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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2338 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza dell'1 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1232/2022 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Tomassetti e Controparte_1
LE UZ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via G.G. Belli n. 27
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9456/2021 pubblicata in data 16.11.2021
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. 33314/2020 R.G, depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 3.11.2020, Parte_2
1
[...] rappresentava che: - a decorrere dall'1.1.2015 e sino al 31.12.2016, data del collocamento in quiescenza, aveva svolto le funzioni di Dirigente Ispettore dell'Ufficio Ispettivo dell'Autorità
, già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Parte_1
OR ( , in ragione della disposizione di cui all'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito CP_2 con legge n. 114/2014, con cui era stata prevista la soppressione dell' ed il conseguente CP_2 trasferimento delle funzioni in capo all' - poteva vantare innumerevoli e prestigiose Pt_1 esperienze professionali e aveva ricoperto un notevole numero di incarichi dirigenziali anche presso l' di elevata complessità e responsabilità, nell'espletamento dei quali aveva sempre Pt_1 raggiunto gli obiettivi di volta in volta prefissati con ottimi risultati, tra cui quelli di Consulente
Tecnico del Governo Spagnolo e dell'Iberia – Lineas Aereas de Espana, per i lavori di ristrutturazione del patrimonio immobiliare posseduto in Italia, di professore a contratto di “Norme
e Tecnologie per la Sicurezza” presso la prima facoltà di architettura dell' Controparte_3
di coordinatore del gruppo tecnico permanente per l'attuazione del Protocollo
[...] di Intesa con il Ministero della Salute, in forza del quale aveva acquisito una vasta esperienza nella materia dei lavori pubblici.
Tanto premesso, chiariva che “con il presente ricorso l'Arch. agisce … al fine Parte_3 di veder accertata e dichiarata l'illegittima pretermissione dal conferimento degli incarichi dirigenziali presso l'Ufficio Ispettivo (Cod. 3) e l'Ufficio Protocollo (Cod. 6) – oggetto della procedura di interpello prot. n. 129939/2014, per i quali aveva presentato tempestivamente la sua manifestazione d'interesse” (così alla pagina 2 del ricorso). Aggiungeva che nell'avviso n. 129939 del 19/11/2014 per il conferimento degli incarichi dirigenziali di I fascia retributiva presso l'Ufficio
Ispettivo e di II fascia retributiva presso l'Ufficio Protocollo, flussi documentali e supporto ai processi decisionali l' aveva evidenziato che “i criteri utilizzatati per l'attribuzione degli Pt_1 incarichi dirigenziali riguarderanno le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento della funzione, l'esperienza personale maturata nel settore di riferimento, l'opportunità di assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa contemperata dal rispetto del principio di rotazione degli incarichi per quelle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.
Saranno, altresì, tenute in considerazione le attitudini e le capacità professionali del singolo dirigente, con particolare riguardo alle capacità organizzative, relazionali e tecnico – specialistiche”; - con verbale n. 63 del 22.12.2014 il Consiglio dell' su proposta del Pt_1
Segretario Generale, aveva proceduto al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'avviso con decorrenza dall'1.1.2015, senza esplicitare in alcun modo l'iter motivazionale seguito per le scelte effettuate;
- in tale verbale, dopo aver affermato che “le scelte operate per l'attribuzione degli incarichi sono state il frutto del contemperamento dell'esigenza di valorizzare le competenze e le
2 esperienze dei singoli con l'esigenza dell'organizzazione di avvalersi di profili nuovi per ruoli nuovi”, il Consiglio dell' aveva riconosciuto che “per l'individuazione dei dirigenti cui Pt_1 attribuire gli incarichi non vi è stata una valutazione comparativa tra i curricula, ma sono stati utilizzati parametri per valutare la maggiore o minore adeguatezza al ruolo in base alla nuova missione istituzionale ed alla visione espressa dall'attuale governante”; - l' pertanto, non Pt_1 solo aveva scelto arbitrariamente ed illegittimamente di sottrarsi alla procedura comparativa prevista dalla legge ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, ma aveva pure fatto riferimento a dei criteri di valutazione ulteriori e alternativi che, peraltro, per la loro consistenza, avrebbero necessariamente dovuto fondarsi su una comparazione delle candidature presentate;
- con disposizione presidenziale n.147093 del 30 dicembre 2014 l' gli aveva conferito un diverso Pt_1 ed inferiore incarico dirigenziale, sicché era stato illegittimamente pretermesso dal conferimento degli incarichi dirigenziali per i quali aveva presentato domanda, con ciò subendo ripercussioni negative sia a livello patrimoniale che professionale;
- per tali motivi, con due istanze di accesso agli atti (prot. n. 102305 del 19.12.2019 e n. 1043 del 7.2.2020), aveva richiesto di visionare la documentazione relativa al procedimento di assegnazione degli incarichi dirigenziali oggetto dell'interpello del 19.11.2014 e proprio a seguito dell'esame della documentazione richiesta (criteri selettivi, valutazione comparativa e curricula dei candidati) aveva avuto conferma dell'illegittimo operato dell' - dall'esame della documentazione visionata a seguito dell'accesso agli atti, Pt_1 era emerso che l'attribuzione dei due incarichi dirigenziali di I fascia retributiva presso l'Ufficio
Ispettivo e di II fascia retributiva presso l'Ufficio Protocollo era avvenuta senza alcuna istruttoria, omettendo l'espletamento di qualsiasi procedura comparativa tra i singoli candidati, con un percorso motivazionale del tutto inesistente, in totale violazione delle garanzie procedimentali previste dal D.lgs. 165/2001, dal CCNL di categoria, nonché dal Regolamento del personale e dei criteri indicati nell'avviso del 19/11/2014, che, qualora fossero stati rispettati, avrebbero implicato la “pressoché certezza di vedersi conferire uno degli incarichi dirigenziali richiesti”, la cui mancata assegnazione integrava un'illegittima pretermissione, foriera di un danno ingiusto, sia in termini patrimoniali sub specie di differenze retributive e danno pensionistico, sia in termini non patrimoniali quale danno curriculare e/o professionale.
Tanto premesso, argomentava in ordine alla sussistenza nel caso di specie della giurisdizione del giudice ordinario e richiamava il quadro normativo in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;
quindi, al punto III del ricorso, deduceva che con delibera n. 143/2014 l' aveva Pt_1 provveduto ad accorpare in due aree le attività già svolte nell'ambito delle sei direzioni esistenti e aveva deciso il conferimento degli incarichi di direzione generale delle aree predette ai dottori Per_1
e in quanto unici dirigenti di ruolo in servizio presso l'Autorità, trascurando che il Per_2
3 Tribunale di Roma e la Corte di appello di Roma avevano ritenuto che gli incarichi assegnati in precedenza ai medesimi dirigenti fossero illegittimi, stante la ingiustificata pretermissione subita dal ricorrente. Precisava che il risarcimento del danno ottenuto in virtù delle predette sentenze era circoscritto all'aspettativa di poter conseguire l'incarico dirigenziale a quel tempo richiesto;
senonché, ove egli stesso avesse ricevuto all'epoca tale incarico avrebbe avuto, con una probabilità vicino alla certezza, la possibilità di usufruire per esigenze organizzative dell'Autorità, dell'ulteriore conferimento dell'incarico dirigenziale di prima fascia attribuito ai dottori e Per_1
Rappresentava, quindi, il danno che aveva subito, in termini di differenze retributive e di Per_2
TFS, in ragione del mancato conferimento dell'incarico dirigenziale al momento della riorganizzazione dell'ente.
Al punto IV del ricorso argomentava in ordine al possesso di competenze ed esperienze professionali superiori a quelle possedute dai dirigenti a cui erano stati conferiti, del tutto immotivatamente, i due incarichi oggetto dell'interpello del novembre 2014. Aggiungeva che dalla illegittima condotta dell era derivato un danno da perdita di chance, consistente non nella Pt_1 mancata promozione ma nella perdita della possibilità di conseguirla, da quantificarsi sulla base del grado di probabilità che il candidato illegittimamente pretermesso aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto, sicché tale percentuale non era condizione del diritto al risarcimento del danno ma, solo parametro utilizzabile per la sua quantificazione, assumendo come riferimento le retribuzioni perdute;
deduceva, inoltre, che dall'illegittima condotta dell'ente era derivato anche un danno non patrimoniale per la “naturale sofferenza psichica transeunte derivante dal vedersi ingiustamente ed immotivatamente pretermesso” e per la “chiara dequalificazione professionale”, da quantificarsi in misura pari alla metà della retribuzione di posizione annua di un dirigente di I fascia.
In definitiva, così concludeva: “a) dichiarare illegittimi i comportamenti tenuti dall' Autorità resistente nell'adozione del Verbale n.63/2014 e della nota prot. n.145528/2014, con cui sono stati comunicati gli incarichi conferiti, per quanto qui d'interesse, ai dott.ri e Controparte_4
nella misura in cui hanno ingiustificatamente pretermesso il ricorrente, nonché Controparte_5 ove occorrer possa disapplicare il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale adottato;
b) accertare e dichiarare che, a causa degli atti e dei comportamenti sopra descritti tenuti dall'Autorità – datrice di lavoro, il ricorrente ha subito un ingiusto danno patrimoniale e non patrimoniale;
c) condannare l'Autorità al risarcimento dell'ingiusto danno patrimoniale per perdita di chances professionale, nonché del danno non patrimoniale subiti dal ricorrente, da valutarsi
4 secondo i criteri enunciati sub. III - VI - VII del presente atto ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario, essendo stata la giurisdizione sui rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità attribuita al giudice amministrativo per effetto dell'art. 52 quater del d.l. n. 50/2017 e del
Regolamento del personale adottato in forza della previsione di tale articolo ed entrato in vigore il
1° gennaio 2020; eccepiva, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda, evidenziando che, non trattandosi di procedura concorsuale, non era ravvisabile alcuna “assenza del percorso motivazionale”, stante quanto precisato nell'atto di interpello, nel deliberato consiliare e nel provvedimento di assegnazione, che avevano diffusamente illustrato le modalità di valutazione, i criteri, ed infine le ragioni delle scelte poste in essere, ampiamente discrezionali, ragioni tutte compiutamente indicate nell'allegato al verbale n. 63/2014 del Consiglio NA, ove comparivano “i nomi dei candidati, delle scelte a monte effettuate e delle relative assegnazioni, riferite alla dotazione di 25 uffici per 47 dirigenti di ruolo”. Evidenziata
l'infondatezza delle avverse pretese, l' ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi degli artt. 7 d.l. n. 105/2021 e 23, comma 1, d.l.
137/2020, acquisite note autorizzate e di trattazione, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nella sentenza n. 9456/2021, così decideva: «Accoglie parzialmente il ricorso e per
l'effetto condanna l' a pagare in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la Pt_1 somma di € 12.956, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo, nonché un somma pari al 25% della differenza tra trattamento pensionistico percepito e quello che sarebbe stato liquidato se il medesimo fosse stato collocato in quiescenza con il trattamento economico previsto per l'incarico di dirigente dell'Ufficio Ispettivo a decorrere dalla data del pensionamento
a quella del deposito del ricorso di primo grado, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo.
Compensa per 1/2 le spese di lite, che liquida per l'intero in complessivi € 6.888,00 per compensi, condannando alla rifusione della residua metà in favore del ricorrente, oltre Pt_1 rimborso spese forfettario nella misura del 15%.».
Avverso tale decisione proponeva ricorso in appello l' per i seguenti motivi: Pt_1
1) “Difetto di giurisdizione del giudice ordinario”: sosteneva l'appellante che il Tribunale non aveva considerato la qualificazione del rapporto di lavoro del personale come impiego Pt_1 pubblico in regime di diritto pubblico, al pari del personale dell'AGCM, disciplinato dalla legge n.
287/90 e delle altre Autorità indipendenti disciplinate ai sensi della legge n. 481/1995; lamentava che il primo giudice, trascurando la portata generale dell'art. 5 c.p.c., si era limitato ad evidenziare
5 che il rapporto di lavoro del cessato in data 31.12.2016, era “ancora in tutto e per CP_1 tutto un rapporto di lavoro di pubblico impiego “contrattualizzato”, soggetto alla disciplina del
D.lgs n. 165/2001, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario”;
2) “Insussistenza di carenze motivazionali nella procedura di conferimento”: secondo l' né il richiamato atto di interpello, né il successivo procedimento amministrativo effettuato Pt_1 in sede di conferimento degli incarichi prevedeva una valutazione comparativa dei curricula dei candidati;
né, nella specie, era ravvisabile alcuna “assenza del percorso motivazionale”, alla luce di quanto precisato nell'atto di interpello, nel deliberato consiliare e nel provvedimento di assegnazione, che hanno invece diffusamente illustrato le modalità di valutazione, i criteri, ed infine le ragioni delle scelte poste in essere;
3) “Insussistenza del danno”: sosteneva l'appellante che anche con riferimento ai profili di danno la sentenza del Tribunale era errata, “mancando del tutto l'integrazione dell'illecito” e che,
“vista la presenza delle candidature di più dirigenti per entrambi gli uffici, nessun elemento poteva condurre a stabilire la sicura prevalenza del ricorrente sugli altri, con la conseguenza che anche la parametrazione del danno sulla base delle differenze retributive e previdenziali appare del tutto priva di pregio. Le pretese risarcitorie devono infatti basarsi su elementi certi, il cui onere della prova spetta al ricorrente che invece - dando per scontata sia l'illegittimità dei provvedimenti assunti dall'Autorità in tema di interpello, che la conseguente titolarità dell'incarico - ha parametrato l'indicazione dei danni subiti alla stregua di una mera quantificazione delle differenze stipendiali e dei contributi previdenziali derivanti dal diverso incarico affidato, rispetto a quello richiesto”. In sintesi, secondo l' da nessun punto di vista l'ex dipendente era riuscito a Pt_1 dimostrare (oltre all'illegittimità della procedura posta in essere), che uno dei due incarichi dovesse essere affidato a lui, sicché non vi era alcun danno.
