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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/10/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4055 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/06/2025 tra
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MORETTI FEDERICA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Il minore resterà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale per tutte le questioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. I genitori concerteranno tra di loro tutte le questioni relative all'istruzione, all'educazione e all'indirizzo di vita del minore, privilegiando comunque le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dello stesso. I ricorrenti si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione del figlio.
Pertanto, concordano, nell'esclusivo interesse del minore, di farsi carico di tutte le sue esigenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della loro concomitante presenza nel mondo relazionale del figlio stesso. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente in modo tempestivo ogni evento (di salute, scolastico, relazionale, etc.) che riguarda il figlio, concordando eventuali iniziative da assumere, nonché a mantenere un contegno di rispetto reciproco, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra.
2) Il figlio minore verrà collocato anche anagraficamente con il padre signor presso Per_1 Parte_1
l'abitazione sita in Lissone (MB), Via Leonardo Da Vinci n. 42, con il quale già coabita già dal mese di gennaio 2025 e da intendersi quale residenza abituale del minore.
3) Stante la scelta effettuata dell'affido condiviso ed in applicazione del principio di bigenitorialità, il figlio potrà vedere il padre e la madre senza limitazioni di tempi ed orari. Solo al fine di disciplinare una regolamentazione volta a prevenire futuri contrasti, si conviene che:
a) la signora terrà con sé il figlio il weekend dall'uscita di scuola del venerdì fino alle Pt_2 Per_1 ore 20 della domenica, con pernottamento presso di sé, sarà il padre a provvedere ad accompagnare e riprendere presso l'abitazione materna;
Per_1
b) il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni le principali festività: dal 24 al 30 dicembre al con la madre/il padre, dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre/la madre;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del
Lunedì dell'Angelo e viceversa;
c) le restanti festività o ponti (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, festa del patrono, 1 novembre, 8 dicembre) verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore;
d) per il giorno del compleanno del minore, così come la Comunione e la Cresima, ove non sia possibile trascorrerlo in compagnia di entrambi i genitori, il minore trascorrerà con il padre/la madre il pranzo e con la madre/il padre la cena e viceversa. Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio, così come il giorno della festa del papà e della mamma, fatte salve eventuali esigenze di salute o di lavoro;
e) il minore trascorrerà un periodo di vacanza estiva con ciascun genitore della durata di due settimane anche non consecutive, nonché un periodo di sette giorni consecutivi per le vacanze invernali da individuarsi previo accordo tra i genitori entro la data del 31 marzo di ogni anno. Ciascun genitore si assume l'obbligo di comunicare all'altro località, indirizzo, recapito telefonico della struttura e/o dell'abitazione in cui intende recarsi o sostare durante le vacanze estive o invernali insieme al figlio. I mutamenti relativi alle vacanze estive dovranno essere comunicati con le modalità sopra indicate, tranne che si tratti di evento imputabile a improvvisi motivi di salute documentati da idoneo certificato medico. Questo per permettere a ciascun genitore di poter organizzare al meglio le proprie ferie con e senza il figlio.
Ferie extra vanno comunicate e previo accordo, verrà data la priorità al genitore in ferie anche sospendendo il calendario ordinario, ma riportando il minore all'orario di volta in volta concordato;
f) nell'ipotesi in cui il signor o la signora non possano tenere con sé il figlio nei giorni Pt_1 Pt_2 concordati potranno spostare, previo accordo e dandone un congruo preavviso, il periodo di permanenza del figlio presso di sé compatibilmente con gli impegni della madre o del padre.
11) Il minore continuerà a frequentare l'attuale istituto di istruzione “Collegio Bianconi” in Monza.
12) Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente o tramite videochiamata almeno una volta al giorno il figlio che si trova presso l'altro. I genitori si obbligano a comunicarsi immediatamente e, comunque, senza ritardo, l'eventuale variazione della propria utenza telefonica fissa o mobile.
14) i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando si trova presso la propria abitazione.
L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla signora Pt_2
Le spese straordinarie inerenti al minore saranno a carico del signor al 100%. Pt_1
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (24.10.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 10/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Wandalba FARANO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 10/06/2025 tra
(C.F. ) nato in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. MORETTI FEDERICA, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni afferenti ai figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) Il minore resterà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Persona_1 responsabilità genitoriale per tutte le questioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. I genitori concerteranno tra di loro tutte le questioni relative all'istruzione, all'educazione e all'indirizzo di vita del minore, privilegiando comunque le capacità, le inclinazioni e le aspirazioni dello stesso. I ricorrenti si riconoscono reciprocamente le qualità e le capacità per la cura, la custodia, l'educazione del figlio.
