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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/11/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 808/2025 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BIANCAREDDU MARIA ricorrente contro
( ) difesa e rappresentata CP_1 C.F._2 dall'avv.to DE LAZZER MARIA e dall'avv.to FERRARI MARTA resistente nonché contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, difeso e rappresentato dall'avv.to Stefano Ponzo, resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità.
Conclusioni di parte ricorrente e delle parti resistenti concordemente:
1 I difensori delle parti, dichiarando di rinunciare ad ogni diversa domanda e di accettare le reciproche rinunce in forza dei poteri loro conferiti (l'avv.
IA in forza della procura alle liti depositata con il ricorso introduttivo;
gli avv.ti De Lazzer e Ferrari in forza della procura alle liti depositata con la comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. Ponzo in forza della procura generale alle liti 12.9.2025 n. 59176 rep. notaio che Per_1 viene allegata alle presenti note) rassegnano congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI CONFORMI
Voglia il Tribunale adito, preso atto dell'accordo intervenuto all'udienza del
2 ottobre 2025 in accoglimento della proposta formulata dal Giudice
a) attribuire la pensione di reversibilità del dott. per la Parte_2 quota del 40% alla vedova e per la quota del 60% all'ex CP_1 coniuge, già titolare di assegno divorzile, Parte_1
b) disporre che l'ente erogatore
[...]
– in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante, provveda ad erogare a la Parte_1 quota di pensione mensilmente a lei spettante e gli arretrati maturati dalla data di decorrenza della pensione, operando nei limiti di legge una trattenuta mensile sulla quota di pensione erogata a fino ad integrale CP_1 compensazione con quanto percepito in più rispetto a quanto attribuitole dalla sentenza, con decorrenza dal primo rateo utile successivo alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio;
c) spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.3.2025 e regolarmente notificato,
[...] sponeva quanto segue: Pt_1
1. la ricorrente contraeva matrimonio con il 22.9.1963, dal Parte_2 quale nasceva la figlia il 29.4.1965; Per_2
2. i coniugi si separavano consensualmente il 21.6.1985;
3. con sentenza dell'intestato Tribunale n. 934/1991, depositata il 2.12.1991,
i coniugi ottenevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2 4. a seguito di ricorso congiunto per ottenere una modifica delle condizioni di divorzio, il medesimo Tribunale poneva a carico del un assegno Pt_2 divorzile in favore della ex moglie pari a euro 1.400,00 al mese, oltre Istat;
5. nel corso del 2023 la ricorrente aveva percepito un assegno divorzile di euro 1.642,00 al mese;
6. in data 19.3.1994 il contraeva matrimonio con la odierna Pt_2 resistente;
7. il sig. ecedeva in data 3.12.2024; Pt_2
8. al momento del decesso il era titolare di pensione ENPAF che Pt_2 veniva poi riversata in favore del coniuge superstite, odierna resistente.
Ciò premesso, la ricorrente, dopo aver dichiarato di percepire 800,00 euro di pensione al mese, di non essere proprietaria di immobili, mobili registrati o quote sociali e avendo uno stato di salute precario, chiedeva la rideterminazione delle quote della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto, rispetto all'altra ex coniuge, con attribuzione a sé dell'intera quota della pensione di reversibilità.
Si costituiva la resistente, illustrando la propria condizione economica e patrimoniale ed esponendo:
a) che il matrimonio era stato preceduto da una convivenza iniziata nel
1995;
b) che la ricorrente non aveva documentato alcuna spesa, nemmeno sanitaria;
c) che la ricorrente era proprietaria di una villa successivamente donata alla figlia con la conseguenza che l'assenza di proprietà immobiliari andava considerata una scelta.
Ciò esposto, la resistente chiedeva che la quota della pensione di reversibilità da attribuire alla ricorrente non fosse superiore al 40%.