Chiedeva quindi: “- in via rito dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- in via gradata, e nel merito, riformare la decisione impugnata così respingendo il ricorso proposto in primo grado”; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel grado e, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello, rilevando che la sentenza impugnata era stata pubblicata in data
16.11.2021; con decreto del Presidente era stata fissata per la discussione l'udienza del 10 gennaio
2023, successivamente differita di ufficio;
la notificazione dell'appello era intervenuta in data 21 settembre 2023 sicché, rispetto alla prima udienza del 10 gennaio 2023, la notifica non era mai avvenuta ed era da considerare inesistente e, come tale, non sanabile e non rinnovabile, con conseguente improcedibilità del ricorso. Aggiungeva che l'esecuzione, nelle more, della sentenza
6 nella parte in cui vi era stata condanna al risarcimento del danno, la mancata notificazione del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il 10.1.2023, aveva determinato l'assoluta convinzione in capo all'appellato della definitività della statuizione di primo grado e l'evidente alterazione del principio del giusto processo.
Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'appello dell' per tardività della notifica ai sensi Pt_1 dell'art. 435 c.p.c., 2 e 3 comma: l'Autorità non aveva rispettato il termine di 10 giorni fissato dal secondo comma e neppure, per quanto concerne la notifica del decreto che aveva fissato l'udienza alla data del 10.1.2023, il termine di cui al terzo comma dell'art. 435 c.p.c..
L'appellato confutava quindi, i motivi di gravame, ritenuti tutti inammissibili e/o infondati.
Spiegava, quindi, appello incidentale per “Violazione dell'art.112 c.p.c. - Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso di primo grado proposto dall'Arch. ”, evidenziando che la CP_1 sentenza di primo grado aveva omesso del tutto di pronunciarsi in relazione al motivo di ricorso rubricato “Sull'illegittima pretermissione dell'Arch. dal conferimento degli CP_6 incarichi dirigenziali, già accertata con le sentenze passate in giudicato nn. 6875/2017 del
Tribunale Civile di Roma e 177/2020 della Corte di Appello di Roma”. Secondo l'appellato incidentale, nel conferimento dell'incarico dirigenziale di I fascia ai dott.ri e (a Per_2 Per_1 prescindere dalle ragioni di riorganizzazione poste a fondamento), l' non aveva tenuto in Pt_1 alcun conto le intervenute sentenze passate in giudicato che avevano dichiarato l'illegittimità della pretermissione subita dal - proprio in favore dei dott.ri e - dal CP_1 Per_1 Per_2 conferimento degli incarichi di I fascia a seguito dell'approvazione del Piano di Riordino dell' con conseguente danno patrimoniale: il successivo conferimento di un incarico di I Pt_1 fascia ai medesimi soggetti assegnatari degli incarichi rispetto ai quali era stata accertata l'illegittima pretermissione dell'appellato, ne aggravava il pregiudizio patrimoniale sub specie di danno da perdita di chance e danno pensionistico alle condotte già illo tempore poste in essere.
In definitiva, così concludeva: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso in appello proposto dall' ; b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare Pt_1
l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dall' ; c) per l'effetto, confermare la Pt_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 9456/2021; d) ancora in via principale, respingere il ricorso in appello proposto dall' in quanto inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, confermare la Pt_1 sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lav. n.9456/2021; g) ancora in via principale, accogliere
l'appello incidentale svolto con il presente atto e, per l'effetto, accogliere la domanda proposta in primo grado dall'Arch. ”, con vittoria di spese. CP_1
All'odierna udienza dell'1 luglio 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
7 2. Preliminarmente, per ragioni di ordine logico, occorre affrontare le questioni di improcedibilità e di inammissibilità sollevate da . Controparte_1
2.1. Il ricorso principale non è improcedibile per omessa notifica.
In proposito giova innanzi tutto ricostruire i fatti rilevanti ai fini in esame:
- a seguito della proposizione dell'appello da parte di è stato depositato il decreto ex Pt_1 art. 435 c.p.c. con cui il Presidente in data 18.5.2022 ha fissato l'udienza di discussione al
10.1.2023;
- successivamente, con decreto pronunciato fuori udienza dal Presidente in data 13-
14.12.2022, l'udienza è stata differita, di ufficio, al 17.10.2023;
- il ricorso in appello, il decreto ex art. 435 c.p.c. del 21.9.2023 e il successivo decreto del
13-14.12.2022 (emesso fuori udienza) sono stati notificati dall' a in Pt_1 Controparte_1 data 21.9.2023;
- con comparsa di costituzione con appello incidentale del 5.10.2023 si è costituito l'appellato.
Orbene, è principio consolidato quello secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto, deve considerarsi improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte non adduca un motivo di legittimo impedimento (cfr. tar le altre, Cass. s. u. 20604/2008).
Tuttavia, nella specie, si verte nella peculiare ipotesi dello “slittamento” dell'udienza di discussione, disposto d'ufficio, che non assume rilievo ai fini della ragionevole durata del processo, considerato che il differimento non trova ragione in una richiesta della parte, che bene avrebbe potuto provvedere alla notifica del gravame per l'udienza originariamente fissata, bensì in un provvedimento dell'ufficio dovuto a problemi organizzativi.
A tale riguardo è sufficiente richiamare il principio (affermato già dalle Sezioni Unite, n.
14288 del 2007) secondo cui, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla “udienza di discussione”, non si deve avere riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (cfr. Cass. 29.4.2015 n. 8684).
8 È bene precisare che il rinvio di ufficio dell'udienza di discussione che, a mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che l'udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione.
È stato, dunque, precisato che la natura e gli effetti di un rinvio dell'udienza di trattazione disposto d'ufficio prima della stessa sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della stessa, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio. Ciò nella prospettiva di una valorizzazione dei principi di diligenza e di correttezza delle condotte di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, funzionali pur sempre alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo e di certezza delle situazioni giuridiche (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 1175 del 2015). Non potendo ritenersi, per converso, che la coincidenza di un'esigenza dell'ufficio con una convenienza della parte - che sia rimasta inattiva rispetto all'onere notificatorio - al differimento della prima udienza possa rilevare in termini sanzionatori per quest'ultima, pure ove manchi ogni lesione di siffatti principi.
Il Collegio condivide l'orientamento espresso, ripetutamente, dai giudici di legittimità secondo cui «Nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l'appellato si sia ritualmente costituito, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata» (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16517 del 2016, richiamata e condivisa da Sez. 6
- L, Ordinanza n. 23056 del 2020; Sez. L, Ordinanza n. 16679 del 2024).
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che l' ha proceduto alla notifica del ricorso Pt_1 in appello e del decreto di fissazione, nel rispetto dei termini di legge (come si preciserà infra), con riferimento alla nuova udienza fissata - d'ufficio, e “fuori udienza” - dal Presidente e l'appellato si
è, quindi, ritualmente costituito porta ad escludere la sussistenza della eccepita improcedibilità.
2.2. Neanche sussiste alcun vizio della notifica per omesso rispetto dei termini di cui all'art. 435, commi 2 e 3, c.p.c., posto che, per le ragioni innanzi esposte, non deve aversi riguardo all'udienza del 10.1.2023, come invece sostenuto da . Ed è appena il caso Controparte_1 di evidenziare che rispetto all'udienza fissata con il decreto di rinvio di ufficio è stato rispettato il
9 termine di 25 giorni di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c.. Il che rende irrilevante il mancato rispetto del termine di 10 giorni ex art. 435, comma 1, c.p.c. (Sez. 2 -, Ordinanza n. 24034 del 30/10/2020).
3. L'appello principale è infondato.
3.1. Con il primo motivo di gravame l' impugna la sentenza del Tribunale nella parte Pt_1 in cui ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del G.O.
In proposito il primo giudice, dopo aver richiamato la normativa che ha disciplinato, da ultimo, i rapporti di lavoro del personale (l'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito con Pt_1 modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; il d.P.C.M. 1° febbraio 2016; l'art. 52-quater del
D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), ha evidenziato che
“solo a partire dall'entrata in vigore dell'art. 52 quater del D.L. n. 50/2017, avvenuta il 24/4/2017, può ipotizzarsi una modifica dello statuto di tali rapporti, in forza del rinvio ai principi contenuti nelle L. n. 481/1995”. Ciò detto, posto che “il rapporto dedotto in giudizio è cessato in data
31/12/2016, risulta evidente, ad avviso del Tribunale, che esso era ancora in tutto e per tutto un rapporto di lavoro di pubblico impiego “contrattualizzato”, soggetto alla disciplina del D.lgs n.
165/2001, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario”.
Secondo l'NA nella specie sussisterebbe, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in base al disposto dell'art. 5 c.p.c., “stante la qualificazione del rapporto di impiego del personale NA come impiego pubblico in regime di diritto pubblico, al pari del personale del'AGCM disciplinato dalla legge n. 287/90 e delle altre Autorità indipendenti disciplinate ai sensi della legge n. 481/1995”.
L'assunto non è condivisibile, avuto riguardo ai principi espressi – a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione - dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27888 del 13/10/2021, così massimata: “Le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità anticorruzione già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici Parte_1 Pt_1 di lavori, servizi e forniture (AVCP), in base al principio del cd. “petitum” sostanziale, sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario nella vigenza del piano di riordino previsto dall'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, che attribuiva persistente rilievo alla contrattazione collettiva, e prima dell'entrata in vigore del regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale adottato ai sensi dell'art. 52 quater del d.l. n. 52 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017”.
Alla stregua dei principi affermati dalla S.C. nell'ordinanza n. 27888/2021, alle cui ampie motivazioni si rinvia, deve affermarsi che, nella specie, la controversia appartiene, ratione temporis, alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che le pretese, di natura risarcitoria, del CP_1
10 si riferiscono a una procedura di interpello pubblicata nel novembre del 2014, esulando, CP_1 quindi, dal thema decidendum, l'attuazione dell'art. 52 -quater del d.l. n. 50 del 2017, conv. dalla legge n. 96 del 2017.
Per completezza giova evidenziare che il caso su cui hanno deciso le Sezioni Unite riguarda una controversia promossa nei confronti dell' da un dipendente (ex per far valere Pt_1 CP_2 pretese economiche a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che il regolamento di giurisdizione è stato esperito in relazione a un giudizio introdotto nel 2019 (procedimento n. 20568/2019 R.G. innanzi al
Tribunale di Roma, come si legge nell'ordinanza n. 27888/2021). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'Autorità, del tutto irrilevante è il momento di presentazione della domanda giudiziale, rilevando piuttosto il “petitum sostanziale” avuto riguardo all'evoluzione del quadro normativo come puntualmente ricostruito dalle Sezioni Unite.
3.2. Con il secondo motivo di appello l' si duole perché il Tribunale ha ritenuto Pt_1 necessaria una valutazione comparativa ed ha erroneamente ritenuto l'assenza di un percorso motivazionale, posto che il predetto atto di interpello, la delibera consiliare e il provvedimento di assegnazione degli incarichi avevano, invece, secondo l'appellante, diffusamente illustrato le modalità di valutazione, i criteri e le ragioni delle scelte poste in essere.
Ha aggiunto l' che l'affidamento di incarichi mediante l'interpello non costituisce Pt_1 una procedura concorsuale e, nella specie, nell'allegato al verbale n. 63/2014 del Consiglio Pt_1 sono stati riportati compiutamente tutti gli elementi che hanno determinato la scelta – discrezionale
– del Consiglio dell'Autorità nell'affidamento dei singoli incarichi e dagli specifici atti di conferimento risulta la motivazione della scelta effettuata a monte nell'adunanza del 22.12.2014 dal
Consiglio. Ne discenderebbe la completezza dell'istruttoria posta in essere, in cui si dà conto sia dell'esame dei curricula prodotti e della specifica esperienza professionale, che, soprattutto, delle superiori esigenze dell'Autorità, non risultando necessaria – secondo l'appellante principale - la motivazione in considerazione della discrezionalità dell' nel conferimento dell'incarico. Pt_1
La doglianza è infondata.
Rileva innanzi tutto il Collegio che costituisce ormai ius receptum (richiamato, di recente da
Sez. L, Ordinanza n. 26331 del 2024) che, “«in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'amministrazione (...) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (...) a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di
11 partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte;
laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile» (Cass. 14 aprile 2008, n.
9814, cui hanno poi fatto seguito, in senso conforme, Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088, Cass. S.U.,
23 settembre 2013, n. 21671 e, più di recente, Cass. 2 febbraio 2018, n. 2603). D'altra parte, deve ritenersi che il requisito motivazionale, ove riferito ad una valutazione comparativa, per essere soddisfatto necessiti l'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati.
È intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili. D'altra parte, di fronte ad una motivazione mancante, carente o illegittima la domanda che sia impostata sul piano risarcitorio ha la sostanza del risarcimento da perdita di chance e i conseguenti apprezzamenti giudiziali devono essere rispettosi sia della pertinenza al datore di lavoro del merito delle scelte, sia del non trattarsi comunque di danno in re ipsa.
Pertanto, nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che procedersi apprezzando ex novo in via comparativa i curricula, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico.
