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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/03/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 821/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
P.IVA/C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Panato Parte_1 P.IVA_1 del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 7, 37122;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA e CF ), rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_2
Cantore del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Massena,
n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: noleggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'APPELLANTE (foglio di P.C. depositato il 6.12.2024)
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis: 1) Nel merito e in via principale, annullare e riformare la sentenza impugnata nei limiti e per i motivi indicati in atto e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello: i. revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti negli atti di causa, o per quelli ritenuti d'ufficio
o di giustizia, e per l'effetto dichiararsi, e/o accertarsi, che nulla è dovuto da a Parte_1 per i titoli e le causali di cui al decreto opposto, anche in accoglimento delle spiegate Controparte_1
1 eccezioni riconvenzionali. In ogni caso, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante; ii. in via di domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare gli inadempimenti di CP_1 nell'adempimento delle prestazioni ed obblighi sopra descritti rispetto agli impegni contrattuali assunti con e, per l'effetto, condannare a risarcire a Parte_1 CP_1 Parte_1 ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, con la corresponsione in favore della stessa della somma di € 5.250 a titolo di titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale e danno morale, risarcimento danno e ristoro spese e/o le diverse maggiori o minor somme accertate in corso di causa
o ritenute di Giustizia, in via equitativa;
2) Nel merito e in via subordinata, nel denegato e non ritenuto caso di conferma della sentenza impugnata, ridurre le somme dovute dall'appellante all'appellata, con l'accertamento delle somme realmente dovute, se dovute, secondo quanto verificato, provato ed accertato in corso di causa, anche compensando, in tutto o in parte, con le somme dovute dall'appellata all'appellante per i motivi esposti in atto e per quanto provato in corso di causa, anche in accoglimento delle suestese spiegate domande ed eccezioni riconvenzionali;
3) In ogni caso, con vittoria di spese, compenso d'avvocato, rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovuta, anche ex art. 96 c.p.c., del doppio grado di giudizio, con richiesta di condanna dell'opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice ex art. 96 comma 4 cpc.
4) In via istruttoria Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ammettere le seguenti istanze istruttorie, come da memorie ex artt. 183, comma VI, nn. 2 e 3, ritualmente depositate (e riproposte in sede di p.c. di primo grado):
• disporre CTU tecnica, con nomina di idoneo Consulente/i e/o ausiliari, su: i) accertamento effettiva erogazione spazi e servizi degli uffici nei mesi di marzo-aprile-maggio 2020; ii) acquisizione ed esame corrispondenza interna intercorsa sui temi di causa, sui fatti tra marzo e giugno CP_1
2020, in detto periodo ed anche successiva, nonché con riferimento alle domande del contenzioso;
iii) perizia, accertamento e quantificazione del danno azionato in via riconvenzionale.
• viste anche le risposte pervenute dai predetti enti e l'onere di domanda assolto dalla parte che propone l'istanza istruttoria, ex art. 213 c.p.c., richiedere ed acquisire informazioni al Comune di Milano e/o alla Prefettura di Milano su eventuali autorizzazioni all'apertura di nel periodo CP_1 di c.d. lockdown (marzo-maggio 2020 compresi) nonché accesso agli atti, documenti ed informazioni rispetto alla segnalazione sub. all. 21 al fasc. I° grado parte opponente e relativo procedimento;
• ex art. 210 c.p.c., ordinare all'opposta ( ) la produzione in giudizio di tutta la CP_1 corrispondenza interna ed esterna del periodo marzo 2020-giugno 2020, tra cui in specie ogni comunicazione inerente all'attività svolta, le chiusure, le precauzioni “CO”, i rapporti con l'opponente, l'organizzazione del trasloco di e relative richieste d'accesso, nonché ogni Parte_1
e qualsivoglia altra corrispondenza e/o documento attinente a questi e ai profili sub. a), b) e c) sopra indicati [v. memoria n. 2 parte opponente], anche successiva;
[…] chiedendo altresì di ordinare a
, in via aggiuntiva ed a prova contraria: la produzione delle fatture ed il contratto in essere CP_1 con la società di pulizie e/o i soggetti incaricati per pulizie e sanificazioni, in particolare i documenti riferiti al periodo marzo-giugno 2020 ed alle misure di sanificazione adottate ed alla frequenza delle pulizie negli uffici [v. memoria n. 3 parte opponente];
• ammettere prova per testi sui capitoli articolati nelle memorie nn. ex art. 183, comma VI, n. 2 e 3 c.p.c. non ammessi, da intendersi qui richiamati e trascritti”.
PER L'APPELLATA (foglio di PC depositato il 5.12.2024)
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare: In via principale: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti in atti.
2 In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie formulate da in quanto inammissibili e, comunque, Parte_1 irrilevanti, per tutti i motivi esposti in atti;
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
3.- “Vero che a partire dal 6 marzo 2020, gli studi n. 22 e n. 25 sono stati quotidianamente puliti e disinfettati con prodotti certificati dal presidio Medico Chirurgico, i cui relativi costi sono rimasti a carico di senza alcuna spesa a carico di . CP_1 Parte_1
Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , , presso Testimone_1 Testimone_2
Via G. Prina, 15, (20154) Milano;
nonché , addetto alle pulizie CP_1 Testimone_3 dipendente di Aurora Cleaning Via Giotto 26 (20145) Milano e comunque anche presso CP_1
Via G. Prina, 15, (20154) Milano.
[...]
4.- “Vero che, al momento della sottoscrizione del Contratto (ns. doc. 1 che si rammostra) e per tutta la sua durata, ha posizionato e utilizzato presso gli studi n. 22 e n. 25 elementi di Parte_1 arredo di sua proprietà”. Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , , presso Testimone_1 Testimone_2
Via G. Prina, 15, (20154) Milano – CP_1 5.- “Vero che, in data 19 marzo 2020, la reception di riceveva quattro pacchi CP_1 CP_2 ordinati da e che il personale di versava nell'impossibilità di lasciarli Parte_1 CP_1 negli studi n. 22 e n. 25 concessi in utilizzo a in quanto il Sig. era Parte_1 Parte_2 sprovvisto di chiavi, talché gli addetti di sono stati costretti a consegnare i pacchi al CP_1
Sig. personalmente, come risulta dallo scambio di messaggi whatsapp di cui al doc. 18 Parte_2 Pt_
che si rammostra”. Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , presso Via G. Testimone_1 CP_1
Prina, 15, (20154) Milano;
nonché presso OP RL, Via G. Prina, 15, (20154) Tes_4
Milano. 6.- “Vero che in data 24 marzo 2020, allorché, ritirato dal personale di presente CP_1 all'ingresso degli studi un pacco destinato al Sig. (Amministratore Unico di CP_2 Parte_2 OP), su richiesta di quest'ultimo che in quel momento non era ivi presente, glielo ha CP_1 fatto recapitare (pur tramite corriere incaricato dal Sig. imballato ed etichettato senza Pt_2 addebitare all'opponente alcun costo, così come risulta dallo scambio di messaggi whatsapp del 23 e 24 marzo 2020 di cui ai ns. doc. 19 I-II e ns. doc. 20 che si rammostrano nonché dalla corrispondenza del 24 marzo 2020 di cui al ns. doc. 21 che si rammostra”. Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , presso Via G. Testimone_1 CP_1
Prina, 15, (20154) Milano;
nonché presso OP RL, Via G. Prina, 15, (20154) Tes_4
Milano.
8.- “Vero che in data 4 maggio 2020, OP, allorché ha liberato lo studio n. 22, ha traslocato gli elementi di arredo e le attrezzature ivi presenti nello studio n. 25”. Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , , Testimone_5 Testimone_1 Tes_2
, presso Via G. Prina, 15, (20154) Milano.
[...] CP_1
9.- “Vero che in data 4 maggio 2020, alla fine del trasloco dallo studio n. 22, il personale di era uscito dagli uffici lasciando il portoncino di ingresso provvisto di serratura Parte_1 elettrica completamente spalancato”. Si indicano come testi sul presente capitolo di prova: presso Via G. Testimone_5 CP_1
Prina, 15, (20154) Milano. 10.- “Vero che solo in data 29 maggio 2020 (venerdì), ha contattato Parte_1 CP_1 per organizzare la liberazione dello studio n. 25, pretendendo che si rendesse CP_1 disponibile per il giorno immediatamente successivo (sabato), come risulta dalla comunicazione di
di OP RL (che ha utilizzato l'indirizzo e-mail di della Persona_1 Testimone_2 reception) RL ad del 29 maggio 2020, ns. doc. 22 che si rammostra”. Parte_1
3 Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , presso OP RL, Via Persona_1
G. Prina, 15, (20154) Milano;
nonché , presso Via G. Prina, 15, Testimone_1 CP_1
(20154) Milano.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova orale avversaria, chiede CP_1 di essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2 cpc e menzionati anche nella comparsa di costituzione e risposta in appello.
