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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/11/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 789/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 789/2025 promossa da
(c.f. ), nata a Libreville in [...] il [...] e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CUPPINI ALESSIA del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Dagnini 22
RICORRRENTE contro
c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 23/01/2025 dava atto di aver avuto una relazione Parte_1 sentimentale con il sig. alla quale, il 10/09/2014 nasceva in Gabon il piccolo Controparte_1
la ricorrente proseguiva riportando che la relazione con il padre del minore si deteriorava Per_1 sin dalla nascita del piccolo tanto che il resistente contumace, non si sarebbe mai Per_1 interessato della vita del figlio, lasciando la madre da sola ad occuparsi di lui e della sua crescita.
La sig.ra proseguiva riportando che nel 2018 decideva di trasferirsi in Italia per studiare, Pt_1 lasciando il minore con i nonni paterni, per poi ottenere il nulla osta grazie al ricongiungimento familiare e riuscire, nel 2020, a portare qui anche il piccolo Per_1 pagina 1 di 5 In tutti questi anni il sig. non tentava alcun riavvicinamento con la diade, nei Controparte_1 confronti del quale si rendeva totalmente irreperibile.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di recepire le condizioni di cui al ricorso sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore.
All'udienza del 28/10/2025, era presente solo la parte ricorrente e il Giudice, impossibilitato a esperire il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti: a) affidava il minore alla madre in via super esclusiva, con facoltà per la madre di prendere in autonomia qualsiasi decisione in ambito scolastico e sanitario nell'interesse del minore.
Il 05/06/2025 il Servizio Sociale incaricato di seguire il minore, depositava la relazione di aggiornamento richiesta dal Giudice, ed emergeva in quella sede, la serenità del rapporto madre-figlio, nonché la perdurante assenza del padre nella vita del minore. A detta degli assistenti sociali incaricati, la madre “appare in grado di provvedere fattivamente alle necessità del figlio ed il riconoscimento formale alla madre dell'esercizio “autonomo” ed esclusivo può garantire al minore una tutela giuridicamente riconosciuta, a partire dal manifesto disinteresse del padre di assicurare al figlio
l'esercizio della sua funzione genitoriale”.
All'udienza del 28/10/2025, presente solo parte ricorrente che, insistendo nel ricorso, chiedeva che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
§
Deve essere accolta la richiesta della signora di ottenere l'affido esclusivo rafforzato Parte_1 dei minori.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017).
È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. pagina 2 di 5 Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente nei confronti del proprio figlio. Questo comportamento è stato pregiudizievole per il minore.
Le richieste avanzate dalla ricorrente devono essere fatte proprie dal Tribunale, infatti, non si può non tener conto della circostanza tale per cui il resistente non si sia costituito nel procedimento in oggetto.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Anche le parole utilizzate dal Servizio Sociale nella relazione di aggiornamento confermano l'atteggiamento procedurale della parte, nella quotidianità della vita di Allo stato attuale, la Per_1 madre risulta l'unica certezza nella vita del minore e inevitabilmente anche l'unica figura genitoriale su cui il minore può contare.
Risulta altresì opportuno continuare a far affidamento sul supporto offerto dai Servizi Sociali alla diade e, soprattutto, al minore nel rapporto padre- figlio, così che gli assistenti preposti al perseguimento del fondamentale interesse del minore, possano valutare la migliore modalità di realizzazione dei suddetti incontri., sempre a condizione che il padre manifestasse la volontà di incontrare il figlio.