Qualora la motivazione assunta dalla P.A. contenga invece almeno una valida espressione dei criteri di merito valorizzati e posti a ondamento della nomina, essendo necessario rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A., l'apprezzamento non potrà invece che riguardare, più limitatamente, la possibilità, ancora secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi in relazione ai medesimi titoli valorizzati per il prescelto, potesse portare, nei loro confronti, ad un diverso esito, su cui fondare il ristoro.» (Cass. Sez. Lav. 09/03/2021, n.6485)”.
Ed è bene precisare che “L'obbligo di motivazione … non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché di un altro, anche in mancanza di una formale procedura concorsuale” (Cass. Sez.
Lav. 16/07/2014, n.16247).
12 Ne segue che, alla luce dei principi affermati dalla S.C., con orientamento ormai consolidato e che il Collegio condivide, è necessaria sia una valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti sia una motivazione che dia conto delle scelte operate.
Peraltro, come già chiarito dal Tribunale, nella specie l'applicabilità dei criteri desumibili dall'art 19, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 discende anche dalla previsione dell'art. 2 del
Regolamento sull'Ordinamento Giuridico ed Economico del personale, che rinvia alle norme riguardanti il pubblico impiego, nonché dall'art. 20 del CCNL di categoria, che tale articolo richiama espressamente.
Tanto premesso, occorre ora soffermarsi sui dati fattuali rilevanti nella specie, già correttamente ricostruiti, sulla base degli atti, dal Tribunale.
Con avviso n. 129939 del 19/11/2014 l' emanò un “avviso di disponibilità” per Pt_1 incarichi dirigenziali, riservato ai dirigenti di ruolo nonché alle figure equiparate che prestavano servizio presso l'Autorità in posizione di comando, precisando che ciascun dipendente poteva manifestare il proprio interesse per un numero di posizioni dirigenziali non superiori a tre, allegando alla manifestazione di interesse un curriculum vitae ed una sintetica lettera di accompagnamento volta ad illustrare le modalità con cui intendeva svolgere il proprio ruolo e perseguire la missione istituzionale collegata all'incarico.
L'avviso di disponibilità, alla pagina 1, stabiliva: “i criteri utilizzati per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali riguarderanno le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento della funzione, l'esperienza personale maturata nel settore di riferimento, l'opportunità di assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa contemperata dal rispetto del principio di rotazione degli incarichi per quelle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.
Saranno, altresì, tenute in considerazione le attitudini e le capacità professionali del singolo dirigente, con particolare riguardo alle capacità organizzative, relazionali e tecnico – specialistiche”.
Gli incarichi dirigenziali per i quali manifestò la sua disponibilità Controparte_1 sono l'“Ufficio Ispettivo”, di prima fascia retributiva, e l'“Ufficio Protocollo, flussi documentali e supporto ai processi decisionali”, di seconda fascia, in relazione ai quali l'avviso di disponibilità del
19.11.2014 così descriveva (alla pagina 2) le “competenze richieste”:
1) per l'“Ufficio Ispettivo”: “Ai fini della copertura dell'incarico si avrà particolare riguardo alle specifiche competenze tecniche possedute ed all'esperienza maturate presso pubbliche amministrazioni in materia di Vigilanza sui contratti pubblici per l'esecuzione di lavori, per l'acquisizione di forniture di beni e servizi nonché in materia di anticorruzione e trasparenza.
Si avrà altresì riguardo alle capacità organizzative e relazionali verso l'interno e l'esterno”;
13 2) per l'“Ufficio Protocollo, flussi documentali e supporto ai processi decisionali”: “Ai fini della copertura dell'incarico si avrà particolare riguardo alle specifiche competenze tecniche e giuridiche possedute e all'esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni nell'ambito della documentazione amministrativa, nonché alle capacità organizzative, relazionali e di programmazione”.
In data 22 dicembre 2014 il Consiglio dell' asseritamente “in base ai criteri Pt_1 esplicitati nell'interpello pubblicato il 19 novembre 2014”, individuò i dirigenti cui conferire gli incarichi oggetto di interpello e conferì, in particolare, a l'incarico di Controparte_4 direzione dell'Ufficio Ispettivo e a l'incarico di dirigente dell'Ufficio Protocollo, Controparte_5 disponendo che tali incarichi avrebbero avuto decorrenza dall'1 gennaio 2015.
Dal verbale del 22 dicembre 2014, richiamato anche nei provvedimenti individuali di attribuzione degli incarichi, risulta che: “Le scelte operate per l'attribuzione degli incarichi sono state il frutto del contemperamento dell'esigenza di valorizzare le competenze e le esperienze dei singoli con l'esigenza dell'organizzazione di avvalersi di profili nuovi per ruoli nuovi cercando anche di prevedere la rotazione nello svolgimento di alcune attività particolarmente esposte a rischio. (…)
Per l'individuazione dei dirigenti a cui attribuire gli incarichi non vi è stata una valutazione comparativa tra i curricula, ma sono stati utilizzati parametri per valutare la maggiore o minore adeguatezza al ruolo in base alla nuova missione istituzionale e alla visione espressa dall'attuale governante.
I criteri utilizzati per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali hanno riguardato, come previsto dall'interpello pubblicato il 19 novembre 2014: le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento della funzione;
l'esperienza personale maturata nel settore di riferimento;
l'opportunità di assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa contemperata dal rispetto del principio di rotazione, degli incarichi per quelle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.
Sono state, altresì, tenute in considerazione le attitudini e le capacità professionali del singolo dirigente, con particolare riguardo alle capacità organizzative, relazionali e tecnico specialistiche. (…)
Per ogni dirigente sono stati valutati gli aspetti sopra indicati sulla base dell'analisi dei curricula e delle schede allegate alla manifestazione di interesse nonché delle considerazioni emerse durante le interrelazioni con i singoli dirigenti, avvenute nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa”.
14 Il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che la condotta tenuta dall'Amministrazione resistente non si è conformata ai principi giurisprudenziali in materia, «sia perché, come esplicitamente riconosciuto nel verbale del 22/12/2014, non si è proceduto ad alcuna valutazione comparativa tra i curricula dei candidati, benché da una siffatta valutazione non potesse prescindersi anche in ragione dei criteri di valutazione enunciati nell'interpello pubblicato il 19/11/2014; sia perché non sono state esplicitate le specifiche ragioni che hanno indotto a ritenere i dirigenti prescelti per ciascuna posizione quelli maggiormente rispondenti ai criteri enunciati nell'interpello, atteso che l'enunciazione a tale fine formulata, tra l'altro in maniera da valere indifferenziatamente per tutti i candidati, è del tutto autorefenziale, risolvendosi di fatto nell'asserzione apodittica secondo cui le scelte erano state operate in base ad una valutazione dei candidati conformi ai criteri» (così alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata).
A fronte di tale puntuale motivazione – coerente con le risultanze processuali e conforme agli orientamenti giurisprdenziali che il Collegio condivide – l' da un lato, ha ribadito che, Pt_1 nella specie, non sarebbe stata necessaria una valutazione comparativa (il che, come visto, non è, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata) e, dall'altro, ha sostenuto che non vi sarebbero state lacune motivazionali. E ciò perché “nell'allegato al verbale n. 63/2014 del Consiglio
NA (prodotto da controparte in primo grado), sono stati riportati compiutamente tutti gli elementi che hanno determinato la scelta – discrezionale – del Consiglio nell'affidare i singoli incarichi.
Nello stesso verbale compaiono i nomi dei candidati, delle scelte a monte effettuate e delle relative assegnazioni, riferite alla dotazione di 25 uffici per 47 dirigenti di ruolo.
Infine, negli specifici atti di conferimento risulta la motivazione della scelta effettuata a monte nell'adunanza del 22.12.2014 dal Consiglio” (cfr. pagine 9-10 dell'atto di gravame principale).
Orbene, rileva il Collegio che dal verbale del 22 dicembre 2014 – ove, peraltro, si dà espressamente atto che “non vi è stata una valutazione comparativa tra i curricula” degli aspiranti
– non si evince alcun elemento concreto atto a chiarire le ragioni della ritenuta prevalenza degli assegnatari degli incarichi rispetto agli altri candidati. La motivazione adottata, infatti, risulta del tutto generica e riferita in modo indistinto a tutti gli aspiranti, sì da non chiarire, con riferimento a ciascun incarico attribuito, gli elementi fattuali, ricavati dai curricula presentati, secondo cui si è ritenuto discrezionalmente di attribuire preponderanza a un aspirante anziché a un altro. Ed è appena il caso di evidenziare che l'indicazione delle “scelte a monte”, l'elenco dei candidati e il mero richiamo all'esame dei curricula non soddisfa l'onere motivazionale richiesto: sarebbe, invece, stata necessaria una illustrazione e valutazione di carattere comparativo che desse conto
15 delle effettive ragioni di prevalenza dei soggetti assegnatari degli incarichi e della scelta effettuata.
In proposito giova, infatti, ribadire che, come illustrato dai giudici di legittimità nelle decisioni innanzi richiamate, la presenza di una motivazione solo formale, che non dia conto delle valutazioni e delle scelte effettuate, comporta la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che sempre devono improntare l'attività della parte datoriale.
Rileva altresì il Collegio che le concrete ragioni della scelta, tenuto conto dei profili professionali degli altri aspiranti, non risultano neanche dai provvedimenti di conferimento degli incarichi. Infatti, l'attribuzione dei rispettivi incarichi a e a Controparte_4 [...]
reca la seguente motivazione: “vista la deliberazione assunta nell'adunanza del 22 CP_5 dicembre 2014 con la quale il Consiglio, esaminati i curricula e le richieste pervenute, in considerazione delle competenze specialistiche nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento dai singoli dirigenti, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa e la rotazione degli incarichi per quelle attività maggiormente esposte al rischio corruzione”.
Come si vede, al di là dell'enunciazione dei criteri, non vi è alcuna indicazione concreta degli elementi sulla scorta dei quali ciascun soggetto assegnatario degli incarichi è stato ritenuto prevalente rispetto agli altri aspiranti. E la genericità della motivazione appare quanto mai evidente ove si consideri che, con riferimento a due incarichi diversi, e in presenza di aspiranti diversi,
l' ha adottato una motivazione identica sia per che per Pt_1 Controparte_4 [...]
. CP_5
3.3. Con il terzo motivo di appello l' sostiene innanzi tutto che il Tribunale non si Pt_1 sarebbe avveduto che non avrebbe fornito la prova della “sicura Controparte_1 prevalenza” rispetto agli altri candidati interessati agli incarichi cui aspirava.
La censura non è meritevole di accoglimento.
E invero, innanzi tutto giova evidenziare che la prova che grava sull'aspirante ad un incarico dirigenziale, per ottenere il risarcimento del danno di perdita di chance, non riguarda la “sicura prevalenza”, bensì la sussistenza di “elevate probabilità di esito vittorioso della selezione” (Sez. L,
Ordinanza n. 25442 del 2024).
Tanto precisato, rileva il Collegio che il Tribunale ha ravvisato le concrete ed effettive possibilità dell'odierno appellato di conseguire almeno uno degli incarichi a cui aspirava all'esito dell'esame dei profili degli aspiranti all'incarico dirigenziale per l'“Ufficio Ispettivo”.
Ebbene, per i candidati diversi dal Pierdominici il Tribunale ha ritenuto la prevalenza del in quanto “è l'unico a vantare la conoscenza di tre lingue straniere, che CP_1 indubbiamente costituisce dato che agevola le capacità relazionali”. Con tale argomentazione
16 l' non si è in alcun modo confrontato e non ha contrapposto alcuna ragione all'elemento di Pt_1 prevalenza ravvisato dal Tribunale, sicché l'appello sul punto risulta inammissibile, dovendosi rammentare che l'impugnazione deve affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Quanto, poi, al soggetto destinatario dell'incarico, , deve rilevarsi Controparte_4 che lo stesso, ove la procedura si fosse svolta correttamente comparando tra loro gli effettivi aspiranti, non avrebbe mai potuto prevalere sul E ciò per la semplice ragione che il CP_1 non aveva presentato alcuna dichiarazione di interesse per l'incarico dirigenziale CP_4 relativo all'Ufficio Ispettivo. La circostanza dell'assenza di una manifestazione di interesse - rimarcata dall'odierno appellato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e non contestata dall' nella Pt_1 memoria di primo grado – risulta, invero, per tabulas: nel verbale del 22.12.2014, al punto 3, è presente un elenco dei dirigenti e, accanto a ciascuno di essi, sono indicati gli uffici richiesti.
Ebbene, accanto al nome di (presente al n. 19 dell'elenco), sono indicati Controparte_4 come uffici richiesti l' (cod. 14), l' (cod. 13), Controparte_7 Controparte_8
l' (cod. 2). Come si vede, non vi era alcuna Controparte_9 dichiarazione di interesse per l'Ufficio Ispettivo (cod. 3).
Ebbene, rileva il Collegio che, in presenza di altri aspiranti, l'attribuzione di un incarico ad un soggetto che non aveva manifestato interesse per la posizione dirigenziale non era possibile secondo le regole stabilite dallo stesso interpello dell' Infatti, detto interpello prevedeva: Pt_1
“considerata la necessità di coprire tutti gli uffici dirigenziali, nel caso in cui per alcune posizioni dirigenziali non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse, l'Autorità provvederà ad individuare i dirigenti in possesso delle competenze e professionalità ritenute adeguate a ricoprire
l'incarico a prescindere dalla manifestazione di interesse presentata per altre posizioni”.
Nella specie, non solo vi erano manifestazioni di interesse all'incarico, sicché giammai l' – secondo le regole che si era data nella procedura - avrebbe potuto individuare il prescelto Pt_1 tra dirigenti diversi dagli aspiranti, ma l'Autorità non si è in alcun modo preoccupata di motivare le ragioni per cui ha derogato alla regola fissata nell'interpello.
