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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 24/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 giugno 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Cavour n. 65, presso lo studio dell'Avv. Liliana Pintus (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sorso (SS), alla Controparte_1 C.F._3
via Pace n. 49, presso lo studio dell' avv. Mariano Doro (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in data 08 novembre 2024, apposta su foglio separato, ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 10 dicembre 2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale dal Controparte_1
pagina 1 di 6 coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in data 12.6.2010, in Sassari, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari Anno 2010 – Atto: 71 – Parte: 1 – Serie.
Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio minore , il 15.3.2009, ha dedotto che il ER
protrarsi della convivenza si era rivelata impossibile a causa della condotta aggressiva assunta da circa un anno dal marito il quale, avendo iniziato ad intrattenere una relazione sentimentale extra CP_1
coniugale, sospettata dalla moglie, dallo stesso non smentita e da lei acclarata, aveva iniziato a manifestare una certa intolleranza verso il suo nucleo familiare ponendo in essere atteggiamenti via via sempre più aggressivi nei confronti della moglie, divenuta bersaglio di continue e pesanti offese davanti a loro figlio il quale, oltre ad essere spettatore delle offese che il padre destinava quotidianamente alla madre, ne era diventato egli stesso destinatario.
Ha allegato che era stata sempre lei ad occuparsi, pressoché esclusivamente, della cura del figlio
(accompagnandolo a scuola, partecipando ai colloqui, aiutandolo nei compiti, accompagnandolo alle feste) il quale oltre a vivere tutte le incertezze e paure tipiche della sua età stava subendo i continui attacchi del padre che lo stavano prostrando.
Ha riferito di avere il fondato timore che gli scatti d'ira del marito e la violenza verbale dallo stesso usata negli ultimi tempi potessero trasformarsi e degenerare in comportamenti lesivi della sua incolumità fisica.
Ha rappresentato di vivere con il minore figlio e il marito presso l'abitazione familiare sita in Sassari
s.v. Li Giosi Nobi, n. 15 L in comproprietà tra i coniugi.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto che l era ingegnere, lavorava presso l' CP_1 CP_2
occupandosi di controlli sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e percepiva un reddito annuo lordo presunto di circa euro 50.000,00 mentre lei svolgeva l'attività di insegnante precaria presso le scuole superiori e percepiva nei mesi in cui svolgeva attività lavorativa uno stipendio netto di circa 1.500,00 mensili, restando senza stipendio nei mesi di luglio, agosto e nei mesi successivi fino all'eventuale chiamata.
Ha concluso chiedendo:
“In via Preliminare A) In ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile esposto in narrativa, adottare ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc, i provvedimenti indifferibili nell'interesse della prole e dei coniugi, con fissazione dell'udienza per la loro conferma;
In via Principale B) Dichiarare la separazione personale dei coniugi. C) Stabilire che la casa coniugale sita in Sassari, s.v. Li Giosi Nobi
n. 15L, con tutti gli arredi e corredi, sia assegnata alla Signora che vi abiterà insieme al Parte_1 figlio , fino all'indipendenza economica dello stesso, disponendo che il Sig. Persona_2
lasci la casa coniugale entro 15 giorni dalla data di comparizione dei coniugi Controparte_1
pagina 2 di 6 davanti all'Ill.mo Tribunale intestato. D) Stabilire che il minore figlio sia affidato ER congiuntamente ai genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, stabilendo quale dimora dello stesso l'abitazione sita in Sassari, s.v. Li Giosi Nobi n. 15 L, con facoltà del padre, stante l'età del ragazzo, di vederlo e tenerlo con sé quando lo vorrà, previo avviso e compatibilmente con le attività scolastiche, ludiche e sportive del figlio. In caso di mancato accordo fra i coniugi, stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì, ER dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 e nei fine settimana alternati, dal sabato, all'uscita della scuola fino alle ore 21,00 della domenica. Le festività seguiranno il principio dell'alternanza, mentre nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva e per 2 ER
volte nel periodo luglio/agosto. E) Stabilire che il signor corrisponda, entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro 250,00 euro e per il mantenimento del figlio minore, un assegno di importo pari ad euro
750,00, oltre al pagamento, in ragione della metà, delle spese straordinarie (quali, ad esempio, quelle mediche, scolastiche, sportive, viaggi di istruzione, ecc. come da protocollo del CNF), che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo. Spese, queste ultime, che saranno previamente concordate dai coniugi. F) I coniugi danno reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio. G) Con vittoria di spese e competenze professionali comprensive degli accessori di legge”.