Quanto alla richiesta di mantenimento, considerati i redditi delle parti, tenuto conto che la madre gestisce in via esclusiva il figlio, può accogliersi la domanda della ricorrente. Nello specifico 150 euro mensili per il mantenimento del figlio appaiono come il minimo indispensabile che il padre debba versare, considerando che la madre da sola deve occuparsi di ogni esigenza di e che con lo Per_1 scorrere del tempo, le esigenze del minore vanno via via aumentando. Risulta altresì necessario obbligare il resistente contumace al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono disposte in favore dello Stato attesa l'ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
pagina 3 di 5 1) affida in via super- esclusiva il minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
Per_1 la madre assumerà tutte le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, potrà inoltre chiedere l'emissione di documenti in favore del figlio;
2) dispone che il padre, qualora ne manifestasse l'interesse, veda il figlio in modalità protetta con l'ausilio dei Servizi Sociali, solo se questo verrà ritenuto nell'interesse del minore;
3) obbliga il versare alla Signora entro il 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, l'importo mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento per il figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) dispone che il imborsi alla Signora il 50 % di tutte Controparte_1 Parte_1 le spese straordinarie sostenute per il figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, riportato nel seguente schema: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: sono le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento
(nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se questo ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con pagina 4 di 5 raccomandata, fax o e-mail), motivandolo adeguatamente. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali dell'odierno giudizio;
5) Condanna il resistente al pagamento delle spese legali in favore dello Stato nella misura di euro
3000,00 oltre rimborso forfettario Iva e cassa come per legge
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
N.R.G. 789/2025
Il Tribunale di Bologna, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott.ssa Silvia Migliori Componente nella causa iscritta al n.r.g. 789/2025 promossa da
(c.f. ), nata a Libreville in [...] il [...] e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato CUPPINI ALESSIA del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Dagnini 22
RICORRRENTE contro
c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del Pubblico Ministero in sede visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., comma 4, c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 23/01/2025 dava atto di aver avuto una relazione Parte_1 sentimentale con il sig. alla quale, il 10/09/2014 nasceva in Gabon il piccolo Controparte_1
la ricorrente proseguiva riportando che la relazione con il padre del minore si deteriorava Per_1 sin dalla nascita del piccolo tanto che il resistente contumace, non si sarebbe mai Per_1 interessato della vita del figlio, lasciando la madre da sola ad occuparsi di lui e della sua crescita.
La sig.ra proseguiva riportando che nel 2018 decideva di trasferirsi in Italia per studiare, Pt_1 lasciando il minore con i nonni paterni, per poi ottenere il nulla osta grazie al ricongiungimento familiare e riuscire, nel 2020, a portare qui anche il piccolo Per_1 pagina 1 di 5 In tutti questi anni il sig. non tentava alcun riavvicinamento con la diade, nei Controparte_1 confronti del quale si rendeva totalmente irreperibile.
Ciò posto, la ricorrente chiedeva al Tribunale di recepire le condizioni di cui al ricorso sulle modalità di affido della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione del minore.
All'udienza del 28/10/2025, era presente solo la parte ricorrente e il Giudice, impossibilitato a esperire il tentativo di conciliazione, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti: a) affidava il minore alla madre in via super esclusiva, con facoltà per la madre di prendere in autonomia qualsiasi decisione in ambito scolastico e sanitario nell'interesse del minore.
Il 05/06/2025 il Servizio Sociale incaricato di seguire il minore, depositava la relazione di aggiornamento richiesta dal Giudice, ed emergeva in quella sede, la serenità del rapporto madre-figlio, nonché la perdurante assenza del padre nella vita del minore. A detta degli assistenti sociali incaricati, la madre “appare in grado di provvedere fattivamente alle necessità del figlio ed il riconoscimento formale alla madre dell'esercizio “autonomo” ed esclusivo può garantire al minore una tutela giuridicamente riconosciuta, a partire dal manifesto disinteresse del padre di assicurare al figlio
l'esercizio della sua funzione genitoriale”.
All'udienza del 28/10/2025, presente solo parte ricorrente che, insistendo nel ricorso, chiedeva che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
§
Deve essere accolta la richiesta della signora di ottenere l'affido esclusivo rafforzato Parte_1 dei minori.
Stante il principio generale della bigenitorialità e la preferenza dell'ordinamento per l'affido condiviso, la legge stabilisce che “il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore”
(art. 337 quater c.c.).