Pertanto, concordano, nell'esclusivo interesse del minore, di farsi carico di tutte le sue esigenze e bisogni, impegnandosi entrambi a mantenere inalterati, nonostante la dissoluzione del rapporto di coppia, i rispettivi ruoli paterno e materno, garantendo così la conservazione della loro concomitante presenza nel mondo relazionale del figlio stesso. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente in modo tempestivo ogni evento (di salute, scolastico, relazionale, etc.) che riguarda il figlio, concordando eventuali iniziative da assumere, nonché a mantenere un contegno di rispetto reciproco, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di loro, nonché a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra.
2) Il figlio minore verrà collocato anche anagraficamente con il padre signor presso Per_1 Parte_1
l'abitazione sita in Lissone (MB), Via Leonardo Da Vinci n. 42, con il quale già coabita già dal mese di gennaio 2025 e da intendersi quale residenza abituale del minore.
3) Stante la scelta effettuata dell'affido condiviso ed in applicazione del principio di bigenitorialità, il figlio potrà vedere il padre e la madre senza limitazioni di tempi ed orari. Solo al fine di disciplinare una regolamentazione volta a prevenire futuri contrasti, si conviene che:
a) la signora terrà con sé il figlio il weekend dall'uscita di scuola del venerdì fino alle Pt_2 Per_1 ore 20 della domenica, con pernottamento presso di sé, sarà il padre a provvedere ad accompagnare e riprendere presso l'abitazione materna;
Per_1
b) il figlio trascorrerà con ciascun genitore ad anni alterni le principali festività: dal 24 al 30 dicembre al con la madre/il padre, dal 31 dicembre al 6 gennaio con il padre/la madre;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni il minore trascorrerà con il padre/la madre il giorno di Pasqua e con la madre/il padre quello del
Lunedì dell'Angelo e viceversa;
c) le restanti festività o ponti (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, festa del patrono, 1 novembre, 8 dicembre) verranno concordati di volta in volta, rispettando comunque il criterio dell'alternanza della presenza del figlio presso l'uno o l'altro genitore;
d) per il giorno del compleanno del minore, così come la Comunione e la Cresima, ove non sia possibile trascorrerlo in compagnia di entrambi i genitori, il minore trascorrerà con il padre/la madre il pranzo e con la madre/il padre la cena e viceversa. Ciascun genitore potrà trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio, così come il giorno della festa del papà e della mamma, fatte salve eventuali esigenze di salute o di lavoro;
e) il minore trascorrerà un periodo di vacanza estiva con ciascun genitore della durata di due settimane anche non consecutive, nonché un periodo di sette giorni consecutivi per le vacanze invernali da individuarsi previo accordo tra i genitori entro la data del 31 marzo di ogni anno. Ciascun genitore si assume l'obbligo di comunicare all'altro località, indirizzo, recapito telefonico della struttura e/o dell'abitazione in cui intende recarsi o sostare durante le vacanze estive o invernali insieme al figlio. I mutamenti relativi alle vacanze estive dovranno essere comunicati con le modalità sopra indicate, tranne che si tratti di evento imputabile a improvvisi motivi di salute documentati da idoneo certificato medico. Questo per permettere a ciascun genitore di poter organizzare al meglio le proprie ferie con e senza il figlio.
Ferie extra vanno comunicate e previo accordo, verrà data la priorità al genitore in ferie anche sospendendo il calendario ordinario, ma riportando il minore all'orario di volta in volta concordato;
f) nell'ipotesi in cui il signor o la signora non possano tenere con sé il figlio nei giorni Pt_1 Pt_2 concordati potranno spostare, previo accordo e dandone un congruo preavviso, il periodo di permanenza del figlio presso di sé compatibilmente con gli impegni della madre o del padre.
11) Il minore continuerà a frequentare l'attuale istituto di istruzione “Collegio Bianconi” in Monza.
12) Ciascun genitore potrà sentire telefonicamente o tramite videochiamata almeno una volta al giorno il figlio che si trova presso l'altro. I genitori si obbligano a comunicarsi immediatamente e, comunque, senza ritardo, l'eventuale variazione della propria utenza telefonica fissa o mobile.
14) i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio quando si trova presso la propria abitazione.
L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla signora Pt_2
Le spese straordinarie inerenti al minore saranno a carico del signor al 100%. Pt_1
Motivi della decisione
Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente risultando gli stessi non contrari a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio (24.10.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 10/06/2025, così provvede: Parte_2
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 16 ottobre 2025 Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona