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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1753/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Cristina Reggiani Presidente rel. dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio per riassunzione ex art 392 c.p.c. iscritta al n.RG 1753/2020 a seguito di cassazione con rinvio - disposta con ordinanza della S.C. n. 12327/2020 - della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze n.1975/2018
promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. SABADINI SILVANO Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. PALOMBI NICOLA)
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, ogni contraria istanza disattesa, in conformità al principio dettato nell'ordinanza n. 12327/2020 della Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione
Civile – 2, pubblicata in data 23/06/2020, riformare la sentenza di appello n. pagina 1 di 14 1975/2018 resa dalla Corte di Appello di Firenze, Sez. I Civile, depositata in data
23/08/2018, accogliendo le conclusioni avanzate nel precedente giudizio di appello dal Sig. che di seguito si riportano: – “Piaccia, all'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Firenze, rigettare l'appello proposto ex adverso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”. Con vittoria di spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, oltre accessori di legge.”
Per la parte convenuta in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: -rigettare tutte le domande proposte dal Sig. con l'atto di citazione in riassunzione Parte_1
a seguito di giudizio di rinvio, perché infondate in fatto e diritto, e per l'effetto accogliere le conclusioni come avanzate nel precedente giudizio di appello (N.R.G.
733/2013) dalle qui Controparte_1 riproposte: “-riformare e/o annullare l'impugnata sentenza n. 814/2012 del Trib.
Arezzo, resa in data 22 agosto 2012, depositata in cancelleria il 24.8.2012 e per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni rassegnate in primo grado: -respingere le domande di parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per essere il confine tra i fondi rappresentato dalla rete di recinzione e dal greppo;
-in accoglimento della sollevata eccezione di usucapione dichiarare che l' in Italia, in virtù del possesso pacifico e continuato Controparte_2 ultraventennale, è divenuto proprietario, per usucapione, dell'area ricompresa tra l” eventuale diverso confine catastale tra i due fondi e la rete di recinzione attualmente in essere, respingendo le domande avanzate dall'attore ed autorizzando il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Arezzo alla trascrizione della sentenza. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.”
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In breve, i fatti di causa.
1.1 Giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Arezzo.
Con atto notificato in data 3.1.2007, citava in giudizio l'Ente Parte_1
Contr morale “ ” (di seguito per sentir regolare ex art. Controparte_1
950 c.c. i confini tra le rispettive proprietà.
Si trattava dei terreni rappresentati nel NCT del comune di Foiano dalle p.lle 219,
253, 305 Fg. 29, quello del e dalla p.lla 561, quello dell'ente Parte_1 convenuto.
Il sosteneva che l'ente aveva sconfinato, invadendo il proprio terreno, e Parte_1 chiedeva quindi che fossero apposti i termini sull'esatto confine, avanzando altresì domanda di risarcimento del danno.
Contr L' si costituiva, sostenendo che il confine tra le due proprietà era rappresentato dalla rete di recinzione del terreno del da sempre Parte_1
Contr esistente sul posto o quanto meno da quando l' acquistò il terreno nel 1984.
In via riconvenzionale, nell'eventualità che fosse accertata una divergenza tra confine catastale e quello sul posto, chiedeva che fosse accertato l'acquisto in proprio favore, per decorso del termine ventennale di usucapione, della striscia di terreno esistente tra la recinzione e il confine catastale.
La causa istruita con le allegazioni documentali, l'escussione dei testi addotti dalle parti e l'espletamento di CTU, era definita dal Tribunale con la sentenza n.
814/2018 con l'accoglimento della domanda avanzata dal Parte_1
Il Tribunale ricordava preliminarmente che il principio valevole in tema di regolamento di confini era che la prova del confine può essere fornita con ogni mezzo, anche tecnico o presuntivo o attraverso l'esame e la valutazione dei titoli di acquisto della proprietà, mentre il confine delineato dalle mappe catastali ha valore sussidiario e che dunque il giudice di merito debba in primis esaminare i titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo nel caso in cui le indicazioni pagina 3 di 14 ricavabili dai titoli manchino, possa fare ricorso agli altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali. Evidenziava altresì che nel caso di specie il titolo di acquisto, dell'ente morale convenuto, rappresentato dal contratto del
13/10/1984, al fine di descrivere il terreno ceduto si faceva espresso rinvio al tipo di frazionamento n.12/82 e di conseguenza le mappe catastali, nella fattispecie in esame, non avrebbero avuto semplicemente un ruolo sussidiario, ma costituivano il criterio principale per individuare l'estensione della proprietà.
Osservato poi che il CTU nel riportare in loco il confine catastale tra le proprietà aveva rilevato che la recinzione del terreno si trovava in posizione Parte_1 arretrata, nella sua proprietà, rispetto al confine, accertava che in effetti da parte dell'Ente morale vi era stato uno sconfinamento in quanto lo stesso aveva occupato detta striscia di terreno.
Rigettava però la domanda di usucapione di detta striscia, avanzata in via riconvenzionale dall'ente convenuto, evidenziando che dalle testimonianze escusse non era emerso che l'ente avesse posseduto in via esclusiva tale striscia di terreno in epoca anteriore al 1989, data a partire dalla quale, secondo il teste Contr
nel terreno dell' erano iniziati i lavori di costruzione dell'edificio Testimone_1 di culto con l'occupazione di fatto di detta striscia di terreno. Essendo iniziato il giudizio di merito nel 2007, faceva quindi difetto il requisito temporale del ventennio di possesso. Rigettava altresì la domanda risarcitoria avanzata dal in quanto non provato il danno patrimoniale derivato dallo Parte_1 sconfinamento.