A prova contraria sul capitolo di prova n. 31 avversario, questa difesa chiede che venga ammesso anche il seguente capitolo di prova (già articolato in sede di memoria ex art. 183, VI co., n. 3 cpc):
1.- “Vero che, alla data del 19 marzo 2020, aveva già ritirato le proprie attrezzature Parte_1 informatiche?”.
chiede di essere ammessa a prova contraria anche su tale capitolo a prova contraria con CP_1
i medesimi testi già indicati nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2 cpc e menzionati anche nella comparsa di costituzione e risposta in appello.ù
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza Parte_1
n. 10585/2023, pubblicata in data 29.12.2023 e notificata il 14.2.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha: rigettato l'opposizione al D.I. n. 19221/2020, per l'importo di euro 8.540,00, proposta dall'odierna appellante nei confronti della società , e le ulteriori domande di condanna CP_1 dell'opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali allegati dall'opponente; condannato a restituire a OP il deposito cauzionale dell'importo di euro 2.700,00; CP_1 compensato integralmente tra le parti le spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'ingiunzione è stata chiesta e ottenuta dalla - società che CP_1 gestisce un servizio di cd. co-working, con noleggio di stanze adibite a uffici-studi e con prestazione di alcuni servizi accessori (connessione internet, uso delle sale riunioni, della reception, del servizio di pulizie ecc.) - a titolo di pagamento delle seguenti fatture: la n. 47 del 31.3.2020 di euro 3.294,00, poi scontata di euro 854,00 “quale sconto per utilizzo parziale dei servizi per CO-19” (come da nota di credito n. 51 del 31.3.2020), in relazione al noleggio degli studi arredati nn. 22 e 25 per il mese di Aprile 2020; la n. 63 del 30.4.2020 di euro 1.952,00 per il noleggio dello studio n. 25 per il mese di Maggio 2020; la n. 98 del 27.8.2020 di euro 4.148,00 per l'occupazione dello studio n. 25 dal 1° al 25 Giugno 2020, sulla base del relativo listino prezzi, essendo nelle more cessato ogni rapporto contrattuale con OP. Quest'ultima, con i motivi di opposizione, ha in sintesi eccepito la mancata prestazione da parte dell'opposta, a seguito dei provvedimenti governativi di chiusura conseguenti alla situazione di emergenza pandemica, dei servizi, anche accessori, dovuti per contratto, allegando inoltre che in data
30.3.2020 aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto con riferimento allo studio n. 22 e aveva richiesto di rinegoziare il canone dovuto per lo studio nr. 25 e per tutto il periodo di efficacia della normativa emergenziale. Ha lamentato che avesse negato la chiesta riduzione del canone nonostante la chiusura CP_1 degli uffici nel mese di aprile del 2020, inducendola, pertanto, ad esercitare il diritto di recesso dal contratto anche per lo studio nr. 25. Ha esposto che aveva chiesto la liberazione di tale studio per la data dell'1.6.2020 ma che CP_1 tale scadenza non poteva essere rispettata, essendole stato inibito, alla fine del mese di Maggio 2020, l'accesso sul posto per effettuare il trasloco, poi eseguito il successivo 25.6.2020. Ha sostenuto che, per tali ragioni, nessun compenso fosse dovuto all'opposta per l'asserita
“occupazione dell'ufficio dal 1 al 25.6.2020” e ha chiesto in restituzione il deposito cauzionale
4 versato nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e morali asseritamente subiti per l'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa nel mese di giugno 2020.
, regolarmente costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto di ogni domanda formulata nei CP_1 suoi confronti.
2. Il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha istruito la causa mediante l'assunzione di prova per testi. All'esito, ha ritenuto documentalmente provata la riduzione concessa da all'opponente CP_1 dell'importo dei canoni dovuti per gli studi nr. 22 e 25 con riferimento al mese di Aprile 2020, stante l'utilizzo parziale degli stessi in tale periodo;
ha richiamato le dichiarazioni rese dai testi di parte opposta, rilevando che gli stessi avevano confermato “come, nel mese di Maggio 2020, il SI
Amministratore Unico della Società opponente, ebbe ad utilizzare lo studio nr. 25, Parte_2 permanendovi in orari compresi tra le ore 9.30 e le ore 20.00, ed, inoltre, come il dipendente SI
, in ben due occasioni, chiese lo ausilio del personale di per accedere Parte_4 CP_1 allo studio, non avendo portato seco la sua copia delle chiavi dello ufficio”. Quanto alla fattura azionata dall'opposta per il mese di giugno 2020, il primo giudice ha così motivato: “la teste , inoltre, ha riferito che venerdì 29 Maggio 2020, alle ore 17.00, Testimone_6
OP chiese ad un collega della Reception di poter accedere al palazzo uffici sabato 30 maggio
2020 per effettuare le operazioni di trasloco e che tale attività non era tecnicamente possibile, mancando durante il fine settimana sia il personale preposto ai controlli degli accessi (controlli della temperatura, dei green pass ecc.), sia quello preposto alle operazioni di sanificazione degli ambienti, sanificazione necessaria dopo i traslochi, comportanti accessi di operai e movimentazioni di oggetti allo interno degli ambienti di lavoro”. Secondo il Tribunale le fonti di prova acquisite in atti consentivano di affermare “che l'utilizzo dello studio nr. 25 sia avvenuto, nel corso del mese di Maggio 2020, allorchè i SIi e Pt_2 Pt_4 facevano accesso al loro interno, in orari lavorativi, per svolgervi le proprie attività professionali, e sia nel mese di Maggio 2020, che nel successivo mese di Giugno 2020, allorchè OP conservava, allo interno dello stesso, il mobilio e le attrezzature, di sua esclusiva proprietà, compreso quanto in precedenza detenuto nello studio nr. 22, in precedenza disdettato. Tale complesso di cose mobili, difatti, OP non era stata in grado di far portare altrove, entro il 1° Giugno 2020, essendosi mossa con ritardo, ovvero solo nel pomeriggio di venerdì 29 Maggio 2020, alle ore 17.00, per organizzare il trasloco aziendale il giorno successivo, ovvero sabato 30 Maggio 2020, in particolare acquisendo tutti i necessari permessi da , gestore del Palazzo Uffici”. CP_1
Il giudice ha ritenuto corretta e dovuta la somma oggetto di ingiunzione fatturata per il mese di giugno
2020, affermando che “OP, pertanto, deve versare Euro 136,00 per ciascuno dei 25 gg. di occupazione, senza titolo, dello studio nr. 25, in conformità a quanto previsto dal listino prezzi della Società opposta (cfr. doc. nr. 5bis pag. 7 riquadro in alto), oltre I.V.A., e, quindi, il complessivo importo di Euro 4.148,00 (Euro 136 per 25 gg. = Euro 3.400,00, oltre Euro 748,00 (I.V.A.)). Il provvedimento monitorio deve essere, pertanto, confermato”. Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'opponente per mancanza di prova, “posto che il ritardato ritiro da parte di OP delle cose mobili di sua proprietà non è addebitabile a condotte dolose o colpose di ”. CP_1
3. A sostegno dell'impugnazione proposta OP formula cinque motivi di censura.
3.1. “Nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione art. 2697 c.c. – mancato raggiungimento della prova del credito ingiunto e dell'effettiva erogazione dei servizi di cui al contratto stipulato tra le parti”: secondo l'appellante il rapporto contrattuale inter partes è qualificabile come contratto di servizi e non di locazione, con la conseguenza che grava sull'opposta, attrice in senso sostanziale, provare di aver effettivamente erogato i servizi previsti in contratto per tutti i periodi oggetto di fatturazione.
5 Secondo OP tale prova non è stata raggiunta in primo grado e il Tribunale avrebbe effettuato una lettura parziale e lacunosa, sul punto, delle prove testimoniali assunte;
3.2. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Lacunosa ed erronea valutazione delle fonti di prova documentali e orali da parte del Giudice”: il motivo è in parte ripetitivo del precedente, in quanto l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare “che la mancata prestazione dei servizi oggetto di Contratto (il principale: uso stanze uffici, con le relative utenze) è oggettiva, con riguardo al periodo 9.03.2020- 03.05.2020, in quanto sancita dal legislatore con le disposizioni che hanno imposto il c.d. lockdown, ed in specie ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 che indicava specifici codici ATECO delle attività cui era consentito aprire ed accedere agli uffici”. In particolare l'opponente lamenta che il primo giudice non avrebbe considerato il tenore dei documenti nn. 24 e 25 da essa prodotti in primo grado, da cui si evincerebbe “che la non CP_1 ha mai fatto pervenire alla Prefettura di Milano alcuna comunicazione di prosecuzione delle proprie attività e, dunque, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, art. 1, comma d) non le era consentita alcuna attività in presenza. Ne consegue che neppure ad poteva essere consentito l'accesso ai Parte_1 locali e la conseguente fruizione dei servizi di cui al Contratto”; inoltre, nella prospettazione di OP, il Tribunale avrebbe altresì omesso di considerare le deposizioni rese dai propri dipendenti, i quali avevano riferito di non aver mai fruito, nei mesi di aprile e maggio del 2020, degli spazi noleggiati da , così che “nessuna somma poteva essere richiesta a tale titolo da , CP_1 CP_1 se non indebitamente, essendo venuta meno la sinallagmaticità delle prestazioni …in base al contratto intercorso è chiaro che per il periodo in oggetto è venuta completamente a mancare la prestazione di (impossibilità assoluta di accedere agli spazi e di fruire dei servizi CP_1 accessori) e, pertanto, conseguentemente non è tenuta ad eseguire la propria Parte_1
(pagamento), tantomeno interamente, ed era quindi legittimata alla sospensione dell'esecuzione della stessa”.
