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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 539/2023, posta in d e cision e n ell'udienza collegiale 26 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lisa Vadini, Enrico Raimondi e Marco Savini
appellante
contro
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Luccitti appellata
e contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Franchi altra appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1589/2022 del Tribunale di Pescara pubblicata l'1 dicembre 2022.
All'udienza tenutasi in data 26 novembre 2024 in trattazione scritta, second o q uanto p revisto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in co nsiderazione d el d a nn o grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, p er le ra gion i esposte n ella premessa del presente atto;
b) in via istruttoria, dare atto della documentazione offerta in comunicazione;
c) nel merito,
• in via principale, riformare integralmente la sentenza n. 1 589 /202 2 – R.G. 6 71/2 021 d el
Tribunale di Pescara per i motivi di appello sopra esposti ed accogliere tutte le domande dell'attore formulate in primo grado;
• in via subordinata, riformare la sentenza n. 1589/2022 – R.G. 6 71 /20 21 d el Trib una le d i
Pescara per i motivi di appello sopra esposti ed accogliere la domanda risarcitoria dell'appellante nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
• con vittoria di spese e competenze.”
Conclusioni dell'appellata in citazione e non modificate: Controparte_1
pag. 2/16 “Voglia L'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei suesposti motivi e rigettata ogni contraria domanda, eccezione, dedizione, istanza e produzione:
- In via preliminare, respingere la richiesta d i sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per inesistenza dei necessari gravi e fondati motivi idonei a d eroga re a lla reg ola generale dell'esecuzione provvisoria delle sentenze, non sussistendo né il fumus boni iuris n é il periculum in mora;
- In via principale, rigettare l'appello e tutte le domande, ivi comprese le ista n ze istru ttorie, proposte dall'appellante perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, così confermando la sentenza impugnata n. 158/25022 emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio iscritto al n. 671/2021 Rgc.
Con vittoria di spesa e competenza del doppio grado di giudizio ”.
Conclusioni dell'appellata in citazione e non modificate: Controparte_2
“Piaccia alla giustizia dell'On. Corte,
Invia preliminare:
-Rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado formulata dal Sig. Parte_1
perché astratta e infondata nei presupposti di fumus e periculum, in co nformità a lle rag ion i illustrate nel paragrafo di riferimento;
In via principale:
-Rigettare integralmente l'appello interposto dal Sig. per le motivazioni in fa tto e Parte_1 in diritto enunciate nei capitoli di riferimento;
e per l'effetto,
-Confermare in ogni suo capo la sentenza n. 589/2022 pubblicata in data 01.12.202 2 d ell'On.
Tribunale di Pescara;
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite rela tive a l seco ndo
grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
pag. 3/16
1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1589/2022 pubblicata in data 1 dicembre 2022 il
Tribunale di Pescara rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e volta a dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute e a d
[...] Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per euro 1.940,00, del danno biologico p er euro 7.526,61 e del danno da vacanza rovinata nella misura di euro 5.000,00, oltre al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura di giustizia.
In particolare, l'attore deduceva in primo grado di aver acquistato, presso l'agenzia CP_1
il pacchetto turistico valido per due persone denominato “Sharm El Sheik h Soggiorni Itc”
[...] organizzato dalla ed inserito per la vendita sul catalogo “Francorosso”, CP_3 lamentando di essere scivolato nella vasca da bagno del resort in cui alloggiava il primo gio rn o di soggiorno e di non aver ricevuto la necessaria assistenza da parte dell'agenzia di viaggi e d el tour operator, che riteneva pertanto responsabili dei danni dallo stesso patiti.
A sostegno della propria domanda, sosteneva l'allora attore che, a causa d ella caduta, d ovu ta all'assenza delle necessarie dotazioni antiscivolo, non avrebbe goduto della vacanza, che sarebbe stata inoltre rovinata anche dall'anticipazione del volo di andata, comunicata con scarso preavviso, e dal rumore dovuto ai lavori di ristrutturazione intrapresi nel locale piscina del resort posto al di sotto della propria stanza di albergo.
Deduceva, in virtù di tali circostanze e della mancata assistenza sanitaria prestatagli, la responsabilità da inadempimento dell'agenzia di viaggi convenuta e del tour operator chiedendo che le stesse fossero condannate al risarcimento dei relativi danni in suo favore.
2. Riteneva il primo Giudice integralmente infondata la domanda articolata dal ricorrente.
2.1 Preliminarmente, rilevava l'inoperatività, nel caso di specie, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. relativamente alle circostanze poste a f on damen to d ella domanda, ritenendo la circostanza della caduta dedotto da parte attrice come fatto ign o to alle società convenute le quali non avevano, pertanto, in merito, un onere di contestazione specifico, essendo sufficiente la contestazione generica dalle stesse effettuata in merito alle circostanze dedotte.
Riteneva, pertanto, la circostanza della modalità della cadu ta o cco rsa n on p ro vata d a p arte attrice e dunque non assolto l'onere probatorio relativamente al fatto oggetto del preteso risarcimento del danno.
pag. 4/16 2.2. Reputava, poi, in virtù dell'incertezza della ricostruzione dell'evento- sin istro su perflua ogni valutazione in merito all'operatività della polizza e alle relative domande.
2.3. Riteneva infondata la lamentata assenza di assistenza da parte dell'agenzia e del tour operator, in quanto smentita dall'esame delle risultanze istruttorie. Il primo giudice rilev av a, a riguardo, come in realtà l'assistenza prestata in loco all'attore dovesse ritenersi adeguata in relazione alla oggettiva gravità dell'evento, circostanza confermata anche dal fatto che l'attore aveva proseguito ad usufruire del pacchetto turistico partecipando anche a delle escursioni organizzate e non risultando, inoltre, un peggioramento delle condizio ni f isiche d ello stesso derivanti dall'inadeguatezza delle cure mediche prestate.
2.4. Disattendeva la doglianza relativa al mancato accoglimento della rich iesta d el tu rista d i immediato rientro in quanto rivolta esclusivamente ed a solo titolo informativo all'agenzia e non perpetrata nei confronti del tour operator, come indicatogli dall'agenzia, non risultando u n tale coinvolgimento sulla base delle risultanze testimoniali.
2.5. Rigettava, poi, la domanda di risarcimento relativa al turbamento causato dall'esecu zio ne dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'area sottostante alla finestra della stanza dell'attore in quanto anch'essa priva di riscontro probatorio.
2.6. In merito alla lamentata modifica dell'orario di partenza dall'aeropo rto Ro ma Fiu micino riteneva il primo giudice la domanda di risarcimento infondata stante il mancato sup eramento della soglia minima di tollerabilità richiesta ai fini della liquidazione del danno;
rilevava in fatti che la comunicazione della variazione dell'orario del volo, effettuata il giorno precedente , n o n avesse superato tale soglia anche in considerazione della mancata previsione di un termine minimo di preavviso in base alle clausole contrattuali.
2.7. Rigettava, in conclusione, ogni domanda attorea con condanna del al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.077,00 oltre spese generali al 1 5 %, iv a e cap come per legge in favore di ciascuna delle società convenute.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello , p er i Parte_1 motivi di seguito indicati.
3.1 Erronea ricostruzione dei fatti e violazione del principio di non contestazion e ex art. 1 1 5
c.p.c.
pag. 5/16 Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della ricostruzione d ei f atti o p erata d al primo giudice in merito alle circostanze relative alla caduta intervenuta ai danni dell'allora attore, nonché delle modalità di assistenza dallo stesso ricevuta e del disturb o arrecato gli d ai lavori di ristrutturazione, sostenendo che avesse errato il Tribunale di Pescara n el ritenere tali circostanze non provate in violazione del principio di non contestazione previsto d all'art. 1 1 5
c.p.c.