Pertanto, il Tribunale accertava che la linea di confine tra la proprietà dell'attore
(p.lle 219, 253, 305 fg.29 NCT del comune di Foiano) e quella del convenuto
(p.lla 561) si identica con quella prevista nelle mappe catastali ed in particolare nella linea nera continua di cui all'Allegato 9 alla CTU del geom. CP_3
1.2 Giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n.814/2012.
Contr Avverso tale pronuncia, ha interposto gravame, sostenendo che la situazione di fatto esistente al momento dell'acquisto del terreno, da parte dell'ente, era che il confine tra i fondi era segnato dalla rete di recinzione del terreno che Parte_1
pagina 4 di 14 non aveva accessi sul terreno acquistato. Originariamente, sulla porzione di terreno in contestazione, esisteva una strada utilizzata dai proprietari confinanti e dal per raggiungere un annesso di sua proprietà. Parte_1
Ma tale annesso e la stessa strada erano stati demoliti negli anni 78-80, con la realizzazione di una nuova viabilità e di una scuola, proprio sull'area del
Da quel momento la p.lla 561 si sarebbe estesa sino alla recinzione del Parte_1
e sarebbe stata posseduta in modo pubblico e pacifico dai danti Parte_1 Per_1
Contr causa dell'
Questa era la situazione che avrebbe fotografato anche il CTU, che ha chiarito, nell'elaborato peritale, che porzioni della proprietà erano state inglobate Parte_1
Contr nella proprietà, che poi è divenuta dell' e il confine di fatto tra i fondi era segnato dalla recinzione esistente sulla sommità del greppo, sotto il quale corre una tubazione di scarico del Pertanto, il giudice di primo grado, dando Parte_1 valore alle risultanze catastali, aveva violato i principi dettati in materia, secondo i quali il catasto è un criterio residuale per determinare i confini tra le proprietà.
Era stata altresì illegittimamente rigettata la domanda di usucapione, in quanto non erano state valutate in modo corretto le prove testimoniali escusse, dalle quali poteva agevolmente desumersi che il non aveva mai esercitato, Parte_1 quanto meno a partire dagli anni 78/80, alcun diritto, né atto di possesso sulla porzione di terreno in contestazione, posta al difuori della sua recinzione.
Contr Pertanto, in buona fede l' aveva sempre ritenuto che la sua proprietà si estendesse sino a tale recinzione. L'ente appellante aveva inoltre dimostrato l'epoca in cui la strada esistente su tale striscia di terreno era stata dismessa, depositando il certificato di collaudo della scuola materna costruita, dal quale si evinceva che i lavori erano stati appaltati nell'agosto del 1977 e che l'opera era stata ultimata in data 28/8/1979. Ciò trovava conferma nella foto aerea scattata dall'Istituto Geografico Militare in occasione del volo del 16/6/1982, dove si vedeva che l'annesso di proprietà non vi era più e che al suo posto vi Parte_1 era la scuola materna ormai ultimata e che la strada campestre era scomparsa.
Esponeva, altresì, che dal momento in cui la strada non era stata più transitata,
pagina 5 di 14 l'area su cui la stessa insisteva è rimasta in stato di totale abbandono, tanto che al momento dell'acquisto della part.lla 561 da parte dell' , nel 1984, CP_2
l'area medesima era ormai invasa dalla vegetazione e non più transitabile, circostanza riferita dal teste Doveva evincersi pertanto che dal momento in Tes_1 cui la strada era stata dismessa, il non aveva esercitato, in riferimento Parte_1
a detta area, alcun atto di signoria e di possesso. Gli unici atti di possesso dallo stesso compiuti riguardavano, come riferito dal teste il greppo posto oltre Per_1 la rete e il fosso di scarico posto alla base del medesimo. Anche il teste Tes_2 riferiva che lo stradello è venuto meno quando sono iniziati i lavori della Chiesa e che il puliva il greppo ed il fosso dinanzi alla sua proprietà. Parte_1
Contr L' invece, dal momento che aveva acquistato la sua proprietà si era occupata della manutenzione di tale striscia di terra, pulendola e tagliando l'erba. Infatti, il Contr teste ha chiarito che effettuava la pulizia, per conto di sino al greppo Tes_3
Contr che era tenuto pulito da entrambi, cioè da e dal Analoghe Parte_1 dichiarazioni sono state rese dal teste Tes_4
Successivamente, quando iniziarono i lavori della Chiesa, quell'area fu stabilmente occupata da materiali di cantiere e dai mezzi di trasporto. Doveva, Contr quindi, concludersi che il possesso esercitato da dal 1984 sino all'inizio del giudizio era sufficiente per ritenere sussistente l'acquisto in suo favore della proprietà della striscia di terreno, in contestazione, a titolo di usucapione ventennale.
Il per converso, costituendosi, insisteva, invece, per il rigetto Parte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando che l'unico criterio per determinare il confine tra le due proprietà era quello evincibile dal titolo di acquisto dell'ADI, che richiamava il frazionamento n.12/82. Con riguardo alla domanda di usucapione, ribadiva che la decisione del primo giudice si era basata su una corretta valutazione delle deposizioni testimoniali, dalle quali non sarebbe affatto emerso un possesso esclusivo dell'area in contestazione, da parte Contr di in epoca anteriore al 1989.
Con sentenza n. 1975/2018, la Corte d'Appello di Firenze ha accolto il gravame pagina 6 di 14 Contr di ponendo alla base della considerazioni che l'hanno condotta alla integrale riforma della sentenza di primo grado la seguente argomentazione: ai fini della determinazione del confine tra due fondi le risultanze catastali che, ai sensi dell'art. 950 c.c. costituiscono un criterio residuale, assurgono a criterio principale, perché identificano l'immobile trasferito, quando è stata la volontà delle parti ad attribuire ad esse tale valore negoziale, sempre che le parti abbiano il potere di disporre in tal senso, ovvero in sostanza normalmente quando i due fondi limitrofi siano all'origine parte di un unico fondo.
La Corte ha ritenuto che nel caso di specie non risultasse affatto che il richiamo alle indicazioni catastali, contenuto nell'atto di acquisto dell'ente, dovesse avere o potesse avere valore propriamente negoziale e non il semplice valore indicativo che le indicazioni catastali hanno normalmente negli atti di trasferimento immobiliare. La Corte ha sostenuto che dal contratto emergeva che “la volontà delle parti era, in forma certamente più chiara e univoca, espressa dall'identificazione dell'oggetto venduto con riferimento alla situazione di fatto esistente.” Infatti, nel contratto si leggeva: “ le presenti vendite avvengono a corpo e non a misura con ogni azione, diritto o ragione, servitù attiva, passiva, accessione o pertinenza nello stato di fatto ben noto alla parte acquirente in cui gli immobili attualmente si trovano, così come pervenuti alle parti venditrici.” La
Corte evidenziava che la situazione di fatto dei due fondi, al momento dell'acquisto, vedeva le due proprietà divise da una rete continua di recinzione, senz'altro esistente da molti anni, non solo perché il non aveva Parte_1 espressamente contestato tale allegazione in fatto, compiuta dall'Ente, ma perché la presenza della rete in epoca anteriore e comunque concomitante all'acquisto Contr della proprietà, da parte di era stata riferita dai testi e La Tes_1 Tes_2
Corte concludeva che “il fatto che l'attuale convenuto in appello abbia provveduto talvolta a lavori di sistemazione e pulizia dell'area posta oltre la rete è, ai fini della decisione della presente causa, del tutto irrilevante essendosi trattato, per quanto emerge dagli atti di causa, di manutenzione delle opere necessarie all'esercizio della servitù, attuata dal proprietario del fondo dominante ex articolo 1069 del codice civile;
l'eventuale esistenza nel passato in atto di una servitù di passaggio pagina 7 di 14 sul fondo dell'attuale appellante in favore del fondo dell'attuale convenuto in appello e parimenti del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente causa, la quale non ha ad oggetto eventuali diritti di servitù delle parti, ma esclusivamente i diritti di proprietà delle stesse”.