3.3. “Errata applicazione ed interpretazione dell'art. 1767 c.c. e del contratto con riferimento alla fattura del 27.08.2020 – Lacunosa ed erronea ricostruzione dei fatti e travisamento di essi da parte del Giudice prime cure – mancata riduzione e/o compensazione del credito ingiunto”: l'appellante insiste nel sostenere la non debenza dell'importo oggetto della terza fattura, la n. 98 del 27.8.2020, assumendo di aver organizzato tempestivamente il trasloco dallo studio n. 25 e che tale attività le era stata impedita dalla condotta ostruzionistica della stessa . CP_1
Assume inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto applicare alla fattispecie in esame le norme in materia di contratto di deposito gratuito e afferma che “nel caso concreto non è stata fornita alcuna prova idonea a vincere la presunzione di gratuità del deposito, posto anche che nessuna pattuizione era intervenuta tra le parti in merito ad un eventuale compenso spettante a per il deposito degli CP_1 scatoloni di presso l'ufficio nr. 25. Al contrario, considerato che lo slittamento del Parte_1 trasloco era stato determinato proprio da , mai si sarebbe prefigurata di CP_1 Parte_1 vedersi richiedere una qualche somma a tale titolo, ma sicuramente non quella oggetto della fattura qui in contestazione, pari ad euro 4.148,00.” Secondo l'appellante, anche prescindendo dalla gratuità o meno del deposito, sarebbe comunque illegittima l'applicazione della tariffa indicata dall'opposta in quanto non prevista in contratto e unilateralmente stabilita da quest'ultima. Infine OP lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare “il fatto, pacifico fra le parti, che l'odierna appellante aveva già pagato una precedente fattura per servizi non erogati. Trattasi della fattura 35 del 28/02/2020: Canone uffici 22 e 25 mese di Marzo 2020, pagata integralmente prima delle chiusure e, nonostante i servizi siano stati usufruiti in maniera parziale causa CO (uffici utilizzabili solo fino al 9 marzo), a tutt'oggi non è stato operato rimborso adeguato in favore di per i 2/3 della stessa (periodo non goduto) e quindi per € 2.196; credito che si è fatto Parte_1 valere anche in via di eccezione riconvenzionale ma che in alcun modo è stato considerato dal Tribunale di primo grado”.
6 3.4. “Nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione con riguardo al rigetto della domanda svolta in via riconvenzionale da – Errata e lacunosa ricostruzione dei fatti Parte_1 da parte del primo Giudice – omesso esame della documentazione prodotta in giudizio”: con tale motivo di appello OP censura il rigetto della domanda risarcitoria da essa proposta in primo grado, lamentando carente e/o omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale che avrebbe erroneamente valutato i documenti prodotti a sostegno dei danni allegati.
3.5. “Erroneità della sentenza per omessa rettifica degli interessi concessi con il decreto ingiuntivo opposto”: con il quinto e ultimo motivo di appello OP censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata in primo grado di erroneità degli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, riconosciuti con l'applicazione di un tasso superiore a quello richiesto dalla stessa e non previsto dal contratto inter partes. CP_1
4. si è costituita con comparsa depositata il 24.9.2024 chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 proposto da controparte per infondatezza. All'udienza del 4.2.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è parzialmente fondato.
5.1 I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno entrambi rigettati. L'appellante contesta la debenza dell'intera somma oggetto di ingiunzione. Deve tuttavia rilevarsi che l'importo oggetto della fattura n. 63 del 30.4.2020, pari ad euro 1.952,00 e dovuto all'opposta per il noleggio dello studio n. 25 nel mese di maggio 2020, non è stato contestato dalla OP nel giudizio di primo grado, la quale, anzi, a p. 12 dell'atto di citazione in opposizione ha ammesso trattarsi di “una fattura che corrisponde a servizi resi”. Rispetto a tale fattura, l'opponente si è limitata ad allegare la circostanza della mancata restituzione da parte dell'opposta della somma versata a titolo di deposito cauzionale, somma che è stata però oggetto di pronuncia di condanna in suo favore all'esito del giudizio di primo grado. Ne discende l'inammissibilità delle censure proposte in questa sede dall'appellante sulla debenza della somma di euro 1.952,00 oggetto di ingiunzione, somma che è dovuta per intero non potendo essere vagliata nemmeno la domanda di OP volta ottenere una rinegoziazione del canone dovuto per l'utilizzo dello studio n. 25: ciò in quanto la stessa opponente ammette che i servizi oggetto del contratto sono stati interamente resi nel mese di maggio 2020, quando, peraltro, erano anche cessate le restrizioni governative dettate per fronteggiare l'emergenza pandemica. Per le stesse ragioni sono irrilevanti tutte le argomentazioni con cui è dedotta l'omessa o l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle fonti di prova in atti che OP cerca invece di valorizzare per dimostrare circostanze contrarie a quelle oggetto di pacifica ammissione in primo grado.
5.2 Quanto alla prima fattura, in ordine temporale, emessa dall'opposta, ovvero la n. 47 del 31.3.2020 di euro 3.294,00, poi scontata di euro 854,00 “per utilizzo parziale dei servizi per CO-19” (come da nota di credito n. 51 del 31.3.2020 prodotta da nel fascicolo monitorio) e relativa al CP_1 mese di aprile 2020, l'appellante critica la sentenza del Tribunale perché, a suo dire, anche l'importo di tale fattura non sarebbe dovuto in quanto non corrispondente a servizi effettivamente resi.
Ora, premesso che è pacifico e provato documentalmente dall'opposta che l'importo del corrispettivo richiesto per il mese di aprile 2020 per il noleggio degli studi nn. 22 e 25 è già stato ridotto proprio venendo incontro ad una specifica esigenza dell'opponente ed in considerazione della sopravvenuta situazione di emergenza pandemica, ritiene la Corte che la tesi dell'appellante, per la quale non sarebbe dovuto nemmeno il residuo importo fatturato, non possa essere accolta. Occorre rilevare che, contrariamente all'assunto dell'opponente, il contratto sottoscritto tra le parti è un contratto misto, che presenta alcuni elementi riconducibili al contratto di locazione ed altri al contratto di appalto di servizi.
Dal testo contrattuale prodotto in atti (doc. n. 3 fascicolo opponente), sottoscritto il 7.2.2019, si evince infatti che si è impegnata a fornire a OP, oltre al noleggio (al costo fisso mensile di € CP_1
7 2.700,00) dei due studi arredati con annesse sale riunioni e l'utilizzo di apparecchi telefonici/cuffie, anche la messa a disposizione di diversi servizi quali: l'utilizzo della connessione wi-fi, l'utilizzo di
“numero telefonico aziendale con risposta, filtro, trasferimento chiamata e inoltro messaggi, domiciliazione societaria – gestione corrispondenza - targa esterna con vs logo”. Tra gli ulteriori servizi previsti in contratto vi erano poi l'utilizzo di spazi comuni come la reception e l'area caffè, del riscaldamento/aria condizionata, nonché la fornitura di un servizio di pulizia quotidiana, antifurto, assicurazione e accesso 24/7. Oltre alla messa a disposizione e alla correlata fruizione dei due spazi/localiarredati, corrispondenti agli studi nn. 22 e 25, le parti avevano quindi pattuito la prestazione di ulteriori servizi accessori che ha continuato a garantire anche durante tutto il periodo del cd. lockdown: tanto si evince CP_1 dalla comunicazione inviata all'opponente in data 1 aprile 2020 (“Pur non presidiando fisicamente la reception, garantisce il servizio di risposta telefonica, la ricezione e l'inoltro di CP_1 corrispondenza e pacchi ns.”) prodotta da in primo grado sub. doc. n. 8 e dalla stessa CP_1
OP sub. doc. n. 5.
La stessa odierna appellante ha ammesso, in primo grado, che alcuni servizi previsti in contratto, quale quello di ricezione e inoltro pacchi/corrispondenza, sono stati prestati dall'opposta anche nei periodi di vigenza dei decreti governativi emanati per fronteggiare la situazione pandemica, così come è pacifico che abbia garantito la quotidiana pulizia e la sanificazione degli spazi noleggiati CP_1
a OP, sostenendo per tali servizi accessori i relativi costi.
Alla luce di ciò, non rileva che i dipendenti di OP non si siano recati fisicamente in ufficio nel periodo delle chiusure imposte dalla normativa emergenziale, lavorando in regime di cd. smart working come riferito dai testi e escussi in primo grado: proprio Testimone_7 Parte_4 perché il contratto prevedeva prestazioni di diversa natura in capo alla creditrice , alcune CP_1 delle quali mai venute meno, deve ritenersi congruo il corrispettivo richiesto e fatturato dall'opposta per il mese di aprile 2020, già scontato per il parziale utilizzo dei servizi pattuiti, anche in considerazione del fatto che l'opponente ha continuato comunque ad occupare entrambi gli studi noleggiati della con i propri materiali e arredi (essendo divenuto efficace il recesso CP_1 esercitato per lo studio n. 22 solo a decorrere dall'1.5.2020). Per le stesse ragioni, infine, è ininfluente ai fini del decidere il contenuto dei doc. nn. 24 e 25 prodotti in primo grado, peraltro tardivamente, dall'opponente. I primi due motivi di gravame vanno in definitiva rigettati.
