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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/12/2025, n. 3368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3368 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 2982/2025
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
p.t., Convenuto contumace
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, l. n° 107/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, la parte ricorrente dichiarava di aver lavorato alle dipendenze del come docente in forza dei Controparte_1 seguenti contratti a tempo determinato: nell'a.s. 2021/2022 dal 13.10.2021 al
30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 dal 30.11.2022 al 30.06.2023; nell'a.s.
2023/2024 dal 3.10.2023 al 30.06.2024; nell'a.s. 2024/2025 dal 28.10.2024 al
30.06.2025.
Deduceva che, per il suddetto periodo non le era stata riconosciuta la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Ciò in quanto, in base alla disciplina vigente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-123 – DPCM del 23 settembre 2015 – DPCM 28 novembre 2016, tale beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine.
Ritenendo che tale disciplina fosse discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3 e 35 Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, la ricorrente proponeva l'odierno ricorso chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 per gli aa.ss. di servizio non di ruolo prestati e per l'effetto, condannare il alla CP_1 attribuzione del beneficio della Carta docente o, in via subordinata, al pagamento della somma di € 2.000,00 (500,00x4) per gli anni di servizio non di ruolo prestati.
Non si costituiva in giudizio il quale, verificata la regolarità della CP_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno può essere utilizzata per l'acquisto di (…)La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Come chiarito dal successivo DPCM 28.11.2016 all'art. 3 co. 1 “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute … i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'istituto della Carta Docente si inserisce, pertanto, nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Sulla stessa scia, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842).
Ebbene, alla luce delle disposizioni richiamate, la scelta compiuta dal legislatore nazionale di non attribuire il beneficio della “Carta Docenti” agli insegnanti non di ruolo è stata ritenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in contrasto con la normativa comunitaria in quanto “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21).
Questa conclusione appare in linea con i principi di diritto già da tempo sanciti dalla CGUE in relazione al divieto di disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, ribaditi dalla Suprema Corte in diverse pronunce nella quali si è affermato che un trattamento differenziato tra docenti di ruolo e precari sarebbe giustificato solo ove fondato su ragioni o differenze oggettive tali da rendere necessaria l'applicazione di una disciplina differenziata (Cass. lav. 16 luglio 2020 n° 15231;
Cass. n. 31150/19).
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Tale orientamento è stato successivamente superato da una recente pronuncia della Corte Di Giustizia UE secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” (cfr. CGUE, sezione X, 3.07.2025 n. 268, c-268/24).
A seguito di tale pronuncia resta superato, dunque, anche il limite posto dalla
Suprema Corte nella pronuncia n. 29961/23 al riconoscimento del diritto alla carta docente in favore dei docenti a tempo determinato la cui prestazione non si è svolta nell'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, il beneficio in parola dovrà essere riconosciuto anche in favore dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata.
Alla luce di quanto esposto, nonché della documentazione depositata dalla ricorrente (cfr. contratti all. ricorr.) la domanda deve essere accolta in relazione agli aa.ss. indicati in ricorso e, pertanto, dovrà riconoscersi il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, nella misura di € 2.000,00 per gli anni di servizio non di ruolo prestati, con condanna del convenuto ad adottare ogni consequenziale CP_1 adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “Carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo con applicazione di una maggiorazione del 10% per collegamenti ipertestuali ex art 4 co. 1 bis DM 55/14, sono poste a carico del convenuto in ragione del CP_1 perdurante inadempimento dello stesso anche a fronte del venir meno del contrasto giurisprudenziale (Cass. N. 29961 del 27.10.2023) che giustificava la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la fruizione CP_1 del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida CP_1 in € 1.133,00, già aumentate del 10% ex art. 4 co. 1 bis DM 55/14, oltre spese generali 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione.
Taranto, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli
Tribunale di Taranto REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE nella causa discussa all'udienza del 17.12.2025, promossa da rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Dibitonto Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Ministro in carica Controparte_1
p.t., Convenuto contumace
Oggetto: Carta elettronica ex art. 1, co. 121-123, l. n° 107/2015
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, la parte ricorrente dichiarava di aver lavorato alle dipendenze del come docente in forza dei Controparte_1 seguenti contratti a tempo determinato: nell'a.s. 2021/2022 dal 13.10.2021 al
30.06.2022; nell'a.s. 2022/2023 dal 30.11.2022 al 30.06.2023; nell'a.s.
2023/2024 dal 3.10.2023 al 30.06.2024; nell'a.s. 2024/2025 dal 28.10.2024 al
30.06.2025.
Deduceva che, per il suddetto periodo non le era stata riconosciuta la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali. Ciò in quanto, in base alla disciplina vigente di cui alla l. n. 107/2015, art. 1, co. 121-123 – DPCM del 23 settembre 2015 – DPCM 28 novembre 2016, tale beneficio viene riconosciuto ai soli docenti di ruolo a tempo pieno o part-time, con esclusione quindi, dei docenti assunti a termine.