Pertanto, la Corte concludeva che il confine tra i due fondi era quello esistente sul posto e rappresentato con la linea verde nell'allegato 9 della CTU in atti. Con tale statuizione era assorbita ogni questione relativa alla domanda di usucapione Contr avanzata da
1.3 Avverso detta pronuncia, è stato interposto dal ricorso per Parte_1 cassazione sulla base di 4 motivi.
La SC - rigettati il primo (violazione del principio tra chiesto e pronunciato per aver la corte di merito statuito sui confini in assenza di domanda dell'Ente) e il terzo motivo (erronea valutazione delle prove testimoniali) - ha accolto il secondo e il quarto motivo e dunque ha cassato la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni assunte.
Con il secondo motivo del ricorso, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 950 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito determinato il confine sulla base di una situazione di fatto, la presenza da molto tempo di una recinzione, mentre l'indagine avrebbe dovuto riguardare, in primo luogo i titoli di acquisto delle rispettive proprietà e, in via sussidiaria, le mappe catastali. Con il quarto motivo di ricorso, si è dedotto l'omesso esame di alcuni fatti decisivi per il giudizio, consistenti nelle risultanze delle prove testimoniali e del contenuto dell'atto di frazionamento N.12/1982, allegato all'atto di compravendita dell'ente morale Assemblee di Dio.
La S.C. ha richiamato, in materia di regolamento dei confini, i seguenti principi ai quali la Corte di merito non si sarebbe attenuta: “- in tema di regolamento di confini, come in ogni altra azione reale, i titoli di proprietà costituiscono la fonte sovrana per determinare i confini, che può essere data con ogni mezzo e, in via residuale attraverso i dati catastali;
- i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati nei titoli di proprietà non a fini meramente indicativi, ma pagina 8 di 14 identificativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare il contenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti;
- nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti;
- coerentemente ai principi citati, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che nel caso di vendita di un immobile a corpo, anzichè a misura, l'irrilevanza dell'estensione del fondo vale soltanto in relazione alla determinazione del prezzo, secondo il diverso regime di cui agli artt. 1537 e 1538 c.c., ma non alla identificazione del bene effettivamente venduto. Pertanto, se nel contratto risultano insieme indicate una certa particella catastale senza limitazioni ed una superficie inferiore alla reale estensione di essa, il fatto che si tratti di vendita a corpo non può indurre il giudice del merito identificare sic et simpliciter il bene venduto con l'estensione corrispondente alla intera particella, dovendosi, invece, stabilire, con i consueti criteri ermeneutici, se questa sia stata soltanto richiamata come dato catastale entro cui dover intendere ricompresa la minor superficie pattuita, o sia stata indicata come oggetto stesso della vendita, ossia per tutta la sua estensione. In tal caso, qualora le parti, nel contratto di compravendita, abbiano identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere a elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti.”
La S.C. ha quindi chiarito che nel caso di specie la “corte ST .. ha regolato il confine sulla base del richiamo, nell'atto negoziale, alla situazione di fatto esistente, interpretando la volontà negoziale delle parti e l'oggetto del contratto sulla base di elementi esterni al contratto, costituiti dalla presenza in loco, da molti anni, di una rete metallica, la cui esistenza era stata confermata dai pagina 9 di 14 testimoni. In tal modo, ha erroneamente ritenuto che la vendita a corpo fosse criterio anche di identificazione del bene venduto ed ha individuato il confine sulla base di una situazione di fatto, senza considerare che l'atto di acquisto del Con 13.10.1984 da parte dell'ente morale " di " faceva espresso CP_1 riferimento al tipo di frazionamento N.12/82 per identificare la particella oggetto di compravendita.”
Ha concluso quindi che “poiché l'atto per notar del 13.10.1984 faceva Per_2 espresso riferimento all'atto di frazionamento, i dati risultanti dalle mappe catastali dovevano costituire il criterio primario per l'individuazione dell'estensione delle rispettive proprietà e, conseguentemente, per regolare i confini.”
2.Con atto di citazione in riassunzione, notificato ritualmente a controparte,
[...] ha introdotto il presente giudizio di rinvio, formulando le conclusioni Parte_1 riportate in epigrafe e, dunque, chiedendo la definizione del contenzioso attraverso l'applicazione dei principi enunciati dalla S.C..
Contr Si è costituito che ha contestato la fondatezza delle domande del e Parte_1 ha criticato le statuizioni della S.C., formulando le conclusioni riportate in epigrafe e reiterando la domanda di usucapione della striscia di terreno in contestazione.
3.La causa è stata trattenuta in decisione in data 5/10/2022, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 23/5/2023, il Presidente di Sezione ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente
(presidente del collegio) dott.ssa Maria Teresa Paternostro, chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023.
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 26/3/2024, all'esito dell'udienza del 6/3/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con la concessione di termini per pagina 10 di 14 il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nuovamente richiesti dalle parti.
***
4.Nel presente giudizio di rinvio non possono che trovare applicazione i principi dettati dall'ordinanza emessa dalla S.C., sopra richiamata, che ha evidenziato che Contr nel caso di specie il contratto del 3/10/1984, con il quale aveva acquistato il terreno, per cui è causa, rappresentato dalla p.lla 561, le parti negoziali avevano descritto il fondo facendo espresso riferimento al tipo di frazionamento n.12/1982.
Pertanto, le risultanze catastali, richiamate in detto contratto, assurgono a criterio principale per l'individuazione del confine tra il terreno del (p.lle Parte_1
219,253, 305 fg.29 NCT del comune di Foiano) e il fondo dell'Ente morale (p.lla
561). Tale criterio ha condotto all'individuazione sul posto della corretta linea di confine tra i suddetti fondi, rappresentata nell'allegato 9 della CTU, redatta dal geom. con la linea nera. CP_3
Contr 5.Venendo alla domanda di usucapione, avanzata da sin dal primo grado del giudizio e reiterata in questo giudizio di rinvio, non può che procedersi all'esame delle prove testimoniali escusse dal Tribunale di Arezzo, al fine di accertare la decorrenza del possesso e, quindi, la sussistenza dei presupposti oggettivi e temporali per ritenere perfezionata la fattispecie di cui all'art. 1158 c.c..
Le risultanze istruttorie non consentono di appurare con certezza un possesso esclusivo e uti dominus dell'area in contestazione, incompatibile con il titolo di proprietà in capo al da parte dell'Ente morale, risalente ad epoca Parte_1 anteriore al 1989, quando, in occasione della realizzazione dell'edificio di culto, sulla p.lla 561, il terreno fu appreso dall'Ente, che lo occupò con il materiale edilizio e di cantiere, ritenendolo naturale prosecuzione della sua esclusiva proprietà.
Infatti, le attività materiali di pulitura e di taglio dell'erba, riferite dai testi e Tes_3
poste in essere su questa striscia di terreno - che si trovava oltre la Tes_2 recinzione realizzata dalla proprietà e dove vi era un dislivello e cioè Parte_1 pagina 11 di 14 una piccola scarpata ai piedi della quale vi era un fossetto di scolo, dove recapitavano gli scarichi della proprietà e dove altresì originariamente Parte_1 insisteva una strada sterrata a servizio della proprietà e di altre Parte_1 limitrofe proprietà – non sono attività che possano ritenersi incompatibili con l'altrui titolo di proprietà. Trattandosi di porzione di terreno limitrofo alla proprietà dell'Ente, questi aveva interesse a mantenerla pulita e libera da rovi ed erbe infestanti, che, altrimenti, avrebbero invaso anche la sua proprietà.
Contr Del tutto irrilevante è la circostanza, che la difesa ha allegato e ha tentato di provare, e cioè che il non avrebbe più esercitato alcun possesso su Parte_1 detta area dalla fine degli anni '70.
Infatti, questi è titolare del diritto di proprietà di tale area e il possesso si Contr presume in capo al titolare ai sensi dell'art. 1143 c.c.. Era invece onere di provare di avere esercitato il possesso esclusivo e pubblico sulla suddetta area attraverso l'esercizio di attività materiali incompatibili con l'altrui diritto di proprietà, prova che è stata offerta solo per il periodo successivo al 1989, epoca di realizzazione dell'edificio di culto.
Dunque, come già osservato dal giudice di primo grado, difetta nel caso di specie il requisito del possesso ventennale e non può dunque ritenersi perfezionato Contr l'acquisto della proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in favore di
6.Pertanto, in conclusione, in accoglimento della domanda avanzata dal deve accertarsi che il confine tra le due proprietà delle parti in causa Parte_1 corre sul confine catastale delle particelle interessate, come risultanti dal tipo di frazionamento n.12/1982, rappresentato dalla linea nera tracciata nella planimetria, allegato 9 della CTU a firma della geom. Le parti hanno CP_3
l'onere, a spese comuni, di materializzare tale confine con pietre o paletti di metallo infissi nel terreno.
Contr La domanda di usucapione avanzata da deve essere quindi rigettata.
7.Questa Corte deve provvedere a disciplinare le spese processuali di tutti i precedenti gradi del giudizio e del presente giudizio di rinvio, compiendo una valutazione complessiva dell'esito della lite che vede la soccombenza delle Ente pagina 12 di 14 . A carico dello stesso devono essere quindi poste le spese processuali nella CP_2 misura liquidata in dispositivo in base ai minimi tariffari parametrati al valore della causa (indeterminabile-media complessità),dimezzate le voci fase trattazione/istruttoria con riguardo al grado di appello e al presente giudizio di rinvio, non essendosi svolta, in dette fasi, alcuna attività istruttoria.
Contr In applicazione del medesimo principio di soccombenza a carico di devono essere poste in via definitiva le spese di CTU come liquidate in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione della sentenza n. 1975/2018 emessa da questa Corte di Appello, disposta da
Cass. n. 12327/2020, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede: accerta che la linea di confine tra la proprietà di (p.lle 219, 253, Parte_1
305 del fg. 29 NCT del comune di Foiano) e la proprietà di Controparte_1
(p.lla 561) si identifica con quella prevista nelle mappe catastali
[...] ed in particolare nella linea nera continua di cui all'allegato 9 alla CTU del geom.
da considerarsi qui integralmente richiamata;
CP_3 dispone che le parti provvedano, a spese comuni, a materializzare tale confine sul posto attraverso l'apposizione di segni visibili (pietre o paletti di metallo infissi nel terreno); respinge ogni altra domanda.
Condanna a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1 processuali delle precedenti fasi del giudizio e della presente giudizio di rinvio che liquida, con riguardo al primo grado, in € 5.431,00 per compensi, con riguardo al grado di appello in € 5.157,50, per compensi, con riguardo al giudizio di cassazione in € 3.293,00 per compensi e, con riguardo la presente giudizio di rinvio, in € 5.157,50 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al
15% e agli oneri accessori.
Pone in via definitiva a carico di le spese di CTU Controparte_1 come liquidate in atti.
pagina 13 di 14 Firenze, camera di consiglio del 4/9/2024
Il Presidente est.
dott. Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Cristina Reggiani Presidente rel. dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio per riassunzione ex art 392 c.p.c. iscritta al n.RG 1753/2020 a seguito di cassazione con rinvio - disposta con ordinanza della S.C. n. 12327/2020 - della sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Firenze n.1975/2018
promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. SABADINI SILVANO Parte_1
ATTORE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. PALOMBI NICOLA)
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
Per la parte attrice in riassunzione: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di
Firenze, ogni contraria istanza disattesa, in conformità al principio dettato nell'ordinanza n. 12327/2020 della Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione
Civile – 2, pubblicata in data 23/06/2020, riformare la sentenza di appello n. pagina 1 di 14 1975/2018 resa dalla Corte di Appello di Firenze, Sez. I Civile, depositata in data
23/08/2018, accogliendo le conclusioni avanzate nel precedente giudizio di appello dal Sig. che di seguito si riportano: – “Piaccia, all'Ecc.ma Parte_1
Corte di Appello di Firenze, rigettare l'appello proposto ex adverso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio”. Con vittoria di spese e compensi professionali dei vari gradi del giudizio di merito e di quello dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, oltre accessori di legge.”