5.3 Il terzo motivo di gravame va invece parzialmente accolto, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte dall'appellante. OP ritiene che nulla sia dovuto all'opposta per il periodo 1-25 giugno 2020, assumendo di non aver potuto organizzare tempestivamente il trasloco dall'ultimo studio ancora occupato, il n. 25, a causa del rifiuto e della condotta ostruzionistica della stessa . Tale assunto è però smentito CP_1 sia dalla documentazione versata in atti in primo grado, sia dalle dichiarazioni rese dalle testi Tes_1 e escusse all'udienza del 16.6.2022. Tes_2 E' infatti pacifico che , preso atto della disdetta esercitata da OP anche per lo studio CP_1
n. 25, comunicava a quest'ultima che il contratto si sarebbe “estinto” in data 1.6.2020, invitandola a liberare entro tale giorno l'ufficio e a restituire le relative chiavi (doc. n. 11 fasc. primo grado opposta). Quindi, a fronte della pretesa di OP, comunicata il 29.5.2020, di effettuare il trasloco per il giorno successivo, sabato 30.5.2020, il legale rappresentante di così rispondeva: “Egregio CP_1
SI Fermo restando che la sua richiesta è arrivata in modo tardivo (il venerdi pomeriggio Pt_2 per il sabato), le (…) ricordiamo che esiste un protocollo COVID da rispettare, e che gli accessi in azienda devono essere regolamentati e avvenire in nostra presenza, a maggior ragione quando si tratta di visitatori esterni. La nostra presenza si rende inoltre necessaria anche per verificare eventuali danni arrecati dal trasportatore in occasione del trasloco. Come forse ha notato, l'ingresso con gli automezzi non è possibile in nostra assenza, in quanto le chiavi fornite ai clienti sono
8 unicamente per il cancello pedonale (…) Come immagina, i suoi problemi con gli autotrasportatori non sono di nostra competenza. Solitamente prima di organizzare un trasloco, ci si organizza in modo da avere accesso agli spazi da liberare. Ha avuto un mese di tempo per liberare gli uffici, e se ritiene di farlo fuori dagli orari lavorativi, le addebiteremo i relativi costi per organizzare la presenza del personale preposto.
Qualora non liberasse gli uffici entro il 05 giugno 2020, ci vedremo costretti ad addebitarle il costo degli uffici per una mensilità al prezzo di listino. Restiamo in attesa che ci comunichi una data per il trasloco tra 3 e il 5 giugno c.a. e che provveda entro tale data al saldo di quanto dovutoci” (doc. n. 12 fascicolo opposta e n. 10 fascicolo opponente). Le testi e , rispettivamente “consigliere/Center Manager” e Testimone_1 Testimone_2 impiegata presso , la seconda con funzioni di receptonist, hanno confermato che il giorno CP_1
30 maggio 2020, essendo un sabato, non era possibile organizzare il trasloco come preteso da OP con comunicazione inviata solo alle ore 17.00 del giorno precedente, per mancanza di personale che potesse seguire le relative operazioni e garantire il rispetto delle procedure di sicurezza CO-19. La teste ha poi aggiunto “ rispetto ad altri clienti, aveva mobili propri e quindi, Tes_1 Parte_2 diversamente da tutti gli altri clienti, doveva portarseli via” (v. verbale udienza in primo grado del 16.6.2022). Ne deriva che il ritardo con cui l'opponente ha poi eseguito il trasloco, effettuato soltanto il 25 giugno 2020 (come da verbale di consegna in atti), non è in alcun modo imputabile all'opposta, considerato che OP, pur avendo avuto un mese di tempo per organizzarsi, ha preteso di traslocare solo a fine maggio, nella giornata di sabato e con un preavviso comunicato a poche ore prima. Va CP_1 considerato che, per stessa ammissione dell'appellante (p. 13 atto appello), quest'ultima per eseguire il trasloco si è avvalsa dell'ausilio di camion, che potevano evidentemente fare accesso negli spazi dell'opposta solo con l'ausilio di personale di quest'ultima e, quindi, in giorno lavorativo e previo congruo preavviso. Infine, l'opponente non ha mai spiegato per quale ragione, pur avendo ottenuto dall'opposta la disponibilità ad organizzare le operazioni di trasloco nei giorni dal 3 al 5 giugno, abbia liberato l'ufficio solo il successivo 25 giugno 2020. Ne deriva che è certamente dovuto a il corrispettivo indicato dal Tribunale per l'indebita CP_1 protratta occupazione dello studio n. 25 successivamente all'intervenuta cessazione del contratto, sia pure non per l'intero periodo di 25 giorni fatturato ma per 20 giorni, in considerazione del termine di
“tolleranza” di cinque giorni – dall' 1 al 5 giugno - indicato dalla stessa opposta con la risposta inviata a in data 29.5.2020. Parte_2
Il quantum dovuto da OP, pari ad euro 136,00 al giorno per ciascuno dei 20 giorni di occupazione senza titolo dello studio nr. 25, è stato correttamente calcolato da in CP_1 conformità a quanto previsto dal proprio listino prezzi (cfr. doc. nr. 5bis del fascicolo monitorio), nel quale è indicata quale tariffa giornaliera per il noleggio degli spazi quella di euro 136,00. In proposito, non può essere accolta la tesi dell'appellante che invoca l'applicazione, al caso di specie, delle norme in materia di contratto di deposito gratuito: le parti, infatti, non hanno mai inteso concludere alcun contratto di deposito e la protratta occupazione degli spazi di titolarità di CP_1 trova origine in un diverso titolo contrattuale ormai cessato, divenendone quindi indebita la prosecuzione. In parziale riforma della sentenza impugnata, il D.I. opposto va pertanto revocato e OP va condannata a pagare a il minor importo complessivo di euro 7.710,40, di cui euro 2.440,00 CP_1 per la fattura n. 47, euro 1.952,00 per la fattura n. 63, ed euro 3.318,40 per la fattura n. 98 (ovvero euro 136,00 per 20 giorni oltre IVA al 22%).
5.4 Il quarto motivo di appello va rigettato in quanto, come detto, la protratta occupazione degli spazi di successivamente alla scadenza del contratto è condotta imputabile alla sola appellante, CP_1 con la conseguenza che non è configurabile, nemmeno astrattamente, un'ipotesi di responsabilità in capo all'appellata per presunti e indimostrati danni.
9 5.5 E' invece fondato il quinto motivo di appello. L'art.
3.2. delle Condizioni generali di contratto prevedeva che gli interessi moratori sui pagamenti effettuati in ritardo da OP fossero calcolati “al saggio annuo di interesse pari al T.U.S. (tasso ufficiale di sconto) aumentato di tre punti percentuali”. Ciò nonostante nel D.I. opposto sono stati applicati, sulla somma oggetto di ingiunzione, gli interessi
“al tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002 modificato dal decreto legislativo 192/2012”. Il Tribunale ha quindi pronunciato oltre i limiti della domanda di applicando un tasso di CP_1 interesse maggiore di quello previsto in contratto, che era pari al 3%, mentre quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002 era pari all'8%. Sul punto la sentenza appellata va riformata, dovendosi applicare gli interessi moratori come da contratto sulla somma oggetto delle fatture nn. 47 e 63, e gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo sulla somma di euro 3.318,40 così rideterminata e oggetto della fattura n. 98.
6. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello e della conseguente parziale riduzione dell'importo oggetto della domanda monitoria, pare equo compensare le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/5. L'appellante va pertanto condannato alla refusione della restante quota dei 4/5 in favore di parte appellata e le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10585/2023, pubblicata in Parte_1 data 29.12.2023 e notificata in data 14.2.2024, così provvede:
1) In PARZIALE accoglimento dell'appello e in conseguente PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata:
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
- CONDANNA al pagamento, in favore di del minor Parte_1 Controparte_1 importo complessivo, rispetto a quello oggetto di ingiunzione, di euro 7.710,40, oltre interessi come da contratto sull'importo di euro 4.392,00 e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo sull'importo di euro 3.318,40;
2) CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza;
3) DICHIARA compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/5
e condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, della restante misura dei 4/5 che si liquida in euro 3.910,40, di cui € 907,20 per la fase di studio, € 736,80 per la fase introduttiva,
€ 737,60 per la fase di trattazione, ed € 1.528,80 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
10 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai signori magistrati:
Dott.ssa Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
P.IVA/C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Marco Panato Parte_1 P.IVA_1 del Foro di Verona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 7, 37122;
APPELLANTE
CONTRO
(P. IVA e CF ), rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Paolo Controparte_1 P.IVA_2
Cantore del Foro di Milano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, Via Massena,
n. 4;
APPELLATA
OGGETTO: noleggio
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER L'APPELLANTE (foglio di P.C. depositato il 6.12.2024)
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis: 1) Nel merito e in via principale, annullare e riformare la sentenza impugnata nei limiti e per i motivi indicati in atto e, per l'effetto, in accoglimento del presente appello: i. revocarsi, annullarsi, dichiararsi nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti negli atti di causa, o per quelli ritenuti d'ufficio
o di giustizia, e per l'effetto dichiararsi, e/o accertarsi, che nulla è dovuto da a Parte_1 per i titoli e le causali di cui al decreto opposto, anche in accoglimento delle spiegate Controparte_1
1 eccezioni riconvenzionali. In ogni caso, rigettarsi ogni domanda proposta nei confronti dell'appellante; ii. in via di domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare gli inadempimenti di CP_1 nell'adempimento delle prestazioni ed obblighi sopra descritti rispetto agli impegni contrattuali assunti con e, per l'effetto, condannare a risarcire a Parte_1 CP_1 Parte_1 ogni danno patrimoniale e non patrimoniale, con la corresponsione in favore della stessa della somma di € 5.250 a titolo di titolo di danno patrimoniale, non patrimoniale e danno morale, risarcimento danno e ristoro spese e/o le diverse maggiori o minor somme accertate in corso di causa
o ritenute di Giustizia, in via equitativa;
2) Nel merito e in via subordinata, nel denegato e non ritenuto caso di conferma della sentenza impugnata, ridurre le somme dovute dall'appellante all'appellata, con l'accertamento delle somme realmente dovute, se dovute, secondo quanto verificato, provato ed accertato in corso di causa, anche compensando, in tutto o in parte, con le somme dovute dall'appellata all'appellante per i motivi esposti in atto e per quanto provato in corso di causa, anche in accoglimento delle suestese spiegate domande ed eccezioni riconvenzionali;
3) In ogni caso, con vittoria di spese, compenso d'avvocato, rimborso forfettario, CPA ed IVA se dovuta, anche ex art. 96 c.p.c., del doppio grado di giudizio, con richiesta di condanna dell'opposta al pagamento di una somma equitativamente determinata dal Giudice ex art. 96 comma 4 cpc.