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 26.06.24 il Giudice, rilevato che dall'audio allegato al ricorso poteva fondatamente ritenersi che sussistesse il concreto pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'incolumità fisica della ricorrente e per l'integrità psico fisica del figlio minore riconducibile alla condotta del resistente, in via indifferibile e urgente ha assegnato la casa coniugale sita in Sassari s.v. Li Giosi Nobi, n. 15 L alla ricorrente perché vi abitasse con il Parte_1 figlio minore ordinando al resistente il rilascio immediato dell'abitazione alla ER Controparte_1
notifica del provvedimento.
All'udienza del 9 luglio 2024 il resistente ha dichiarato: “ho lasciato la casa coniugale e sto vivendo in albergo, sto cercando una casa in locazione, mi sono scusato per la condotta tenuta come risultante dal file audio. Sto vedendo regolarmente , sono d'accordo a che mia moglie e mio figlio ER continuino a vivere nella casa coniugale di mia proprietà. Guadagno circa € 2.300/2.400,00 netti” e la ricorrente ha dato atto di aver portato il figlio da una psicologa accogliendo la richiesta di aiuto ER
e sostegno del figlio medesimo.
E' stato quindi confermato il decreto emesso inaudita altera parte.
pagina 3 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 novembre 2024 si è costituito il resistente contestando di aver mai intrattenuto una relazione extraconiugale e rappresentando che, al contrario, era stata la ricorrente ad intrattenere, nell'anno 2015, una relazione extraconiugale con il padre di un allora compagno di classe del figlio , e che lui, per il bene della famiglia e per la serenità di ER
, aveva “perdonato” il tradimento della moglie. ER
Ha riferito che le offese tra i coniugi, a seguito dei frequenti litigi, erano sempre state, laddove pronunziate, assolutamente reciproche, e mai particolarmente violente, che la crisi matrimoniale era già in corso da anni ed era dovuta alle incomprensioni ed alle diverse vedute riferite, in particolare, ai comportamenti educativi adottati dalla nei confronti del figlio - ammettendo Parte_1 ER
comunque che quest'ultimo era stato testimone degli scontri verbali della coppia - ritenendo che la moglie non avesse pertanto alcun timore per la sua incolumità.
Ha quindi negato di non essersi occupato della cura del figlio, come allegato dalla ricorrente, deducendo che di fatto era la moglie ad escluderlo dalle decisioni per il bene e sul futuro del figlio
, precisando che lui non aveva mai fatto mancare l'apporto economico, materiale e morale per la ER
famiglia e per . ER
Sotto il profilo economico ha rappresentato di aver guadagnato la somma lorda di € 37.931,96 per l'anno 2021, la somma lorda di € 43.157,75 per l'anno 2022 e la somma lorda di € 44.283,80 per l'anno
2023 ed ha dedotto che la coniuge era economicamente autosufficiente e che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
Ha concluso chiedendo:
“In via preliminare: • Si chiede espressamente la revoca del provvedimento assunto con decreto del 26 giugno 2024 e confermato all'udienza del 09 luglio 2024. In via principale: • Dichiarare la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e , Controparte_1 Parte_1
nata a Sassari il [...], in [...] al matrimonio civile contratto in Sassari in data 12 giugno 2010, ritualmente trascritto relativo Registro degli Atti di Matrimonio presso il Comune di
Sassari all'anno 2010 - Atto n. 71 - Parte I - Serie . • Disporre che il figlio minorenne sia ER affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, nulla stabilendo in merito al diritto di visita in ragione dell'età di e della sua ER capacità di autodeterminazione. • Disporre che la casa coniugale sita in Sassari, in S.V. Li Giosi Nobi
n. 15/L sia assegnata al resistente che la abiterà con il figlio minore . • Di Controparte_1 ER conseguenza, disporre in € 250,00 mensili il mantenimento a carico della ricorrente Parte_1
ed in favore del figlio minore , somma che dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese al ER
resistente, oltre alle spese straordinarie secondo il protocollo CNF, da dividersi al 50%, previa
pagina 4 di 6 concorde valutazione delle stesse. • In difetto di collocazione del minore presso il padre e, quindi, di collocazione dello stesso presso la madre, con assegnazione della casa familiare, disporre a carico del resistente il pagamento della somma di € 500,00 mensili per il mantenimento del figlio minore , ER
oltre le spese straordinarie secondo il protocollo CNF, da dividersi al 50%, previa concorde valutazione delle stesse. • Disporre che nulla debba essere versato da , a titolo di Controparte_1 mantenimento, in favore della coniuge . • I coniugi danno sin d'ora il reciproco Parte_1 consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio. • Con condanna alle spese ed agli onorari di lite”.