In particolare, l'appellante sostiene che sia la circostanza fattuale della caduta sia la ricostruzione dei fatti allegata da parte attrice relativamente alla assistenza medica ricevu ta, fossero state dallo stesso puntualmente esposte in primo grado e non specificamente contestate dalle convenute. Deduce che tali fatti non potessero essere considerati ignoti per le società convenute in considerazione del rapporto di custodia con la cosa per la e del CP_3 carattere di intermediario della e che, pertanto, le stesse avrebbero dovuto Controparte_1 essere oggetto di contestazione specifica non effettuata, sicché, in presenza di una contestazione solo generica da parte delle convenute, il primo giudice avrebbe dovuto considerarle circostanze provate in quanto non contestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
3.2. Errata ricostruzione dei fatti a causa della violazione dell'art. 116 c.p.c.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante, lamenta l'errata valutazion e d elle risu ltanze testimoniali, sostenendo che, da una corretta interpretazione delle stesse, sarebbe emerso ch e la non avrebbe prestato adeguata assistenza al turista ma che si f osse limitata a Controparte_1 scaricare la responsabilità sulla società nonostante fosse previsto dall'art. 44 del codice CP_3 del turismo il tempestivo inoltro, da parte del venditore del pacchetto, delle richieste di assistenza all'organizzatore. Sostiene, dunque, che, in virtù della suddetta norma, la CP_1 avrebbe dovuto attivarsi per assistere il turista, il quale era invece stato costretto a protrarre
[...] la permanenza del soggiorno nonostante il sinistro.
Deduce, inoltre, l'inammissibilità delle testimonianze rese in merito alla fornitura da parte della società venditrice di copia della polizza e della relativa documentazione poiché in contrasto co n l'art. 2722 c.c., sostenendo, nel merito, che in realtà gli unici documenti consegnati all'odierno appellante riguardassero la copertura delle sole spese sanitarie sostenute in loco.
In sintesi, lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle p ro ve d a p arte del primo giudice che, se correttamente effettuata, avrebbe riconosciuto la dimostrazio ne d elle pag. 6/16 gravi omissioni della cura e dell'assistenza del turista da parte delle società appellate e conseguentemente la loro responsabilità solidale ai sensi dell'art. 42 del codice del turismo.
3.3. Violazione dell'art. 1455 c.c.
Con l'ultimo motivo di appello l'appellante contesta l'impugnata sentenza relativamente al mancato riconoscimento dell'inadempimento dovuto all'anticipazione di alcune ore del volo di andata, laddove ha ritenuto tollerabile detto cambiamento dell'orario e congrua la comunicazione di preavviso della modifica intervenuta via sms il giorno precedente.
Sostiene al riguardo che tale circostanza, contrariamente a quanto d eciso d al p rimo giu d ice, avrebbe comportato per l'appellante un grave disagio anche in considerazione del complessivo comportamento inadempiente delle società convenute, e che, pertanto, la relativ a rich iesta d i risarcimento del danno avrebbe meritato accoglimento.
3.4. Da ultimo, l'appellante invoca la riforma della sentenza impugnata anche relativamente alla condanna alle spese di giudizio disposta nei propri confronti, in virtù dell'accoglimento dell'appello.
4. Si è costituita in giudizio la contestando integralmente l'appello proposto in Controparte_1 ragione della totale infondatezza dello stesso e chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante alle relative spese di giudizio.
Preliminarmente ha riproposto le eccezioni sollevate in primo grado avuto riguardo, in via preliminare, alla carenza di legittimazione passiva, e nel merito all'assen za d i p rova d ei f atti posti a fondamento della domanda, all'insussistenza della responsabilità dell'agente di viaggi in merito al danno da vacanza rovinata, nonché all'irrilevanza d ella n ormativ a rich iamata e la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In merito ai motivi di appello proposti ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante, eccependo la mancanza di prova della versione dei fatti allegata in primo grado nonché la corretta esclusione da parte del giudice di prime cure del principio di non contestazione nel caso di specie.
Ha eccepito poi, la condotta incauta del danneggiato che in ogni caso sarebbe idonea ad escludere il nesso causale tra fatto occorso e danno preteso integrando il caso fortuito, o, comunque, la sussistenza di concorso colposo del danneggiato. Ha dedotto, inoltre,
pag. 7/16 l'insussistenza del danno da vacanza rovinata poiché in realtà goduta a pieno dall'appellante come sarebbe emerso dall'istruttoria svolta in primo grado.
4.1. Si è costituita in giudizio la con comparsa di risposta, contestando CP_3 integralmente le avverse pretese e insistendo per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese d i lite d el second o grado di giudizio.
5. Motivi della decisione.
5.1 Il primo motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato.
Con tale doglianza l'appellante lamenta la violazione del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., sostenendo che il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere provate, in virtù del suddetto principio, le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, stan te la contestazione solo generica effettuata in primo grado dalle convenute.
In merito sostiene che, a fronte della allegazione specifica e puntuale dei fatti relativi all'incidente occorso, le società convenute avrebbero dovuto sollevare delle contestazioni specifiche e che, in mancanza, il giudice avrebbe dovuto ritenere le circostanze p rov ate , co n conseguente assolvimento dell'onere probatorio da parte attorea. Dedu ce che la circostan za dell'incidente non possa ritenersi fatto ignoto alle controparti in virtù del rapporto di custodia con la cosa, quanto alla e della funzione di intermediaria, quanto alla CP_3 CP_1
A riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 115 c.p.c. dispone che “Salvi i casi previsti della legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La norma enuncia il principio di non contestazione, il quale impone alle parti d el p ro cesso d i contestare specificatamente i fatti oggetto della controversia al fine di delimitare il thema decidendum e probandum della causa e imponendo altresì al giudice di considerare dimostrati i fatti allegati che non siano stati dall'altra parte specificatamente contestati sottrae ndogli la valutazione probatoria in merito ed esonerando così la parte che li abbia puntualmente allegati dall'onere di provarli in giudizio.
In presenza dell'allegazione di un fatto o circostanza puntuale e specifica da parte d i u na d elle parti tale principio impone che l'altra parte compia una altrettanto specifica contestazione d e llo pag. 8/16 stesso, dovendo in mancanza ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la p arte attrice d el relativo onere probatorio.
Deve tuttavia considerarsi che, per orientamento ormai consolidato, l'operatività di tale principio presuppone necessariamente la conoscibilità da parte del soggetto sul quale in co mbe l'onere di contestazione del fatto addotto dall'altra parte. Infatti, per poter effettuare una contestazione specifica e puntale dei fatti allegati è necessario che si tratti di fatti che non sian o ignoti all'altra parte ma che siano alla stessa conosciuti, non potendo altrimenti che contestarne solo genericamente la sussistenza.
A riguardo la giurisprudenza ha infatti affermato “L'onere di contestazione, la cui inosserva nza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fa tti n o ti a lla p a rte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sed e extraprocessua le, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità d egli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5 , e 4 1 6 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali” (Cass. civ. 2174/2021, Cass. civ. n. 14652/2016; Cass. civ. n.
3576/2013) ed inoltre che : “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico
e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questio ne”
(Cass. Ord. n. 4681/2023). La mancanza di una specifica contestazione di un fatto sfavorevole che non sia alla parte conosciuto o immediatamente percepibile non può, pertanto, ritenersi dalla stessa riconosciuto e non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. essendo necessario, a tal f ine, che la parte abbia la conoscenza, e dunque, la concreta possibilità di contestare le circostan ze addotte.
Nell'ipotesi di fatto ignoto alla parte, risulta essere, al fine di non considerarlo fatto pacifico tra le parti, e dunque dispensata la parte attrice dall'onere probatorio in merito, sufficiente la contestazione generica dei fatti, ossia l'unica in concreto possibile per la parte che non ha conoscenza dello svolgimento dei fatti.