4) In via istruttoria Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ammettere le seguenti istanze istruttorie, come da memorie ex artt. 183, comma VI, nn. 2 e 3, ritualmente depositate (e riproposte in sede di p.c. di primo grado):
• disporre CTU tecnica, con nomina di idoneo Consulente/i e/o ausiliari, su: i) accertamento effettiva erogazione spazi e servizi degli uffici nei mesi di marzo-aprile-maggio 2020; ii) acquisizione ed esame corrispondenza interna intercorsa sui temi di causa, sui fatti tra marzo e giugno CP_1
2020, in detto periodo ed anche successiva, nonché con riferimento alle domande del contenzioso;
iii) perizia, accertamento e quantificazione del danno azionato in via riconvenzionale.
• viste anche le risposte pervenute dai predetti enti e l'onere di domanda assolto dalla parte che propone l'istanza istruttoria, ex art. 213 c.p.c., richiedere ed acquisire informazioni al Comune di Milano e/o alla Prefettura di Milano su eventuali autorizzazioni all'apertura di nel periodo CP_1 di c.d. lockdown (marzo-maggio 2020 compresi) nonché accesso agli atti, documenti ed informazioni rispetto alla segnalazione sub. all. 21 al fasc. I° grado parte opponente e relativo procedimento;
• ex art. 210 c.p.c., ordinare all'opposta ( ) la produzione in giudizio di tutta la CP_1 corrispondenza interna ed esterna del periodo marzo 2020-giugno 2020, tra cui in specie ogni comunicazione inerente all'attività svolta, le chiusure, le precauzioni “CO”, i rapporti con l'opponente, l'organizzazione del trasloco di e relative richieste d'accesso, nonché ogni Parte_1
e qualsivoglia altra corrispondenza e/o documento attinente a questi e ai profili sub. a), b) e c) sopra indicati [v. memoria n. 2 parte opponente], anche successiva;
[…] chiedendo altresì di ordinare a
, in via aggiuntiva ed a prova contraria: la produzione delle fatture ed il contratto in essere CP_1 con la società di pulizie e/o i soggetti incaricati per pulizie e sanificazioni, in particolare i documenti riferiti al periodo marzo-giugno 2020 ed alle misure di sanificazione adottate ed alla frequenza delle pulizie negli uffici [v. memoria n. 3 parte opponente];
• ammettere prova per testi sui capitoli articolati nelle memorie nn. ex art. 183, comma VI, n. 2 e 3 c.p.c. non ammessi, da intendersi qui richiamati e trascritti”.
PER L'APPELLATA (foglio di PC depositato il 5.12.2024)
“Voglia l'ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e previa ogni pronuncia e/o declaratoria del caso, così giudicare: In via principale: rigettare l'appello proposto da in quanto infondato in fatto e in diritto e, per Parte_1
l'effetto, confermare la sentenza di primo grado, per tutti i motivi esposti in atti.
2 In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie formulate da in quanto inammissibili e, comunque, Parte_1 irrilevanti, per tutti i motivi esposti in atti;
- ammettere la prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
3.- “Vero che a partire dal 6 marzo 2020, gli studi n. 22 e n. 25 sono stati quotidianamente puliti e disinfettati con prodotti certificati dal presidio Medico Chirurgico, i cui relativi costi sono rimasti a carico di senza alcuna spesa a carico di . CP_1 Parte_1
Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , , presso Testimone_1 Testimone_2
Via G. Prina, 15, (20154) Milano;
nonché , addetto alle pulizie CP_1 Testimone_3 dipendente di Aurora Cleaning Via Giotto 26 (20145) Milano e comunque anche presso CP_1
Via G. Prina, 15, (20154) Milano.
[...]
4.- “Vero che, al momento della sottoscrizione del Contratto (ns. doc. 1 che si rammostra) e per tutta la sua durata, ha posizionato e utilizzato presso gli studi n. 22 e n. 25 elementi di Parte_1 arredo di sua proprietà”. Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , , presso Testimone_1 Testimone_2
Via G. Prina, 15, (20154) Milano – CP_1 5.- “Vero che, in data 19 marzo 2020, la reception di riceveva quattro pacchi CP_1 CP_2 ordinati da e che il personale di versava nell'impossibilità di lasciarli Parte_1 CP_1 negli studi n. 22 e n. 25 concessi in utilizzo a in quanto il Sig. era Parte_1 Parte_2 sprovvisto di chiavi, talché gli addetti di sono stati costretti a consegnare i pacchi al CP_1
Sig. personalmente, come risulta dallo scambio di messaggi whatsapp di cui al doc. 18 Parte_2 Pt_
che si rammostra”. Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , presso Via G. Testimone_1 CP_1
Prina, 15, (20154) Milano;
nonché presso OP RL, Via G. Prina, 15, (20154) Tes_4
Milano. 6.- “Vero che in data 24 marzo 2020, allorché, ritirato dal personale di presente CP_1 all'ingresso degli studi un pacco destinato al Sig. (Amministratore Unico di CP_2 Parte_2 OP), su richiesta di quest'ultimo che in quel momento non era ivi presente, glielo ha CP_1 fatto recapitare (pur tramite corriere incaricato dal Sig. imballato ed etichettato senza Pt_2 addebitare all'opponente alcun costo, così come risulta dallo scambio di messaggi whatsapp del 23 e 24 marzo 2020 di cui ai ns. doc. 19 I-II e ns. doc. 20 che si rammostrano nonché dalla corrispondenza del 24 marzo 2020 di cui al ns. doc. 21 che si rammostra”. Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , presso Via G. Testimone_1 CP_1
Prina, 15, (20154) Milano;
nonché presso OP RL, Via G. Prina, 15, (20154) Tes_4
Milano.
8.- “Vero che in data 4 maggio 2020, OP, allorché ha liberato lo studio n. 22, ha traslocato gli elementi di arredo e le attrezzature ivi presenti nello studio n. 25”. Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , , Testimone_5 Testimone_1 Tes_2
, presso Via G. Prina, 15, (20154) Milano.
[...] CP_1
9.- “Vero che in data 4 maggio 2020, alla fine del trasloco dallo studio n. 22, il personale di era uscito dagli uffici lasciando il portoncino di ingresso provvisto di serratura Parte_1 elettrica completamente spalancato”. Si indicano come testi sul presente capitolo di prova: presso Via G. Testimone_5 CP_1
Prina, 15, (20154) Milano. 10.- “Vero che solo in data 29 maggio 2020 (venerdì), ha contattato Parte_1 CP_1 per organizzare la liberazione dello studio n. 25, pretendendo che si rendesse CP_1 disponibile per il giorno immediatamente successivo (sabato), come risulta dalla comunicazione di
di OP RL (che ha utilizzato l'indirizzo e-mail di della Persona_1 Testimone_2 reception) RL ad del 29 maggio 2020, ns. doc. 22 che si rammostra”. Parte_1
3 Si indicano come testi sul presente capitolo di prova , presso OP RL, Via Persona_1
G. Prina, 15, (20154) Milano;
nonché , presso Via G. Prina, 15, Testimone_1 CP_1
(20154) Milano.
Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova orale avversaria, chiede CP_1 di essere ammessa a prova contraria con i testi già indicati nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2 cpc e menzionati anche nella comparsa di costituzione e risposta in appello.