All'udienza del 10 dicembre 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del Giudice nei seguenti termini:
“affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre a ER cui resta assegnata la casa coniugale sita in Sassari strada vicinale Li Giosi Nobi n. 15L affinché vi abiti
con il minore, Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente nel rispetto degli impegni e
della volontà dello stesso, concordando direttamente con lui gli incontri Contribuirà al mantenimento del minore con un assegno mensile di € 550,00, oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il protocollo
Cnf. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla ricorrente. Spese compensate”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 10 dicembre 2024, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio civile C.F._3
pagina 5 di 6 in Sassari in data 12.6.2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Sassari Anno 2010 – Atto: 71 – Parte: 1 – Serie, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania Deiana Presidente
Dott.ssa Elisabetta Carta Giudice rel.
Dott.ssa Marta Guadalupi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13 giugno 2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Sassari, via Parte_1 C.F._1
Cavour n. 65, presso lo studio dell'Avv. Liliana Pintus (C.F. ), che la C.F._2
rappresenta e difende come da procura speciale allegata al ricorso introduttivo,
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Sorso (SS), alla Controparte_1 C.F._3
via Pace n. 49, presso lo studio dell' avv. Mariano Doro (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende in virtù di procura speciale alle liti rilasciata in data 08 novembre 2024, apposta su foglio separato, ex art. 83 III comma c.p.c., da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 10 dicembre 2024.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13 giugno 2024 ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale dal Controparte_1
pagina 1 di 6 coniuge con cui ebbe a contrarre matrimonio civile in data 12.6.2010, in Sassari, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Sassari Anno 2010 – Atto: 71 – Parte: 1 – Serie.
Premesso che dall'unione coniugale era nato il figlio minore , il 15.3.2009, ha dedotto che il ER
protrarsi della convivenza si era rivelata impossibile a causa della condotta aggressiva assunta da circa un anno dal marito il quale, avendo iniziato ad intrattenere una relazione sentimentale extra CP_1
coniugale, sospettata dalla moglie, dallo stesso non smentita e da lei acclarata, aveva iniziato a manifestare una certa intolleranza verso il suo nucleo familiare ponendo in essere atteggiamenti via via sempre più aggressivi nei confronti della moglie, divenuta bersaglio di continue e pesanti offese davanti a loro figlio il quale, oltre ad essere spettatore delle offese che il padre destinava quotidianamente alla madre, ne era diventato egli stesso destinatario.
Ha allegato che era stata sempre lei ad occuparsi, pressoché esclusivamente, della cura del figlio
(accompagnandolo a scuola, partecipando ai colloqui, aiutandolo nei compiti, accompagnandolo alle feste) il quale oltre a vivere tutte le incertezze e paure tipiche della sua età stava subendo i continui attacchi del padre che lo stavano prostrando.
Ha riferito di avere il fondato timore che gli scatti d'ira del marito e la violenza verbale dallo stesso usata negli ultimi tempi potessero trasformarsi e degenerare in comportamenti lesivi della sua incolumità fisica.
Ha rappresentato di vivere con il minore figlio e il marito presso l'abitazione familiare sita in Sassari
s.v. Li Giosi Nobi, n. 15 L in comproprietà tra i coniugi.
Sotto il profilo patrimoniale ha dedotto che l era ingegnere, lavorava presso l' CP_1 CP_2
occupandosi di controlli sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e percepiva un reddito annuo lordo presunto di circa euro 50.000,00 mentre lei svolgeva l'attività di insegnante precaria presso le scuole superiori e percepiva nei mesi in cui svolgeva attività lavorativa uno stipendio netto di circa 1.500,00 mensili, restando senza stipendio nei mesi di luglio, agosto e nei mesi successivi fino all'eventuale chiamata.