In definitiva, appare evidente come , con riferimento all'incarico Controparte_1 dirigenziale per l'“Ufficio Ispettivo”, avesse elevate probabilità di prevalere e di ottenere l'incarico rispetto agli altri soggetti che avevano presentato una manifestazione di interesse.
Per il resto, il terzo motivo di gravame è inammissibile, concretandosi nella mera doglianza circa il fatto che il Tribunale “ha parametrano l'indicazione dei danni subiti alla stregua di una mera quantificazione delle differenze stipendiali e dei contributi previdenziali derivanti dal diverso incarico affidato, rispetto a quello richiesto”.
17 Tale censura non si confronta in alcun modo con la motivazione del Tribunale, che, ai fini della quantificazione del pregiudizio accertato, ha effettuato una valutazione equitativa, dando puntualmente conto dei criteri seguiti per la determinazione del danno, liquidato nella misura del
25% della differenza tra il trattamento economico percepito e quello che sarebbe spettato in caso di conseguimento dell'incarico (criteri che l' non ha specificamente contestato, né sono oggetto Pt_1 di appello incidentale, sì da risultare immodificabili). Ed è bene evidenziare che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016).
La doglianza, inoltre, trascura la pacifica giurisprudenza di legittimità in materia, di cui il
Tribunale ha fatto corretta applicazione, secondo cui, proprio in materia di danno per perdita di
“chance”, il pregiudizio va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse (cfr., tra le altre, Sez. L, Ordinanza n. 1884 del 21/01/2022), ben potendo, poi, derivare dalla perdita di chance anche un danno pensionistico risarcibile (Sez. L, Sentenza n. 4014 del 2016, in motivazione).
In definitiva, i motivi del gravame principale non meritano accoglimento.
4. L'appello incidentale è infondato.
4.1. Con l'unico motivo di gravame (denominato “Violazione dell'art.112 c.p.c. - Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso di primo grado proposto dall'Arch. ”) si CP_1 lamenta che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi in relazione a un'ulteriore richiesta di risarcimento danni, correlata al conferimento degli incarichi dirigenziali a e Controparte_10 [...]
CP_11
Rileva il Collegio che, effettivamente, una omissione di pronuncia sul punto vi è stata.
E invero, dalla lettura del ricorso ex art. 414 c.p.c. nella sua interezza, ed in particolare delle pagine 12 -16 (punto del III dell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale), nonché delle lettere b) e c) delle conclusioni, emerge che aveva chiesto anche il Controparte_1 risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell'assegnazione degli incarichi di Direzione generale di due distinte Aree (“Area Vigilanza e Sanzioni”; “Area per la Regolazione e
Osservatorio analisi e studio dei mercati”) ai predetti dirigenti.
18 In particolare, alle pagine 12, 13 e 14 del ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato allegato che l' nell'attribuire ai dott.ri e i precisati incarichi di direzione generale, non Pt_1 Per_2 Per_1 avrebbe tenuto conto delle sentenze, passate in giudicato, n. 6875/2017 del Tribunale di Roma e n.
177/2020 della Corte di appello di Roma, che “hanno dichiarato l'illegittimità della pretermissione subita dall'Arch. ”, comportando “l'illegittimità anche del successivo conferimento, CP_1 in favore dei medesimi beneficiari, dell'incarico dirigenziale in quanto unici dirigenti in ruolo”.
Secondo la prospettazione attorea, laddove l'Autorità “avesse agito (sia ante che post sentenze) conformandosi alla legge con probabilità ormai prossima alla certezza l'Arch. CP_1 avrebbe potuto godere non solo del conferimento degli incarichi dirigenzuali anelati e per i quali aveva manifestato il proprio interesse, ma altresì del successivo conferimento dell'incarico dirigenziale di I fascia quale conseguenza dell'avvenuta riorganizzazione della pianta organica”.
È anche a questi atti e comportamenti, oggetto di allegazione nel corpo dell'atto, che fa riferimento il punto b) delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. (“accertare e dichiarare che, a causa degli atti e dei comportamenti sopra descritti tenuti dall'Autorità – datrice di lavoro, il ricorrente ha subito un ingiusto danno patrimoniale e non patrimoniale”), mentre il punto c) delle conclusioni medesime (“condannare l'Autorità al risarcimento dell'ingiusto danno patrimoniale per perdita di chances professionale, nonché del danno non patrimoniale subiti dal ricorrente, da valutarsi secondo i criteri enunciati sub. III - VI - VII del presente atto ovvero nella somma minore
o maggiore ritenuta di giustizia”) richiama, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, il punto III del ricorso, che concerne proprio l'asserito danno prospettato alle pagine 15 e 16 in relazione ai fatti descritti alle pagine 12-14.
4.2. La domanda su cui il Tribunale non ha pronunciato è infondata.
In proposito occorre innanzi tutto chiarire che le due sentenze cui Controparte_1 ha fatto riferimento si riferiscono alla medesima vicenda storica: la pronuncia emessa dal Tribunale all'esito del giudizio n. 13718/2016 R.G. (sentenza n. 6875/2017) è stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza n. 177/2020.
Risulta dalla pagina 2 della sentenza del Tribunale che il giudizio n. 13718/2016 R.G., promosso dall'odierno appellante incidentale, riguardava una procedura di conferimento di incarichi dirigenziali di I e di II fascia avviata dall' con “nota 28-2001 del 16.3.2011”. Ha Pt_1 rappresentato il nel ricorso iscritto al n. 33314/2020 R.G.– con deduzione non CP_1 contrastata dall' - che all'esito della predetta procedura sono stati conferiti, tra gli altri, due Pt_1 incarichi dirigenziali a e . Controparte_10 CP_11
Ciò detto, si legge nella delibera dell'NA n. 143/2014 che, in sede di revisione organizzativa, “le attività già svolte nell'ambito delle sei direzioni previste negli abrogati articoli
19 del Regolamento di organizzazione della soprressa …, sono accorpate in due Aree la cui CP_2 direzione verrà affidata ai due dirigenti di ruolo di I fascia:
- Area Vigilanza e Sanzioni;
- Area per la Regolazione e Osservatorio analisi e studio dei mercati”; quindi, “Ai due dirigenti di ruolo di I fascia, Dottoressa e Ingegnere sarà CP_11 Controparte_10 conferito rispettivamente l'incarico di Direzione Generale dell'Area Vigilanza e Sanzioni e
l'incarico di Direzione Generale dell'Area per la Regolazione e Osservatorio analisi e studio dei mercati. Con specifici atti del Presidente verranno conferiti i relativi incarichi e stipulati i contratti per la definizione del trattamento economico da valersi fino all'approvazione del piano di riordino”.
Secondo l'odierno appellante incidentale, “i dott.ri e a causa di un Per_2 Per_1 conferimento di incarico dirigenziale dichiarato illegittimo con due sentenze passate in giudicato, sono risultati titolari di un incarico dirigenziale di I fascia che, con una probabilità vicina alla certezza, sarebbe spettato all'Arch. se l'Autorità non avesse agito contra legem”; in CP_1 altri termini, “l'Arch. - a fronte di una già accertata illegittima pretermissione (come CP_1 già ampiamente evidenziato nelle motivazioni delle sentenze passate in giudicato) - avrebbe avuto con una probabilità vicino alla certezza la possibilità di usufruire per esigente riorganizzative dell'Autorità dell'ulteriore conferimento dell'incarico dirigenziale di I fascia attribuiti ai dott.ri ed . Per_1 Per_2
L'assunto è destituito di fondamento.
Invero, la sentenza n. 6875/2017 del Tribunale di Roma non solo non ha (ovviamente) annullato gli incarichi conferiti all'esito della procedura avviata dall' con “nota 28-2001 del Pt_1
16.3.2011”, ma, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, si è limitata ad accertare l'assenza di una valutazione comparativa. Si legge, in particolare, alla pagina 4 di detta pronuncia: “Dalla documentazione prodotta non emerge che sia stata attuata dall'amministrazione alcuna seria valutazione comparativa dei candidati con specifico riferimento ai criteri generali e specifici sopra indicati nè tantomeno che la stessa abbia proceduto ad esternare, in maniera adeguata, le ragioni giustificatrici delle scelte operate in relazione ai criteri da applicare nel conferimento degli incarichi.
La situazione esposta comporta un inadempimento che non consente alcun, seppur esterno e formale, controllo sull'applicazione dei criteri di scelta, che è di per sé causa di danno sotto il profilo della perdita di opportunità di conferimento di incarico dirigenziale di prima fascia”.
Come si vede, nella sentenza n. 6875/2017 non è stato in alcun modo accertato se
[...]
avesse concrete probabilità di conseguire gli incarichi dirigenziali oggetto di quel Controparte_1
20 procedimento: e ciò né in generale né con precipuo riferimento alle posizioni rilevanti nel presente giudizio. E invero, in nessun punto della pronuncia n. 6875/2017 sono citati e Controparte_10
(come, del resto, gli altri candidati) e non vi è alcun esame delle effettive possibilità CP_11 del di prevalere, in concreto, in relazione ad uno degli incarichi interessati dalla CP_1 procedura.
L'assenza di qualsivoglia verifica da parte del Tribunale in ordine alle probabilità che l'odierno appellante incidentale potesse prevalere sugli altri candidati è confermata dalla lettura della sentenza n. 6875/2017 nella parte in cui si quantificano i danni: “in assenza di allegazione del numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, deve ritenersi che tale numero fosse limitato a due per ciascun incarico (la parte ricorrente ed il dirigente prescelto), con grado di probabilità al
50%, a nulla rilevando il numero di incarichi nuovi o l'esito di diverse, precedenti selezioni”.
In definitiva, il Tribunale ha fatto discendere il diritto al risarcimento del danno dalla mancata comparazione degli aspiranti e non ha mai accertato che, rispetto a e Controparte_10
(o ad altri), l'odierno appellante incidentale avesse “una probabilità ormai vicina alla CP_11 certezza” di prevalere e di vedersi assegnato nel 2011 l'incarico di prima fascia (come invece si sostiene nel gravame incidentale).
A sua volta, la sentenza della Corte di appello n. 177/2020, nel confermare la decisione del
Tribunale, non ha effettuato alcuna verifica sul punto.
In assenza di un siffatto accertamento, viene meno il presupposto fattuale della pretesa risarcitoria relativa al conferimento degli incarichi assegnati nel 2014. In altri termini: non essendovi alcuna prova del fatto che avesse, in concreto, elevate Controparte_1 probabilità di conseguire gli incarichi affidati a e a seguito della Controparte_10 CP_11 procedura di conferimento di incarichi dirigenziali di I e di II fascia avviata dall' con “nota Pt_1
28-2001 del 16.3.2011”, è evidente non vi è stata alcuna perdita di chance (da intendersi nei rigorosi termini innanzi precisati) in relazione all'affidamento degli incarichi di Direzione generale per cui è causa.
L'appello incidentale deve, dunque, essere respinto.
5. La reciproca soccombenza delle parti nel presente giudizio di appello giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Non è dovuto da parte del Ministero il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che tale obbligo, previsto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della
21 prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo
(S.U. n. 4315/2020).
Quanto a sussistono i presupposti oggettivi per il versamento Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti, così provvede:
- respinge l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte di CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa
[...] impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
22
CORTE DI APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
La Corte, composta dai signori magistrati:
- dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente
- dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel.
- dott.ssa Isabella Parolari Consigliere
all'udienza dell'1 luglio 2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA CONTESTUALE
nella causa iscritta al n. 1232/2022 R.G. vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12
APPELLANTE E APPELLATA INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Domenico Tomassetti e Controparte_1
LE UZ ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, alla Via G.G. Belli n. 27
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 9456/2021 pubblicata in data 16.11.2021
Conclusioni: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. iscritto al n. 33314/2020 R.G, depositato innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 3.11.2020, Parte_2
1
[...] rappresentava che: - a decorrere dall'1.1.2015 e sino al 31.12.2016, data del collocamento in quiescenza, aveva svolto le funzioni di Dirigente Ispettore dell'Ufficio Ispettivo dell'Autorità
, già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Parte_1
OR ( , in ragione della disposizione di cui all'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito CP_2 con legge n. 114/2014, con cui era stata prevista la soppressione dell' ed il conseguente CP_2 trasferimento delle funzioni in capo all' - poteva vantare innumerevoli e prestigiose Pt_1 esperienze professionali e aveva ricoperto un notevole numero di incarichi dirigenziali anche presso l' di elevata complessità e responsabilità, nell'espletamento dei quali aveva sempre Pt_1 raggiunto gli obiettivi di volta in volta prefissati con ottimi risultati, tra cui quelli di Consulente
Tecnico del Governo Spagnolo e dell'Iberia – Lineas Aereas de Espana, per i lavori di ristrutturazione del patrimonio immobiliare posseduto in Italia, di professore a contratto di “Norme
e Tecnologie per la Sicurezza” presso la prima facoltà di architettura dell' Controparte_3
di coordinatore del gruppo tecnico permanente per l'attuazione del Protocollo
[...] di Intesa con il Ministero della Salute, in forza del quale aveva acquisito una vasta esperienza nella materia dei lavori pubblici.