A prova contraria sul capitolo di prova n. 31 avversario, questa difesa chiede che venga ammesso anche il seguente capitolo di prova (già articolato in sede di memoria ex art. 183, VI co., n. 3 cpc):
1.- “Vero che, alla data del 19 marzo 2020, aveva già ritirato le proprie attrezzature Parte_1 informatiche?”.
chiede di essere ammessa a prova contraria anche su tale capitolo a prova contraria con CP_1
i medesimi testi già indicati nella memoria ex art. 183, VI co., n. 2 cpc e menzionati anche nella comparsa di costituzione e risposta in appello.ù
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La società ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza Parte_1
n. 10585/2023, pubblicata in data 29.12.2023 e notificata il 14.2.2024, con la quale il Tribunale di Milano ha: rigettato l'opposizione al D.I. n. 19221/2020, per l'importo di euro 8.540,00, proposta dall'odierna appellante nei confronti della società , e le ulteriori domande di condanna CP_1 dell'opposta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali allegati dall'opponente; condannato a restituire a OP il deposito cauzionale dell'importo di euro 2.700,00; CP_1 compensato integralmente tra le parti le spese di lite. Nel giudizio di primo grado l'ingiunzione è stata chiesta e ottenuta dalla - società che CP_1 gestisce un servizio di cd. co-working, con noleggio di stanze adibite a uffici-studi e con prestazione di alcuni servizi accessori (connessione internet, uso delle sale riunioni, della reception, del servizio di pulizie ecc.) - a titolo di pagamento delle seguenti fatture: la n. 47 del 31.3.2020 di euro 3.294,00, poi scontata di euro 854,00 “quale sconto per utilizzo parziale dei servizi per CO-19” (come da nota di credito n. 51 del 31.3.2020), in relazione al noleggio degli studi arredati nn. 22 e 25 per il mese di Aprile 2020; la n. 63 del 30.4.2020 di euro 1.952,00 per il noleggio dello studio n. 25 per il mese di Maggio 2020; la n. 98 del 27.8.2020 di euro 4.148,00 per l'occupazione dello studio n. 25 dal 1° al 25 Giugno 2020, sulla base del relativo listino prezzi, essendo nelle more cessato ogni rapporto contrattuale con OP. Quest'ultima, con i motivi di opposizione, ha in sintesi eccepito la mancata prestazione da parte dell'opposta, a seguito dei provvedimenti governativi di chiusura conseguenti alla situazione di emergenza pandemica, dei servizi, anche accessori, dovuti per contratto, allegando inoltre che in data
30.3.2020 aveva esercitato il diritto di recesso dal contratto con riferimento allo studio n. 22 e aveva richiesto di rinegoziare il canone dovuto per lo studio nr. 25 e per tutto il periodo di efficacia della normativa emergenziale. Ha lamentato che avesse negato la chiesta riduzione del canone nonostante la chiusura CP_1 degli uffici nel mese di aprile del 2020, inducendola, pertanto, ad esercitare il diritto di recesso dal contratto anche per lo studio nr. 25. Ha esposto che aveva chiesto la liberazione di tale studio per la data dell'1.6.2020 ma che CP_1 tale scadenza non poteva essere rispettata, essendole stato inibito, alla fine del mese di Maggio 2020, l'accesso sul posto per effettuare il trasloco, poi eseguito il successivo 25.6.2020. Ha sostenuto che, per tali ragioni, nessun compenso fosse dovuto all'opposta per l'asserita
“occupazione dell'ufficio dal 1 al 25.6.2020” e ha chiesto in restituzione il deposito cauzionale
4 versato nonché la condanna di controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e morali asseritamente subiti per l'impossibilità di svolgere la propria attività lavorativa nel mese di giugno 2020.
, regolarmente costituita in giudizio, ha chiesto il rigetto di ogni domanda formulata nei CP_1 suoi confronti.
2. Il Tribunale ha concesso la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e ha istruito la causa mediante l'assunzione di prova per testi. All'esito, ha ritenuto documentalmente provata la riduzione concessa da all'opponente CP_1 dell'importo dei canoni dovuti per gli studi nr. 22 e 25 con riferimento al mese di Aprile 2020, stante l'utilizzo parziale degli stessi in tale periodo;
ha richiamato le dichiarazioni rese dai testi di parte opposta, rilevando che gli stessi avevano confermato “come, nel mese di Maggio 2020, il SI
Amministratore Unico della Società opponente, ebbe ad utilizzare lo studio nr. 25, Parte_2 permanendovi in orari compresi tra le ore 9.30 e le ore 20.00, ed, inoltre, come il dipendente SI
, in ben due occasioni, chiese lo ausilio del personale di per accedere Parte_4 CP_1 allo studio, non avendo portato seco la sua copia delle chiavi dello ufficio”. Quanto alla fattura azionata dall'opposta per il mese di giugno 2020, il primo giudice ha così motivato: “la teste , inoltre, ha riferito che venerdì 29 Maggio 2020, alle ore 17.00, Testimone_6
OP chiese ad un collega della Reception di poter accedere al palazzo uffici sabato 30 maggio
2020 per effettuare le operazioni di trasloco e che tale attività non era tecnicamente possibile, mancando durante il fine settimana sia il personale preposto ai controlli degli accessi (controlli della temperatura, dei green pass ecc.), sia quello preposto alle operazioni di sanificazione degli ambienti, sanificazione necessaria dopo i traslochi, comportanti accessi di operai e movimentazioni di oggetti allo interno degli ambienti di lavoro”. Secondo il Tribunale le fonti di prova acquisite in atti consentivano di affermare “che l'utilizzo dello studio nr. 25 sia avvenuto, nel corso del mese di Maggio 2020, allorchè i SIi e Pt_2 Pt_4 facevano accesso al loro interno, in orari lavorativi, per svolgervi le proprie attività professionali, e sia nel mese di Maggio 2020, che nel successivo mese di Giugno 2020, allorchè OP conservava, allo interno dello stesso, il mobilio e le attrezzature, di sua esclusiva proprietà, compreso quanto in precedenza detenuto nello studio nr. 22, in precedenza disdettato. Tale complesso di cose mobili, difatti, OP non era stata in grado di far portare altrove, entro il 1° Giugno 2020, essendosi mossa con ritardo, ovvero solo nel pomeriggio di venerdì 29 Maggio 2020, alle ore 17.00, per organizzare il trasloco aziendale il giorno successivo, ovvero sabato 30 Maggio 2020, in particolare acquisendo tutti i necessari permessi da , gestore del Palazzo Uffici”. CP_1
Il giudice ha ritenuto corretta e dovuta la somma oggetto di ingiunzione fatturata per il mese di giugno
2020, affermando che “OP, pertanto, deve versare Euro 136,00 per ciascuno dei 25 gg. di occupazione, senza titolo, dello studio nr. 25, in conformità a quanto previsto dal listino prezzi della Società opposta (cfr. doc. nr. 5bis pag. 7 riquadro in alto), oltre I.V.A., e, quindi, il complessivo importo di Euro 4.148,00 (Euro 136 per 25 gg. = Euro 3.400,00, oltre Euro 748,00 (I.V.A.)). Il provvedimento monitorio deve essere, pertanto, confermato”. Il Tribunale ha altresì rigettato la domanda risarcitoria proposta dall'opponente per mancanza di prova, “posto che il ritardato ritiro da parte di OP delle cose mobili di sua proprietà non è addebitabile a condotte dolose o colpose di ”. CP_1
3. A sostegno dell'impugnazione proposta OP formula cinque motivi di censura.
3.1. “Nullità della sentenza per vizio di motivazione e violazione art. 2697 c.c. – mancato raggiungimento della prova del credito ingiunto e dell'effettiva erogazione dei servizi di cui al contratto stipulato tra le parti”: secondo l'appellante il rapporto contrattuale inter partes è qualificabile come contratto di servizi e non di locazione, con la conseguenza che grava sull'opposta, attrice in senso sostanziale, provare di aver effettivamente erogato i servizi previsti in contratto per tutti i periodi oggetto di fatturazione.
5 Secondo OP tale prova non è stata raggiunta in primo grado e il Tribunale avrebbe effettuato una lettura parziale e lacunosa, sul punto, delle prove testimoniali assunte;
3.2. “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – Lacunosa ed erronea valutazione delle fonti di prova documentali e orali da parte del Giudice”: il motivo è in parte ripetitivo del precedente, in quanto l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare “che la mancata prestazione dei servizi oggetto di Contratto (il principale: uso stanze uffici, con le relative utenze) è oggettiva, con riguardo al periodo 9.03.2020- 03.05.2020, in quanto sancita dal legislatore con le disposizioni che hanno imposto il c.d. lockdown, ed in specie ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 che indicava specifici codici ATECO delle attività cui era consentito aprire ed accedere agli uffici”. In particolare l'opponente lamenta che il primo giudice non avrebbe considerato il tenore dei documenti nn. 24 e 25 da essa prodotti in primo grado, da cui si evincerebbe “che la non CP_1 ha mai fatto pervenire alla Prefettura di Milano alcuna comunicazione di prosecuzione delle proprie attività e, dunque, ai sensi del DPCM 22 marzo 2020, art. 1, comma d) non le era consentita alcuna attività in presenza. Ne consegue che neppure ad poteva essere consentito l'accesso ai Parte_1 locali e la conseguente fruizione dei servizi di cui al Contratto”; inoltre, nella prospettazione di OP, il Tribunale avrebbe altresì omesso di considerare le deposizioni rese dai propri dipendenti, i quali avevano riferito di non aver mai fruito, nei mesi di aprile e maggio del 2020, degli spazi noleggiati da , così che “nessuna somma poteva essere richiesta a tale titolo da , CP_1 CP_1 se non indebitamente, essendo venuta meno la sinallagmaticità delle prestazioni …in base al contratto intercorso è chiaro che per il periodo in oggetto è venuta completamente a mancare la prestazione di (impossibilità assoluta di accedere agli spazi e di fruire dei servizi CP_1 accessori) e, pertanto, conseguentemente non è tenuta ad eseguire la propria Parte_1
(pagamento), tantomeno interamente, ed era quindi legittimata alla sospensione dell'esecuzione della stessa”.