Nel caso di specie, la dinamica della caduta intervenuta all'interno della vasca del resort adibita a doccia, deve considerarsi fatto ignoto alle società convenute le quali non erano nella condizione di poterne avere percezione, e dunque, non sussumibile nella f attispecie p rev ista dall'art. 115 c.p.c. che non deve ritenersi operante come correttamente ritenuto dal primo pag. 9/16 giudice con conseguente onere dell'attrice di fornire prova delle modalità, tempi e nesso causale della caduta intervenuta.
Infondata e inconferente risulta l'eccezione sollevata dall'appellante in merito alla conoscibilità del fatto da parte dell'agenzia e del tour operator. L'appellante sostiene che non si tratti di f atto ignoto alle parti in virtù del rapporto di custodia della società con la cosa che comporterebb e la conoscenza dello stato dei luoghi. Tale assunto è inconferente in quanto l'eventuale conoscenza dello stato dei luoghi, o la sua dovuta conoscenza in virtù del rapporto di custodia , non comporta la conoscibilità dell'evento che si ritiene contestato e non provato, che invero consiste nel fatto storico della caduta dell'appellante e della reale modalità di avvenimento della stessa nonché del nesso causale relativo allo stato dei luoghi.
In buona sostanza, in applicazione del principio di diritto suesposto l'appellante avrebbe dovuto addurre la conoscenza da parte delle società convenute dell'even to caduta e n o n d el la mera conoscenza dei luoghi, che non incidono sull'evento oggetto di contestazione, consistente nelle modalità, tempi e luoghi di caduta dell'appellante, ossia nella circostanza che il sinistro sia avvenuto nella vasca del resort nelle modalità e per le ragioni dedotte dall'appellante.
In assenza di conoscenza di tali circostanze, pertanto, si ritiene sufficientemente contestata dalle società appellate la ricostruzione della dinamica della caduta che parte attrice av rebb e d ov uto dimostrare essersi verificata nelle modalità dalla stessa allegate.
Questa Corte ritiene, dunque, di condividere la decisione del primo giudice che h a rilev ato il mancato assolvimento da parte dell'odierno appellante dell'onere probatorio relativo alle circostanze con le quali si sarebbe prodotto l'infortunio, non avendo lo stesso in via istrutto ria formulato alcuna richiesta volta a dimostrare che l'evento caduta posto a f ondamento della richiesta di risarcimento del danno si fosse svolto a causa di una caduta dovuta alla mancanza di maniglie e dotazioni antiscivolo della vasca in occasione dell'utilizzo da parte sua della stessa.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alla circostanza del disturbo della quiete relativo all'esecuzione di lavori di ristrutturazione, che come correttamente ritenu to d al primo giudice, è stata solo dedotta dall'appellante in assenza di qualsivoglia elemento probatorio in merito. Anche tale circostanza, risulta essere stata co ntestata sufficien temen te dalle convenute, ed in particolare dalla che ha dedotto la sua estraneità ai fatti, sicché CP_2 avrebbe dovuto essere oggetto di dimostrazione in giudizio da parte dell'odierno appellante, il quale si è invero esclusivamente limitato a dedurne la sussistenza. Le ulteriori circostanze pag. 10/16 relative all'omessa o inadeguata assistenza sanitaria da parte dell'agenzia e d el to ur o p erator sono state valutate dal giudice, il quale sulla base delle risultanze istruttorie ed in p artico lare sulla base di quanto espressamente dedotto dall'odierno appellante nelle proprie dichiarazioni le ha valutate come insussistenti.
Tale profilo di doglianza attiene, pertanto, alla valutazione delle risultanze istru tto rie d i cu i si tratterà di seguito.
5.2 Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di appello.
L'appellante si duole della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale di Pescara, sostenendo che una corretta valutazione delle stesse avrebbe dimostrato la grave condotta inadempiente delle società appellate.
Preliminarmente occorre ricordare che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il giu d ice d eve v alu tare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
La norma devolve al giudice di merito l'individuazione delle fo nti d el su o con vin cimento e dunque anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza nonché la scelta tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti o ggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e d isattendendo altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giu d ice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo in vece sufficiente ch e egli , dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali in ten de fon dare il su o convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata ( Cass
n. 9384/1995; Cass.n.10896/1988; Cass. n. 6023/2000; Cass. n. 160304/2002 Cass. n.
14972/2006).
Il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle p rov e, enu nciato d al suddetto articolo, risulta violato esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudice non abbia debitamente esposto gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimen to e l'iter lo gico giuridico seguito nella valutazione degli stessi.
pag. 11/16 Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evincono tutti gli elementi sui quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento e il percorso lo gico che lo h a p o rtato a ritenere la condotta tenuta dall'agenzia di viaggi e dal tour operator conforme alle p rescrizion i contrattuali e non inadempiente, sicché la valutazione degli elementi probatori e la conseguen te ricostruzione difatti risulta effettuata in ossequio all'articolo 116 c.p.c., nonché condivisibile nel merito.
Nel caso in esame, infatti, il convincimento del primo giudice risulta essersi f ormato in b ase all'analisi e valutazione dell'insieme delle risultanze probatorie e di specifici elementi che, complessivamente considerati, hanno disatteso la versione di parte attrice.
In particolare, l'esame della documentazione, le risultanze testimoniali unitamente alle dichiarazioni rese dall'appellante nell'interrogatorio formale hanno concorso a formare il convincimento del giudice circa l'adeguatezza dell'assistenza sanitaria prestata e dell'insussistenza del danno da vacanza rovinata.
5.1.2 Nel merito, infatti, in condivisione con quanto stabilito dal primo giudice, dall'esame delle risultanze istruttorie non risulta dimostrato l'inadempimento da parte delle so cietà co nvenu te fondante le richieste risarcitorie sollevate.
Nello specifico, per le ragioni già esposte nei precedenti motivi, risulta non assolto l'onere probatorio relativo alle modalità di verificazione dell'evento-sinistro occorso e del nesso causale con la cosa oggetto di custodia con conseguente assenza di prova della responsabilità delle società convenute che comporta, oltre al rigetto delle relative richieste di risarcimento del danno patrimoniale e biologico subito, l'inutilità di ogni valutazione anche probatoria in merito alla polizza sanitaria stipulata e alla sua operatività.
Deve, poi, rilevarsi l'insussistenza della lamentata inadeguatezza dell'assistenza prestata all'appellante che avrebbe comportato l'inadempimento delle società convenute.
Invero, risulta per stessa ammissione del turista, rinvenibile sia negli atti di parte che nelle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio formale, che lo stesso sia stato adeguatamente assistito dall'organizzazione del pacchetto turistico tanto da aver potuto continuare a svolgere il proprio soggiorno godendo anche di attività tipicamente turistiche quali le escursioni alle q uali ha partecipato nonostante l'occorso.
pag. 12/16 La difesa attorea, infatti, ammette che “Durante la notte tra il 7 e l'8 ottobre 2017, aveva avu to serie difficoltà respiratorie al punto che, il mattino seguente, si era immediatamente recato presso l'ambulatorio del resort per l'accertamento e la valutazione delle lesioni.
A seguito di visita medica era stato diagnosticato che l'attore, a causa della caduta, aveva riportato una frattura alla costola sinistra, una tumefazione lacero -cervicale sinistra post traumatica e contusioni multiple”; e che a seguito di tale visita medica prontamente prestata, il medico che lo aveva visitato gli aveva anche consigliato di recarsi presso l'ospedale di Sharm El
Sheikh, invitandolo a procurarsi un interprete italo-egiziano.
Dichiara, poi, di non essersi recato all'ospedale in accoglimento delle indicazioni a lui p restate circa l'opportunità di ricovero dal responsabile della Francorosso presente nel villaggio il quale aveva sconsigliato il ricovero presso l'ospedale della città ritenendo che gli ospedali egiziani non funzionino come quelli italiani in termini di cure e di assistenza medica , con v erosimile rischio per la salute, e di aver ricevuto le cure necessarie alla lesione subita direttamente nell'ambulatorio del resort, in cui si era recato quotidianamente ottenendo la somministrazione in via intramuscolare di antidolorifici e cortisone, volte a ridurre l'infiammazione e p lacare il dolore.
