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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RGL 983/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 983/25 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Farfariello e dall'avv. Parte_1
Andrea Di Lascio
parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Silvia Zecchini
parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
- Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a far tempo dal
01/4/2024 (mese successivo alla presentazione della domanda); CP_ Condannare l' a versare al ricorrente la somma di € 6.576,40 a titolo di arretrati dal 1/4/24 al
02/25, oltre interessi e rivalutazione. CP_ Condannare l' a pagare al ricorrente la somma mensile di € 551,60 a titolo di assegno sociale comprensivo della maggiorazione, a far tempo dal 1/3/2025. Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio di cui si chiede la distrazione.
CONCLUSIONI per parte convenuta:
- rigettare il ricorso avversario siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito CP_ di prova, assolvendo l' da ogni domanda avversari.
1 RGL 983/25
Con vittoria di spese e competenze
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con atto depositato in data 5 febbraio 2025 parte ricorrente ha chiesto che sia accertato il suo diritto a percepire l'assegno sociale a far tempo dal 01/4/2024; a fondamento della propria domanda espone che:
- in data 30 marzo 2024 ha presentato domanda di riconoscimento dell'assegno sociale;
- l' ha respinto la domanda per carenza di documentazione;
CP_1
- il comitato provinciale ha respinto il ricorso;
- al momento della presentazione della domanda il ricorrente aveva compiuto 67 anni, in base alla documentazione presentata il suo nucleo familiare risulta in stato di bisogno, è residente in Italia da più di dieci anni, ha la cittadinanza italiana.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la CP_1 carenza del requisito della permanenza stabile ultradecennale sul territorio italiano1. II
All'esito del giudizio alla luce delle allegazioni e delle ragioni svolte dalle parti e delle produzioni documentali si osserva:
1. in linea di fatto è stato documentalmente provato che il ricorrente: 1.1.) ha acquisito la cittadinanza italiana2; 1.2.) ha prestato attività lavorativa in Italia quantomeno dal gennaio 1990, come risulta dall'estratto conto previdenziale3; 1.3.) è stato titolare della tessera sanitaria con scadenza al luglio 20184; 1.4.) è stato titolare di permesso di soggiorno rilasciato il 21 aprile 20065;
2. in linea di diritto si rileva che: 2.1.) il godimento dell'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, lg 335/95, è stato esteso agli stranieri equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni di assistenza sociale ex art. 39, lg 40/98; 2.2.) l'art. 20, comma 10, dl 112/08, stabilisce che il predetto assegno sia corrisposto agli aventi diritto a
CP_ 1 Cfr. pag. 3 ss. mem. 2 Cfr. certificazione Ministero Interni in data 4 febbraio 2025, doc. 10 ric. 3 Cfr. Estratto conto previdenziale, mem ric. 16 maggio 2025. 4 Cfr. Tessera Sanitaria, mem ric. 16 maggio 2025. 5 Cfr. Permesso Soggiorno, mem ric. 16 maggio 2025.
2 RGL 983/25
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
2.3.) nell'applicazione di tali disposizioni è stato affermato che la permanenza continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale non comporta un limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale6; 2.4.) inoltre si è precisato che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali 7;
3. alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali ora richiamati e della documentazione prodotta si deve ritenere dimostrato il requisito dello stabile radicamento sul territorio da parte del ricorrente per il periodo richiesto dalla normativa, attesa il prolungato svolgimento di attività lavorativa in Italia;
4. peraltro, a fronte di tale documentazione parte convenuta non ha provato, ma neppure allegato, alcun specifico elemento idoneo a dimostrare il venir meno del radicamento del ricorrente sul territorio nazionale, così come previsto dalla disciplina richiamata;
5. pertanto, deve essere accertato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura prevista dalla legge con decorrenza dal mese di aprile 2024 per l'ammontare, al febbraio 2025, di € 6.576,40, come quantificato in ricorso e non contestato in alcun modo da parte convenuta;
6. parte ricorrente richiede la condanna dall' anche per i CP_1 mesi successivi alla proposizione del ricorso, formulando così una domanda di condanna per il futuro, domanda che, come è noto, è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (ad es. art. 657 co. 1 cpc); sul punto, tuttavia, è rilevante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto … il
3 RGL 983/25
giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento 8. Alla luce della giurisprudenza richiamata, la domanda di parte ricorrente deve essere intesa (in quanto l'accertamento è sempre presupposto della condanna) quale domanda di accertamento, con gli effetti sopra indicati, e accolta. IV
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell'avv Paola Farfariello e dell'avv. Andrea Di Lascio, anticipatari.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura prevista dalla legge con decorrenza dal mese di aprile 2024; dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore del ricorrente di € 6.576,40; dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, dell'importo di €. 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente giudizio, con distrazione a favore dell'avv Paola Farfariello e dell'avv. Andrea Di Lascio, anticipatari.