Tanto premesso, chiariva che “con il presente ricorso l'Arch. agisce … al fine Parte_3 di veder accertata e dichiarata l'illegittima pretermissione dal conferimento degli incarichi dirigenziali presso l'Ufficio Ispettivo (Cod. 3) e l'Ufficio Protocollo (Cod. 6) – oggetto della procedura di interpello prot. n. 129939/2014, per i quali aveva presentato tempestivamente la sua manifestazione d'interesse” (così alla pagina 2 del ricorso). Aggiungeva che nell'avviso n. 129939 del 19/11/2014 per il conferimento degli incarichi dirigenziali di I fascia retributiva presso l'Ufficio
Ispettivo e di II fascia retributiva presso l'Ufficio Protocollo, flussi documentali e supporto ai processi decisionali l' aveva evidenziato che “i criteri utilizzatati per l'attribuzione degli Pt_1 incarichi dirigenziali riguarderanno le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento della funzione, l'esperienza personale maturata nel settore di riferimento, l'opportunità di assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa contemperata dal rispetto del principio di rotazione degli incarichi per quelle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.
Saranno, altresì, tenute in considerazione le attitudini e le capacità professionali del singolo dirigente, con particolare riguardo alle capacità organizzative, relazionali e tecnico – specialistiche”; - con verbale n. 63 del 22.12.2014 il Consiglio dell' su proposta del Pt_1
Segretario Generale, aveva proceduto al conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'avviso con decorrenza dall'1.1.2015, senza esplicitare in alcun modo l'iter motivazionale seguito per le scelte effettuate;
- in tale verbale, dopo aver affermato che “le scelte operate per l'attribuzione degli incarichi sono state il frutto del contemperamento dell'esigenza di valorizzare le competenze e le
2 esperienze dei singoli con l'esigenza dell'organizzazione di avvalersi di profili nuovi per ruoli nuovi”, il Consiglio dell' aveva riconosciuto che “per l'individuazione dei dirigenti cui Pt_1 attribuire gli incarichi non vi è stata una valutazione comparativa tra i curricula, ma sono stati utilizzati parametri per valutare la maggiore o minore adeguatezza al ruolo in base alla nuova missione istituzionale ed alla visione espressa dall'attuale governante”; - l' pertanto, non Pt_1 solo aveva scelto arbitrariamente ed illegittimamente di sottrarsi alla procedura comparativa prevista dalla legge ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 165/2001, ma aveva pure fatto riferimento a dei criteri di valutazione ulteriori e alternativi che, peraltro, per la loro consistenza, avrebbero necessariamente dovuto fondarsi su una comparazione delle candidature presentate;
- con disposizione presidenziale n.147093 del 30 dicembre 2014 l' gli aveva conferito un diverso Pt_1 ed inferiore incarico dirigenziale, sicché era stato illegittimamente pretermesso dal conferimento degli incarichi dirigenziali per i quali aveva presentato domanda, con ciò subendo ripercussioni negative sia a livello patrimoniale che professionale;
- per tali motivi, con due istanze di accesso agli atti (prot. n. 102305 del 19.12.2019 e n. 1043 del 7.2.2020), aveva richiesto di visionare la documentazione relativa al procedimento di assegnazione degli incarichi dirigenziali oggetto dell'interpello del 19.11.2014 e proprio a seguito dell'esame della documentazione richiesta (criteri selettivi, valutazione comparativa e curricula dei candidati) aveva avuto conferma dell'illegittimo operato dell' - dall'esame della documentazione visionata a seguito dell'accesso agli atti, Pt_1 era emerso che l'attribuzione dei due incarichi dirigenziali di I fascia retributiva presso l'Ufficio
Ispettivo e di II fascia retributiva presso l'Ufficio Protocollo era avvenuta senza alcuna istruttoria, omettendo l'espletamento di qualsiasi procedura comparativa tra i singoli candidati, con un percorso motivazionale del tutto inesistente, in totale violazione delle garanzie procedimentali previste dal D.lgs. 165/2001, dal CCNL di categoria, nonché dal Regolamento del personale e dei criteri indicati nell'avviso del 19/11/2014, che, qualora fossero stati rispettati, avrebbero implicato la “pressoché certezza di vedersi conferire uno degli incarichi dirigenziali richiesti”, la cui mancata assegnazione integrava un'illegittima pretermissione, foriera di un danno ingiusto, sia in termini patrimoniali sub specie di differenze retributive e danno pensionistico, sia in termini non patrimoniali quale danno curriculare e/o professionale.
Tanto premesso, argomentava in ordine alla sussistenza nel caso di specie della giurisdizione del giudice ordinario e richiamava il quadro normativo in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali;
quindi, al punto III del ricorso, deduceva che con delibera n. 143/2014 l' aveva Pt_1 provveduto ad accorpare in due aree le attività già svolte nell'ambito delle sei direzioni esistenti e aveva deciso il conferimento degli incarichi di direzione generale delle aree predette ai dottori Per_1
e in quanto unici dirigenti di ruolo in servizio presso l'Autorità, trascurando che il Per_2
3 Tribunale di Roma e la Corte di appello di Roma avevano ritenuto che gli incarichi assegnati in precedenza ai medesimi dirigenti fossero illegittimi, stante la ingiustificata pretermissione subita dal ricorrente. Precisava che il risarcimento del danno ottenuto in virtù delle predette sentenze era circoscritto all'aspettativa di poter conseguire l'incarico dirigenziale a quel tempo richiesto;
senonché, ove egli stesso avesse ricevuto all'epoca tale incarico avrebbe avuto, con una probabilità vicino alla certezza, la possibilità di usufruire per esigenze organizzative dell'Autorità, dell'ulteriore conferimento dell'incarico dirigenziale di prima fascia attribuito ai dottori e Per_1
Rappresentava, quindi, il danno che aveva subito, in termini di differenze retributive e di Per_2
TFS, in ragione del mancato conferimento dell'incarico dirigenziale al momento della riorganizzazione dell'ente.
Al punto IV del ricorso argomentava in ordine al possesso di competenze ed esperienze professionali superiori a quelle possedute dai dirigenti a cui erano stati conferiti, del tutto immotivatamente, i due incarichi oggetto dell'interpello del novembre 2014. Aggiungeva che dalla illegittima condotta dell era derivato un danno da perdita di chance, consistente non nella Pt_1 mancata promozione ma nella perdita della possibilità di conseguirla, da quantificarsi sulla base del grado di probabilità che il candidato illegittimamente pretermesso aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto, sicché tale percentuale non era condizione del diritto al risarcimento del danno ma, solo parametro utilizzabile per la sua quantificazione, assumendo come riferimento le retribuzioni perdute;
deduceva, inoltre, che dall'illegittima condotta dell'ente era derivato anche un danno non patrimoniale per la “naturale sofferenza psichica transeunte derivante dal vedersi ingiustamente ed immotivatamente pretermesso” e per la “chiara dequalificazione professionale”, da quantificarsi in misura pari alla metà della retribuzione di posizione annua di un dirigente di I fascia.
In definitiva, così concludeva: “a) dichiarare illegittimi i comportamenti tenuti dall' Autorità resistente nell'adozione del Verbale n.63/2014 e della nota prot. n.145528/2014, con cui sono stati comunicati gli incarichi conferiti, per quanto qui d'interesse, ai dott.ri e Controparte_4
nella misura in cui hanno ingiustificatamente pretermesso il ricorrente, nonché Controparte_5 ove occorrer possa disapplicare il Regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale adottato;
b) accertare e dichiarare che, a causa degli atti e dei comportamenti sopra descritti tenuti dall'Autorità – datrice di lavoro, il ricorrente ha subito un ingiusto danno patrimoniale e non patrimoniale;
c) condannare l'Autorità al risarcimento dell'ingiusto danno patrimoniale per perdita di chances professionale, nonché del danno non patrimoniale subiti dal ricorrente, da valutarsi
4 secondo i criteri enunciati sub. III - VI - VII del presente atto ovvero nella somma minore o maggiore ritenuta di giustizia”.
Si costituiva in giudizio l' ed eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del Pt_1 giudice ordinario, essendo stata la giurisdizione sui rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità attribuita al giudice amministrativo per effetto dell'art. 52 quater del d.l. n. 50/2017 e del
Regolamento del personale adottato in forza della previsione di tale articolo ed entrato in vigore il
1° gennaio 2020; eccepiva, quindi, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda, evidenziando che, non trattandosi di procedura concorsuale, non era ravvisabile alcuna “assenza del percorso motivazionale”, stante quanto precisato nell'atto di interpello, nel deliberato consiliare e nel provvedimento di assegnazione, che avevano diffusamente illustrato le modalità di valutazione, i criteri, ed infine le ragioni delle scelte poste in essere, ampiamente discrezionali, ragioni tutte compiutamente indicate nell'allegato al verbale n. 63/2014 del Consiglio NA, ove comparivano “i nomi dei candidati, delle scelte a monte effettuate e delle relative assegnazioni, riferite alla dotazione di 25 uffici per 47 dirigenti di ruolo”. Evidenziata
l'infondatezza delle avverse pretese, l' ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. Pt_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi degli artt. 7 d.l. n. 105/2021 e 23, comma 1, d.l.
137/2020, acquisite note autorizzate e di trattazione, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, nella sentenza n. 9456/2021, così decideva: «Accoglie parzialmente il ricorso e per
l'effetto condanna l' a pagare in favore del ricorrente, a titolo di risarcimento del danno, la Pt_1 somma di € 12.956, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo, nonché un somma pari al 25% della differenza tra trattamento pensionistico percepito e quello che sarebbe stato liquidato se il medesimo fosse stato collocato in quiescenza con il trattamento economico previsto per l'incarico di dirigente dell'Ufficio Ispettivo a decorrere dalla data del pensionamento
a quella del deposito del ricorso di primo grado, oltre interessi legali dalla maturazione delle singole differenze al saldo.
Compensa per 1/2 le spese di lite, che liquida per l'intero in complessivi € 6.888,00 per compensi, condannando alla rifusione della residua metà in favore del ricorrente, oltre Pt_1 rimborso spese forfettario nella misura del 15%.».
Avverso tale decisione proponeva ricorso in appello l' per i seguenti motivi: Pt_1
1) “Difetto di giurisdizione del giudice ordinario”: sosteneva l'appellante che il Tribunale non aveva considerato la qualificazione del rapporto di lavoro del personale come impiego Pt_1 pubblico in regime di diritto pubblico, al pari del personale dell'AGCM, disciplinato dalla legge n.
287/90 e delle altre Autorità indipendenti disciplinate ai sensi della legge n. 481/1995; lamentava che il primo giudice, trascurando la portata generale dell'art. 5 c.p.c., si era limitato ad evidenziare
5 che il rapporto di lavoro del cessato in data 31.12.2016, era “ancora in tutto e per CP_1 tutto un rapporto di lavoro di pubblico impiego “contrattualizzato”, soggetto alla disciplina del
D.lgs n. 165/2001, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario”;
2) “Insussistenza di carenze motivazionali nella procedura di conferimento”: secondo l' né il richiamato atto di interpello, né il successivo procedimento amministrativo effettuato Pt_1 in sede di conferimento degli incarichi prevedeva una valutazione comparativa dei curricula dei candidati;
né, nella specie, era ravvisabile alcuna “assenza del percorso motivazionale”, alla luce di quanto precisato nell'atto di interpello, nel deliberato consiliare e nel provvedimento di assegnazione, che hanno invece diffusamente illustrato le modalità di valutazione, i criteri, ed infine le ragioni delle scelte poste in essere;
3) “Insussistenza del danno”: sosteneva l'appellante che anche con riferimento ai profili di danno la sentenza del Tribunale era errata, “mancando del tutto l'integrazione dell'illecito” e che,
“vista la presenza delle candidature di più dirigenti per entrambi gli uffici, nessun elemento poteva condurre a stabilire la sicura prevalenza del ricorrente sugli altri, con la conseguenza che anche la parametrazione del danno sulla base delle differenze retributive e previdenziali appare del tutto priva di pregio. Le pretese risarcitorie devono infatti basarsi su elementi certi, il cui onere della prova spetta al ricorrente che invece - dando per scontata sia l'illegittimità dei provvedimenti assunti dall'Autorità in tema di interpello, che la conseguente titolarità dell'incarico - ha parametrato l'indicazione dei danni subiti alla stregua di una mera quantificazione delle differenze stipendiali e dei contributi previdenziali derivanti dal diverso incarico affidato, rispetto a quello richiesto”. In sintesi, secondo l' da nessun punto di vista l'ex dipendente era riuscito a Pt_1 dimostrare (oltre all'illegittimità della procedura posta in essere), che uno dei due incarichi dovesse essere affidato a lui, sicché non vi era alcun danno.
Chiedeva quindi: “- in via rito dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- in via gradata, e nel merito, riformare la decisione impugnata così respingendo il ricorso proposto in primo grado”; con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva nel grado e, preliminarmente, eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità dell'appello, rilevando che la sentenza impugnata era stata pubblicata in data
16.11.2021; con decreto del Presidente era stata fissata per la discussione l'udienza del 10 gennaio
2023, successivamente differita di ufficio;
la notificazione dell'appello era intervenuta in data 21 settembre 2023 sicché, rispetto alla prima udienza del 10 gennaio 2023, la notifica non era mai avvenuta ed era da considerare inesistente e, come tale, non sanabile e non rinnovabile, con conseguente improcedibilità del ricorso. Aggiungeva che l'esecuzione, nelle more, della sentenza
6 nella parte in cui vi era stata condanna al risarcimento del danno, la mancata notificazione del gravame e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione per il 10.1.2023, aveva determinato l'assoluta convinzione in capo all'appellato della definitività della statuizione di primo grado e l'evidente alterazione del principio del giusto processo.
Eccepiva altresì l'inammissibilità dell'appello dell' per tardività della notifica ai sensi Pt_1 dell'art. 435 c.p.c., 2 e 3 comma: l'Autorità non aveva rispettato il termine di 10 giorni fissato dal secondo comma e neppure, per quanto concerne la notifica del decreto che aveva fissato l'udienza alla data del 10.1.2023, il termine di cui al terzo comma dell'art. 435 c.p.c..