L'assistenza medica che l'appellante stesso dichiara di aver ricevuto da parte dell'ambulatorio medico del resort risulta essere, oltre che sussistente tempestiva e quotidiana, anche id on ea ed adeguata alla gravità della lesione nel rispetto della decisione del d i rimand are le Parte_1 cure più approfondite al proprio rientro in Italia.
Dalle risultanze istruttorie risulta che dopo un iniziale tentativo di rientro in Italia, l'ap pellan te ha desistito dal chiedere un volo di rientro anticipato, nonostante, come emerso dalle risultan ze testimoniali, gli fossero state indicate dal dipendente della le modalità di richiesta, CP_1 ossia tramite l'inoltro di richiesta alla non effettuata dall'appellante. Deve sul p u nto CP_2 considerarsi infatti che per stessa ammissione della difesa attorea in loco era presente il personale del tour operator, pertanto, successivamente all'iniziale richiesta d i rien tro riv olta all'agenzia viaggi, deve ritenersi che l'appellante abbia volontariamente desistito dall'interruzione del soggiorno.
L'adeguatezza dell'assistenza ricevuta risulta, infatti, dalla prosecuzione attiva del soggiorno da parte del turista, il quale ha partecipato alle escursioni programmate e dunque alla fruizione d el pacchetto turistico, come dallo stesso confermato nell'ambito dell'interrogato rio fo rmale, n el pag. 13/16 quale il interrogato sul capitolo 5 ha confermato di aver partecipato a tre escursion i Parte_1 programmate ( -09/10/2017 escursione in autobus denominata “City tour Sharm”, -11/1 0/2 017 escursione in autobus denominata ”Ras Mohamed”, -12/10/2017 escursione con il mo tociclo
“quad” denominata “Quad Sunset”) che devono ritenersi, in condivisione di quanto ritenuto dal primo giudice, decisamente incompatibili con la persistenza di una situazione di insopportab ile compromissione dello stato psico-fisico del turista.
Inoltre, anche l'ulteriore elemento considerato dal primo giudice, attinente all'assenza di allegazione della inadeguatezza delle cure mediche effettuate in loco rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere garantite secondo protocolli o linee guida e all'assenza di un' ingravescenza delle condizioni di salute eventualmente imputabili a posticipazione di cure, risulta essere idoneo a confermare, anche a parere di questa Corte, l'adeguatezza dell'assistenza prestata e l'infondatezza del lamentato disagio patito dall'appellante anche in rif erimento al danno da vacanza rovinata, stante la prosecuzione volontaria e attiva di fruizione del pacch etto turistico da parte dell'appellante.
In virtù del principio di diritto suesposto e degli elementi probatori sin qui descritti questa Corte ritiene di confermare la ricostruzione dei fatti effettuata dal p rimo giu d ice e la co nsegu en te assenza di inadempimento delle società appellate.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
5.3 Parimenti disatteso deve essere l'ultimo motivo di gravame condividendo quanto appropriatamente argomentato dal primo Giudice.
L'appellante con tale motivo di gravame contesta l'impugnata sentenza laddove ha escluso il risarcimento del danno anche in relazione alla lamentata anticipazione del volo di andata che , a suo dire, sarebbe una circostanza rilevante ai fini dell'inadempimento delle obbligazioni dovute in forza del pacchetto turistico da parte delle società appellate.
In merito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., richiamato dall'art. 47 del Codice d el
Turismo, l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali legittimanti il risarcimento del danno deve essere di non scarsa importanza, avuto riguardo dell'interesse dell'altra parte.
L'anticipazione del volo di andata di alcune ore rispetto al momento previsto, secondo l'appellante sarebbe rilevante e richiamando una pronuncia della Corte di Giustizia
pag. 14/16 equivarrebbe alla cancellazione del volo così da fondare unitamente alle altre doglianze la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. di cui assume la violazione.
Deve rilevarsi in merito che risulta dalla documentazione in atti, come inoltre affermato d allo stesso appellante, che la possibilità di variazioni dell'orario del volo fosse prevista all'in tern o dell'informativa consegnata all'appellante e che in tal caso se ne prevedeva la comunicazione al turista senza un termine minimo di preavviso. Lo stesso appellante conferma che la comunicazione della anticipazione del volo sia avvenuta da parte tour operator come previsto, e che la stessa sia stata effettuata con preavviso di un giorno. A parere di questa Corte, in conformità con quanto ritenuto dal primo giudice, tale circostanza no n p u ò ritenersi in esatta esecuzione della prestazione di non scarsa importanza poiché non risulta essere tale da superare la soglia di tollerabilità necessaria per la liquidazione del danno anche in considerazion e d ell a condotta dell'altra parte che ne aveva dato comunque avviso nell'informativa al turista e dell'assenza di conseguenze pregiudizievoli ad essa correlata.
Dovendo, inoltre, vagliare nel suo complesso la prestazione resa dalle società appellate, e avendo precedentemente escluso la fondatezza delle ulteriori doglianze relative all'inadempimento del pacchetto turistico, questa Corte ritiene che tale ulteriore circostanza, valutata nel suo complesso unitamente alle ulteriori prestazioni rese non sia idonea ad integrare un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dunque il relativo risarcimento del danno, dovendo confermarsi sul punto la sentenza impugnata.
Il motivo risulta pertanto infondato e deve essere rigettato.
5.4. In conclusione, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado d i giudizio l'appello deve essere rigettato, risultando tutti i motivi infondati nel merito e la sentenza emessa in primo grado confermata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla b ase d el valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N. 115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 Gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamen to di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
pag. 15/16
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1589/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata in d ata Parte_1
01.12.2022, nel procedimento R.g. n. 671/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere ad ognu na d elle So cietà app ellate le Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida, in €. 3.966,00 per compensi o ltre al 1 5 % d i rimborso spese generali e accessori di legge (c.p.a. e Iva ove dovuta);
3)dichiara che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 gennaio 2025
l Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Barbara Del Bono Presidente
Francesca Coccoli Consigliere rel.
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 539/2023, posta in d e cision e n ell'udienza collegiale 26 novembre 2024, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., vertente tra
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Lisa Vadini, Enrico Raimondi e Marco Savini
appellante
contro
P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriella Luccitti appellata
e contro
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2
tempore; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Saverio Franchi altra appellata
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 1589/2022 del Tribunale di Pescara pubblicata l'1 dicembre 2022.
All'udienza tenutasi in data 26 novembre 2024 in trattazione scritta, second o q uanto p revisto dall'art. 127 ter c.p.c. e disposto con provvedimento del Presidente di Sezione, all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note scritte depositate telematicamente e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha riservato la causa in decisione.
Conclusioni dell'appellante, in citazione e non modificate:
“Voglia la Corte d'Appello di L'Aquila, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
a) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in co nsiderazione d el d a nn o grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, p er le ra gion i esposte n ella premessa del presente atto;
b) in via istruttoria, dare atto della documentazione offerta in comunicazione;
c) nel merito,
• in via principale, riformare integralmente la sentenza n. 1 589 /202 2 – R.G. 6 71/2 021 d el
Tribunale di Pescara per i motivi di appello sopra esposti ed accogliere tutte le domande dell'attore formulate in primo grado;
• in via subordinata, riformare la sentenza n. 1589/2022 – R.G. 6 71 /20 21 d el Trib una le d i
Pescara per i motivi di appello sopra esposti ed accogliere la domanda risarcitoria dell'appellante nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
• con vittoria di spese e competenze.”
Conclusioni dell'appellata in citazione e non modificate: Controparte_1
pag. 2/16 “Voglia L'Ecc.ma Corte adita, in accoglimento dei suesposti motivi e rigettata ogni contraria domanda, eccezione, dedizione, istanza e produzione:
- In via preliminare, respingere la richiesta d i sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per inesistenza dei necessari gravi e fondati motivi idonei a d eroga re a lla reg ola generale dell'esecuzione provvisoria delle sentenze, non sussistendo né il fumus boni iuris n é il periculum in mora;
- In via principale, rigettare l'appello e tutte le domande, ivi comprese le ista n ze istru ttorie, proposte dall'appellante perché inammissibili e comunque infondate in fatto e diritto, così confermando la sentenza impugnata n. 158/25022 emessa dal Tribunale di Pescara nel giudizio iscritto al n. 671/2021 Rgc.
Con vittoria di spesa e competenza del doppio grado di giudizio ”.
Conclusioni dell'appellata in citazione e non modificate: Controparte_2
“Piaccia alla giustizia dell'On. Corte,
Invia preliminare:
-Rigettare l'istanza di inibitoria della sentenza di primo grado formulata dal Sig. Parte_1
perché astratta e infondata nei presupposti di fumus e periculum, in co nformità a lle rag ion i illustrate nel paragrafo di riferimento;
In via principale:
-Rigettare integralmente l'appello interposto dal Sig. per le motivazioni in fa tto e Parte_1 in diritto enunciate nei capitoli di riferimento;
e per l'effetto,
-Confermare in ogni suo capo la sentenza n. 589/2022 pubblicata in data 01.12.202 2 d ell'On.
Tribunale di Pescara;
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite rela tive a l seco ndo
grado di giudizio.”
FATTO E DIRITTO
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1. Sentenza impugnata. Con sentenza n. 1589/2022 pubblicata in data 1 dicembre 2022 il
Tribunale di Pescara rigettava la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 CP_3
e volta a dichiarare l'inadempimento contrattuale delle convenute e a d
[...] Controparte_1 ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali subiti per euro 1.940,00, del danno biologico p er euro 7.526,61 e del danno da vacanza rovinata nella misura di euro 5.000,00, oltre al risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. nella misura di giustizia.
In particolare, l'attore deduceva in primo grado di aver acquistato, presso l'agenzia CP_1
il pacchetto turistico valido per due persone denominato “Sharm El Sheik h Soggiorni Itc”
[...] organizzato dalla ed inserito per la vendita sul catalogo “Francorosso”, CP_3 lamentando di essere scivolato nella vasca da bagno del resort in cui alloggiava il primo gio rn o di soggiorno e di non aver ricevuto la necessaria assistenza da parte dell'agenzia di viaggi e d el tour operator, che riteneva pertanto responsabili dei danni dallo stesso patiti.
A sostegno della propria domanda, sosteneva l'allora attore che, a causa d ella caduta, d ovu ta all'assenza delle necessarie dotazioni antiscivolo, non avrebbe goduto della vacanza, che sarebbe stata inoltre rovinata anche dall'anticipazione del volo di andata, comunicata con scarso preavviso, e dal rumore dovuto ai lavori di ristrutturazione intrapresi nel locale piscina del resort posto al di sotto della propria stanza di albergo.
Deduceva, in virtù di tali circostanze e della mancata assistenza sanitaria prestatagli, la responsabilità da inadempimento dell'agenzia di viaggi convenuta e del tour operator chiedendo che le stesse fossero condannate al risarcimento dei relativi danni in suo favore.
2. Riteneva il primo Giudice integralmente infondata la domanda articolata dal ricorrente.
2.1 Preliminarmente, rilevava l'inoperatività, nel caso di specie, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. relativamente alle circostanze poste a f on damen to d ella domanda, ritenendo la circostanza della caduta dedotto da parte attrice come fatto ign o to alle società convenute le quali non avevano, pertanto, in merito, un onere di contestazione specifico, essendo sufficiente la contestazione generica dalle stesse effettuata in merito alle circostanze dedotte.
Riteneva, pertanto, la circostanza della modalità della cadu ta o cco rsa n on p ro vata d a p arte attrice e dunque non assolto l'onere probatorio relativamente al fatto oggetto del preteso risarcimento del danno.
pag. 4/16 2.2. Reputava, poi, in virtù dell'incertezza della ricostruzione dell'evento- sin istro su perflua ogni valutazione in merito all'operatività della polizza e alle relative domande.
2.3. Riteneva infondata la lamentata assenza di assistenza da parte dell'agenzia e del tour operator, in quanto smentita dall'esame delle risultanze istruttorie. Il primo giudice rilev av a, a riguardo, come in realtà l'assistenza prestata in loco all'attore dovesse ritenersi adeguata in relazione alla oggettiva gravità dell'evento, circostanza confermata anche dal fatto che l'attore aveva proseguito ad usufruire del pacchetto turistico partecipando anche a delle escursioni organizzate e non risultando, inoltre, un peggioramento delle condizio ni f isiche d ello stesso derivanti dall'inadeguatezza delle cure mediche prestate.
2.4. Disattendeva la doglianza relativa al mancato accoglimento della rich iesta d el tu rista d i immediato rientro in quanto rivolta esclusivamente ed a solo titolo informativo all'agenzia e non perpetrata nei confronti del tour operator, come indicatogli dall'agenzia, non risultando u n tale coinvolgimento sulla base delle risultanze testimoniali.
2.5. Rigettava, poi, la domanda di risarcimento relativa al turbamento causato dall'esecu zio ne dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'area sottostante alla finestra della stanza dell'attore in quanto anch'essa priva di riscontro probatorio.
2.6. In merito alla lamentata modifica dell'orario di partenza dall'aeropo rto Ro ma Fiu micino riteneva il primo giudice la domanda di risarcimento infondata stante il mancato sup eramento della soglia minima di tollerabilità richiesta ai fini della liquidazione del danno;
rilevava in fatti che la comunicazione della variazione dell'orario del volo, effettuata il giorno precedente , n o n avesse superato tale soglia anche in considerazione della mancata previsione di un termine minimo di preavviso in base alle clausole contrattuali.
2.7. Rigettava, in conclusione, ogni domanda attorea con condanna del al Parte_1 pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.077,00 oltre spese generali al 1 5 %, iv a e cap come per legge in favore di ciascuna delle società convenute.
3. Appello. Avverso la decisione di primo grado ha proposto appello , p er i Parte_1 motivi di seguito indicati.
3.1 Erronea ricostruzione dei fatti e violazione del principio di non contestazion e ex art. 1 1 5
c.p.c.
pag. 5/16 Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della ricostruzione d ei f atti o p erata d al primo giudice in merito alle circostanze relative alla caduta intervenuta ai danni dell'allora attore, nonché delle modalità di assistenza dallo stesso ricevuta e del disturb o arrecato gli d ai lavori di ristrutturazione, sostenendo che avesse errato il Tribunale di Pescara n el ritenere tali circostanze non provate in violazione del principio di non contestazione previsto d all'art. 1 1 5
c.p.c.
In particolare, l'appellante sostiene che sia la circostanza fattuale della caduta sia la ricostruzione dei fatti allegata da parte attrice relativamente alla assistenza medica ricevu ta, fossero state dallo stesso puntualmente esposte in primo grado e non specificamente contestate dalle convenute. Deduce che tali fatti non potessero essere considerati ignoti per le società convenute in considerazione del rapporto di custodia con la cosa per la e del CP_3 carattere di intermediario della e che, pertanto, le stesse avrebbero dovuto Controparte_1 essere oggetto di contestazione specifica non effettuata, sicché, in presenza di una contestazione solo generica da parte delle convenute, il primo giudice avrebbe dovuto considerarle circostanze provate in quanto non contestate ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
3.2. Errata ricostruzione dei fatti a causa della violazione dell'art. 116 c.p.c.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante, lamenta l'errata valutazion e d elle risu ltanze testimoniali, sostenendo che, da una corretta interpretazione delle stesse, sarebbe emerso ch e la non avrebbe prestato adeguata assistenza al turista ma che si f osse limitata a Controparte_1 scaricare la responsabilità sulla società nonostante fosse previsto dall'art. 44 del codice CP_3 del turismo il tempestivo inoltro, da parte del venditore del pacchetto, delle richieste di assistenza all'organizzatore. Sostiene, dunque, che, in virtù della suddetta norma, la CP_1 avrebbe dovuto attivarsi per assistere il turista, il quale era invece stato costretto a protrarre
[...] la permanenza del soggiorno nonostante il sinistro.