Torino, 8 luglio 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Cass. Sez. Lav., 25 giugno 2019, n. 16989; conf. Cass. Sez. Lav., 10 agosto 2020, n. 16867 7 Cass. Sez. Lav., 4 giugno 2019, n. 15170. 8 Cass. Sez. Lav., 23 luglio 2015, n. 15493; Cass. Sez. Lav. 17 agosto 2018, n. 20765; Cass. Sez. VI, 29 novembre 2021, n. 37269.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO sezione lavoro giudice monocratico Marco Nigra ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A C O N T E S T U A L E nella causa civile iscritta in primo grado al n. 983/25 R.G.
P R O M O S S A D A
rappresentato e difeso dall'avv. Paola Farfariello e dall'avv. Parte_1
Andrea Di Lascio
parte ricorrente C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Silvia Zecchini
parte convenuta
* * * * * *
CONCLUSIONI per parte ricorrente:
- Accertato e dichiarato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale a far tempo dal
01/4/2024 (mese successivo alla presentazione della domanda); CP_ Condannare l' a versare al ricorrente la somma di € 6.576,40 a titolo di arretrati dal 1/4/24 al
02/25, oltre interessi e rivalutazione. CP_ Condannare l' a pagare al ricorrente la somma mensile di € 551,60 a titolo di assegno sociale comprensivo della maggiorazione, a far tempo dal 1/3/2025. Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio di cui si chiede la distrazione.
CONCLUSIONI per parte convenuta:
- rigettare il ricorso avversario siccome assolutamente infondato in fatto e in diritto, nonché sfornito CP_ di prova, assolvendo l' da ogni domanda avversari.
1 RGL 983/25
Con vittoria di spese e competenze
R A G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O
I
Con atto depositato in data 5 febbraio 2025 parte ricorrente ha chiesto che sia accertato il suo diritto a percepire l'assegno sociale a far tempo dal 01/4/2024; a fondamento della propria domanda espone che:
- in data 30 marzo 2024 ha presentato domanda di riconoscimento dell'assegno sociale;
- l' ha respinto la domanda per carenza di documentazione;
CP_1
- il comitato provinciale ha respinto il ricorso;
- al momento della presentazione della domanda il ricorrente aveva compiuto 67 anni, in base alla documentazione presentata il suo nucleo familiare risulta in stato di bisogno, è residente in Italia da più di dieci anni, ha la cittadinanza italiana.