Ha concluso chiedendo:
“In via Preliminare A) In ragione del pregiudizio imminente ed irreparabile esposto in narrativa, adottare ai sensi dell'art. 473 bis 15 cpc, i provvedimenti indifferibili nell'interesse della prole e dei coniugi, con fissazione dell'udienza per la loro conferma;
In via Principale B) Dichiarare la separazione personale dei coniugi. C) Stabilire che la casa coniugale sita in Sassari, s.v. Li Giosi Nobi
n. 15L, con tutti gli arredi e corredi, sia assegnata alla Signora che vi abiterà insieme al Parte_1 figlio , fino all'indipendenza economica dello stesso, disponendo che il Sig. Persona_2
lasci la casa coniugale entro 15 giorni dalla data di comparizione dei coniugi Controparte_1
pagina 2 di 6 davanti all'Ill.mo Tribunale intestato. D) Stabilire che il minore figlio sia affidato ER congiuntamente ai genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, stabilendo quale dimora dello stesso l'abitazione sita in Sassari, s.v. Li Giosi Nobi n. 15 L, con facoltà del padre, stante l'età del ragazzo, di vederlo e tenerlo con sé quando lo vorrà, previo avviso e compatibilmente con le attività scolastiche, ludiche e sportive del figlio. In caso di mancato accordo fra i coniugi, stabilire che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio nei giorni di martedì e giovedì, ER dall'uscita di scuola fino alle ore 21,00 e nei fine settimana alternati, dal sabato, all'uscita della scuola fino alle ore 21,00 della domenica. Le festività seguiranno il principio dell'alternanza, mentre nel periodo estivo, il padre potrà tenere con sé il figlio per una settimana consecutiva e per 2 ER
volte nel periodo luglio/agosto. E) Stabilire che il signor corrisponda, entro il giorno 5 di CP_1
ogni mese, alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, un assegno mensile pari ad euro 250,00 euro e per il mantenimento del figlio minore, un assegno di importo pari ad euro
750,00, oltre al pagamento, in ragione della metà, delle spese straordinarie (quali, ad esempio, quelle mediche, scolastiche, sportive, viaggi di istruzione, ecc. come da protocollo del CNF), che si renderanno necessarie nell'interesse del medesimo. Spese, queste ultime, che saranno previamente concordate dai coniugi. F) I coniugi danno reciprocamente il consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio. G) Con vittoria di spese e competenze professionali comprensive degli accessori di legge”.
Con decreto emesso inaudita altera parte in data 26.06.24 il Giudice, rilevato che dall'audio allegato al ricorso poteva fondatamente ritenersi che sussistesse il concreto pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile per l'incolumità fisica della ricorrente e per l'integrità psico fisica del figlio minore riconducibile alla condotta del resistente, in via indifferibile e urgente ha assegnato la casa coniugale sita in Sassari s.v. Li Giosi Nobi, n. 15 L alla ricorrente perché vi abitasse con il Parte_1 figlio minore ordinando al resistente il rilascio immediato dell'abitazione alla ER Controparte_1
notifica del provvedimento.
All'udienza del 9 luglio 2024 il resistente ha dichiarato: “ho lasciato la casa coniugale e sto vivendo in albergo, sto cercando una casa in locazione, mi sono scusato per la condotta tenuta come risultante dal file audio. Sto vedendo regolarmente , sono d'accordo a che mia moglie e mio figlio ER continuino a vivere nella casa coniugale di mia proprietà. Guadagno circa € 2.300/2.400,00 netti” e la ricorrente ha dato atto di aver portato il figlio da una psicologa accogliendo la richiesta di aiuto ER
e sostegno del figlio medesimo.
E' stato quindi confermato il decreto emesso inaudita altera parte.
pagina 3 di 6 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8 novembre 2024 si è costituito il resistente contestando di aver mai intrattenuto una relazione extraconiugale e rappresentando che, al contrario, era stata la ricorrente ad intrattenere, nell'anno 2015, una relazione extraconiugale con il padre di un allora compagno di classe del figlio , e che lui, per il bene della famiglia e per la serenità di ER
, aveva “perdonato” il tradimento della moglie. ER
Ha riferito che le offese tra i coniugi, a seguito dei frequenti litigi, erano sempre state, laddove pronunziate, assolutamente reciproche, e mai particolarmente violente, che la crisi matrimoniale era già in corso da anni ed era dovuta alle incomprensioni ed alle diverse vedute riferite, in particolare, ai comportamenti educativi adottati dalla nei confronti del figlio - ammettendo Parte_1 ER
comunque che quest'ultimo era stato testimone degli scontri verbali della coppia - ritenendo che la moglie non avesse pertanto alcun timore per la sua incolumità.