Deduce, inoltre, l'inammissibilità delle testimonianze rese in merito alla fornitura da parte della società venditrice di copia della polizza e della relativa documentazione poiché in contrasto co n l'art. 2722 c.c., sostenendo, nel merito, che in realtà gli unici documenti consegnati all'odierno appellante riguardassero la copertura delle sole spese sanitarie sostenute in loco.
In sintesi, lamenta la violazione dell'art. 116 c.p.c. per errata valutazione delle p ro ve d a p arte del primo giudice che, se correttamente effettuata, avrebbe riconosciuto la dimostrazio ne d elle pag. 6/16 gravi omissioni della cura e dell'assistenza del turista da parte delle società appellate e conseguentemente la loro responsabilità solidale ai sensi dell'art. 42 del codice del turismo.
3.3. Violazione dell'art. 1455 c.c.
Con l'ultimo motivo di appello l'appellante contesta l'impugnata sentenza relativamente al mancato riconoscimento dell'inadempimento dovuto all'anticipazione di alcune ore del volo di andata, laddove ha ritenuto tollerabile detto cambiamento dell'orario e congrua la comunicazione di preavviso della modifica intervenuta via sms il giorno precedente.
Sostiene al riguardo che tale circostanza, contrariamente a quanto d eciso d al p rimo giu d ice, avrebbe comportato per l'appellante un grave disagio anche in considerazione del complessivo comportamento inadempiente delle società convenute, e che, pertanto, la relativ a rich iesta d i risarcimento del danno avrebbe meritato accoglimento.
3.4. Da ultimo, l'appellante invoca la riforma della sentenza impugnata anche relativamente alla condanna alle spese di giudizio disposta nei propri confronti, in virtù dell'accoglimento dell'appello.
4. Si è costituita in giudizio la contestando integralmente l'appello proposto in Controparte_1 ragione della totale infondatezza dello stesso e chiedendone il rigetto con condanna dell'appellante alle relative spese di giudizio.
Preliminarmente ha riproposto le eccezioni sollevate in primo grado avuto riguardo, in via preliminare, alla carenza di legittimazione passiva, e nel merito all'assen za d i p rova d ei f atti posti a fondamento della domanda, all'insussistenza della responsabilità dell'agente di viaggi in merito al danno da vacanza rovinata, nonché all'irrilevanza d ella n ormativ a rich iamata e la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
In merito ai motivi di appello proposti ha contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'appellante, eccependo la mancanza di prova della versione dei fatti allegata in primo grado nonché la corretta esclusione da parte del giudice di prime cure del principio di non contestazione nel caso di specie.
Ha eccepito poi, la condotta incauta del danneggiato che in ogni caso sarebbe idonea ad escludere il nesso causale tra fatto occorso e danno preteso integrando il caso fortuito, o, comunque, la sussistenza di concorso colposo del danneggiato. Ha dedotto, inoltre,
pag. 7/16 l'insussistenza del danno da vacanza rovinata poiché in realtà goduta a pieno dall'appellante come sarebbe emerso dall'istruttoria svolta in primo grado.
4.1. Si è costituita in giudizio la con comparsa di risposta, contestando CP_3 integralmente le avverse pretese e insistendo per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, con conferma della sentenza impugnata e condanna alle spese d i lite d el second o grado di giudizio.
5. Motivi della decisione.
5.1 Il primo motivo di gravame è infondato e deve essere rigettato.
Con tale doglianza l'appellante lamenta la violazione del principio di non contestazione sancito dall'art. 115 c.p.c., sostenendo che il primo giudice avrebbe errato nel non ritenere provate, in virtù del suddetto principio, le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, stan te la contestazione solo generica effettuata in primo grado dalle convenute.
In merito sostiene che, a fronte della allegazione specifica e puntuale dei fatti relativi all'incidente occorso, le società convenute avrebbero dovuto sollevare delle contestazioni specifiche e che, in mancanza, il giudice avrebbe dovuto ritenere le circostanze p rov ate , co n conseguente assolvimento dell'onere probatorio da parte attorea. Dedu ce che la circostan za dell'incidente non possa ritenersi fatto ignoto alle controparti in virtù del rapporto di custodia con la cosa, quanto alla e della funzione di intermediaria, quanto alla CP_3 CP_1
A riguardo si osserva quanto segue.
L'art. 115 c.p.c. dispone che “Salvi i casi previsti della legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”.
La norma enuncia il principio di non contestazione, il quale impone alle parti d el p ro cesso d i contestare specificatamente i fatti oggetto della controversia al fine di delimitare il thema decidendum e probandum della causa e imponendo altresì al giudice di considerare dimostrati i fatti allegati che non siano stati dall'altra parte specificatamente contestati sottrae ndogli la valutazione probatoria in merito ed esonerando così la parte che li abbia puntualmente allegati dall'onere di provarli in giudizio.
In presenza dell'allegazione di un fatto o circostanza puntuale e specifica da parte d i u na d elle parti tale principio impone che l'altra parte compia una altrettanto specifica contestazione d e llo pag. 8/16 stesso, dovendo in mancanza ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la p arte attrice d el relativo onere probatorio.
Deve tuttavia considerarsi che, per orientamento ormai consolidato, l'operatività di tale principio presuppone necessariamente la conoscibilità da parte del soggetto sul quale in co mbe l'onere di contestazione del fatto addotto dall'altra parte. Infatti, per poter effettuare una contestazione specifica e puntale dei fatti allegati è necessario che si tratti di fatti che non sian o ignoti all'altra parte ma che siano alla stessa conosciuti, non potendo altrimenti che contestarne solo genericamente la sussistenza.
A riguardo la giurisprudenza ha infatti affermato “L'onere di contestazione, la cui inosserva nza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fa tti n o ti a lla p a rte e dedotti nel processo, non anche per quelli ad essa ignoti o allegati in sed e extraprocessua le, atteso che il principio di non contestazione trova fondamento nel fenomeno di circolarità d egli oneri di allegazione, confutazione e prova, di cui agli artt. 414, nn. 4 e 5 , e 4 1 6 c.p.c., che è tipico delle vicende processuali” (Cass. civ. 2174/2021, Cass. civ. n. 14652/2016; Cass. civ. n.
3576/2013) ed inoltre che : “L'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico
e non bisognoso di prova, sussiste soltanto quando i fatti controversi siano noti alla parte, con la conseguenza che spetta chi denunci la violazione del principio di non contestazione allegare che la controparte era a conoscenza della circostanza assunta come controversa, non essendo altrimenti configurabile a carico della predetta un onere di contestazione sulla questio ne”
(Cass. Ord. n. 4681/2023). La mancanza di una specifica contestazione di un fatto sfavorevole che non sia alla parte conosciuto o immediatamente percepibile non può, pertanto, ritenersi dalla stessa riconosciuto e non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c. essendo necessario, a tal f ine, che la parte abbia la conoscenza, e dunque, la concreta possibilità di contestare le circostan ze addotte.
Nell'ipotesi di fatto ignoto alla parte, risulta essere, al fine di non considerarlo fatto pacifico tra le parti, e dunque dispensata la parte attrice dall'onere probatorio in merito, sufficiente la contestazione generica dei fatti, ossia l'unica in concreto possibile per la parte che non ha conoscenza dello svolgimento dei fatti.