L'appellato confutava quindi, i motivi di gravame, ritenuti tutti inammissibili e/o infondati.
Spiegava, quindi, appello incidentale per “Violazione dell'art.112 c.p.c. - Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso di primo grado proposto dall'Arch. ”, evidenziando che la CP_1 sentenza di primo grado aveva omesso del tutto di pronunciarsi in relazione al motivo di ricorso rubricato “Sull'illegittima pretermissione dell'Arch. dal conferimento degli CP_6 incarichi dirigenziali, già accertata con le sentenze passate in giudicato nn. 6875/2017 del
Tribunale Civile di Roma e 177/2020 della Corte di Appello di Roma”. Secondo l'appellato incidentale, nel conferimento dell'incarico dirigenziale di I fascia ai dott.ri e (a Per_2 Per_1 prescindere dalle ragioni di riorganizzazione poste a fondamento), l' non aveva tenuto in Pt_1 alcun conto le intervenute sentenze passate in giudicato che avevano dichiarato l'illegittimità della pretermissione subita dal - proprio in favore dei dott.ri e - dal CP_1 Per_1 Per_2 conferimento degli incarichi di I fascia a seguito dell'approvazione del Piano di Riordino dell' con conseguente danno patrimoniale: il successivo conferimento di un incarico di I Pt_1 fascia ai medesimi soggetti assegnatari degli incarichi rispetto ai quali era stata accertata l'illegittima pretermissione dell'appellato, ne aggravava il pregiudizio patrimoniale sub specie di danno da perdita di chance e danno pensionistico alle condotte già illo tempore poste in essere.
In definitiva, così concludeva: “a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso in appello proposto dall' ; b) sempre in via preliminare, accertare e dichiarare Pt_1
l'inammissibilità del ricorso in appello proposto dall' ; c) per l'effetto, confermare la Pt_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 9456/2021; d) ancora in via principale, respingere il ricorso in appello proposto dall' in quanto inammissibile e/o infondato e, per l'effetto, confermare la Pt_1 sentenza del Tribunale di Roma, Sez. Lav. n.9456/2021; g) ancora in via principale, accogliere
l'appello incidentale svolto con il presente atto e, per l'effetto, accogliere la domanda proposta in primo grado dall'Arch. ”, con vittoria di spese. CP_1
All'odierna udienza dell'1 luglio 2025, sulle conclusioni come in atti, la causa è stata decisa mediante lettura della presente sentenza.
7 2. Preliminarmente, per ragioni di ordine logico, occorre affrontare le questioni di improcedibilità e di inammissibilità sollevate da . Controparte_1
2.1. Il ricorso principale non è improcedibile per omessa notifica.
In proposito giova innanzi tutto ricostruire i fatti rilevanti ai fini in esame:
- a seguito della proposizione dell'appello da parte di è stato depositato il decreto ex Pt_1 art. 435 c.p.c. con cui il Presidente in data 18.5.2022 ha fissato l'udienza di discussione al
10.1.2023;
- successivamente, con decreto pronunciato fuori udienza dal Presidente in data 13-
14.12.2022, l'udienza è stata differita, di ufficio, al 17.10.2023;
- il ricorso in appello, il decreto ex art. 435 c.p.c. del 21.9.2023 e il successivo decreto del
13-14.12.2022 (emesso fuori udienza) sono stati notificati dall' a in Pt_1 Controparte_1 data 21.9.2023;
- con comparsa di costituzione con appello incidentale del 5.10.2023 si è costituito l'appellato.
Orbene, è principio consolidato quello secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto, deve considerarsi improcedibile ove non sia avvenuta la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice di assegnare all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c., salvo che la parte non adduca un motivo di legittimo impedimento (cfr. tar le altre, Cass. s. u. 20604/2008).
Tuttavia, nella specie, si verte nella peculiare ipotesi dello “slittamento” dell'udienza di discussione, disposto d'ufficio, che non assume rilievo ai fini della ragionevole durata del processo, considerato che il differimento non trova ragione in una richiesta della parte, che bene avrebbe potuto provvedere alla notifica del gravame per l'udienza originariamente fissata, bensì in un provvedimento dell'ufficio dovuto a problemi organizzativi.
A tale riguardo è sufficiente richiamare il principio (affermato già dalle Sezioni Unite, n.
14288 del 2007) secondo cui, nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 cod. proc. civ. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 cod. proc. civ.) con riferimento alla “udienza di discussione”, non si deve avere riguardo a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata - ove, eventualmente, sopravvenga - in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima (cfr. Cass. 29.4.2015 n. 8684).
8 È bene precisare che il rinvio di ufficio dell'udienza di discussione che, a mente della consolidata, condivisibile giurisprudenza di legittimità, osta al rilievo di preclusioni e decadenze in danno delle parti è quello disposto prima della data fissata per la discussione e prima che l'udienza stessa sia aperta, seppure senza svolgimento di una concreta attività processuale, dovendosi ravvisare in tale prima ipotesi una sostanziale revoca del precedente provvedimento di fissazione.
È stato, dunque, precisato che la natura e gli effetti di un rinvio dell'udienza di trattazione disposto d'ufficio prima della stessa sono diversi da quelli attribuibili ad un rinvio che sia deliberato nel corso della stessa, rispetto al quale la parte che non vi abbia già provveduto si attivi autonomamente per notificare il gravame ed il provvedimento di fissazione della nuova udienza di rinvio. Ciò nella prospettiva di una valorizzazione dei principi di diligenza e di correttezza delle condotte di quanti agiscono, seppure a diverso titolo, nel giudizio, funzionali pur sempre alla garanzia dei principi di ragionevole durata del processo e di certezza delle situazioni giuridiche (cfr.
Sez. L, Sentenza n. 1175 del 2015). Non potendo ritenersi, per converso, che la coincidenza di un'esigenza dell'ufficio con una convenienza della parte - che sia rimasta inattiva rispetto all'onere notificatorio - al differimento della prima udienza possa rilevare in termini sanzionatori per quest'ultima, pure ove manchi ogni lesione di siffatti principi.
Il Collegio condivide l'orientamento espresso, ripetutamente, dai giudici di legittimità secondo cui «Nel rito del lavoro, in caso di rinvio d'ufficio dell'udienza di trattazione da parte della corte d'appello prima della sua apertura, ove l'appellante abbia proceduto, nel rispetto dei termini di legge, alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione con riferimento alla nuova udienza e l'appellato si sia ritualmente costituito, il gravame non può essere dichiarato improcedibile per inesistenza della notificazione, dovendo il giudice valutare l'incidenza del comportamento dell'appellante alla luce del principio di ragionevole durata del processo, tenuto conto dell'avvenuto rispetto dei termini con riferimento alla udienza successivamente fissata e della rituale costituzione della parte appellata» (cfr. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 16517 del 2016, richiamata e condivisa da Sez. 6
- L, Ordinanza n. 23056 del 2020; Sez. L, Ordinanza n. 16679 del 2024).
Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che l' ha proceduto alla notifica del ricorso Pt_1 in appello e del decreto di fissazione, nel rispetto dei termini di legge (come si preciserà infra), con riferimento alla nuova udienza fissata - d'ufficio, e “fuori udienza” - dal Presidente e l'appellato si
è, quindi, ritualmente costituito porta ad escludere la sussistenza della eccepita improcedibilità.
2.2. Neanche sussiste alcun vizio della notifica per omesso rispetto dei termini di cui all'art. 435, commi 2 e 3, c.p.c., posto che, per le ragioni innanzi esposte, non deve aversi riguardo all'udienza del 10.1.2023, come invece sostenuto da . Ed è appena il caso Controparte_1 di evidenziare che rispetto all'udienza fissata con il decreto di rinvio di ufficio è stato rispettato il
9 termine di 25 giorni di cui all'art. 435, comma 3, c.p.c.. Il che rende irrilevante il mancato rispetto del termine di 10 giorni ex art. 435, comma 1, c.p.c. (Sez. 2 -, Ordinanza n. 24034 del 30/10/2020).
3. L'appello principale è infondato.
3.1. Con il primo motivo di gravame l' impugna la sentenza del Tribunale nella parte Pt_1 in cui ha ritenuto la sussistenza della giurisdizione del G.O.
In proposito il primo giudice, dopo aver richiamato la normativa che ha disciplinato, da ultimo, i rapporti di lavoro del personale (l'art. 19 del D.L. n. 90/2014, convertito con Pt_1 modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 114; il d.P.C.M. 1° febbraio 2016; l'art. 52-quater del
D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96), ha evidenziato che
“solo a partire dall'entrata in vigore dell'art. 52 quater del D.L. n. 50/2017, avvenuta il 24/4/2017, può ipotizzarsi una modifica dello statuto di tali rapporti, in forza del rinvio ai principi contenuti nelle L. n. 481/1995”. Ciò detto, posto che “il rapporto dedotto in giudizio è cessato in data
31/12/2016, risulta evidente, ad avviso del Tribunale, che esso era ancora in tutto e per tutto un rapporto di lavoro di pubblico impiego “contrattualizzato”, soggetto alla disciplina del D.lgs n.
165/2001, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario”.
Secondo l'NA nella specie sussisterebbe, invece, la giurisdizione del giudice amministrativo in base al disposto dell'art. 5 c.p.c., “stante la qualificazione del rapporto di impiego del personale NA come impiego pubblico in regime di diritto pubblico, al pari del personale del'AGCM disciplinato dalla legge n. 287/90 e delle altre Autorità indipendenti disciplinate ai sensi della legge n. 481/1995”.
L'assunto non è condivisibile, avuto riguardo ai principi espressi – a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione - dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27888 del 13/10/2021, così massimata: “Le controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze dell'Autorità anticorruzione già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici Parte_1 Pt_1 di lavori, servizi e forniture (AVCP), in base al principio del cd. “petitum” sostanziale, sono riservate alla giurisdizione del giudice ordinario nella vigenza del piano di riordino previsto dall'art. 19 del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014, che attribuiva persistente rilievo alla contrattazione collettiva, e prima dell'entrata in vigore del regolamento sull'ordinamento giuridico ed economico del personale adottato ai sensi dell'art. 52 quater del d.l. n. 52 del 2017, conv. con modif. dalla l. n. 96 del 2017”.
Alla stregua dei principi affermati dalla S.C. nell'ordinanza n. 27888/2021, alle cui ampie motivazioni si rinvia, deve affermarsi che, nella specie, la controversia appartiene, ratione temporis, alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che le pretese, di natura risarcitoria, del CP_1
10 si riferiscono a una procedura di interpello pubblicata nel novembre del 2014, esulando, CP_1 quindi, dal thema decidendum, l'attuazione dell'art. 52 -quater del d.l. n. 50 del 2017, conv. dalla legge n. 96 del 2017.
Per completezza giova evidenziare che il caso su cui hanno deciso le Sezioni Unite riguarda una controversia promossa nei confronti dell' da un dipendente (ex per far valere Pt_1 CP_2 pretese economiche a decorrere dal 1° gennaio 2015 e che il regolamento di giurisdizione è stato esperito in relazione a un giudizio introdotto nel 2019 (procedimento n. 20568/2019 R.G. innanzi al
Tribunale di Roma, come si legge nell'ordinanza n. 27888/2021). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dall'Autorità, del tutto irrilevante è il momento di presentazione della domanda giudiziale, rilevando piuttosto il “petitum sostanziale” avuto riguardo all'evoluzione del quadro normativo come puntualmente ricostruito dalle Sezioni Unite.
3.2. Con il secondo motivo di appello l' si duole perché il Tribunale ha ritenuto Pt_1 necessaria una valutazione comparativa ed ha erroneamente ritenuto l'assenza di un percorso motivazionale, posto che il predetto atto di interpello, la delibera consiliare e il provvedimento di assegnazione degli incarichi avevano, invece, secondo l'appellante, diffusamente illustrato le modalità di valutazione, i criteri e le ragioni delle scelte poste in essere.
Ha aggiunto l' che l'affidamento di incarichi mediante l'interpello non costituisce Pt_1 una procedura concorsuale e, nella specie, nell'allegato al verbale n. 63/2014 del Consiglio Pt_1 sono stati riportati compiutamente tutti gli elementi che hanno determinato la scelta – discrezionale
– del Consiglio dell'Autorità nell'affidamento dei singoli incarichi e dagli specifici atti di conferimento risulta la motivazione della scelta effettuata a monte nell'adunanza del 22.12.2014 dal
Consiglio. Ne discenderebbe la completezza dell'istruttoria posta in essere, in cui si dà conto sia dell'esame dei curricula prodotti e della specifica esperienza professionale, che, soprattutto, delle superiori esigenze dell'Autorità, non risultando necessaria – secondo l'appellante principale - la motivazione in considerazione della discrezionalità dell' nel conferimento dell'incarico. Pt_1
La doglianza è infondata.
Rileva innanzi tutto il Collegio che costituisce ormai ius receptum (richiamato, di recente da
Sez. L, Ordinanza n. 26331 del 2024) che, “«in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, obbligano l'amministrazione (...) anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. (...) a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di
11 partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte;
laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile» (Cass. 14 aprile 2008, n.
9814, cui hanno poi fatto seguito, in senso conforme, Cass. 12 ottobre 2010, n. 21088, Cass. S.U.,
23 settembre 2013, n. 21671 e, più di recente, Cass. 2 febbraio 2018, n. 2603). D'altra parte, deve ritenersi che il requisito motivazionale, ove riferito ad una valutazione comparativa, per essere soddisfatto necessiti l'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati.
È intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendo invece rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è ritenuto di attribuire preponderanza e, poi, le ragioni per cui, rispetto a tali profili, gli altri concorrenti fossero da ritenere meno preferibili. D'altra parte, di fronte ad una motivazione mancante, carente o illegittima la domanda che sia impostata sul piano risarcitorio ha la sostanza del risarcimento da perdita di chance e i conseguenti apprezzamenti giudiziali devono essere rispettosi sia della pertinenza al datore di lavoro del merito delle scelte, sia del non trattarsi comunque di danno in re ipsa.
Pertanto, nel caso in cui la motivazione sia mancante o non esprima validamente neppure i criteri su cui la P.A. ha ritenuto di fondare la scelta, non potrà che procedersi apprezzando ex novo in via comparativa i curricula, accertando quindi se chi agisce avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento in misura tale da tener conto dell'incertezza comunque sussistente in un giudizio non solo prognostico, ma anche in sé ipotetico.
Qualora la motivazione assunta dalla P.A. contenga invece almeno una valida espressione dei criteri di merito valorizzati e posti a ondamento della nomina, essendo necessario rispettare la sfera decisionale esclusiva della P.A., l'apprezzamento non potrà invece che riguardare, più limitatamente, la possibilità, ancora secondo criteri di significativa probabilità, che il corretto adempimento, e quindi la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi in relazione ai medesimi titoli valorizzati per il prescelto, potesse portare, nei loro confronti, ad un diverso esito, su cui fondare il ristoro.» (Cass. Sez. Lav. 09/03/2021, n.6485)”.
Ed è bene precisare che “L'obbligo di motivazione … non può prescindere dalla scelta di un aspirante anziché di un altro, anche in mancanza di una formale procedura concorsuale” (Cass. Sez.
Lav. 16/07/2014, n.16247).
12 Ne segue che, alla luce dei principi affermati dalla S.C., con orientamento ormai consolidato e che il Collegio condivide, è necessaria sia una valutazione comparativa dei curricula degli aspiranti sia una motivazione che dia conto delle scelte operate.
Peraltro, come già chiarito dal Tribunale, nella specie l'applicabilità dei criteri desumibili dall'art 19, comma 1, D.lgs. n. 165/2001 discende anche dalla previsione dell'art. 2 del
Regolamento sull'Ordinamento Giuridico ed Economico del personale, che rinvia alle norme riguardanti il pubblico impiego, nonché dall'art. 20 del CCNL di categoria, che tale articolo richiama espressamente.
Tanto premesso, occorre ora soffermarsi sui dati fattuali rilevanti nella specie, già correttamente ricostruiti, sulla base degli atti, dal Tribunale.
Con avviso n. 129939 del 19/11/2014 l' emanò un “avviso di disponibilità” per Pt_1 incarichi dirigenziali, riservato ai dirigenti di ruolo nonché alle figure equiparate che prestavano servizio presso l'Autorità in posizione di comando, precisando che ciascun dipendente poteva manifestare il proprio interesse per un numero di posizioni dirigenziali non superiori a tre, allegando alla manifestazione di interesse un curriculum vitae ed una sintetica lettera di accompagnamento volta ad illustrare le modalità con cui intendeva svolgere il proprio ruolo e perseguire la missione istituzionale collegata all'incarico.
L'avviso di disponibilità, alla pagina 1, stabiliva: “i criteri utilizzati per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali riguarderanno le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento della funzione, l'esperienza personale maturata nel settore di riferimento, l'opportunità di assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa contemperata dal rispetto del principio di rotazione degli incarichi per quelle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.
Saranno, altresì, tenute in considerazione le attitudini e le capacità professionali del singolo dirigente, con particolare riguardo alle capacità organizzative, relazionali e tecnico – specialistiche”.
Gli incarichi dirigenziali per i quali manifestò la sua disponibilità Controparte_1 sono l'“Ufficio Ispettivo”, di prima fascia retributiva, e l'“Ufficio Protocollo, flussi documentali e supporto ai processi decisionali”, di seconda fascia, in relazione ai quali l'avviso di disponibilità del
19.11.2014 così descriveva (alla pagina 2) le “competenze richieste”:
1) per l'“Ufficio Ispettivo”: “Ai fini della copertura dell'incarico si avrà particolare riguardo alle specifiche competenze tecniche possedute ed all'esperienza maturate presso pubbliche amministrazioni in materia di Vigilanza sui contratti pubblici per l'esecuzione di lavori, per l'acquisizione di forniture di beni e servizi nonché in materia di anticorruzione e trasparenza.
Si avrà altresì riguardo alle capacità organizzative e relazionali verso l'interno e l'esterno”;
13 2) per l'“Ufficio Protocollo, flussi documentali e supporto ai processi decisionali”: “Ai fini della copertura dell'incarico si avrà particolare riguardo alle specifiche competenze tecniche e giuridiche possedute e all'esperienza maturata presso pubbliche amministrazioni nell'ambito della documentazione amministrativa, nonché alle capacità organizzative, relazionali e di programmazione”.
In data 22 dicembre 2014 il Consiglio dell' asseritamente “in base ai criteri Pt_1 esplicitati nell'interpello pubblicato il 19 novembre 2014”, individuò i dirigenti cui conferire gli incarichi oggetto di interpello e conferì, in particolare, a l'incarico di Controparte_4 direzione dell'Ufficio Ispettivo e a l'incarico di dirigente dell'Ufficio Protocollo, Controparte_5 disponendo che tali incarichi avrebbero avuto decorrenza dall'1 gennaio 2015.
Dal verbale del 22 dicembre 2014, richiamato anche nei provvedimenti individuali di attribuzione degli incarichi, risulta che: “Le scelte operate per l'attribuzione degli incarichi sono state il frutto del contemperamento dell'esigenza di valorizzare le competenze e le esperienze dei singoli con l'esigenza dell'organizzazione di avvalersi di profili nuovi per ruoli nuovi cercando anche di prevedere la rotazione nello svolgimento di alcune attività particolarmente esposte a rischio. (…)
Per l'individuazione dei dirigenti a cui attribuire gli incarichi non vi è stata una valutazione comparativa tra i curricula, ma sono stati utilizzati parametri per valutare la maggiore o minore adeguatezza al ruolo in base alla nuova missione istituzionale e alla visione espressa dall'attuale governante.
I criteri utilizzati per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali hanno riguardato, come previsto dall'interpello pubblicato il 19 novembre 2014: le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento della funzione;
l'esperienza personale maturata nel settore di riferimento;
l'opportunità di assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa contemperata dal rispetto del principio di rotazione, degli incarichi per quelle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione.
Sono state, altresì, tenute in considerazione le attitudini e le capacità professionali del singolo dirigente, con particolare riguardo alle capacità organizzative, relazionali e tecnico specialistiche. (…)
Per ogni dirigente sono stati valutati gli aspetti sopra indicati sulla base dell'analisi dei curricula e delle schede allegate alla manifestazione di interesse nonché delle considerazioni emerse durante le interrelazioni con i singoli dirigenti, avvenute nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa”.
14 Il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che la condotta tenuta dall'Amministrazione resistente non si è conformata ai principi giurisprudenziali in materia, «sia perché, come esplicitamente riconosciuto nel verbale del 22/12/2014, non si è proceduto ad alcuna valutazione comparativa tra i curricula dei candidati, benché da una siffatta valutazione non potesse prescindersi anche in ragione dei criteri di valutazione enunciati nell'interpello pubblicato il 19/11/2014; sia perché non sono state esplicitate le specifiche ragioni che hanno indotto a ritenere i dirigenti prescelti per ciascuna posizione quelli maggiormente rispondenti ai criteri enunciati nell'interpello, atteso che l'enunciazione a tale fine formulata, tra l'altro in maniera da valere indifferenziatamente per tutti i candidati, è del tutto autorefenziale, risolvendosi di fatto nell'asserzione apodittica secondo cui le scelte erano state operate in base ad una valutazione dei candidati conformi ai criteri» (così alle pagine 9 e 10 della sentenza impugnata).
A fronte di tale puntuale motivazione – coerente con le risultanze processuali e conforme agli orientamenti giurisprdenziali che il Collegio condivide – l' da un lato, ha ribadito che, Pt_1 nella specie, non sarebbe stata necessaria una valutazione comparativa (il che, come visto, non è, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata) e, dall'altro, ha sostenuto che non vi sarebbero state lacune motivazionali. E ciò perché “nell'allegato al verbale n. 63/2014 del Consiglio
NA (prodotto da controparte in primo grado), sono stati riportati compiutamente tutti gli elementi che hanno determinato la scelta – discrezionale – del Consiglio nell'affidare i singoli incarichi.
Nello stesso verbale compaiono i nomi dei candidati, delle scelte a monte effettuate e delle relative assegnazioni, riferite alla dotazione di 25 uffici per 47 dirigenti di ruolo.
Infine, negli specifici atti di conferimento risulta la motivazione della scelta effettuata a monte nell'adunanza del 22.12.2014 dal Consiglio” (cfr. pagine 9-10 dell'atto di gravame principale).
Orbene, rileva il Collegio che dal verbale del 22 dicembre 2014 – ove, peraltro, si dà espressamente atto che “non vi è stata una valutazione comparativa tra i curricula” degli aspiranti
– non si evince alcun elemento concreto atto a chiarire le ragioni della ritenuta prevalenza degli assegnatari degli incarichi rispetto agli altri candidati. La motivazione adottata, infatti, risulta del tutto generica e riferita in modo indistinto a tutti gli aspiranti, sì da non chiarire, con riferimento a ciascun incarico attribuito, gli elementi fattuali, ricavati dai curricula presentati, secondo cui si è ritenuto discrezionalmente di attribuire preponderanza a un aspirante anziché a un altro. Ed è appena il caso di evidenziare che l'indicazione delle “scelte a monte”, l'elenco dei candidati e il mero richiamo all'esame dei curricula non soddisfa l'onere motivazionale richiesto: sarebbe, invece, stata necessaria una illustrazione e valutazione di carattere comparativo che desse conto
15 delle effettive ragioni di prevalenza dei soggetti assegnatari degli incarichi e della scelta effettuata.
In proposito giova, infatti, ribadire che, come illustrato dai giudici di legittimità nelle decisioni innanzi richiamate, la presenza di una motivazione solo formale, che non dia conto delle valutazioni e delle scelte effettuate, comporta la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che sempre devono improntare l'attività della parte datoriale.
Rileva altresì il Collegio che le concrete ragioni della scelta, tenuto conto dei profili professionali degli altri aspiranti, non risultano neanche dai provvedimenti di conferimento degli incarichi. Infatti, l'attribuzione dei rispettivi incarichi a e a Controparte_4 [...]
reca la seguente motivazione: “vista la deliberazione assunta nell'adunanza del 22 CP_5 dicembre 2014 con la quale il Consiglio, esaminati i curricula e le richieste pervenute, in considerazione delle competenze specialistiche nonché dell'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento dai singoli dirigenti, tenuto conto della necessità di assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa e la rotazione degli incarichi per quelle attività maggiormente esposte al rischio corruzione”.
Come si vede, al di là dell'enunciazione dei criteri, non vi è alcuna indicazione concreta degli elementi sulla scorta dei quali ciascun soggetto assegnatario degli incarichi è stato ritenuto prevalente rispetto agli altri aspiranti. E la genericità della motivazione appare quanto mai evidente ove si consideri che, con riferimento a due incarichi diversi, e in presenza di aspiranti diversi,
l' ha adottato una motivazione identica sia per che per Pt_1 Controparte_4 [...]
. CP_5
3.3. Con il terzo motivo di appello l' sostiene innanzi tutto che il Tribunale non si Pt_1 sarebbe avveduto che non avrebbe fornito la prova della “sicura Controparte_1 prevalenza” rispetto agli altri candidati interessati agli incarichi cui aspirava.
La censura non è meritevole di accoglimento.
E invero, innanzi tutto giova evidenziare che la prova che grava sull'aspirante ad un incarico dirigenziale, per ottenere il risarcimento del danno di perdita di chance, non riguarda la “sicura prevalenza”, bensì la sussistenza di “elevate probabilità di esito vittorioso della selezione” (Sez. L,
Ordinanza n. 25442 del 2024).
Tanto precisato, rileva il Collegio che il Tribunale ha ravvisato le concrete ed effettive possibilità dell'odierno appellato di conseguire almeno uno degli incarichi a cui aspirava all'esito dell'esame dei profili degli aspiranti all'incarico dirigenziale per l'“Ufficio Ispettivo”.
Ebbene, per i candidati diversi dal Pierdominici il Tribunale ha ritenuto la prevalenza del in quanto “è l'unico a vantare la conoscenza di tre lingue straniere, che CP_1 indubbiamente costituisce dato che agevola le capacità relazionali”. Con tale argomentazione
16 l' non si è in alcun modo confrontato e non ha contrapposto alcuna ragione all'elemento di Pt_1 prevalenza ravvisato dal Tribunale, sicché l'appello sul punto risulta inammissibile, dovendosi rammentare che l'impugnazione deve affiancare alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Quanto, poi, al soggetto destinatario dell'incarico, , deve rilevarsi Controparte_4 che lo stesso, ove la procedura si fosse svolta correttamente comparando tra loro gli effettivi aspiranti, non avrebbe mai potuto prevalere sul E ciò per la semplice ragione che il CP_1 non aveva presentato alcuna dichiarazione di interesse per l'incarico dirigenziale CP_4 relativo all'Ufficio Ispettivo. La circostanza dell'assenza di una manifestazione di interesse - rimarcata dall'odierno appellato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e non contestata dall' nella Pt_1 memoria di primo grado – risulta, invero, per tabulas: nel verbale del 22.12.2014, al punto 3, è presente un elenco dei dirigenti e, accanto a ciascuno di essi, sono indicati gli uffici richiesti.