Per la parte convenuta in riassunzione: “Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa: -rigettare tutte le domande proposte dal Sig. con l'atto di citazione in riassunzione Parte_1
a seguito di giudizio di rinvio, perché infondate in fatto e diritto, e per l'effetto accogliere le conclusioni come avanzate nel precedente giudizio di appello (N.R.G.
733/2013) dalle qui Controparte_1 riproposte: “-riformare e/o annullare l'impugnata sentenza n. 814/2012 del Trib.
Arezzo, resa in data 22 agosto 2012, depositata in cancelleria il 24.8.2012 e per l'effetto, accogliere le seguenti conclusioni rassegnate in primo grado: -respingere le domande di parte attrice in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per essere il confine tra i fondi rappresentato dalla rete di recinzione e dal greppo;
-in accoglimento della sollevata eccezione di usucapione dichiarare che l' in Italia, in virtù del possesso pacifico e continuato Controparte_2 ultraventennale, è divenuto proprietario, per usucapione, dell'area ricompresa tra l” eventuale diverso confine catastale tra i due fondi e la rete di recinzione attualmente in essere, respingendo le domande avanzate dall'attore ed autorizzando il Sig. Conservatore dei Registri Immobiliari di Arezzo alla trascrizione della sentenza. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali.”
pagina 2 di 14 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.In breve, i fatti di causa.
1.1 Giudizio di primo grado avanti al Tribunale di Arezzo.
Con atto notificato in data 3.1.2007, citava in giudizio l'Ente Parte_1
Contr morale “ ” (di seguito per sentir regolare ex art. Controparte_1
950 c.c. i confini tra le rispettive proprietà.
Si trattava dei terreni rappresentati nel NCT del comune di Foiano dalle p.lle 219,
253, 305 Fg. 29, quello del e dalla p.lla 561, quello dell'ente Parte_1 convenuto.
Il sosteneva che l'ente aveva sconfinato, invadendo il proprio terreno, e Parte_1 chiedeva quindi che fossero apposti i termini sull'esatto confine, avanzando altresì domanda di risarcimento del danno.
Contr L' si costituiva, sostenendo che il confine tra le due proprietà era rappresentato dalla rete di recinzione del terreno del da sempre Parte_1
Contr esistente sul posto o quanto meno da quando l' acquistò il terreno nel 1984.
In via riconvenzionale, nell'eventualità che fosse accertata una divergenza tra confine catastale e quello sul posto, chiedeva che fosse accertato l'acquisto in proprio favore, per decorso del termine ventennale di usucapione, della striscia di terreno esistente tra la recinzione e il confine catastale.
La causa istruita con le allegazioni documentali, l'escussione dei testi addotti dalle parti e l'espletamento di CTU, era definita dal Tribunale con la sentenza n.
814/2018 con l'accoglimento della domanda avanzata dal Parte_1
Il Tribunale ricordava preliminarmente che il principio valevole in tema di regolamento di confini era che la prova del confine può essere fornita con ogni mezzo, anche tecnico o presuntivo o attraverso l'esame e la valutazione dei titoli di acquisto della proprietà, mentre il confine delineato dalle mappe catastali ha valore sussidiario e che dunque il giudice di merito debba in primis esaminare i titoli di acquisto delle rispettive proprietà e solo nel caso in cui le indicazioni pagina 3 di 14 ricavabili dai titoli manchino, possa fare ricorso agli altri mezzi di prova, ivi comprese le mappe catastali. Evidenziava altresì che nel caso di specie il titolo di acquisto, dell'ente morale convenuto, rappresentato dal contratto del
13/10/1984, al fine di descrivere il terreno ceduto si faceva espresso rinvio al tipo di frazionamento n.12/82 e di conseguenza le mappe catastali, nella fattispecie in esame, non avrebbero avuto semplicemente un ruolo sussidiario, ma costituivano il criterio principale per individuare l'estensione della proprietà.
Osservato poi che il CTU nel riportare in loco il confine catastale tra le proprietà aveva rilevato che la recinzione del terreno si trovava in posizione Parte_1 arretrata, nella sua proprietà, rispetto al confine, accertava che in effetti da parte dell'Ente morale vi era stato uno sconfinamento in quanto lo stesso aveva occupato detta striscia di terreno.
Rigettava però la domanda di usucapione di detta striscia, avanzata in via riconvenzionale dall'ente convenuto, evidenziando che dalle testimonianze escusse non era emerso che l'ente avesse posseduto in via esclusiva tale striscia di terreno in epoca anteriore al 1989, data a partire dalla quale, secondo il teste Contr
nel terreno dell' erano iniziati i lavori di costruzione dell'edificio Testimone_1 di culto con l'occupazione di fatto di detta striscia di terreno. Essendo iniziato il giudizio di merito nel 2007, faceva quindi difetto il requisito temporale del ventennio di possesso. Rigettava altresì la domanda risarcitoria avanzata dal in quanto non provato il danno patrimoniale derivato dallo Parte_1 sconfinamento.
Pertanto, il Tribunale accertava che la linea di confine tra la proprietà dell'attore
(p.lle 219, 253, 305 fg.29 NCT del comune di Foiano) e quella del convenuto
(p.lla 561) si identica con quella prevista nelle mappe catastali ed in particolare nella linea nera continua di cui all'Allegato 9 alla CTU del geom. CP_3
1.2 Giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Arezzo n.814/2012.
Contr Avverso tale pronuncia, ha interposto gravame, sostenendo che la situazione di fatto esistente al momento dell'acquisto del terreno, da parte dell'ente, era che il confine tra i fondi era segnato dalla rete di recinzione del terreno che Parte_1
pagina 4 di 14 non aveva accessi sul terreno acquistato. Originariamente, sulla porzione di terreno in contestazione, esisteva una strada utilizzata dai proprietari confinanti e dal per raggiungere un annesso di sua proprietà. Parte_1
Ma tale annesso e la stessa strada erano stati demoliti negli anni 78-80, con la realizzazione di una nuova viabilità e di una scuola, proprio sull'area del
Da quel momento la p.lla 561 si sarebbe estesa sino alla recinzione del Parte_1
e sarebbe stata posseduta in modo pubblico e pacifico dai danti Parte_1 Per_1
Contr causa dell'
Questa era la situazione che avrebbe fotografato anche il CTU, che ha chiarito, nell'elaborato peritale, che porzioni della proprietà erano state inglobate Parte_1
Contr nella proprietà, che poi è divenuta dell' e il confine di fatto tra i fondi era segnato dalla recinzione esistente sulla sommità del greppo, sotto il quale corre una tubazione di scarico del Pertanto, il giudice di primo grado, dando Parte_1 valore alle risultanze catastali, aveva violato i principi dettati in materia, secondo i quali il catasto è un criterio residuale per determinare i confini tra le proprietà.