Nel caso di specie, la dinamica della caduta intervenuta all'interno della vasca del resort adibita a doccia, deve considerarsi fatto ignoto alle società convenute le quali non erano nella condizione di poterne avere percezione, e dunque, non sussumibile nella f attispecie p rev ista dall'art. 115 c.p.c. che non deve ritenersi operante come correttamente ritenuto dal primo pag. 9/16 giudice con conseguente onere dell'attrice di fornire prova delle modalità, tempi e nesso causale della caduta intervenuta.
Infondata e inconferente risulta l'eccezione sollevata dall'appellante in merito alla conoscibilità del fatto da parte dell'agenzia e del tour operator. L'appellante sostiene che non si tratti di f atto ignoto alle parti in virtù del rapporto di custodia della società con la cosa che comporterebb e la conoscenza dello stato dei luoghi. Tale assunto è inconferente in quanto l'eventuale conoscenza dello stato dei luoghi, o la sua dovuta conoscenza in virtù del rapporto di custodia , non comporta la conoscibilità dell'evento che si ritiene contestato e non provato, che invero consiste nel fatto storico della caduta dell'appellante e della reale modalità di avvenimento della stessa nonché del nesso causale relativo allo stato dei luoghi.
In buona sostanza, in applicazione del principio di diritto suesposto l'appellante avrebbe dovuto addurre la conoscenza da parte delle società convenute dell'even to caduta e n o n d el la mera conoscenza dei luoghi, che non incidono sull'evento oggetto di contestazione, consistente nelle modalità, tempi e luoghi di caduta dell'appellante, ossia nella circostanza che il sinistro sia avvenuto nella vasca del resort nelle modalità e per le ragioni dedotte dall'appellante.
In assenza di conoscenza di tali circostanze, pertanto, si ritiene sufficientemente contestata dalle società appellate la ricostruzione della dinamica della caduta che parte attrice av rebb e d ov uto dimostrare essersi verificata nelle modalità dalla stessa allegate.
Questa Corte ritiene, dunque, di condividere la decisione del primo giudice che h a rilev ato il mancato assolvimento da parte dell'odierno appellante dell'onere probatorio relativo alle circostanze con le quali si sarebbe prodotto l'infortunio, non avendo lo stesso in via istrutto ria formulato alcuna richiesta volta a dimostrare che l'evento caduta posto a f ondamento della richiesta di risarcimento del danno si fosse svolto a causa di una caduta dovuta alla mancanza di maniglie e dotazioni antiscivolo della vasca in occasione dell'utilizzo da parte sua della stessa.
Analoghe considerazioni devono essere svolte in merito alla circostanza del disturbo della quiete relativo all'esecuzione di lavori di ristrutturazione, che come correttamente ritenu to d al primo giudice, è stata solo dedotta dall'appellante in assenza di qualsivoglia elemento probatorio in merito. Anche tale circostanza, risulta essere stata co ntestata sufficien temen te dalle convenute, ed in particolare dalla che ha dedotto la sua estraneità ai fatti, sicché CP_2 avrebbe dovuto essere oggetto di dimostrazione in giudizio da parte dell'odierno appellante, il quale si è invero esclusivamente limitato a dedurne la sussistenza. Le ulteriori circostanze pag. 10/16 relative all'omessa o inadeguata assistenza sanitaria da parte dell'agenzia e d el to ur o p erator sono state valutate dal giudice, il quale sulla base delle risultanze istruttorie ed in p artico lare sulla base di quanto espressamente dedotto dall'odierno appellante nelle proprie dichiarazioni le ha valutate come insussistenti.
Tale profilo di doglianza attiene, pertanto, alla valutazione delle risultanze istru tto rie d i cu i si tratterà di seguito.
5.2 Parimenti infondato risulta essere il secondo motivo di appello.
L'appellante si duole della ricostruzione dei fatti e della valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale di Pescara, sostenendo che una corretta valutazione delle stesse avrebbe dimostrato la grave condotta inadempiente delle società appellate.
Preliminarmente occorre ricordare che ai sensi dell'art. 116 c.p.c. il giu d ice d eve v alu tare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti.
La norma devolve al giudice di merito l'individuazione delle fo nti d el su o con vin cimento e dunque anche la valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza nonché la scelta tra le risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad acclarare i fatti o ggetto della controversia, privilegiando in via logica taluni mezzi di prova e d isattendendo altri, in ragione del loro diverso spessore probatorio, con l'unico limite della adeguata e congrua motivazione del criterio adottato;
conseguentemente, ai fini di una corretta decisione, il giu d ice non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo in vece sufficiente ch e egli , dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali in ten de fon dare il su o convincimento e l'iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata ( Cass
n. 9384/1995; Cass.n.10896/1988; Cass. n. 6023/2000; Cass. n. 160304/2002 Cass. n.
14972/2006).
Il principio del libero convincimento del giudice nella valutazione delle p rov e, enu nciato d al suddetto articolo, risulta violato esclusivamente nell'ipotesi in cui il giudice non abbia debitamente esposto gli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimen to e l'iter lo gico giuridico seguito nella valutazione degli stessi.
pag. 11/16 Nel caso di specie, dalla lettura della sentenza impugnata si evincono tutti gli elementi sui quali il primo giudice ha fondato il proprio convincimento e il percorso lo gico che lo h a p o rtato a ritenere la condotta tenuta dall'agenzia di viaggi e dal tour operator conforme alle p rescrizion i contrattuali e non inadempiente, sicché la valutazione degli elementi probatori e la conseguen te ricostruzione difatti risulta effettuata in ossequio all'articolo 116 c.p.c., nonché condivisibile nel merito.
Nel caso in esame, infatti, il convincimento del primo giudice risulta essersi f ormato in b ase all'analisi e valutazione dell'insieme delle risultanze probatorie e di specifici elementi che, complessivamente considerati, hanno disatteso la versione di parte attrice.
In particolare, l'esame della documentazione, le risultanze testimoniali unitamente alle dichiarazioni rese dall'appellante nell'interrogatorio formale hanno concorso a formare il convincimento del giudice circa l'adeguatezza dell'assistenza sanitaria prestata e dell'insussistenza del danno da vacanza rovinata.
5.1.2 Nel merito, infatti, in condivisione con quanto stabilito dal primo giudice, dall'esame delle risultanze istruttorie non risulta dimostrato l'inadempimento da parte delle so cietà co nvenu te fondante le richieste risarcitorie sollevate.
Nello specifico, per le ragioni già esposte nei precedenti motivi, risulta non assolto l'onere probatorio relativo alle modalità di verificazione dell'evento-sinistro occorso e del nesso causale con la cosa oggetto di custodia con conseguente assenza di prova della responsabilità delle società convenute che comporta, oltre al rigetto delle relative richieste di risarcimento del danno patrimoniale e biologico subito, l'inutilità di ogni valutazione anche probatoria in merito alla polizza sanitaria stipulata e alla sua operatività.
Deve, poi, rilevarsi l'insussistenza della lamentata inadeguatezza dell'assistenza prestata all'appellante che avrebbe comportato l'inadempimento delle società convenute.
Invero, risulta per stessa ammissione del turista, rinvenibile sia negli atti di parte che nelle dichiarazioni rese durante l'interrogatorio formale, che lo stesso sia stato adeguatamente assistito dall'organizzazione del pacchetto turistico tanto da aver potuto continuare a svolgere il proprio soggiorno godendo anche di attività tipicamente turistiche quali le escursioni alle q uali ha partecipato nonostante l'occorso.
pag. 12/16 La difesa attorea, infatti, ammette che “Durante la notte tra il 7 e l'8 ottobre 2017, aveva avu to serie difficoltà respiratorie al punto che, il mattino seguente, si era immediatamente recato presso l'ambulatorio del resort per l'accertamento e la valutazione delle lesioni.