Ebbene, accanto al nome di (presente al n. 19 dell'elenco), sono indicati Controparte_4 come uffici richiesti l' (cod. 14), l' (cod. 13), Controparte_7 Controparte_8
l' (cod. 2). Come si vede, non vi era alcuna Controparte_9 dichiarazione di interesse per l'Ufficio Ispettivo (cod. 3).
Ebbene, rileva il Collegio che, in presenza di altri aspiranti, l'attribuzione di un incarico ad un soggetto che non aveva manifestato interesse per la posizione dirigenziale non era possibile secondo le regole stabilite dallo stesso interpello dell' Infatti, detto interpello prevedeva: Pt_1
“considerata la necessità di coprire tutti gli uffici dirigenziali, nel caso in cui per alcune posizioni dirigenziali non dovesse pervenire alcuna manifestazione di interesse, l'Autorità provvederà ad individuare i dirigenti in possesso delle competenze e professionalità ritenute adeguate a ricoprire
l'incarico a prescindere dalla manifestazione di interesse presentata per altre posizioni”.
Nella specie, non solo vi erano manifestazioni di interesse all'incarico, sicché giammai l' – secondo le regole che si era data nella procedura - avrebbe potuto individuare il prescelto Pt_1 tra dirigenti diversi dagli aspiranti, ma l'Autorità non si è in alcun modo preoccupata di motivare le ragioni per cui ha derogato alla regola fissata nell'interpello.
In definitiva, appare evidente come , con riferimento all'incarico Controparte_1 dirigenziale per l'“Ufficio Ispettivo”, avesse elevate probabilità di prevalere e di ottenere l'incarico rispetto agli altri soggetti che avevano presentato una manifestazione di interesse.
Per il resto, il terzo motivo di gravame è inammissibile, concretandosi nella mera doglianza circa il fatto che il Tribunale “ha parametrano l'indicazione dei danni subiti alla stregua di una mera quantificazione delle differenze stipendiali e dei contributi previdenziali derivanti dal diverso incarico affidato, rispetto a quello richiesto”.
17 Tale censura non si confronta in alcun modo con la motivazione del Tribunale, che, ai fini della quantificazione del pregiudizio accertato, ha effettuato una valutazione equitativa, dando puntualmente conto dei criteri seguiti per la determinazione del danno, liquidato nella misura del
25% della differenza tra il trattamento economico percepito e quello che sarebbe spettato in caso di conseguimento dell'incarico (criteri che l' non ha specificamente contestato, né sono oggetto Pt_1 di appello incidentale, sì da risultare immodificabili). Ed è bene evidenziare che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che la sorreggono;
pertanto, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (vedi ex multis Sez. 1 - , Sentenza n. 18932 del 27/09/2016).
La doglianza, inoltre, trascura la pacifica giurisprudenza di legittimità in materia, di cui il
Tribunale ha fatto corretta applicazione, secondo cui, proprio in materia di danno per perdita di
“chance”, il pregiudizio va liquidato in via equitativa utilizzando quale parametro le retribuzioni perse (cfr., tra le altre, Sez. L, Ordinanza n. 1884 del 21/01/2022), ben potendo, poi, derivare dalla perdita di chance anche un danno pensionistico risarcibile (Sez. L, Sentenza n. 4014 del 2016, in motivazione).
In definitiva, i motivi del gravame principale non meritano accoglimento.
4. L'appello incidentale è infondato.
4.1. Con l'unico motivo di gravame (denominato “Violazione dell'art.112 c.p.c. - Omessa pronuncia sul primo motivo di ricorso di primo grado proposto dall'Arch. ”) si CP_1 lamenta che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi in relazione a un'ulteriore richiesta di risarcimento danni, correlata al conferimento degli incarichi dirigenziali a e Controparte_10 [...]
CP_11
Rileva il Collegio che, effettivamente, una omissione di pronuncia sul punto vi è stata.
E invero, dalla lettura del ricorso ex art. 414 c.p.c. nella sua interezza, ed in particolare delle pagine 12 -16 (punto del III dell'atto introduttivo del giudizio innanzi al Tribunale), nonché delle lettere b) e c) delle conclusioni, emerge che aveva chiesto anche il Controparte_1 risarcimento dei danni asseritamente subiti a seguito dell'assegnazione degli incarichi di Direzione generale di due distinte Aree (“Area Vigilanza e Sanzioni”; “Area per la Regolazione e
Osservatorio analisi e studio dei mercati”) ai predetti dirigenti.
18 In particolare, alle pagine 12, 13 e 14 del ricorso ex art. 414 c.p.c. è stato allegato che l' nell'attribuire ai dott.ri e i precisati incarichi di direzione generale, non Pt_1 Per_2 Per_1 avrebbe tenuto conto delle sentenze, passate in giudicato, n. 6875/2017 del Tribunale di Roma e n.
177/2020 della Corte di appello di Roma, che “hanno dichiarato l'illegittimità della pretermissione subita dall'Arch. ”, comportando “l'illegittimità anche del successivo conferimento, CP_1 in favore dei medesimi beneficiari, dell'incarico dirigenziale in quanto unici dirigenti in ruolo”.
Secondo la prospettazione attorea, laddove l'Autorità “avesse agito (sia ante che post sentenze) conformandosi alla legge con probabilità ormai prossima alla certezza l'Arch. CP_1 avrebbe potuto godere non solo del conferimento degli incarichi dirigenzuali anelati e per i quali aveva manifestato il proprio interesse, ma altresì del successivo conferimento dell'incarico dirigenziale di I fascia quale conseguenza dell'avvenuta riorganizzazione della pianta organica”.
È anche a questi atti e comportamenti, oggetto di allegazione nel corpo dell'atto, che fa riferimento il punto b) delle conclusioni del ricorso ex art. 414 c.p.c. (“accertare e dichiarare che, a causa degli atti e dei comportamenti sopra descritti tenuti dall'Autorità – datrice di lavoro, il ricorrente ha subito un ingiusto danno patrimoniale e non patrimoniale”), mentre il punto c) delle conclusioni medesime (“condannare l'Autorità al risarcimento dell'ingiusto danno patrimoniale per perdita di chances professionale, nonché del danno non patrimoniale subiti dal ricorrente, da valutarsi secondo i criteri enunciati sub. III - VI - VII del presente atto ovvero nella somma minore
o maggiore ritenuta di giustizia”) richiama, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, il punto III del ricorso, che concerne proprio l'asserito danno prospettato alle pagine 15 e 16 in relazione ai fatti descritti alle pagine 12-14.
4.2. La domanda su cui il Tribunale non ha pronunciato è infondata.
In proposito occorre innanzi tutto chiarire che le due sentenze cui Controparte_1 ha fatto riferimento si riferiscono alla medesima vicenda storica: la pronuncia emessa dal Tribunale all'esito del giudizio n. 13718/2016 R.G. (sentenza n. 6875/2017) è stata confermata dalla Corte di appello con la sentenza n. 177/2020.
Risulta dalla pagina 2 della sentenza del Tribunale che il giudizio n. 13718/2016 R.G., promosso dall'odierno appellante incidentale, riguardava una procedura di conferimento di incarichi dirigenziali di I e di II fascia avviata dall' con “nota 28-2001 del 16.3.2011”. Ha Pt_1 rappresentato il nel ricorso iscritto al n. 33314/2020 R.G.– con deduzione non CP_1 contrastata dall' - che all'esito della predetta procedura sono stati conferiti, tra gli altri, due Pt_1 incarichi dirigenziali a e . Controparte_10 CP_11
Ciò detto, si legge nella delibera dell'NA n. 143/2014 che, in sede di revisione organizzativa, “le attività già svolte nell'ambito delle sei direzioni previste negli abrogati articoli
19 del Regolamento di organizzazione della soprressa …, sono accorpate in due Aree la cui CP_2 direzione verrà affidata ai due dirigenti di ruolo di I fascia:
- Area Vigilanza e Sanzioni;
- Area per la Regolazione e Osservatorio analisi e studio dei mercati”; quindi, “Ai due dirigenti di ruolo di I fascia, Dottoressa e Ingegnere sarà CP_11 Controparte_10 conferito rispettivamente l'incarico di Direzione Generale dell'Area Vigilanza e Sanzioni e
l'incarico di Direzione Generale dell'Area per la Regolazione e Osservatorio analisi e studio dei mercati. Con specifici atti del Presidente verranno conferiti i relativi incarichi e stipulati i contratti per la definizione del trattamento economico da valersi fino all'approvazione del piano di riordino”.
Secondo l'odierno appellante incidentale, “i dott.ri e a causa di un Per_2 Per_1 conferimento di incarico dirigenziale dichiarato illegittimo con due sentenze passate in giudicato, sono risultati titolari di un incarico dirigenziale di I fascia che, con una probabilità vicina alla certezza, sarebbe spettato all'Arch. se l'Autorità non avesse agito contra legem”; in CP_1 altri termini, “l'Arch. - a fronte di una già accertata illegittima pretermissione (come CP_1 già ampiamente evidenziato nelle motivazioni delle sentenze passate in giudicato) - avrebbe avuto con una probabilità vicino alla certezza la possibilità di usufruire per esigente riorganizzative dell'Autorità dell'ulteriore conferimento dell'incarico dirigenziale di I fascia attribuiti ai dott.ri ed . Per_1 Per_2
L'assunto è destituito di fondamento.
Invero, la sentenza n. 6875/2017 del Tribunale di Roma non solo non ha (ovviamente) annullato gli incarichi conferiti all'esito della procedura avviata dall' con “nota 28-2001 del Pt_1
16.3.2011”, ma, nel riconoscere il diritto al risarcimento del danno per perdita di chance, si è limitata ad accertare l'assenza di una valutazione comparativa. Si legge, in particolare, alla pagina 4 di detta pronuncia: “Dalla documentazione prodotta non emerge che sia stata attuata dall'amministrazione alcuna seria valutazione comparativa dei candidati con specifico riferimento ai criteri generali e specifici sopra indicati nè tantomeno che la stessa abbia proceduto ad esternare, in maniera adeguata, le ragioni giustificatrici delle scelte operate in relazione ai criteri da applicare nel conferimento degli incarichi.
La situazione esposta comporta un inadempimento che non consente alcun, seppur esterno e formale, controllo sull'applicazione dei criteri di scelta, che è di per sé causa di danno sotto il profilo della perdita di opportunità di conferimento di incarico dirigenziale di prima fascia”.
Come si vede, nella sentenza n. 6875/2017 non è stato in alcun modo accertato se
[...]
avesse concrete probabilità di conseguire gli incarichi dirigenziali oggetto di quel Controparte_1
20 procedimento: e ciò né in generale né con precipuo riferimento alle posizioni rilevanti nel presente giudizio. E invero, in nessun punto della pronuncia n. 6875/2017 sono citati e Controparte_10
(come, del resto, gli altri candidati) e non vi è alcun esame delle effettive possibilità CP_11 del di prevalere, in concreto, in relazione ad uno degli incarichi interessati dalla CP_1 procedura.
L'assenza di qualsivoglia verifica da parte del Tribunale in ordine alle probabilità che l'odierno appellante incidentale potesse prevalere sugli altri candidati è confermata dalla lettura della sentenza n. 6875/2017 nella parte in cui si quantificano i danni: “in assenza di allegazione del numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti, deve ritenersi che tale numero fosse limitato a due per ciascun incarico (la parte ricorrente ed il dirigente prescelto), con grado di probabilità al
50%, a nulla rilevando il numero di incarichi nuovi o l'esito di diverse, precedenti selezioni”.
In definitiva, il Tribunale ha fatto discendere il diritto al risarcimento del danno dalla mancata comparazione degli aspiranti e non ha mai accertato che, rispetto a e Controparte_10
(o ad altri), l'odierno appellante incidentale avesse “una probabilità ormai vicina alla CP_11 certezza” di prevalere e di vedersi assegnato nel 2011 l'incarico di prima fascia (come invece si sostiene nel gravame incidentale).
A sua volta, la sentenza della Corte di appello n. 177/2020, nel confermare la decisione del
Tribunale, non ha effettuato alcuna verifica sul punto.
In assenza di un siffatto accertamento, viene meno il presupposto fattuale della pretesa risarcitoria relativa al conferimento degli incarichi assegnati nel 2014. In altri termini: non essendovi alcuna prova del fatto che avesse, in concreto, elevate Controparte_1 probabilità di conseguire gli incarichi affidati a e a seguito della Controparte_10 CP_11 procedura di conferimento di incarichi dirigenziali di I e di II fascia avviata dall' con “nota Pt_1
28-2001 del 16.3.2011”, è evidente non vi è stata alcuna perdita di chance (da intendersi nei rigorosi termini innanzi precisati) in relazione all'affidamento degli incarichi di Direzione generale per cui è causa.
L'appello incidentale deve, dunque, essere respinto.
5. La reciproca soccombenza delle parti nel presente giudizio di appello giustifica la compensazione integrale delle spese del grado.
Non è dovuto da parte del Ministero il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, atteso che tale obbligo, previsto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della
21 prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo
(S.U. n. 4315/2020).
Quanto a sussistono i presupposti oggettivi per il versamento Controparte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte, pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti, così provvede:
- respinge l'appello principale;
- respinge l'appello incidentale;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
- dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte di CP_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa
[...] impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
Il Consigliere estensore dott.ssa Gabriella Piantadosi La Presidente
dott.ssa Maria Antonia Garzia
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