Si costituiva anche l' CP_2
Le parti depositavano quindi le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Nella prima memoria depositata, la ricorrente contestava la convivenza more uxorio allegata da controparte, prendeva nuovamente posizione sulla propria condizione economica che raffrontava con quella della sig.ra
3 , facendo presente il consistente valore dell'asse ereditario netto CP_1 riferito al sig. e del rateo pensionistico percepito dalla sig.ra Pt_2
. CP_1
Anche la resistente replicava puntualmente alle allegazioni avversarie ed entrambe le parti formulavano istanze istruttorie.
Il giudice istruttore convocava le parti personalmente per esperire un tentativo di conciliazione all'udienza del 2.10.2025 esitato in un accordo.
Alla successiva udienza del 28.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti hanno conseguentemente depositato conclusioni congiunte.
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente aderenti al noto criterio legale prioritario ex art. 9, comma 3, legge 898 del 1970 e ai criteri secondari elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con il fine di temperare il risultato automatico derivante dalla mera durata dei rispettivi matrimoni (durata della eventuale convivenza more uxorio;
condizioni economiche delle parti;
ammontare dell'assegno divorzile in atto alla morte del titolare del trattamento pensionistico).
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) attribuisce la pensione di reversibilità del dott. per la Parte_2 quota del 40% alla vedova e per la quota del 60% all'ex CP_1 coniuge, già titolare di assegno divorzile, Parte_1
2) dispone che l'ente erogatore
[...]
– in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante, provveda ad erogare a la Parte_1 quota di pensione mensilmente a lei spettante e gli arretrati maturati dalla data di decorrenza della pensione, operando nei limiti di legge una trattenuta mensile sulla quota di pensione erogata a fino ad integrale CP_1 compensazione con quanto percepito in più rispetto a quanto attribuitole dalla sentenza, con decorrenza dal primo rateo utile successivo alla
4 pubblicazione della presente sentenza;
3) spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
5
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente
dr.ssa Marta Diamante Giudice rel.
dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to BIANCAREDDU MARIA ricorrente contro
( ) difesa e rappresentata CP_1 C.F._2 dall'avv.to DE LAZZER MARIA e dall'avv.to FERRARI MARTA resistente nonché contro
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro
[...] tempore, difeso e rappresentato dall'avv.to Stefano Ponzo, resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto
Oggetto: attribuzione di quota di pensione di reversibilità.
Conclusioni di parte ricorrente e delle parti resistenti concordemente:
1 I difensori delle parti, dichiarando di rinunciare ad ogni diversa domanda e di accettare le reciproche rinunce in forza dei poteri loro conferiti (l'avv.
IA in forza della procura alle liti depositata con il ricorso introduttivo;
gli avv.ti De Lazzer e Ferrari in forza della procura alle liti depositata con la comparsa di costituzione e risposta;
l'avv. Ponzo in forza della procura generale alle liti 12.9.2025 n. 59176 rep. notaio che Per_1 viene allegata alle presenti note) rassegnano congiuntamente le seguenti
CONCLUSIONI CONFORMI
Voglia il Tribunale adito, preso atto dell'accordo intervenuto all'udienza del
2 ottobre 2025 in accoglimento della proposta formulata dal Giudice
a) attribuire la pensione di reversibilità del dott. per la Parte_2 quota del 40% alla vedova e per la quota del 60% all'ex CP_1 coniuge, già titolare di assegno divorzile, Parte_1
b) disporre che l'ente erogatore
[...]
– in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante, provveda ad erogare a la Parte_1 quota di pensione mensilmente a lei spettante e gli arretrati maturati dalla data di decorrenza della pensione, operando nei limiti di legge una trattenuta mensile sulla quota di pensione erogata a fino ad integrale CP_1 compensazione con quanto percepito in più rispetto a quanto attribuitole dalla sentenza, con decorrenza dal primo rateo utile successivo alla pubblicazione della sentenza che definirà il presente giudizio;
c) spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 26.3.2025 e regolarmente notificato,
[...] sponeva quanto segue: Pt_1
1. la ricorrente contraeva matrimonio con il 22.9.1963, dal Parte_2 quale nasceva la figlia il 29.4.1965; Per_2
2. i coniugi si separavano consensualmente il 21.6.1985;
3. con sentenza dell'intestato Tribunale n. 934/1991, depositata il 2.12.1991,
i coniugi ottenevano la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
2 4. a seguito di ricorso congiunto per ottenere una modifica delle condizioni di divorzio, il medesimo Tribunale poneva a carico del un assegno Pt_2 divorzile in favore della ex moglie pari a euro 1.400,00 al mese, oltre Istat;
5. nel corso del 2023 la ricorrente aveva percepito un assegno divorzile di euro 1.642,00 al mese;
6. in data 19.3.1994 il contraeva matrimonio con la odierna Pt_2 resistente;
7. il sig. ecedeva in data 3.12.2024; Pt_2
8. al momento del decesso il era titolare di pensione ENPAF che Pt_2 veniva poi riversata in favore del coniuge superstite, odierna resistente.