A seguito di visita medica era stato diagnosticato che l'attore, a causa della caduta, aveva riportato una frattura alla costola sinistra, una tumefazione lacero -cervicale sinistra post traumatica e contusioni multiple”; e che a seguito di tale visita medica prontamente prestata, il medico che lo aveva visitato gli aveva anche consigliato di recarsi presso l'ospedale di Sharm El
Sheikh, invitandolo a procurarsi un interprete italo-egiziano.
Dichiara, poi, di non essersi recato all'ospedale in accoglimento delle indicazioni a lui p restate circa l'opportunità di ricovero dal responsabile della Francorosso presente nel villaggio il quale aveva sconsigliato il ricovero presso l'ospedale della città ritenendo che gli ospedali egiziani non funzionino come quelli italiani in termini di cure e di assistenza medica , con v erosimile rischio per la salute, e di aver ricevuto le cure necessarie alla lesione subita direttamente nell'ambulatorio del resort, in cui si era recato quotidianamente ottenendo la somministrazione in via intramuscolare di antidolorifici e cortisone, volte a ridurre l'infiammazione e p lacare il dolore.
L'assistenza medica che l'appellante stesso dichiara di aver ricevuto da parte dell'ambulatorio medico del resort risulta essere, oltre che sussistente tempestiva e quotidiana, anche id on ea ed adeguata alla gravità della lesione nel rispetto della decisione del d i rimand are le Parte_1 cure più approfondite al proprio rientro in Italia.
Dalle risultanze istruttorie risulta che dopo un iniziale tentativo di rientro in Italia, l'ap pellan te ha desistito dal chiedere un volo di rientro anticipato, nonostante, come emerso dalle risultan ze testimoniali, gli fossero state indicate dal dipendente della le modalità di richiesta, CP_1 ossia tramite l'inoltro di richiesta alla non effettuata dall'appellante. Deve sul p u nto CP_2 considerarsi infatti che per stessa ammissione della difesa attorea in loco era presente il personale del tour operator, pertanto, successivamente all'iniziale richiesta d i rien tro riv olta all'agenzia viaggi, deve ritenersi che l'appellante abbia volontariamente desistito dall'interruzione del soggiorno.
L'adeguatezza dell'assistenza ricevuta risulta, infatti, dalla prosecuzione attiva del soggiorno da parte del turista, il quale ha partecipato alle escursioni programmate e dunque alla fruizione d el pacchetto turistico, come dallo stesso confermato nell'ambito dell'interrogato rio fo rmale, n el pag. 13/16 quale il interrogato sul capitolo 5 ha confermato di aver partecipato a tre escursion i Parte_1 programmate ( -09/10/2017 escursione in autobus denominata “City tour Sharm”, -11/1 0/2 017 escursione in autobus denominata ”Ras Mohamed”, -12/10/2017 escursione con il mo tociclo
“quad” denominata “Quad Sunset”) che devono ritenersi, in condivisione di quanto ritenuto dal primo giudice, decisamente incompatibili con la persistenza di una situazione di insopportab ile compromissione dello stato psico-fisico del turista.
Inoltre, anche l'ulteriore elemento considerato dal primo giudice, attinente all'assenza di allegazione della inadeguatezza delle cure mediche effettuate in loco rispetto a quelle che avrebbero dovuto essere garantite secondo protocolli o linee guida e all'assenza di un' ingravescenza delle condizioni di salute eventualmente imputabili a posticipazione di cure, risulta essere idoneo a confermare, anche a parere di questa Corte, l'adeguatezza dell'assistenza prestata e l'infondatezza del lamentato disagio patito dall'appellante anche in rif erimento al danno da vacanza rovinata, stante la prosecuzione volontaria e attiva di fruizione del pacch etto turistico da parte dell'appellante.
In virtù del principio di diritto suesposto e degli elementi probatori sin qui descritti questa Corte ritiene di confermare la ricostruzione dei fatti effettuata dal p rimo giu d ice e la co nsegu en te assenza di inadempimento delle società appellate.
Il motivo, pertanto, deve essere rigettato.
5.3 Parimenti disatteso deve essere l'ultimo motivo di gravame condividendo quanto appropriatamente argomentato dal primo Giudice.
L'appellante con tale motivo di gravame contesta l'impugnata sentenza laddove ha escluso il risarcimento del danno anche in relazione alla lamentata anticipazione del volo di andata che , a suo dire, sarebbe una circostanza rilevante ai fini dell'inadempimento delle obbligazioni dovute in forza del pacchetto turistico da parte delle società appellate.
In merito deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., richiamato dall'art. 47 del Codice d el
Turismo, l'inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali legittimanti il risarcimento del danno deve essere di non scarsa importanza, avuto riguardo dell'interesse dell'altra parte.
L'anticipazione del volo di andata di alcune ore rispetto al momento previsto, secondo l'appellante sarebbe rilevante e richiamando una pronuncia della Corte di Giustizia
pag. 14/16 equivarrebbe alla cancellazione del volo così da fondare unitamente alle altre doglianze la gravità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c. di cui assume la violazione.
Deve rilevarsi in merito che risulta dalla documentazione in atti, come inoltre affermato d allo stesso appellante, che la possibilità di variazioni dell'orario del volo fosse prevista all'in tern o dell'informativa consegnata all'appellante e che in tal caso se ne prevedeva la comunicazione al turista senza un termine minimo di preavviso. Lo stesso appellante conferma che la comunicazione della anticipazione del volo sia avvenuta da parte tour operator come previsto, e che la stessa sia stata effettuata con preavviso di un giorno. A parere di questa Corte, in conformità con quanto ritenuto dal primo giudice, tale circostanza no n p u ò ritenersi in esatta esecuzione della prestazione di non scarsa importanza poiché non risulta essere tale da superare la soglia di tollerabilità necessaria per la liquidazione del danno anche in considerazion e d ell a condotta dell'altra parte che ne aveva dato comunque avviso nell'informativa al turista e dell'assenza di conseguenze pregiudizievoli ad essa correlata.
Dovendo, inoltre, vagliare nel suo complesso la prestazione resa dalle società appellate, e avendo precedentemente escluso la fondatezza delle ulteriori doglianze relative all'inadempimento del pacchetto turistico, questa Corte ritiene che tale ulteriore circostanza, valutata nel suo complesso unitamente alle ulteriori prestazioni rese non sia idonea ad integrare un inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c. e dunque il relativo risarcimento del danno, dovendo confermarsi sul punto la sentenza impugnata.
Il motivo risulta pertanto infondato e deve essere rigettato.
5.4. In conclusione, assorbita ogni altra questione e/o eccezione sollevata nel presente grado d i giudizio l'appello deve essere rigettato, risultando tutti i motivi infondati nel merito e la sentenza emessa in primo grado confermata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla b ase d el valore della controversia e con esclusione della fase istruttoria non espletata in questa sede.
7. Trova applicazione la norma di cui all'art. 13 comma 1 quater D,P,R 30/05/2002 N. 115 che prevede l'obbligo di versamento da parte di chi ha proposto impugnazione dichiarata inammissibile, improcedibile o rigettata integralmente di versare un ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione;
pertanto trattandosi di appello proposto dopo il 31 Gennaio 2013, l'appellante soccombente sarà altresì tenuto al versamen to di un importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.1589/2022 del Tribunale di Pescara, pubblicata in d ata Parte_1
01.12.2022, nel procedimento R.g. n. 671/2022, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna l'appellante a rifondere ad ognu na d elle So cietà app ellate le Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che liquida, in €. 3.966,00 per compensi o ltre al 1 5 % d i rimborso spese generali e accessori di legge (c.p.a. e Iva ove dovuta);
3)dichiara che parte appellante è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 10 gennaio 2025
l Consigliere estensore
Francesca Coccoli
Il Presidente
Barbara Del Bono
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