Come ha chiarito la Corte Cassazione, dunque, la scelta del Giudice deve cadere sull'affido condiviso
“…tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l'interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico. In tal caso la pronuncia di affidamento esclusivo deve essere sorretta da una puntuale motivazione in ordine, non solo, al pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso ma anche all'idoneità del genitore affidatario e all'inidoneità educativa alla manifesta carenza dell'altro genitore” (cfr. Cass. civ., Sez. I, sent. 27/2017).
È dunque in relazione all'interesse del minore che deve essere considerata la possibilità di un affido esclusivo alla madre, alla luce del vaglio dell'idoneità del padre a concorrere all'esercizio della responsabilità genitoriale. pagina 2 di 5 Nel caso di specie non si può fare a meno di evidenziare il perdurante atteggiamento di disinteresse da parte del resistente nei confronti del proprio figlio. Questo comportamento è stato pregiudizievole per il minore.
Le richieste avanzate dalla ricorrente devono essere fatte proprie dal Tribunale, infatti, non si può non tener conto della circostanza tale per cui il resistente non si sia costituito nel procedimento in oggetto.
Orbene, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente al processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi dei propri figli, è indice di una disaffezione ed indifferenza che il giudice non può omettere di valutare nel giudizio sulla idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento ed attenzione, verso la prole.
Anche le parole utilizzate dal Servizio Sociale nella relazione di aggiornamento confermano l'atteggiamento procedurale della parte, nella quotidianità della vita di Allo stato attuale, la Per_1 madre risulta l'unica certezza nella vita del minore e inevitabilmente anche l'unica figura genitoriale su cui il minore può contare.
Risulta altresì opportuno continuare a far affidamento sul supporto offerto dai Servizi Sociali alla diade e, soprattutto, al minore nel rapporto padre- figlio, così che gli assistenti preposti al perseguimento del fondamentale interesse del minore, possano valutare la migliore modalità di realizzazione dei suddetti incontri., sempre a condizione che il padre manifestasse la volontà di incontrare il figlio.
Quanto alla richiesta di mantenimento, considerati i redditi delle parti, tenuto conto che la madre gestisce in via esclusiva il figlio, può accogliersi la domanda della ricorrente. Nello specifico 150 euro mensili per il mantenimento del figlio appaiono come il minimo indispensabile che il padre debba versare, considerando che la madre da sola deve occuparsi di ogni esigenza di e che con lo Per_1 scorrere del tempo, le esigenze del minore vanno via via aumentando. Risulta altresì necessario obbligare il resistente contumace al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del minore.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono disposte in favore dello Stato attesa l'ammissione della parte vittoriosa al gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, recepisce e fa proprie le pattuizioni concordate tra le parti di cui alle conclusioni congiunte precisate in atti e, per l'effetto:
pagina 3 di 5 1) affida in via super- esclusiva il minore alla madre, con collocazione presso la stessa;
Per_1 la madre assumerà tutte le decisioni di maggior interesse per lo stesso, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, tenendo conto delle capacità dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, potrà inoltre chiedere l'emissione di documenti in favore del figlio;
2) dispone che il padre, qualora ne manifestasse l'interesse, veda il figlio in modalità protetta con l'ausilio dei Servizi Sociali, solo se questo verrà ritenuto nell'interesse del minore;
3) obbliga il versare alla Signora entro il 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese, l'importo mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento per il figlio, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
4) dispone che il imborsi alla Signora il 50 % di tutte Controparte_1 Parte_1 le spese straordinarie sostenute per il figlio, secondo il Protocollo del Tribunale di Bologna, riportato nel seguente schema: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: sono le spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti ed i farmaci prescritti, spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'Istituto scolastico, spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo), spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post scuola, se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per il tramite della rete famigliare di riferimento
(nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato, uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base, ticket sanitari ed apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se questo ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con pagina 4 di 5 raccomandata, fax o e-mail), motivandolo adeguatamente. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. Con vittoria di anticipazioni e compensi professionali dell'odierno giudizio;
5) Condanna il resistente al pagamento delle spese legali in favore dello Stato nella misura di euro
3000,00 oltre rimborso forfettario Iva e cassa come per legge
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.11.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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