Ciò premesso, la ricorrente, dopo aver dichiarato di percepire 800,00 euro di pensione al mese, di non essere proprietaria di immobili, mobili registrati o quote sociali e avendo uno stato di salute precario, chiedeva la rideterminazione delle quote della pensione di reversibilità dell'ex coniuge defunto, rispetto all'altra ex coniuge, con attribuzione a sé dell'intera quota della pensione di reversibilità.
Si costituiva la resistente, illustrando la propria condizione economica e patrimoniale ed esponendo:
a) che il matrimonio era stato preceduto da una convivenza iniziata nel
1995;
b) che la ricorrente non aveva documentato alcuna spesa, nemmeno sanitaria;
c) che la ricorrente era proprietaria di una villa successivamente donata alla figlia con la conseguenza che l'assenza di proprietà immobiliari andava considerata una scelta.
Ciò esposto, la resistente chiedeva che la quota della pensione di reversibilità da attribuire alla ricorrente non fosse superiore al 40%.
Si costituiva anche l' CP_2
Le parti depositavano quindi le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Nella prima memoria depositata, la ricorrente contestava la convivenza more uxorio allegata da controparte, prendeva nuovamente posizione sulla propria condizione economica che raffrontava con quella della sig.ra
3 , facendo presente il consistente valore dell'asse ereditario netto CP_1 riferito al sig. e del rateo pensionistico percepito dalla sig.ra Pt_2
. CP_1
Anche la resistente replicava puntualmente alle allegazioni avversarie ed entrambe le parti formulavano istanze istruttorie.
Il giudice istruttore convocava le parti personalmente per esperire un tentativo di conciliazione all'udienza del 2.10.2025 esitato in un accordo.
Alla successiva udienza del 28.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte, le parti hanno conseguentemente depositato conclusioni congiunte.
Essendo pertanto concordi le conclusioni delle parti, il Collegio pronuncia sentenza in conformità alle stesse, anche perché pienamente aderenti al noto criterio legale prioritario ex art. 9, comma 3, legge 898 del 1970 e ai criteri secondari elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con il fine di temperare il risultato automatico derivante dalla mera durata dei rispettivi matrimoni (durata della eventuale convivenza more uxorio;
condizioni economiche delle parti;
ammontare dell'assegno divorzile in atto alla morte del titolare del trattamento pensionistico).
Le spese di lite vengono compensate come da richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) attribuisce la pensione di reversibilità del dott. per la Parte_2 quota del 40% alla vedova e per la quota del 60% all'ex CP_1 coniuge, già titolare di assegno divorzile, Parte_1
2) dispone che l'ente erogatore
[...]
– in persona del Controparte_3
Presidente e legale rappresentante, provveda ad erogare a la Parte_1 quota di pensione mensilmente a lei spettante e gli arretrati maturati dalla data di decorrenza della pensione, operando nei limiti di legge una trattenuta mensile sulla quota di pensione erogata a fino ad integrale CP_1 compensazione con quanto percepito in più rispetto a quanto attribuitole dalla sentenza, con decorrenza dal primo rateo utile successivo alla
4 pubblicazione della presente sentenza;
3) spese di lite integralmente compensate tra tutte le parti.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 30.10.2025
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel. dr.ssa Marta Diamante
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