Era stata altresì illegittimamente rigettata la domanda di usucapione, in quanto non erano state valutate in modo corretto le prove testimoniali escusse, dalle quali poteva agevolmente desumersi che il non aveva mai esercitato, Parte_1 quanto meno a partire dagli anni 78/80, alcun diritto, né atto di possesso sulla porzione di terreno in contestazione, posta al difuori della sua recinzione.
Contr Pertanto, in buona fede l' aveva sempre ritenuto che la sua proprietà si estendesse sino a tale recinzione. L'ente appellante aveva inoltre dimostrato l'epoca in cui la strada esistente su tale striscia di terreno era stata dismessa, depositando il certificato di collaudo della scuola materna costruita, dal quale si evinceva che i lavori erano stati appaltati nell'agosto del 1977 e che l'opera era stata ultimata in data 28/8/1979. Ciò trovava conferma nella foto aerea scattata dall'Istituto Geografico Militare in occasione del volo del 16/6/1982, dove si vedeva che l'annesso di proprietà non vi era più e che al suo posto vi Parte_1 era la scuola materna ormai ultimata e che la strada campestre era scomparsa.
Esponeva, altresì, che dal momento in cui la strada non era stata più transitata,
pagina 5 di 14 l'area su cui la stessa insisteva è rimasta in stato di totale abbandono, tanto che al momento dell'acquisto della part.lla 561 da parte dell' , nel 1984, CP_2
l'area medesima era ormai invasa dalla vegetazione e non più transitabile, circostanza riferita dal teste Doveva evincersi pertanto che dal momento in Tes_1 cui la strada era stata dismessa, il non aveva esercitato, in riferimento Parte_1
a detta area, alcun atto di signoria e di possesso. Gli unici atti di possesso dallo stesso compiuti riguardavano, come riferito dal teste il greppo posto oltre Per_1 la rete e il fosso di scarico posto alla base del medesimo. Anche il teste Tes_2 riferiva che lo stradello è venuto meno quando sono iniziati i lavori della Chiesa e che il puliva il greppo ed il fosso dinanzi alla sua proprietà. Parte_1
Contr L' invece, dal momento che aveva acquistato la sua proprietà si era occupata della manutenzione di tale striscia di terra, pulendola e tagliando l'erba. Infatti, il Contr teste ha chiarito che effettuava la pulizia, per conto di sino al greppo Tes_3
Contr che era tenuto pulito da entrambi, cioè da e dal Analoghe Parte_1 dichiarazioni sono state rese dal teste Tes_4
Successivamente, quando iniziarono i lavori della Chiesa, quell'area fu stabilmente occupata da materiali di cantiere e dai mezzi di trasporto. Doveva, Contr quindi, concludersi che il possesso esercitato da dal 1984 sino all'inizio del giudizio era sufficiente per ritenere sussistente l'acquisto in suo favore della proprietà della striscia di terreno, in contestazione, a titolo di usucapione ventennale.
Il per converso, costituendosi, insisteva, invece, per il rigetto Parte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, evidenziando che l'unico criterio per determinare il confine tra le due proprietà era quello evincibile dal titolo di acquisto dell'ADI, che richiamava il frazionamento n.12/82. Con riguardo alla domanda di usucapione, ribadiva che la decisione del primo giudice si era basata su una corretta valutazione delle deposizioni testimoniali, dalle quali non sarebbe affatto emerso un possesso esclusivo dell'area in contestazione, da parte Contr di in epoca anteriore al 1989.
Con sentenza n. 1975/2018, la Corte d'Appello di Firenze ha accolto il gravame pagina 6 di 14 Contr di ponendo alla base della considerazioni che l'hanno condotta alla integrale riforma della sentenza di primo grado la seguente argomentazione: ai fini della determinazione del confine tra due fondi le risultanze catastali che, ai sensi dell'art. 950 c.c. costituiscono un criterio residuale, assurgono a criterio principale, perché identificano l'immobile trasferito, quando è stata la volontà delle parti ad attribuire ad esse tale valore negoziale, sempre che le parti abbiano il potere di disporre in tal senso, ovvero in sostanza normalmente quando i due fondi limitrofi siano all'origine parte di un unico fondo.
La Corte ha ritenuto che nel caso di specie non risultasse affatto che il richiamo alle indicazioni catastali, contenuto nell'atto di acquisto dell'ente, dovesse avere o potesse avere valore propriamente negoziale e non il semplice valore indicativo che le indicazioni catastali hanno normalmente negli atti di trasferimento immobiliare. La Corte ha sostenuto che dal contratto emergeva che “la volontà delle parti era, in forma certamente più chiara e univoca, espressa dall'identificazione dell'oggetto venduto con riferimento alla situazione di fatto esistente.” Infatti, nel contratto si leggeva: “ le presenti vendite avvengono a corpo e non a misura con ogni azione, diritto o ragione, servitù attiva, passiva, accessione o pertinenza nello stato di fatto ben noto alla parte acquirente in cui gli immobili attualmente si trovano, così come pervenuti alle parti venditrici.” La
Corte evidenziava che la situazione di fatto dei due fondi, al momento dell'acquisto, vedeva le due proprietà divise da una rete continua di recinzione, senz'altro esistente da molti anni, non solo perché il non aveva Parte_1 espressamente contestato tale allegazione in fatto, compiuta dall'Ente, ma perché la presenza della rete in epoca anteriore e comunque concomitante all'acquisto Contr della proprietà, da parte di era stata riferita dai testi e La Tes_1 Tes_2
Corte concludeva che “il fatto che l'attuale convenuto in appello abbia provveduto talvolta a lavori di sistemazione e pulizia dell'area posta oltre la rete è, ai fini della decisione della presente causa, del tutto irrilevante essendosi trattato, per quanto emerge dagli atti di causa, di manutenzione delle opere necessarie all'esercizio della servitù, attuata dal proprietario del fondo dominante ex articolo 1069 del codice civile;
l'eventuale esistenza nel passato in atto di una servitù di passaggio pagina 7 di 14 sul fondo dell'attuale appellante in favore del fondo dell'attuale convenuto in appello e parimenti del tutto irrilevante ai fini della decisione della presente causa, la quale non ha ad oggetto eventuali diritti di servitù delle parti, ma esclusivamente i diritti di proprietà delle stesse”.
