Articolo 14 della Legge 25 ottobre 1989, n. 355
Articolo 13Articolo 15
Versione
8 novembre 1989
Art. 14. (Cumulo di indennita'). 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269 , le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 269 , come modificate rispettivamente con gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985 , devono essere intese nel senso che le indennita' previste dalle disposizioni medesime sono cumulabili con le maggiorazioni del compenso per lavoro straordinario stabilite dal terzo comma dell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150 .
Note all'art. 14:

Parte di provvedimento in formato grafico
Entrata in vigore il 8 novembre 1989