Ha quindi negato di non essersi occupato della cura del figlio, come allegato dalla ricorrente, deducendo che di fatto era la moglie ad escluderlo dalle decisioni per il bene e sul futuro del figlio
, precisando che lui non aveva mai fatto mancare l'apporto economico, materiale e morale per la ER
famiglia e per . ER
Sotto il profilo economico ha rappresentato di aver guadagnato la somma lorda di € 37.931,96 per l'anno 2021, la somma lorda di € 43.157,75 per l'anno 2022 e la somma lorda di € 44.283,80 per l'anno
2023 ed ha dedotto che la coniuge era economicamente autosufficiente e che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento di un assegno di mantenimento in suo favore.
Ha concluso chiedendo:
“In via preliminare: • Si chiede espressamente la revoca del provvedimento assunto con decreto del 26 giugno 2024 e confermato all'udienza del 09 luglio 2024. In via principale: • Dichiarare la separazione dei coniugi , nato a [...] il [...], e , Controparte_1 Parte_1
nata a Sassari il [...], in [...] al matrimonio civile contratto in Sassari in data 12 giugno 2010, ritualmente trascritto relativo Registro degli Atti di Matrimonio presso il Comune di
Sassari all'anno 2010 - Atto n. 71 - Parte I - Serie . • Disporre che il figlio minorenne sia ER affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento, nulla stabilendo in merito al diritto di visita in ragione dell'età di e della sua ER capacità di autodeterminazione. • Disporre che la casa coniugale sita in Sassari, in S.V. Li Giosi Nobi
n. 15/L sia assegnata al resistente che la abiterà con il figlio minore . • Di Controparte_1 ER conseguenza, disporre in € 250,00 mensili il mantenimento a carico della ricorrente Parte_1
ed in favore del figlio minore , somma che dovrà essere versata entro il 5 di ogni mese al ER
resistente, oltre alle spese straordinarie secondo il protocollo CNF, da dividersi al 50%, previa
pagina 4 di 6 concorde valutazione delle stesse. • In difetto di collocazione del minore presso il padre e, quindi, di collocazione dello stesso presso la madre, con assegnazione della casa familiare, disporre a carico del resistente il pagamento della somma di € 500,00 mensili per il mantenimento del figlio minore , ER
oltre le spese straordinarie secondo il protocollo CNF, da dividersi al 50%, previa concorde valutazione delle stesse. • Disporre che nulla debba essere versato da , a titolo di Controparte_1 mantenimento, in favore della coniuge . • I coniugi danno sin d'ora il reciproco Parte_1 consenso per il rilascio del passaporto valido per l'espatrio. • Con condanna alle spese ed agli onorari di lite”.
All'udienza del 10 dicembre 2024 i coniugi hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno raggiunto un accordo aderendo alla proposta conciliativa del Giudice nei seguenti termini:
“affido condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre a ER cui resta assegnata la casa coniugale sita in Sassari strada vicinale Li Giosi Nobi n. 15L affinché vi abiti
con il minore, Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore liberamente nel rispetto degli impegni e
della volontà dello stesso, concordando direttamente con lui gli incontri Contribuirà al mantenimento del minore con un assegno mensile di € 550,00, oltre il 50 % delle Spese Straordinarie secondo il protocollo
Cnf. L'assegno unico continuerà ad essere percepito dalla ricorrente. Spese compensate”.
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile.
Quanto ai provvedimenti accessori ritiene questo Collegio che l'accordo delle parti, che hanno aderito alla proposta conciliativa formulata dal Giudice all'udienza del 10 dicembre 2024, debba trovare accoglimento, avendo le stesse regolato i reciproci rapporti patrimoniali, ed essendo le condizioni pattuite rispondenti e conformi nell'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze.
Nulla osta, pertanto, a che lo stesso sia recepito dal Tribunale.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi (C.F. Parte_1
) nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Controparte_1
), nato a [...] il [...] che hanno contratto matrimonio civile C.F._3
pagina 5 di 6 in Sassari in data 12.6.2010, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Sassari Anno 2010 – Atto: 71 – Parte: 1 – Serie, alle condizioni sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Sassari per l'annotazione della presente sentenza.
2. Spese interamente compensate
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 6