Pertanto, la Corte concludeva che il confine tra i due fondi era quello esistente sul posto e rappresentato con la linea verde nell'allegato 9 della CTU in atti. Con tale statuizione era assorbita ogni questione relativa alla domanda di usucapione Contr avanzata da
1.3 Avverso detta pronuncia, è stato interposto dal ricorso per Parte_1 cassazione sulla base di 4 motivi.
La SC - rigettati il primo (violazione del principio tra chiesto e pronunciato per aver la corte di merito statuito sui confini in assenza di domanda dell'Ente) e il terzo motivo (erronea valutazione delle prove testimoniali) - ha accolto il secondo e il quarto motivo e dunque ha cassato la sentenza impugnata con riferimento alle statuizioni assunte.
Con il secondo motivo del ricorso, è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 950 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c., per avere la corte di merito determinato il confine sulla base di una situazione di fatto, la presenza da molto tempo di una recinzione, mentre l'indagine avrebbe dovuto riguardare, in primo luogo i titoli di acquisto delle rispettive proprietà e, in via sussidiaria, le mappe catastali. Con il quarto motivo di ricorso, si è dedotto l'omesso esame di alcuni fatti decisivi per il giudizio, consistenti nelle risultanze delle prove testimoniali e del contenuto dell'atto di frazionamento N.12/1982, allegato all'atto di compravendita dell'ente morale Assemblee di Dio.
La S.C. ha richiamato, in materia di regolamento dei confini, i seguenti principi ai quali la Corte di merito non si sarebbe attenuta: “- in tema di regolamento di confini, come in ogni altra azione reale, i titoli di proprietà costituiscono la fonte sovrana per determinare i confini, che può essere data con ogni mezzo e, in via residuale attraverso i dati catastali;
- i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati nei titoli di proprietà non a fini meramente indicativi, ma pagina 8 di 14 identificativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare il contenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti;
- nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivi titoli di provenienza siano mancanti o insufficienti;
- coerentemente ai principi citati, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che nel caso di vendita di un immobile a corpo, anzichè a misura, l'irrilevanza dell'estensione del fondo vale soltanto in relazione alla determinazione del prezzo, secondo il diverso regime di cui agli artt. 1537 e 1538 c.c., ma non alla identificazione del bene effettivamente venduto. Pertanto, se nel contratto risultano insieme indicate una certa particella catastale senza limitazioni ed una superficie inferiore alla reale estensione di essa, il fatto che si tratti di vendita a corpo non può indurre il giudice del merito identificare sic et simpliciter il bene venduto con l'estensione corrispondente alla intera particella, dovendosi, invece, stabilire, con i consueti criteri ermeneutici, se questa sia stata soltanto richiamata come dato catastale entro cui dover intendere ricompresa la minor superficie pattuita, o sia stata indicata come oggetto stesso della vendita, ossia per tutta la sua estensione. In tal caso, qualora le parti, nel contratto di compravendita, abbiano identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere a elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti.”
La S.C. ha quindi chiarito che nel caso di specie la “corte ST .. ha regolato il confine sulla base del richiamo, nell'atto negoziale, alla situazione di fatto esistente, interpretando la volontà negoziale delle parti e l'oggetto del contratto sulla base di elementi esterni al contratto, costituiti dalla presenza in loco, da molti anni, di una rete metallica, la cui esistenza era stata confermata dai pagina 9 di 14 testimoni. In tal modo, ha erroneamente ritenuto che la vendita a corpo fosse criterio anche di identificazione del bene venduto ed ha individuato il confine sulla base di una situazione di fatto, senza considerare che l'atto di acquisto del Con 13.10.1984 da parte dell'ente morale " di " faceva espresso CP_1 riferimento al tipo di frazionamento N.12/82 per identificare la particella oggetto di compravendita.”
Ha concluso quindi che “poiché l'atto per notar del 13.10.1984 faceva Per_2 espresso riferimento all'atto di frazionamento, i dati risultanti dalle mappe catastali dovevano costituire il criterio primario per l'individuazione dell'estensione delle rispettive proprietà e, conseguentemente, per regolare i confini.”
2.Con atto di citazione in riassunzione, notificato ritualmente a controparte,
[...] ha introdotto il presente giudizio di rinvio, formulando le conclusioni Parte_1 riportate in epigrafe e, dunque, chiedendo la definizione del contenzioso attraverso l'applicazione dei principi enunciati dalla S.C..
Contr Si è costituito che ha contestato la fondatezza delle domande del e Parte_1 ha criticato le statuizioni della S.C., formulando le conclusioni riportate in epigrafe e reiterando la domanda di usucapione della striscia di terreno in contestazione.
3.La causa è stata trattenuta in decisione in data 5/10/2022, sulle conclusioni delle parti, come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con decreto del 23/5/2023, il Presidente di Sezione ha rimesso la causa in istruttoria, dando atto della impossibilità di definirla con il collegio che l'aveva trattenuta in decisione, stante il sopravvenuto impedimento della componente
(presidente del collegio) dott.ssa Maria Teresa Paternostro, chiamata a svolgere le funzioni di commissaria esaminatrice del concorso di magistratura, con totale esonero dalle funzioni giurisdizionali e giudiziarie a far data dall'8/5/2023.
La causa è stata, dunque, trattenuta in decisione dal collegio in diversa composizione, con ordinanza del 26/3/2024, all'esito dell'udienza del 6/3/2024, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., con la concessione di termini per pagina 10 di 14 il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, nuovamente richiesti dalle parti.
