Sentenza 13 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/12/2002, n. 17864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17864 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 1 7864 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, restitutione a fount della LA CORTE SUP porti mig mirente;
Oggetto din4 ECONDA CIVILE the accusponsione runly unreiments Ael fute Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: commute homm nch R. G. Dott. Rafaele - Presidente- CORONA 6652/00 41347 Dott. Antonio - Consigliere- VELLA Cron. Rep. 4791 DE JULIO Rel. Consigliere Dott. Rosario Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE Ud.20/11/01 MAZZACANE Consigliere Dott. Vincenzo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ожит est. TI CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TARAMELLI 5, presso lo studio dell'avvocato GIANNI MASSIGNANI, che 10 difende unitamente all'avvocato LIBERO COSLOVICH, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
UB FR;
intimato avverso la sentenza n. 475/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 28/07/99; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1551 udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE -1- JULIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1'11.6.1991 Con atto di citazione notificato NI AN esponeva che egli aveva, con scrittura privata del 18.8.1989, promesso di vendere a CC RI, che aveva promesso di per acquistare, sé o persona da nominare entro la data del rogito notarile, l'appartamento, con autorimessa, sito in Trieste, Via Paisiello n. 5/2, per il prezzo concordato di lire 65.000.000, di cui lire 20.000.000 versate e quietanze con la sottoscrizione del preliminare, lire 21.381.456 mediante accollo di due mutui ipotecari accesi presso la CA.RI.GO. e quanto a lire 24.618.544 al rogito notarile da stipularsi non appena la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia avesse espresso il nulla osta per la vendita e l'istituto mutuante l'accettazione per l'accollo dei mutui evidente- mente agevolati;
che al rilascio dell'autorizza- zione e all'accettazione dell'accollo era stato condizionato l'intero accordo, prevedendosi che per la mancanza degli stessi la scrittura sarebbe stata risolta ad ogni effetto con i conseguenti obblighi di restituzione;
che, contestualmente alla sotto- scrizione del preliminare, il possesso dell'immo- bile veniva trasferito al promissario acquirente;
3 che nonostante l'ottenimento in data 18.9.89 del nulla osta regionale e ripetuti inviti a presentarsi davanti al notaio per il rogito e avendo in data 26.4.91 fatto recapital CC RI diffida ad adempiere rimasta senza risposta, il NIh AN era stato costretto a convenire davanti al Tribunale di Trieste CC RI, chiedendo che questi venisse condannato al pagamento delle somme erogate per l'inutile anticipata estinzione del mutuo, per la protratta occupazione, da ritenersi sine titulo, dell'im- mobile, nonché per i danni conseguenti al degrado dell'appartamento. Si costituiva il convenuto che negava che gli potesse essere attribuito alcun inadempimento atteso che non avendone i requisiti non poteva godere delle agevolazioni regionali ed accolarsi i mutui agevolati ex lege 457/98; che il NIh, inoltre, non era proprietario dell'immobile, perché realizzato in regime di superficie concesso dal Comune di Trieste;
chiedeva, pertanto, il rigetto domande attoree e l'accoglimento delle delle proprie domande proposte in via riconvenzionale quali la risoluzione per inadempimento del NIh condanna a restituire l'importo di lire e la sua 21.388.384 con interessi legali e rivalutazione del danno in monetaria, nonché al risarcimento misura ritenuta di giustizia. Tribunale di Esaurita 1'istruttoria, il 17.12.93/31.1.94, Trieste, con sentenza in data rigettava la domanda attores di risoluzione del contratto 18.8.1989, per inadempi- (del convenuto i un mamissibile, est in accoglimento, siccome mento di quella riconvenzionale, dichiarava il menzionato contratto inter partes risolto per fatto e colpa esclusivi di NIh AN;
liquidava in lire 19.263.658 il credito dell'attore secondo le componenti di cui in motivazione ed in lire 23.388.384 il credito del convenuto e, operata la giudiziale compensazione, condannava NIh AN al pagamento, in favore del convenuto, della capitale somma di lire 4.124.726, gravate dagli interessi legali dal dì della giudiziale domanda al saldo, con la condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio. Con atto di citazione notificato il 29.12.1994 CC RI proponeva appello, mentre NIh AN proponeva appello incidentale. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza in data 21.4.1999, in parziale riforma della sentenza impugnata, determinava il credito del convenuto 5 CC RI in £. 21.388.384 e, per l'effetto, operata la compensazione giudiziale, condannava AN NIh al pagamento a favore di CC RI di £. 2.124.726; compensava le spese di primo e secondo grado di giudizio. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione CC RI con cinque motivi. Non si è costituito NIh AN nel giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE denunciaCol primo motivo il ricorrente violazione di legge (artt. 1453, 14 58, 2037 e 2699 cod. civ., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.); col secondo motivo denuncia contraddittoria motiva- zione, in riferimento all'art. 360 n. 5 c.p.c. sul punto decisivo della controversia, inerente il riconoscimento dell'indennità di occupazione ed altro in favore della controparte;
per avere erroneamente la corte di merito riconosciuto al promittente venditore, parte inadempiente ' che con il suo comportamento aveva causato la risoluzione del contratto -, il diritto all'inden- nità di occupazione, senza, peraltro, riconoscere la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sul credito del ricorrente. 6 Deduce il RI CC che il diritto alla indennità di occupazione costituisce una forma di risarcimento del danno che non può esser attribuito alla parte inadempiente, che con il suo comportamento ha causato la risoluzione del contratto, perché l'art. 1453 cod. civ. riconosce il diritto al risarcimento solo alla parte adempiente;
che il diritto all'indennità di occupazione, quale risarcimento del lucro cessante, è stato riconosciuto in giurisprudenza solo in ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente, e non del venditore;
che l'impugnata sentenza contrasta anche con l'art. 2037 cod. civ. sulla restituzione dello indebito applicabile in via analogica agli effetti della pronuncia di risoluzione prevedendo detta norma, nel caso di restituzione di cosa determinata, come un immobile, che chi l'abbia ricevuta in buona fede è tenuto alla sola riconsegna e non risponde nemmeno della perdita o cosa, se non nei limitidel deterioramento della del proprio arricchimento;
che la sentenza impugnata ha degradato il diritto del RI alla posizione di accupante senza titolo, che deve pagare l'affitto per abitare l'immobile che aveva 7 diritto di acquistare, diritto non esercitato per fatto e colpa della controparte%;B che erroneamente era stato riconosciuto il diritto а ripetere le spese condominiali al NIh senza che costui avesse offerto alcuna prova in proposito;
che, infine, erroneamente la corte di merito non aveva la rivalutazione riconosciuto al ricorrente monetaria e gli interessi sulla somma di £. 20 milioni, quale acconto del prezzo della compra- vendita dell'immobile. I due motivi per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentt. n° 8793/1999, n° 4465/1997, n° 5391/1995 e n ° 3113/1995) che in ipotesi di scioglimento del contratto per inadempimento del venditore, le restituzioni a favore della parte adempiente acquirente non ineriscono ad una obbligazione risarcitoria, derivando dal venir meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione, della causa delle reciproche obbligazioni, e, quando attengono a somma di danaro, danno luogo a debito non di valore ma di valuta, non soggetti a rivalutazione monetaria. 8 Pertanto correttamente la sentenza impugnata, a 12, ha sancito che la risoluzione del pag. contratto ha avuto effetto retroattivo tra le parti, "che devono essere riportate alle situazioni di partenza"; che al RI andavano restituite le somme anticipate coni soli interessi legali e al NIh la restituzione dell'immobile del quale il RI aveva goduto e quindi con l'obbligo di costui di corrispondere l'indennità di occupazione, che il Tribunale aveva liquidato in via equitativa. Nessuna somma per rivalutazione monetaria è stata riconosciuta al RI dalla corte d'appello, trattandosi di un debito di valuta e non essendo stato dimostrato il maggior danno. Tale punto della decisione è stato peraltro giustificato dalla detta corte, perché non sono stati calcolati né gli interessi né la rivalutazione sugli importi mensili delle indennità di occupazione. Del pari la sentenza impugnata ha correttamente posto le spese condominiali a carico del RI -1 che ha avuto il possesso dell'immo- bile, oggetto del preliminare di vendita - e ciò in mancanza di prove contrarie. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 1223 cod. civ., dell'art. 35 9 legge n. 865/1971 e dell'art. 23 della legge n. 179/1992; col quarto motivo egli denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, sul punto decisivo della controversia relativo al mancato risarcimento del lucro cessante;
per non avere la sentenza impugnata riconosciuto il risarcimento del lucro cessante, riconosciuto dalla giurisprudenza nell'ipotesi di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del venditore, danno corrispondente all'aumento del valore commerciale che l'immobile avrebbe potuto conseguire sul mercato rispetto al prezzo convenuto in preliminare. I due motivi per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente;
essi sono infondati. Ed invero la corte di merito, con motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto, ha ritenuto che il RI non aveva do diritto al risarcimento lucro cessante e da danno emergente, perché egli non avrebbe potuto comprare l'appartamento promesso in vendita e quindi rivenderlo, non avendo egli i requisiti per usufruire delle agevolazioni regionali e bancarie previste per l'edilizia economico-popolare realiz- zata in diritto di superficie, ai sensi della legge 10 22.10.1971 n° 865, nel comprensorio di Poggi S. Anna di Trieste;
cui era soggetto l'immobile per cui è causa (cfr. sentenza impugnata a pag. 13). ricorrente denunciaCol quinto motivo il violazione e falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c.; nonché contraddittorietà della motivazione sul punto della regolazione delle spese del giudizio, perché la corte di merito avrebbe dovuto confermare il capo della sentenza relativo alle spese del giudizio dinanzi al Tribunale, che erano state poste a carico del NIh. Il motivo è infondato, perché il regolamento delle spese dell'intero giudizio rientra nel potere discrezionale del giudice di appello, il quale, se riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere di ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l'onere di esse va distribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo delle liste (cfr. Cass. sentt. n 6540/2000, n ° 7314/1993, n° 6155/2000, ° n ° 4229/2001). Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
11 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 20 novembre 2001 il laurifliere ht ти еп пител По этні л IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania DEPOSITA DIC. 2002 Roma IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 12