Ritenendo che tale disciplina fosse discriminatoria per contrasto con il diritto comunitario, con gli artt. 3 e 35 Cost. e con gli artt. 63 e 64 del CCNL di categoria, la ricorrente proponeva l'odierno ricorso chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” nella misura di € 500,00 per gli aa.ss. di servizio non di ruolo prestati e per l'effetto, condannare il alla CP_1 attribuzione del beneficio della Carta docente o, in via subordinata, al pagamento della somma di € 2.000,00 (500,00x4) per gli anni di servizio non di ruolo prestati.
Non si costituiva in giudizio il quale, verificata la regolarità della CP_1 notifica, veniva dichiarata la contumacia.
La causa veniva discussa all'odierna udienza e decisa con la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi che seguono.
La normativa di riferimento in materia di “Carta docenti” è rappresentata dall'art. 1, co. 121, L. 13 luglio 2015, n. 107 il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno può essere utilizzata per l'acquisto di (…)La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Come chiarito dal successivo DPCM 28.11.2016 all'art. 3 co. 1 “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni Scolastiche Statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute … i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
L'istituto della Carta Docente si inserisce, pertanto, nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti scolastici.
L'art. 282 del d. lgs. n. 297/1994 stabilisce, al comma 1, che “l'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente (…) inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari;
come approfondimento della preparazione didattica;
come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica”.
Sulla stessa scia, secondo l'art. 63 del CCNL di comparto, “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane»; la disposizione aggiunge altresì che “l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”
e che tale formazione si realizza “anche attraverso strumenti che consentono l'accesso a percorsi universitari, per favorire l'arricchimento e la mobilità professionale”; precisandosi poi ancora, al comma 2, l'impegno a realizzare “una formazione dei docenti in servizio organica e collegata ad un impegno di prestazione professionale che contribuisca all'accrescimento delle competenze richieste dal ruolo”.
L'art. 64 del medesimo CCNL afferma poi che “la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
È indubbio che il diritto-dovere formativo proclamato e ribadito dalle norme citate riguardi non solo il personale di ruolo, ma anche i precari, non essendovi nessuna distinzione in tal senso nella normativa citata (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 16 marzo 2022, n. 1842).
Ebbene, alla luce delle disposizioni richiamate, la scelta compiuta dal legislatore nazionale di non attribuire il beneficio della “Carta Docenti” agli insegnanti non di ruolo è stata ritenuta dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, in contrasto con la normativa comunitaria in quanto “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_1 tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza” (cfr. CGUE, sezione VI, ord. 18 maggio 2022, c-450/21).
Questa conclusione appare in linea con i principi di diritto già da tempo sanciti dalla CGUE in relazione al divieto di disparità di trattamento tra docenti di ruolo e precari, ribaditi dalla Suprema Corte in diverse pronunce nella quali si è affermato che un trattamento differenziato tra docenti di ruolo e precari sarebbe giustificato solo ove fondato su ragioni o differenze oggettive tali da rendere necessaria l'applicazione di una disciplina differenziata (Cass. lav. 16 luglio 2020 n° 15231;
Cass. n. 31150/19).
Fermo quanto detto, con specifico riferimento alla Carta docente ed alle problematiche giuridiche ed interpretative ad essa connessa si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 29961 del 27.10.2023.
Con tale approdo la Suprema Corte ha affermato i seguenti principi di diritto:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n.
107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma
1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Tale orientamento è stato successivamente superato da una recente pronuncia della Corte Di Giustizia UE secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro
CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva.” (cfr. CGUE, sezione X, 3.07.2025 n. 268, c-268/24).
A seguito di tale pronuncia resta superato, dunque, anche il limite posto dalla
Suprema Corte nella pronuncia n. 29961/23 al riconoscimento del diritto alla carta docente in favore dei docenti a tempo determinato la cui prestazione non si è svolta nell'intero anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale richiamata, il beneficio in parola dovrà essere riconosciuto anche in favore dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata.
Alla luce di quanto esposto, nonché della documentazione depositata dalla ricorrente (cfr. contratti all. ricorr.) la domanda deve essere accolta in relazione agli aa.ss. indicati in ricorso e, pertanto, dovrà riconoscersi il suo diritto all'attribuzione del beneficio economico della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, nella misura di € 2.000,00 per gli anni di servizio non di ruolo prestati, con condanna del convenuto ad adottare ogni consequenziale CP_1 adempimento per garantire l'effettiva fruizione del suddetto beneficio economico mediante accredito su “Carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo con applicazione di una maggiorazione del 10% per collegamenti ipertestuali ex art 4 co. 1 bis DM 55/14, sono poste a carico del convenuto in ragione del CP_1 perdurante inadempimento dello stesso anche a fronte del venir meno del contrasto giurisprudenziale (Cass. N. 29961 del 27.10.2023) che giustificava la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Miriam Fanelli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Accoglie il ricorso e dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento del beneficio economico di cui alla c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso e, per l'effetto, condanna il convenuto a garantire la fruizione CP_1 del suddetto beneficio mediante accredito su “carta docente”, con le stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato;
2. Condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio che liquida CP_1 in € 1.133,00, già aumentate del 10% ex art. 4 co. 1 bis DM 55/14, oltre spese generali 15%, IVA e CAP come per legge con distrazione.
Taranto, 17.12.2025
Il Giudice dott.ssa Miriam Fanelli