***
4.Nel presente giudizio di rinvio non possono che trovare applicazione i principi dettati dall'ordinanza emessa dalla S.C., sopra richiamata, che ha evidenziato che Contr nel caso di specie il contratto del 3/10/1984, con il quale aveva acquistato il terreno, per cui è causa, rappresentato dalla p.lla 561, le parti negoziali avevano descritto il fondo facendo espresso riferimento al tipo di frazionamento n.12/1982.
Pertanto, le risultanze catastali, richiamate in detto contratto, assurgono a criterio principale per l'individuazione del confine tra il terreno del (p.lle Parte_1
219,253, 305 fg.29 NCT del comune di Foiano) e il fondo dell'Ente morale (p.lla
561). Tale criterio ha condotto all'individuazione sul posto della corretta linea di confine tra i suddetti fondi, rappresentata nell'allegato 9 della CTU, redatta dal geom. con la linea nera. CP_3
Contr 5.Venendo alla domanda di usucapione, avanzata da sin dal primo grado del giudizio e reiterata in questo giudizio di rinvio, non può che procedersi all'esame delle prove testimoniali escusse dal Tribunale di Arezzo, al fine di accertare la decorrenza del possesso e, quindi, la sussistenza dei presupposti oggettivi e temporali per ritenere perfezionata la fattispecie di cui all'art. 1158 c.c..
Le risultanze istruttorie non consentono di appurare con certezza un possesso esclusivo e uti dominus dell'area in contestazione, incompatibile con il titolo di proprietà in capo al da parte dell'Ente morale, risalente ad epoca Parte_1 anteriore al 1989, quando, in occasione della realizzazione dell'edificio di culto, sulla p.lla 561, il terreno fu appreso dall'Ente, che lo occupò con il materiale edilizio e di cantiere, ritenendolo naturale prosecuzione della sua esclusiva proprietà.
Infatti, le attività materiali di pulitura e di taglio dell'erba, riferite dai testi e Tes_3
poste in essere su questa striscia di terreno - che si trovava oltre la Tes_2 recinzione realizzata dalla proprietà e dove vi era un dislivello e cioè Parte_1 pagina 11 di 14 una piccola scarpata ai piedi della quale vi era un fossetto di scolo, dove recapitavano gli scarichi della proprietà e dove altresì originariamente Parte_1 insisteva una strada sterrata a servizio della proprietà e di altre Parte_1 limitrofe proprietà – non sono attività che possano ritenersi incompatibili con l'altrui titolo di proprietà. Trattandosi di porzione di terreno limitrofo alla proprietà dell'Ente, questi aveva interesse a mantenerla pulita e libera da rovi ed erbe infestanti, che, altrimenti, avrebbero invaso anche la sua proprietà.
Contr Del tutto irrilevante è la circostanza, che la difesa ha allegato e ha tentato di provare, e cioè che il non avrebbe più esercitato alcun possesso su Parte_1 detta area dalla fine degli anni '70.
Infatti, questi è titolare del diritto di proprietà di tale area e il possesso si Contr presume in capo al titolare ai sensi dell'art. 1143 c.c.. Era invece onere di provare di avere esercitato il possesso esclusivo e pubblico sulla suddetta area attraverso l'esercizio di attività materiali incompatibili con l'altrui diritto di proprietà, prova che è stata offerta solo per il periodo successivo al 1989, epoca di realizzazione dell'edificio di culto.
Dunque, come già osservato dal giudice di primo grado, difetta nel caso di specie il requisito del possesso ventennale e non può dunque ritenersi perfezionato Contr l'acquisto della proprietà, ai sensi dell'art. 1158 c.c., in favore di
6.Pertanto, in conclusione, in accoglimento della domanda avanzata dal deve accertarsi che il confine tra le due proprietà delle parti in causa Parte_1 corre sul confine catastale delle particelle interessate, come risultanti dal tipo di frazionamento n.12/1982, rappresentato dalla linea nera tracciata nella planimetria, allegato 9 della CTU a firma della geom. Le parti hanno CP_3
l'onere, a spese comuni, di materializzare tale confine con pietre o paletti di metallo infissi nel terreno.
Contr La domanda di usucapione avanzata da deve essere quindi rigettata.
7.Questa Corte deve provvedere a disciplinare le spese processuali di tutti i precedenti gradi del giudizio e del presente giudizio di rinvio, compiendo una valutazione complessiva dell'esito della lite che vede la soccombenza delle Ente pagina 12 di 14 . A carico dello stesso devono essere quindi poste le spese processuali nella CP_2 misura liquidata in dispositivo in base ai minimi tariffari parametrati al valore della causa (indeterminabile-media complessità),dimezzate le voci fase trattazione/istruttoria con riguardo al grado di appello e al presente giudizio di rinvio, non essendosi svolta, in dette fasi, alcuna attività istruttoria.
Contr In applicazione del medesimo principio di soccombenza a carico di devono essere poste in via definitiva le spese di CTU come liquidate in atti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, quale giudice del rinvio, a seguito della cassazione della sentenza n. 1975/2018 emessa da questa Corte di Appello, disposta da
Cass. n. 12327/2020, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede: accerta che la linea di confine tra la proprietà di (p.lle 219, 253, Parte_1
305 del fg. 29 NCT del comune di Foiano) e la proprietà di Controparte_1
(p.lla 561) si identifica con quella prevista nelle mappe catastali
[...] ed in particolare nella linea nera continua di cui all'allegato 9 alla CTU del geom.
da considerarsi qui integralmente richiamata;
CP_3 dispone che le parti provvedano, a spese comuni, a materializzare tale confine sul posto attraverso l'apposizione di segni visibili (pietre o paletti di metallo infissi nel terreno); respinge ogni altra domanda.
Condanna a rifondere al le spese Controparte_1 Parte_1 processuali delle precedenti fasi del giudizio e della presente giudizio di rinvio che liquida, con riguardo al primo grado, in € 5.431,00 per compensi, con riguardo al grado di appello in € 5.157,50, per compensi, con riguardo al giudizio di cassazione in € 3.293,00 per compensi e, con riguardo la presente giudizio di rinvio, in € 5.157,50 per compensi oltre al rimborso forfetario spese generali al
15% e agli oneri accessori.
Pone in via definitiva a carico di le spese di CTU Controparte_1 come liquidate in atti.
pagina 13 di 14 Firenze, camera di consiglio del 4/9/2024
Il Presidente est.
dott. Cristina Reggiani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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