestato alla OR è di esclusiva e definitiva proprietà della medesima, senza alcuna Pt_1 pretesa, al riguardo, da parte del marito. Al riguardo, le parti danno atto che ogni spesa ordinaria e straordinaria, afferente detto immobile, anche per tasse e imposte, dovrà essere integralmente sostenuta dalla OR stessa, come per legge. Pt_1
10. Il marito verserà, in favore della moglie, la somma di Euro 127.000,00 Euro, a titolo di una tantum, di cui Euro 20.000,00 verranno corrisposti entro 15 giorni dalla data di deposito della sentenza di omologa della separazione delle parti e, quanto ad Euro 107.000,00, verranno corrisposti entro 60 giorni dalla data di deposito della sentenza di omologa della separazione delle parti.
11. La OR si farà carico integralmente della manutenzione e dei pagamenti afferenti Pt_1 all'autovettura di sua proprietà, Volkswagen Polo, tg. EH 621 WK.
12. Il signor manterrà il nominativo della moglie tra i beneficiari Controparte_1 dell'assicurazione sanitaria in essere, alle condizioni ad oggi vigenti, fino al 30 giugno 2031. Spese di procedura compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza di comparizione, con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale di cui trattasi merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile, ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge, per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative, o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio concordatario a Lainate (MI) in data 19 luglio 1997.
2) Omologa le condizioni di separazione, inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni formulate dai coniugi, da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di lite al definitivo.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Delmonte
7) Manda alla Cancelleria, perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26 settembre 2025 da 1) Parte_1
Nata a Rho (MI) in data 08 maggio 1971 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] assistita dall'Avv. Barbara Uboldi presso la, quale ha eletto domicilio telematico all'indirizzo pec Email_1
e
2) Controparte_1
Nato a Rho (MI) in data 22 giugno 1970 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] assistito dall'Avv. Fabio Poloni e dall'Avv. Stefania Bergaglio presso cui ha eletto domicilio telematico, all'indirizzo pec e Email_2
Email_3
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario, celebrato a Lainate il 19 luglio 1997, trascritto in detto Comune al n. 52, anno 1997, parte II, serie A, in regime di separazione dei beni.
con le seguenti figlie:
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana;
Persona_1
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana;
Parte_2
, nata a [...] in data [...], cittadina italiana Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 26 settembre 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza, a margine dell'atto di matrimonio.
2. Il signor verserà, direttamente alle due figlie e Controparte_1 Pt_2 Pt_3 maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, entrambe dotate di un proprio conto corrente bancario, la somma di Euro 800,00 mensili per ciascuna, fino al raggiungimento della loro completa autonomia economica, con bonifico bancario, in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese, con rivalutazione annuale, secondo gli indici ISTAT costo vita.
3. Il signor , inoltre, verserà alla moglie, quale contributo al mantenimento delle Controparte_1 figlie e Euro 250,00 mensili per ciascuna (che, in sostanza, serviranno per cibo e Pt_2 Pt_3 beni per la casa, quali detersivi, sapone, ecc.), fino a che le stesse vivranno in casa con la mamma;
tali somme saranno pagate alla moglie, all'IBAN riferito al c/c della stessa, già noto alle parti, in via anticipata, entro il giorno 10 di ciascun mese.
4. In aggiunta a quanto sopra, il padre provvederà, per l'intero, al pagamento delle tasse universitarie e delle spese di istruzione delle due figlie e nonché delle loro spese Pt_2 Pt_3 sportive, concordate con le figlie stesse, che saranno sostenute in anticipo dal padre medesimo, al quale le ragazze esibiranno la documentazione attestante i pagamenti da eseguire
5. Il signor riconosce alla moglie la facoltà di continuare a vivere nell'attuale Controparte_1 casa coniugale, sita a Lainate (MI), in Via Cellini n. 10, di sua proprietà esclusiva, sino a quando la figlia più piccola terminerà gli studi e, comunque, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età della stessa. Da quella data, entro un anno solare, la OR dovrà lasciare l'immobile di Pt_1 cui trattasi.
6. In merito alla casa coniugale, il marito si farà carico di tutte le spese straordinarie e di quelle ordinarie, quali: esborsi per la manutenzione della casa, del giardino, della piscina, del riscaldamento e degli oneri eventualmente dovuti ad una domestica, nel limite di dieci ore settimanali, ove incaricata di riassettare la casa e che verrà saldata direttamente dal signor CP_1
. Parimenti verranno sostenuti dal marito gli importi dovuti a titolo di tasse e imposte
[...] comunali, relativi a detto immobile, nonché le spese per le utenze domestiche, d'intesa che, laddove tali spese dovessero subire un incremento annuo, in percentuale superiore al 5%, rispetto ai consumi medi degli ultimi tre anni (per ragioni non legate al normale e consueto consumo, ovvero ad aumenti dei costi dei consumi, indipendenti dalla OR , le parti si confronteranno in merito, per Pt_1 determinare un eventuale tetto massimo di contributo del marito, al riguardo.
7. Qualora la OR dovesse iniziare a convivere nella casa coniugale, con un suo nuovo Pt_1 compagno, con carattere di stabilità, la casa coniugale stessa tornerà nella piena disponibilità del signor , che riconoscerà alla moglie il termine di 6 mesi, per l'asporto dei suoi beni Controparte_1 personali, e di quelli concordati tra i coniugi.
8. In merito al mutuo relativo alla casa coniugale, il signor ha provveduto, in Controparte_1 data 29 luglio 2025, ad estinguere il mutuo medesimo, fino ad allora in essere presso
[...]
, con contestuale liberazione della moglie da tutti gli obblighi assunti dalla stessa, in CP_2 qualità di garante del medesimo.
9. Il signor dichiara che l'immobile sito a Legnano (MI), in Via Pietro Micca Controparte_1
n. 67, intestato alla OR è di esclusiva e definitiva proprietà della medesima, senza alcuna Pt_1 pretesa, al riguardo, da parte del marito. Al riguardo, le parti danno atto che ogni spesa ordinaria e straordinaria, afferente detto immobile, anche per tasse e imposte, dovrà essere integralmente sostenuta dalla OR stessa, come per legge. Pt_1
10. Il marito verserà, in favore della moglie, la somma di Euro 127.000,00 Euro, a titolo di una tantum, di cui Euro 20.000,00 verranno corrisposti entro 15 giorni dalla data di deposito della sentenza di omologa della separazione delle parti e, quanto ad Euro 107.000,00, verranno corrisposti entro 60 giorni dalla data di deposito della sentenza di omologa della separazione delle parti.
11. La OR si farà carico integralmente della manutenzione e dei pagamenti afferenti Pt_1 all'autovettura di sua proprietà, Volkswagen Polo, tg. EH 621 WK.
12. Il signor manterrà il nominativo della moglie tra i beneficiari Controparte_1 dell'assicurazione sanitaria in essere, alle condizioni ad oggi vigenti, fino al 30 giugno 2031. Spese di procedura compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza di comparizione, con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento, ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale di cui trattasi merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile, ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alle figlie non sono in contrasto con gli interessi delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge, per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto essere recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative, o di ordine pubblico,
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio concordatario a Lainate (MI) in data 19 luglio 1997.
2) Omologa le condizioni di separazione, inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni formulate dai coniugi, da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di lite al definitivo.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dr. Chiara Delmonte
7) Manda alla Cancelleria, perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate, affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 3.12.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG