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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 20/11/2025, n. 1017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 1017 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1205/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1205/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Algieri Angelo e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Cicchitelli Giovanni, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Torsi Ugo Controparte_1 C.F._2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 07.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.11.2025)
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale, compensi avvocato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita – previa trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica ex art. 38, comma 3, del Regio decreto-legge del 27/11/1933 – n. 1578 per pagina 1 di 8 valutare la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari e/o di altro tipo a carico di controparte, contrariis reiectis:
- in via principale, dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado “Ricorso ex art. 281-decies c.p.c.” del 02/02/2024, proposto dallo Parte_2
a ministero dell'avv. Ugo Torsi, contro la IG.ra , e per l'effetto
[...] CP_1 Parte_1
altresì dichiarare l'insanabile nullità della relativa sentenza del Tribunale di Asti – Sez. Civile –
G.O.T. Dott. Salvatore Sorgi – n. 511/2024, pubbl. il 11/07/2024 – R.G. n. 219/2024 – Repert.
n. 907/2024 del 11/07/2024, senza rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass. n. 21219 del
20/10/2016);
- in via subordinata, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado “Ricorso ex art. 281-decies c.p.c.” del 02/02/2024, proposto dallo Parte_2
a ministero dell'avv. Ugo Torsi, contro la IG.ra , e per l'effetto
[...] CP_1 Parte_1
altresì dichiarare la nullità della relativa sentenza del Tribunale di Asti – Sez. Civile – G.O.T.
Dott. Salvatore Sorgi – n. 511/2024, pubbl. il 11/07/2024 – R.G. n. 219/2024 – Repert.
n. 907/2024 del 11/07/2024, rimettendo la causa al primo giudice ex art. 354, comma I, c.p.c. (in questo senso App. Lecce, Sez. II, 21/07/2020, n. 717);
- in via ulteriormente gradata, comunque dichiarare nulla/riformare la sentenza del Tribunale di
Asti – Sez. Civile – G.O.T. Dott. Salvatore Sorgi – n. 511/2024, pubbl. il 11/07/2024 – R.G.
n. 219/2024 – Repert. n. 907/2024 del 11/07/2024 e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, accertare e dichiarare la nullità della sentenza in quanto emessa da tribunale in composizione monocratica piuttosto che collegiale e rimettere la causa al primo giudice, ovvero l'incompetenza del Tribunale di Asti per violazione del foro inderogabile del consumatore (foro competente Tribunale di Tivoli), ovvero ancora il bis in idem e, comunque,
l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avversarie come in narrativa contestate, nonché
l'insussistenza del diritto dell'appellato a vedersi liquidati i propri compensi nel presente processo, con ogni ulteriore conseguente provvedimento;
in estremo subordine, comunque, rimodulare la condanna e ricondurre il quantum della somma dovuta a Giustizia;
- in ogni caso: con applicazione all'appellato avv. dell'art. 120 c.p.c., Parte_2 CP_1 rubricato “Pubblicità della sentenza”, giacché l'appellante ha avuto un rilevante danno d'immagine nell'ambito dello ove lavora e tuttora rischia il Controparte_2
pagina 2 di 8 licenziamento, in ambito giudiziario e in ambito sociale;
con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente Parte_2 CP_1
giudizio, oltre accessori, anche della fase cautelare/inibitoria (Cass. Ord. n. 3180 dell'8 febbraio
2025), che ha visto sconfitto l'appellato/resistente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari e altresì con condanna dell'appellato/resistente avv. ex art. 96 c.p.c., anche ex officio”. Parte_2 CP_1
Per l'appellato Controparte_1
“- rigettare il presente gravame perché inammissibile e, in ogni caso, perché infondato tanto in fatto quanto in diritto, per le motivazioni tutte ampiamente dedotte in premessa;
- per l'effetto confermare integralmente la Sentenza n. 511/2024 emessa dal Tribunale di Asti, in data 11.07.2024, notificata in pari data;
- condannare parte appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di causa comprese quelle relative alla fase cautelare.
Voglia altresì:
• stigmatizzare formalmente la condotta di controparte, rilevando l'illegittimità della pubblicazione della fotografia e delle espressioni denigratorie rivolte all'avv. ; Parte_2
• ordinare la rimozione di ogni fotografia o materiale lesivo pubblicato da controparte;
• valutare l'opportunità di segnalare tali condotte al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per gli eventuali profili deontologici;
• riconoscere il grave danno all'immagine e alla reputazione subito dall'avv. , Parte_2
disponendo altresì, ex art. 120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza a tutela della sua dignità e professionalità”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'Avv. conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento in suo favore dei compensi dovuti
[...] fino al 20.07.2023 (data di revoca dell'incarico) per l'opera professionale svolta nel pagina 3 di 8 procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1741/2021 R.G. e nell'ambito del giudizio di cognizione n. 261/2023 R.G. che quantificava in € 4.352,50 per anticipazioni ed
€ 20.516,00 per compensi, oltre accessori di legge.
A fondamento della domanda deduceva che: aveva assistito nell'ambito di un Parte_1
procedimento ex art. 696 bis c.p.c in un caso di malpractice medica;
aveva quindi introdotto il successivo procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nel corso del quale la cliente aveva revocato l'incarico professionale per conferirlo ad altro difensore;
nel corso dei due giudizi aveva anticipato esposti (C.U., compensi CTU ecc.) per complessivi € 4.352,50.
non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_1
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 511/2024 pubblicata l'11.07.2024 accoglieva il ricorso e per l'effetto:
- condannava al pagamento in favore dell'Avv. di € 20.516,00 oltre Parte_1 Parte_2 accessori di legge per compensi ed € 4.352,50 per spese anticipate;
- rigettava la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c.; Pt_1
- condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite che quantificava in € 5.077,00.
Il Tribunale riteneva documentato il conferimento dell'incarico e la prestazione professionale complessivamente svolta.
Riteneva parimenti documentate le spese anticipate dal difensore pari ad € 4.352,50.
Riteneva conforme ai criteri di calcolo previsti dal d.m. 55/2014 l'importo richiesto in pagamento, in applicazione dei valori medi previsti per le causa dal valore indeterminabile (tale essendo il valore dichiarato nei giudizi presupposti, ex art. 5 DM 55/2014).
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
proponeva gravame, premettendo di essere rimasta incolpevolmente contumace Parte_1
nel procedimento di primo grado in quanto il ricorso introduttivo era stato notificato ad un indirizzo (ON, RM, via Adriano, n. 6) diverso da quello di effettiva residenza anagrafica
, RM, Via Marco Aurelio, n. 44). Persona_1
pagina 4 di 8 Deduceva di essere venuta a conoscenza della sentenza solo in data 22/10/2024, allorquando al proprio datore di lavoro, Notaio Dott. , era stato notificato, in qualità di terzo, il Persona_2
pignoramento dello stipendio.
Deduceva che a causa della notificazione del pignoramento presso lo studio notarile aveva subito un danno d'immagine nonché il rischio di licenziamento presso lo Studio in cui lavorava.
Con il primo motivo contestava la nota in data 25.10.2024 dell'Avv. nella parte in Parte_2 cui quest'ultimo aveva dedotto l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Rilevava che in caso di incolpevole contumacia il termine sarebbe dovuto decorrere dall'effettiva conoscenza della sentenza e che, nel caso di specie, il termine non fosse ancora decorso.
Con il secondo motivo deduceva l'invalidità (inesistenza o nullità) della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con conseguente incolpevolezza della contumacia e nullità della sentenza di primo grado.
Sosteneva che la notificazione eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario o a soggetti diversi “da quelli dovuti” comportava l'inesistenza della stessa e, di conseguenza, l'insanabile nullità della relativa sentenza. Ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuto giungere anche in caso di mera nullità della notificazione, con l'unica differenza che in quest'ultima ipotesi si sarebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
Con il terzo composito motivo deduceva:
(a) la nullità della sentenza impugnata venendo in rilievo una controversia ex art. 14 d.lgs.
150/2011 che avrebbe dovuto essere decisa in forma collegiale anziché monocratica;
b) la nullità di tutte le clausole sfavorevoli al consumatore contenute nella scrittura privata, datata
02/07/2020, intercorsa tra lo e (con particolare Parte_3 Parte_1
riferimento agli artt.
3.3 e 4.1) e la conseguente violazione del foro inderogabile del consumatore
(Tribunale di Tivoli);
c) la non debenza degli importi richiesti in pagamento.
Con riferimento a tale ultima questione rilevava che:
pagina 5 di 8 - il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non aveva portato ad alcuna conciliazione e quindi ad alcun risparmio di spesa per;
Parte_1
- le pretese azionate dall'Avv. sia per l' conciliativo sia per il ricorso ex Parte_2 CP_3
art. 702 bis c.p.c. sarebbero divenute certe, liquide ed esigibili solo all'esito della definizione del procedimento presupposto (ancora pendente alla data della proposizione dell'appello);
- il presente giudizio sarebbe una “sorta di bis in idem” del procedimento instaurato innanzi il
Tribunale di Asti n. 261/2023 R.G..
Con il quarto motivo, chiedeva che l'Avv. venisse condannato anche d'ufficio ex Parte_2
l'art. 96 c.p.c. sull'assunto che lo stesso non si era premurato di verificare la residenza dell'assistita, al fine di consentire la notifica degli atti processuali.
IV) Difese dell'Avv. . Parte_2
L'Avv. contestava il gravame nella sua integralità, sostenendo la validità delle Parte_2
notifiche.
Nello specifico, richiamando i principi Corte di cassazione n. 8463/2023, evidenziava l'esistenza di un legame inequivocabile tra l'appellante e l'indirizzo di notifica: a) l'indirizzo di “Via
Adriano, n. 6, ON CE (RM)” era stato dichiarato da sin dall'inizio Parte_1
del procedimento e successivamente confermato, b) la notifica dell'atto introduttivo era stata ricevuta dalla madre, sig.ra dichiaratasi abilitata alla ricezione;
c) nella cassetta Persona_3
postale era indicato il nome della destinataria.
Rilevava che il certificato storico di residenza di mostrava un costante e Parte_1
inspiegabile alternarsi tra i due indirizzi, mettendo in luce la volontà di realizzare un contesto di incertezza e ambiguità.
Tanto esposto, richiamava il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche, essendo consentito il loro superamento in presenza di altre evidenze oggettive.
Evidenziava che, a seguito delle modifiche introdotte con la c.d. riforma Cartabia, per la definizione del procedimento ex art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 era prevista la competenza del tribunale in composizione monocratica.
pagina 6 di 8 Rilevava l'inammissibilità dell'asserita violazione del foro inderogabile del consumatore in quanto tardivamente proposta in appello.
Osservava infine che: il diritto al compenso sorgeva per effetto della prestazione, indipendentemente dall'esito del procedimento presupposto;
il credito vantato era conforme alle tariffe forensi vigenti;
non ricorreva il dedotto bis in idem.
Riteneva infondata la domanda di condanna per lite temeraria, sostenendo, al contrario, che fosse stata la condotta processuale dell'appellante ad integrare gli estremi dell'abuso del processo atteso che aveva revocato inspiegabilmente il mandato, si era rifiutata di pagare il Parte_1
compenso, aveva ostacolato le notifiche e aveva respinto qualsiasi soluzione conciliativa.
V) Decisione della Corte.
Il presente giudizio ha avuto origine dall'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Asti emessa all'esito del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 150 del 2011
(decreto semplificazione dei riti civili).
Giova premettere che tale normativa disciplina le controversie in materia di liquidazione dei compensi dell'avvocato in materia civile e prevede per le stesse l'applicazione nelle norme sul rito semplificato di cognizione.
L'ultimo comma della norma in esame dispone testualmente “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Tale previsione introduce un espresso limite all'impugnabilità della decisione del giudice di primo grado, con conseguente inappellabilità della medesima.
Ne deriva che il presente gravame deve dichiararsi inammissibile.
Nel caso di specie non trova nemmeno applicazione l'art. 101, co. 2 c.p.c. che impone al giudice di instaurare il contraddittorio tra le parti laddove intenda porre a fondamento della propria decisione una questione rilevata d'ufficio (al fine di evitare le c.d. sentenze della terza via).
Sul punto, infatti, si è pronunciata più volte la Cassazione (Ordinanza n. 19372 del 29.09.2015 e
Ordinanza n. 6218 del 04.03.2019) che ha rilevato che la suddetta norma fa riferimento a questioni “che sono idonee a comportare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale” e che, per tale ragione, deve essere garantito il diritto di difesa delle parti. Tuttavia, la medesima ratio non sussiste laddove la questione sia di esclusiva rilevanza processuale, gravando sulle parti l'onere di avere “autonoma consapevolezza degli incombenti a cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”.
pagina 7 di 8
Non si ravvisano nelle condotte processuali delle parti elementi che possano integrare illeciti disciplinari. Parimenti si ritiene che le espressioni utilizzate negli atti processuali non eccedano i fini meramente difensivi, ragione per la quale deve essere disattesa l'istanza ex art. 89 c.p.c. di parte appellata.
Stante l'inammissibilità dell'appello tutte le altre questioni devono ritenersi assorbite.
VI) Le spese di lite
Tenuto conto del fatto che il presente giudizio di appello si è concluso con una declaratoria di inammissibilità del gravame, che l'inammissibilità attiene ad una questione di carattere prettamente processuale e che nemmeno parte appellata ha rilevato la relativa questione, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 l'appellante è tenuta versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Asti
n. 511/2024 pubblicata l'11.07.2024;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente gravame;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12/11/2025
Minuta redatta in collaborazione con il MOT Dott.ssa Stefania Varvello
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Torino
Sez. Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Rossana Zappasodi Presidente dott.ssa Anna Bonfilio Consigliere dott.ssa Paola Ferrari Bravo Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1205/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Algieri Angelo e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Cicchitelli Giovanni, appellante contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Torsi Ugo Controparte_1 C.F._2
appellato
Ordinanza monocratica ex art. 352 c.p.c. di rimessione in decisione dep. 07.11.2025 a seguito di udienza svolta mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. (con termine per note sino al
06.11.2025)
OGGETTO: prestazione d'opera intellettuale, compensi avvocato
CONCLUSIONI
Per l'appellante : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita – previa trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica ex art. 38, comma 3, del Regio decreto-legge del 27/11/1933 – n. 1578 per pagina 1 di 8 valutare la sussistenza di eventuali illeciti disciplinari e/o di altro tipo a carico di controparte, contrariis reiectis:
- in via principale, dichiarare l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado “Ricorso ex art. 281-decies c.p.c.” del 02/02/2024, proposto dallo Parte_2
a ministero dell'avv. Ugo Torsi, contro la IG.ra , e per l'effetto
[...] CP_1 Parte_1
altresì dichiarare l'insanabile nullità della relativa sentenza del Tribunale di Asti – Sez. Civile –
G.O.T. Dott. Salvatore Sorgi – n. 511/2024, pubbl. il 11/07/2024 – R.G. n. 219/2024 – Repert.
n. 907/2024 del 11/07/2024, senza rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (cfr. Cass. n. 21219 del
20/10/2016);
- in via subordinata, dichiarare la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado “Ricorso ex art. 281-decies c.p.c.” del 02/02/2024, proposto dallo Parte_2
a ministero dell'avv. Ugo Torsi, contro la IG.ra , e per l'effetto
[...] CP_1 Parte_1
altresì dichiarare la nullità della relativa sentenza del Tribunale di Asti – Sez. Civile – G.O.T.
Dott. Salvatore Sorgi – n. 511/2024, pubbl. il 11/07/2024 – R.G. n. 219/2024 – Repert.
n. 907/2024 del 11/07/2024, rimettendo la causa al primo giudice ex art. 354, comma I, c.p.c. (in questo senso App. Lecce, Sez. II, 21/07/2020, n. 717);
- in via ulteriormente gradata, comunque dichiarare nulla/riformare la sentenza del Tribunale di
Asti – Sez. Civile – G.O.T. Dott. Salvatore Sorgi – n. 511/2024, pubbl. il 11/07/2024 – R.G.
n. 219/2024 – Repert. n. 907/2024 del 11/07/2024 e conseguentemente, in accoglimento dei motivi di gravame proposti, accertare e dichiarare la nullità della sentenza in quanto emessa da tribunale in composizione monocratica piuttosto che collegiale e rimettere la causa al primo giudice, ovvero l'incompetenza del Tribunale di Asti per violazione del foro inderogabile del consumatore (foro competente Tribunale di Tivoli), ovvero ancora il bis in idem e, comunque,
l'infondatezza in fatto e in diritto delle pretese avversarie come in narrativa contestate, nonché
l'insussistenza del diritto dell'appellato a vedersi liquidati i propri compensi nel presente processo, con ogni ulteriore conseguente provvedimento;
in estremo subordine, comunque, rimodulare la condanna e ricondurre il quantum della somma dovuta a Giustizia;
- in ogni caso: con applicazione all'appellato avv. dell'art. 120 c.p.c., Parte_2 CP_1 rubricato “Pubblicità della sentenza”, giacché l'appellante ha avuto un rilevante danno d'immagine nell'ambito dello ove lavora e tuttora rischia il Controparte_2
pagina 2 di 8 licenziamento, in ambito giudiziario e in ambito sociale;
con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente Parte_2 CP_1
giudizio, oltre accessori, anche della fase cautelare/inibitoria (Cass. Ord. n. 3180 dell'8 febbraio
2025), che ha visto sconfitto l'appellato/resistente, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. nei confronti dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari e altresì con condanna dell'appellato/resistente avv. ex art. 96 c.p.c., anche ex officio”. Parte_2 CP_1
Per l'appellato Controparte_1
“- rigettare il presente gravame perché inammissibile e, in ogni caso, perché infondato tanto in fatto quanto in diritto, per le motivazioni tutte ampiamente dedotte in premessa;
- per l'effetto confermare integralmente la Sentenza n. 511/2024 emessa dal Tribunale di Asti, in data 11.07.2024, notificata in pari data;
- condannare parte appellante al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.;
- condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di causa comprese quelle relative alla fase cautelare.
Voglia altresì:
• stigmatizzare formalmente la condotta di controparte, rilevando l'illegittimità della pubblicazione della fotografia e delle espressioni denigratorie rivolte all'avv. ; Parte_2
• ordinare la rimozione di ogni fotografia o materiale lesivo pubblicato da controparte;
• valutare l'opportunità di segnalare tali condotte al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente per gli eventuali profili deontologici;
• riconoscere il grave danno all'immagine e alla reputazione subito dall'avv. , Parte_2
disponendo altresì, ex art. 120 c.p.c., la pubblicazione della sentenza a tutela della sua dignità e professionalità”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I) Sulle domande e sulle difese delle parti nel primo grado di giudizio.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., l'Avv. conveniva in giudizio Controparte_1 Pt_1
chiedendo che la stessa fosse condannata al pagamento in suo favore dei compensi dovuti
[...] fino al 20.07.2023 (data di revoca dell'incarico) per l'opera professionale svolta nel pagina 3 di 8 procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 1741/2021 R.G. e nell'ambito del giudizio di cognizione n. 261/2023 R.G. che quantificava in € 4.352,50 per anticipazioni ed
€ 20.516,00 per compensi, oltre accessori di legge.
A fondamento della domanda deduceva che: aveva assistito nell'ambito di un Parte_1
procedimento ex art. 696 bis c.p.c in un caso di malpractice medica;
aveva quindi introdotto il successivo procedimento ex art. 702 bis c.p.c. nel corso del quale la cliente aveva revocato l'incarico professionale per conferirlo ad altro difensore;
nel corso dei due giudizi aveva anticipato esposti (C.U., compensi CTU ecc.) per complessivi € 4.352,50.
non si costituiva in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia. Parte_1
II) Sulla sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Asti, con sentenza n. 511/2024 pubblicata l'11.07.2024 accoglieva il ricorso e per l'effetto:
- condannava al pagamento in favore dell'Avv. di € 20.516,00 oltre Parte_1 Parte_2 accessori di legge per compensi ed € 4.352,50 per spese anticipate;
- rigettava la domanda di condanna di ex art. 96 c.p.c.; Pt_1
- condannava la convenuta al pagamento delle spese di lite che quantificava in € 5.077,00.
Il Tribunale riteneva documentato il conferimento dell'incarico e la prestazione professionale complessivamente svolta.
Riteneva parimenti documentate le spese anticipate dal difensore pari ad € 4.352,50.
Riteneva conforme ai criteri di calcolo previsti dal d.m. 55/2014 l'importo richiesto in pagamento, in applicazione dei valori medi previsti per le causa dal valore indeterminabile (tale essendo il valore dichiarato nei giudizi presupposti, ex art. 5 DM 55/2014).
III) Motivi di appello proposti da . Parte_1
proponeva gravame, premettendo di essere rimasta incolpevolmente contumace Parte_1
nel procedimento di primo grado in quanto il ricorso introduttivo era stato notificato ad un indirizzo (ON, RM, via Adriano, n. 6) diverso da quello di effettiva residenza anagrafica
, RM, Via Marco Aurelio, n. 44). Persona_1
pagina 4 di 8 Deduceva di essere venuta a conoscenza della sentenza solo in data 22/10/2024, allorquando al proprio datore di lavoro, Notaio Dott. , era stato notificato, in qualità di terzo, il Persona_2
pignoramento dello stipendio.
Deduceva che a causa della notificazione del pignoramento presso lo studio notarile aveva subito un danno d'immagine nonché il rischio di licenziamento presso lo Studio in cui lavorava.
Con il primo motivo contestava la nota in data 25.10.2024 dell'Avv. nella parte in Parte_2 cui quest'ultimo aveva dedotto l'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Rilevava che in caso di incolpevole contumacia il termine sarebbe dovuto decorrere dall'effettiva conoscenza della sentenza e che, nel caso di specie, il termine non fosse ancora decorso.
Con il secondo motivo deduceva l'invalidità (inesistenza o nullità) della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado con conseguente incolpevolezza della contumacia e nullità della sentenza di primo grado.
Sosteneva che la notificazione eseguita in luogo diverso dalla residenza anagrafica del destinatario o a soggetti diversi “da quelli dovuti” comportava l'inesistenza della stessa e, di conseguenza, l'insanabile nullità della relativa sentenza. Ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuto giungere anche in caso di mera nullità della notificazione, con l'unica differenza che in quest'ultima ipotesi si sarebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice.
Con il terzo composito motivo deduceva:
(a) la nullità della sentenza impugnata venendo in rilievo una controversia ex art. 14 d.lgs.
150/2011 che avrebbe dovuto essere decisa in forma collegiale anziché monocratica;
b) la nullità di tutte le clausole sfavorevoli al consumatore contenute nella scrittura privata, datata
02/07/2020, intercorsa tra lo e (con particolare Parte_3 Parte_1
riferimento agli artt.
3.3 e 4.1) e la conseguente violazione del foro inderogabile del consumatore
(Tribunale di Tivoli);
c) la non debenza degli importi richiesti in pagamento.
Con riferimento a tale ultima questione rilevava che:
pagina 5 di 8 - il procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non aveva portato ad alcuna conciliazione e quindi ad alcun risparmio di spesa per;
Parte_1
- le pretese azionate dall'Avv. sia per l' conciliativo sia per il ricorso ex Parte_2 CP_3
art. 702 bis c.p.c. sarebbero divenute certe, liquide ed esigibili solo all'esito della definizione del procedimento presupposto (ancora pendente alla data della proposizione dell'appello);
- il presente giudizio sarebbe una “sorta di bis in idem” del procedimento instaurato innanzi il
Tribunale di Asti n. 261/2023 R.G..
Con il quarto motivo, chiedeva che l'Avv. venisse condannato anche d'ufficio ex Parte_2
l'art. 96 c.p.c. sull'assunto che lo stesso non si era premurato di verificare la residenza dell'assistita, al fine di consentire la notifica degli atti processuali.
IV) Difese dell'Avv. . Parte_2
L'Avv. contestava il gravame nella sua integralità, sostenendo la validità delle Parte_2
notifiche.
Nello specifico, richiamando i principi Corte di cassazione n. 8463/2023, evidenziava l'esistenza di un legame inequivocabile tra l'appellante e l'indirizzo di notifica: a) l'indirizzo di “Via
Adriano, n. 6, ON CE (RM)” era stato dichiarato da sin dall'inizio Parte_1
del procedimento e successivamente confermato, b) la notifica dell'atto introduttivo era stata ricevuta dalla madre, sig.ra dichiaratasi abilitata alla ricezione;
c) nella cassetta Persona_3
postale era indicato il nome della destinataria.