3.3. “Errata applicazione ed interpretazione dell'art. 1767 c.c. e del contratto con riferimento alla fattura del 27.08.2020 – Lacunosa ed erronea ricostruzione dei fatti e travisamento di essi da parte del Giudice prime cure – mancata riduzione e/o compensazione del credito ingiunto”: l'appellante insiste nel sostenere la non debenza dell'importo oggetto della terza fattura, la n. 98 del 27.8.2020, assumendo di aver organizzato tempestivamente il trasloco dallo studio n. 25 e che tale attività le era stata impedita dalla condotta ostruzionistica della stessa . CP_1
Assume inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto applicare alla fattispecie in esame le norme in materia di contratto di deposito gratuito e afferma che “nel caso concreto non è stata fornita alcuna prova idonea a vincere la presunzione di gratuità del deposito, posto anche che nessuna pattuizione era intervenuta tra le parti in merito ad un eventuale compenso spettante a per il deposito degli CP_1 scatoloni di presso l'ufficio nr. 25. Al contrario, considerato che lo slittamento del Parte_1 trasloco era stato determinato proprio da , mai si sarebbe prefigurata di CP_1 Parte_1 vedersi richiedere una qualche somma a tale titolo, ma sicuramente non quella oggetto della fattura qui in contestazione, pari ad euro 4.148,00.” Secondo l'appellante, anche prescindendo dalla gratuità o meno del deposito, sarebbe comunque illegittima l'applicazione della tariffa indicata dall'opposta in quanto non prevista in contratto e unilateralmente stabilita da quest'ultima. Infine OP lamenta che il Tribunale avrebbe omesso di considerare “il fatto, pacifico fra le parti, che l'odierna appellante aveva già pagato una precedente fattura per servizi non erogati. Trattasi della fattura 35 del 28/02/2020: Canone uffici 22 e 25 mese di Marzo 2020, pagata integralmente prima delle chiusure e, nonostante i servizi siano stati usufruiti in maniera parziale causa CO (uffici utilizzabili solo fino al 9 marzo), a tutt'oggi non è stato operato rimborso adeguato in favore di per i 2/3 della stessa (periodo non goduto) e quindi per € 2.196; credito che si è fatto Parte_1 valere anche in via di eccezione riconvenzionale ma che in alcun modo è stato considerato dal Tribunale di primo grado”.
6 3.4. “Nullità della sentenza per omessa e insufficiente motivazione con riguardo al rigetto della domanda svolta in via riconvenzionale da – Errata e lacunosa ricostruzione dei fatti Parte_1 da parte del primo Giudice – omesso esame della documentazione prodotta in giudizio”: con tale motivo di appello OP censura il rigetto della domanda risarcitoria da essa proposta in primo grado, lamentando carente e/o omessa motivazione sul punto da parte del Tribunale che avrebbe erroneamente valutato i documenti prodotti a sostegno dei danni allegati.
3.5. “Erroneità della sentenza per omessa rettifica degli interessi concessi con il decreto ingiuntivo opposto”: con il quinto e ultimo motivo di appello OP censura la sentenza gravata nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione sollevata in primo grado di erroneità degli interessi liquidati nel decreto ingiuntivo opposto, riconosciuti con l'applicazione di un tasso superiore a quello richiesto dalla stessa e non previsto dal contratto inter partes. CP_1
4. si è costituita con comparsa depositata il 24.9.2024 chiedendo il rigetto dell'appello CP_1 proposto da controparte per infondatezza. All'udienza del 4.2.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello è parzialmente fondato.
5.1 I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente e vanno entrambi rigettati. L'appellante contesta la debenza dell'intera somma oggetto di ingiunzione. Deve tuttavia rilevarsi che l'importo oggetto della fattura n. 63 del 30.4.2020, pari ad euro 1.952,00 e dovuto all'opposta per il noleggio dello studio n. 25 nel mese di maggio 2020, non è stato contestato dalla OP nel giudizio di primo grado, la quale, anzi, a p. 12 dell'atto di citazione in opposizione ha ammesso trattarsi di “una fattura che corrisponde a servizi resi”. Rispetto a tale fattura, l'opponente si è limitata ad allegare la circostanza della mancata restituzione da parte dell'opposta della somma versata a titolo di deposito cauzionale, somma che è stata però oggetto di pronuncia di condanna in suo favore all'esito del giudizio di primo grado. Ne discende l'inammissibilità delle censure proposte in questa sede dall'appellante sulla debenza della somma di euro 1.952,00 oggetto di ingiunzione, somma che è dovuta per intero non potendo essere vagliata nemmeno la domanda di OP volta ottenere una rinegoziazione del canone dovuto per l'utilizzo dello studio n. 25: ciò in quanto la stessa opponente ammette che i servizi oggetto del contratto sono stati interamente resi nel mese di maggio 2020, quando, peraltro, erano anche cessate le restrizioni governative dettate per fronteggiare l'emergenza pandemica. Per le stesse ragioni sono irrilevanti tutte le argomentazioni con cui è dedotta l'omessa o l'erronea valutazione da parte del Tribunale delle fonti di prova in atti che OP cerca invece di valorizzare per dimostrare circostanze contrarie a quelle oggetto di pacifica ammissione in primo grado.
5.2 Quanto alla prima fattura, in ordine temporale, emessa dall'opposta, ovvero la n. 47 del 31.3.2020 di euro 3.294,00, poi scontata di euro 854,00 “per utilizzo parziale dei servizi per CO-19” (come da nota di credito n. 51 del 31.3.2020 prodotta da nel fascicolo monitorio) e relativa al CP_1 mese di aprile 2020, l'appellante critica la sentenza del Tribunale perché, a suo dire, anche l'importo di tale fattura non sarebbe dovuto in quanto non corrispondente a servizi effettivamente resi.
Ora, premesso che è pacifico e provato documentalmente dall'opposta che l'importo del corrispettivo richiesto per il mese di aprile 2020 per il noleggio degli studi nn. 22 e 25 è già stato ridotto proprio venendo incontro ad una specifica esigenza dell'opponente ed in considerazione della sopravvenuta situazione di emergenza pandemica, ritiene la Corte che la tesi dell'appellante, per la quale non sarebbe dovuto nemmeno il residuo importo fatturato, non possa essere accolta. Occorre rilevare che, contrariamente all'assunto dell'opponente, il contratto sottoscritto tra le parti è un contratto misto, che presenta alcuni elementi riconducibili al contratto di locazione ed altri al contratto di appalto di servizi.
Dal testo contrattuale prodotto in atti (doc. n. 3 fascicolo opponente), sottoscritto il 7.2.2019, si evince infatti che si è impegnata a fornire a OP, oltre al noleggio (al costo fisso mensile di € CP_1
7 2.700,00) dei due studi arredati con annesse sale riunioni e l'utilizzo di apparecchi telefonici/cuffie, anche la messa a disposizione di diversi servizi quali: l'utilizzo della connessione wi-fi, l'utilizzo di
“numero telefonico aziendale con risposta, filtro, trasferimento chiamata e inoltro messaggi, domiciliazione societaria – gestione corrispondenza - targa esterna con vs logo”. Tra gli ulteriori servizi previsti in contratto vi erano poi l'utilizzo di spazi comuni come la reception e l'area caffè, del riscaldamento/aria condizionata, nonché la fornitura di un servizio di pulizia quotidiana, antifurto, assicurazione e accesso 24/7. Oltre alla messa a disposizione e alla correlata fruizione dei due spazi/localiarredati, corrispondenti agli studi nn. 22 e 25, le parti avevano quindi pattuito la prestazione di ulteriori servizi accessori che ha continuato a garantire anche durante tutto il periodo del cd. lockdown: tanto si evince CP_1 dalla comunicazione inviata all'opponente in data 1 aprile 2020 (“Pur non presidiando fisicamente la reception, garantisce il servizio di risposta telefonica, la ricezione e l'inoltro di CP_1 corrispondenza e pacchi ns.”) prodotta da in primo grado sub. doc. n. 8 e dalla stessa CP_1
OP sub. doc. n. 5.
La stessa odierna appellante ha ammesso, in primo grado, che alcuni servizi previsti in contratto, quale quello di ricezione e inoltro pacchi/corrispondenza, sono stati prestati dall'opposta anche nei periodi di vigenza dei decreti governativi emanati per fronteggiare la situazione pandemica, così come è pacifico che abbia garantito la quotidiana pulizia e la sanificazione degli spazi noleggiati CP_1
a OP, sostenendo per tali servizi accessori i relativi costi.
Alla luce di ciò, non rileva che i dipendenti di OP non si siano recati fisicamente in ufficio nel periodo delle chiusure imposte dalla normativa emergenziale, lavorando in regime di cd. smart working come riferito dai testi e escussi in primo grado: proprio Testimone_7 Parte_4 perché il contratto prevedeva prestazioni di diversa natura in capo alla creditrice , alcune CP_1 delle quali mai venute meno, deve ritenersi congruo il corrispettivo richiesto e fatturato dall'opposta per il mese di aprile 2020, già scontato per il parziale utilizzo dei servizi pattuiti, anche in considerazione del fatto che l'opponente ha continuato comunque ad occupare entrambi gli studi noleggiati della con i propri materiali e arredi (essendo divenuto efficace il recesso CP_1 esercitato per lo studio n. 22 solo a decorrere dall'1.5.2020). Per le stesse ragioni, infine, è ininfluente ai fini del decidere il contenuto dei doc. nn. 24 e 25 prodotti in primo grado, peraltro tardivamente, dall'opponente. I primi due motivi di gravame vanno in definitiva rigettati.
5.3 Il terzo motivo di gravame va invece parzialmente accolto, sia pure per ragioni diverse da quelle addotte dall'appellante. OP ritiene che nulla sia dovuto all'opposta per il periodo 1-25 giugno 2020, assumendo di non aver potuto organizzare tempestivamente il trasloco dall'ultimo studio ancora occupato, il n. 25, a causa del rifiuto e della condotta ostruzionistica della stessa . Tale assunto è però smentito CP_1 sia dalla documentazione versata in atti in primo grado, sia dalle dichiarazioni rese dalle testi Tes_1 e escusse all'udienza del 16.6.2022. Tes_2 E' infatti pacifico che , preso atto della disdetta esercitata da OP anche per lo studio CP_1
n. 25, comunicava a quest'ultima che il contratto si sarebbe “estinto” in data 1.6.2020, invitandola a liberare entro tale giorno l'ufficio e a restituire le relative chiavi (doc. n. 11 fasc. primo grado opposta). Quindi, a fronte della pretesa di OP, comunicata il 29.5.2020, di effettuare il trasloco per il giorno successivo, sabato 30.5.2020, il legale rappresentante di così rispondeva: “Egregio CP_1
SI Fermo restando che la sua richiesta è arrivata in modo tardivo (il venerdi pomeriggio Pt_2 per il sabato), le (…) ricordiamo che esiste un protocollo COVID da rispettare, e che gli accessi in azienda devono essere regolamentati e avvenire in nostra presenza, a maggior ragione quando si tratta di visitatori esterni. La nostra presenza si rende inoltre necessaria anche per verificare eventuali danni arrecati dal trasportatore in occasione del trasloco. Come forse ha notato, l'ingresso con gli automezzi non è possibile in nostra assenza, in quanto le chiavi fornite ai clienti sono
8 unicamente per il cancello pedonale (…) Come immagina, i suoi problemi con gli autotrasportatori non sono di nostra competenza. Solitamente prima di organizzare un trasloco, ci si organizza in modo da avere accesso agli spazi da liberare. Ha avuto un mese di tempo per liberare gli uffici, e se ritiene di farlo fuori dagli orari lavorativi, le addebiteremo i relativi costi per organizzare la presenza del personale preposto.
Qualora non liberasse gli uffici entro il 05 giugno 2020, ci vedremo costretti ad addebitarle il costo degli uffici per una mensilità al prezzo di listino. Restiamo in attesa che ci comunichi una data per il trasloco tra 3 e il 5 giugno c.a. e che provveda entro tale data al saldo di quanto dovutoci” (doc. n. 12 fascicolo opposta e n. 10 fascicolo opponente). Le testi e , rispettivamente “consigliere/Center Manager” e Testimone_1 Testimone_2 impiegata presso , la seconda con funzioni di receptonist, hanno confermato che il giorno CP_1
30 maggio 2020, essendo un sabato, non era possibile organizzare il trasloco come preteso da OP con comunicazione inviata solo alle ore 17.00 del giorno precedente, per mancanza di personale che potesse seguire le relative operazioni e garantire il rispetto delle procedure di sicurezza CO-19. La teste ha poi aggiunto “ rispetto ad altri clienti, aveva mobili propri e quindi, Tes_1 Parte_2 diversamente da tutti gli altri clienti, doveva portarseli via” (v. verbale udienza in primo grado del 16.6.2022). Ne deriva che il ritardo con cui l'opponente ha poi eseguito il trasloco, effettuato soltanto il 25 giugno 2020 (come da verbale di consegna in atti), non è in alcun modo imputabile all'opposta, considerato che OP, pur avendo avuto un mese di tempo per organizzarsi, ha preteso di traslocare solo a fine maggio, nella giornata di sabato e con un preavviso comunicato a poche ore prima. Va CP_1 considerato che, per stessa ammissione dell'appellante (p. 13 atto appello), quest'ultima per eseguire il trasloco si è avvalsa dell'ausilio di camion, che potevano evidentemente fare accesso negli spazi dell'opposta solo con l'ausilio di personale di quest'ultima e, quindi, in giorno lavorativo e previo congruo preavviso. Infine, l'opponente non ha mai spiegato per quale ragione, pur avendo ottenuto dall'opposta la disponibilità ad organizzare le operazioni di trasloco nei giorni dal 3 al 5 giugno, abbia liberato l'ufficio solo il successivo 25 giugno 2020. Ne deriva che è certamente dovuto a il corrispettivo indicato dal Tribunale per l'indebita CP_1 protratta occupazione dello studio n. 25 successivamente all'intervenuta cessazione del contratto, sia pure non per l'intero periodo di 25 giorni fatturato ma per 20 giorni, in considerazione del termine di
“tolleranza” di cinque giorni – dall' 1 al 5 giugno - indicato dalla stessa opposta con la risposta inviata a in data 29.5.2020. Parte_2
Il quantum dovuto da OP, pari ad euro 136,00 al giorno per ciascuno dei 20 giorni di occupazione senza titolo dello studio nr. 25, è stato correttamente calcolato da in CP_1 conformità a quanto previsto dal proprio listino prezzi (cfr. doc. nr. 5bis del fascicolo monitorio), nel quale è indicata quale tariffa giornaliera per il noleggio degli spazi quella di euro 136,00. In proposito, non può essere accolta la tesi dell'appellante che invoca l'applicazione, al caso di specie, delle norme in materia di contratto di deposito gratuito: le parti, infatti, non hanno mai inteso concludere alcun contratto di deposito e la protratta occupazione degli spazi di titolarità di CP_1 trova origine in un diverso titolo contrattuale ormai cessato, divenendone quindi indebita la prosecuzione. In parziale riforma della sentenza impugnata, il D.I. opposto va pertanto revocato e OP va condannata a pagare a il minor importo complessivo di euro 7.710,40, di cui euro 2.440,00 CP_1 per la fattura n. 47, euro 1.952,00 per la fattura n. 63, ed euro 3.318,40 per la fattura n. 98 (ovvero euro 136,00 per 20 giorni oltre IVA al 22%).
5.4 Il quarto motivo di appello va rigettato in quanto, come detto, la protratta occupazione degli spazi di successivamente alla scadenza del contratto è condotta imputabile alla sola appellante, CP_1 con la conseguenza che non è configurabile, nemmeno astrattamente, un'ipotesi di responsabilità in capo all'appellata per presunti e indimostrati danni.
9 5.5 E' invece fondato il quinto motivo di appello. L'art.
3.2. delle Condizioni generali di contratto prevedeva che gli interessi moratori sui pagamenti effettuati in ritardo da OP fossero calcolati “al saggio annuo di interesse pari al T.U.S. (tasso ufficiale di sconto) aumentato di tre punti percentuali”. Ciò nonostante nel D.I. opposto sono stati applicati, sulla somma oggetto di ingiunzione, gli interessi
“al tasso previsto dal decreto legislativo 231/2002 modificato dal decreto legislativo 192/2012”. Il Tribunale ha quindi pronunciato oltre i limiti della domanda di applicando un tasso di CP_1 interesse maggiore di quello previsto in contratto, che era pari al 3%, mentre quello di cui al D.Lgs. n. 231/2002 era pari all'8%. Sul punto la sentenza appellata va riformata, dovendosi applicare gli interessi moratori come da contratto sulla somma oggetto delle fatture nn. 47 e 63, e gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo sulla somma di euro 3.318,40 così rideterminata e oggetto della fattura n. 98.
6. In considerazione del parziale accoglimento dell'appello e della conseguente parziale riduzione dell'importo oggetto della domanda monitoria, pare equo compensare le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/5. L'appellante va pertanto condannato alla refusione della restante quota dei 4/5 in favore di parte appellata e le spese sono liquidate come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 10585/2023, pubblicata in Parte_1 data 29.12.2023 e notificata in data 14.2.2024, così provvede:
1) In PARZIALE accoglimento dell'appello e in conseguente PARZIALE RIFORMA della sentenza impugnata:
- REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
- CONDANNA al pagamento, in favore di del minor Parte_1 Controparte_1 importo complessivo, rispetto a quello oggetto di ingiunzione, di euro 7.710,40, oltre interessi come da contratto sull'importo di euro 4.392,00 e interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo effettivo sull'importo di euro 3.318,40;
2) CONFERMA nel resto l'impugnata sentenza;
3) DICHIARA compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio nella misura di 1/5
e condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, della restante misura dei 4/5 che si liquida in euro 3.910,40, di cui € 907,20 per la fase di studio, € 736,80 per la fase introduttiva,
€ 737,60 per la fase di trattazione, ed € 1.528,80 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a..
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'11.2.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Laura Sara Tragni
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