Rilevava che il certificato storico di residenza di mostrava un costante e Parte_1
inspiegabile alternarsi tra i due indirizzi, mettendo in luce la volontà di realizzare un contesto di incertezza e ambiguità.
Tanto esposto, richiamava il valore meramente presuntivo delle risultanze anagrafiche, essendo consentito il loro superamento in presenza di altre evidenze oggettive.
Evidenziava che, a seguito delle modifiche introdotte con la c.d. riforma Cartabia, per la definizione del procedimento ex art. 14 del D.lgs. n. 150/2011 era prevista la competenza del tribunale in composizione monocratica.
pagina 6 di 8 Rilevava l'inammissibilità dell'asserita violazione del foro inderogabile del consumatore in quanto tardivamente proposta in appello.
Osservava infine che: il diritto al compenso sorgeva per effetto della prestazione, indipendentemente dall'esito del procedimento presupposto;
il credito vantato era conforme alle tariffe forensi vigenti;
non ricorreva il dedotto bis in idem.
Riteneva infondata la domanda di condanna per lite temeraria, sostenendo, al contrario, che fosse stata la condotta processuale dell'appellante ad integrare gli estremi dell'abuso del processo atteso che aveva revocato inspiegabilmente il mandato, si era rifiutata di pagare il Parte_1
compenso, aveva ostacolato le notifiche e aveva respinto qualsiasi soluzione conciliativa.
V) Decisione della Corte.
Il presente giudizio ha avuto origine dall'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Asti emessa all'esito del procedimento instaurato ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. N. 150 del 2011
(decreto semplificazione dei riti civili).
Giova premettere che tale normativa disciplina le controversie in materia di liquidazione dei compensi dell'avvocato in materia civile e prevede per le stesse l'applicazione nelle norme sul rito semplificato di cognizione.
L'ultimo comma della norma in esame dispone testualmente “La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”. Tale previsione introduce un espresso limite all'impugnabilità della decisione del giudice di primo grado, con conseguente inappellabilità della medesima.
Ne deriva che il presente gravame deve dichiararsi inammissibile.
Nel caso di specie non trova nemmeno applicazione l'art. 101, co. 2 c.p.c. che impone al giudice di instaurare il contraddittorio tra le parti laddove intenda porre a fondamento della propria decisione una questione rilevata d'ufficio (al fine di evitare le c.d. sentenze della terza via).
Sul punto, infatti, si è pronunciata più volte la Cassazione (Ordinanza n. 19372 del 29.09.2015 e
Ordinanza n. 6218 del 04.03.2019) che ha rilevato che la suddetta norma fa riferimento a questioni “che sono idonee a comportare nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale” e che, per tale ragione, deve essere garantito il diritto di difesa delle parti. Tuttavia, la medesima ratio non sussiste laddove la questione sia di esclusiva rilevanza processuale, gravando sulle parti l'onere di avere “autonoma consapevolezza degli incombenti a cui la norma di rito subordina l'esercizio delle domande giudiziali”.
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Non si ravvisano nelle condotte processuali delle parti elementi che possano integrare illeciti disciplinari. Parimenti si ritiene che le espressioni utilizzate negli atti processuali non eccedano i fini meramente difensivi, ragione per la quale deve essere disattesa l'istanza ex art. 89 c.p.c. di parte appellata.
Stante l'inammissibilità dell'appello tutte le altre questioni devono ritenersi assorbite.
VI) Le spese di lite
Tenuto conto del fatto che il presente giudizio di appello si è concluso con una declaratoria di inammissibilità del gravame, che l'inammissibilità attiene ad una questione di carattere prettamente processuale e che nemmeno parte appellata ha rilevato la relativa questione, si ritiene che le spese di lite debbano essere integralmente compensate tra le parti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 l'appellante è tenuta versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Torino, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile l'appello avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Asti
n. 511/2024 pubblicata l'11.07.2024;
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente gravame;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 a carico di . Parte_1
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 12/11/2025
Minuta redatta in collaborazione con il MOT Dott.ssa Stefania Varvello
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Ferrari Bravo Dott.ssa Rossana Zappasodi
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