Costituendosi in giudizio l' ha chiesto il rigetto del ricorso eccependo la CP_1 carenza del requisito della permanenza stabile ultradecennale sul territorio italiano1. II
All'esito del giudizio alla luce delle allegazioni e delle ragioni svolte dalle parti e delle produzioni documentali si osserva:
1. in linea di fatto è stato documentalmente provato che il ricorrente: 1.1.) ha acquisito la cittadinanza italiana2; 1.2.) ha prestato attività lavorativa in Italia quantomeno dal gennaio 1990, come risulta dall'estratto conto previdenziale3; 1.3.) è stato titolare della tessera sanitaria con scadenza al luglio 20184; 1.4.) è stato titolare di permesso di soggiorno rilasciato il 21 aprile 20065;
2. in linea di diritto si rileva che: 2.1.) il godimento dell'assegno sociale, previsto dall'art. 3, comma 6, lg 335/95, è stato esteso agli stranieri equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle prestazioni di assistenza sociale ex art. 39, lg 40/98; 2.2.) l'art. 20, comma 10, dl 112/08, stabilisce che il predetto assegno sia corrisposto agli aventi diritto a
CP_ 1 Cfr. pag. 3 ss. mem. 2 Cfr. certificazione Ministero Interni in data 4 febbraio 2025, doc. 10 ric. 3 Cfr. Estratto conto previdenziale, mem ric. 16 maggio 2025. 4 Cfr. Tessera Sanitaria, mem ric. 16 maggio 2025. 5 Cfr. Permesso Soggiorno, mem ric. 16 maggio 2025.
2 RGL 983/25
condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
2.3.) nell'applicazione di tali disposizioni è stato affermato che la permanenza continuativa per almeno dieci anni nel territorio nazionale non comporta un limite alla libertà di circolazione di cui agli artt. 16, comma 2, Cost., 21 e 45 del T.F.U.E., perché non implica alcun divieto violativo della libera scelta del singolo e si sostanzia in un radicamento territoriale che non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale6; 2.4.) inoltre si è precisato che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali 7;
3. alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali ora richiamati e della documentazione prodotta si deve ritenere dimostrato il requisito dello stabile radicamento sul territorio da parte del ricorrente per il periodo richiesto dalla normativa, attesa il prolungato svolgimento di attività lavorativa in Italia;
4. peraltro, a fronte di tale documentazione parte convenuta non ha provato, ma neppure allegato, alcun specifico elemento idoneo a dimostrare il venir meno del radicamento del ricorrente sul territorio nazionale, così come previsto dalla disciplina richiamata;
5. pertanto, deve essere accertato il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura prevista dalla legge con decorrenza dal mese di aprile 2024 per l'ammontare, al febbraio 2025, di € 6.576,40, come quantificato in ricorso e non contestato in alcun modo da parte convenuta;
6. parte ricorrente richiede la condanna dall' anche per i CP_1 mesi successivi alla proposizione del ricorso, formulando così una domanda di condanna per il futuro, domanda che, come è noto, è ammessa nei soli casi previsti dalla legge (ad es. art. 657 co. 1 cpc); sul punto, tuttavia, è rilevante il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto … il
3 RGL 983/25
giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale, ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto, l'autorità del giudicato impedisce il riesame di questioni già risolte con il provvedimento definitivo, che esplica la sua efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, venendo meno soltanto a fronte di sopravvenienze, di fatto o di diritto, che mutino il contenuto materiale del rapporto o ne modifichino il regolamento 8. Alla luce della giurisprudenza richiamata, la domanda di parte ricorrente deve essere intesa (in quanto l'accertamento è sempre presupposto della condanna) quale domanda di accertamento, con gli effetti sopra indicati, e accolta. IV
Le spese seguono la soccombenza, con distrazione a favore dell'avv Paola Farfariello e dell'avv. Andrea Di Lascio, anticipatari.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, accerta il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale nella misura prevista dalla legge con decorrenza dal mese di aprile 2024; dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento a favore del ricorrente di € 6.576,40; dichiara tenuta e condanna parte convenuta all'immediato pagamento, dell'importo di €. 3.727,00 per compensi, oltre 15% per spese forfettarie, a titolo di rifusione delle spese processuali del presente giudizio, con distrazione a favore dell'avv Paola Farfariello e dell'avv. Andrea Di Lascio, anticipatari.
Torino, 8 luglio 2025 Il giudice del lavoro
Marco Nigra
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 6 Cass. Sez. Lav., 25 giugno 2019, n. 16989; conf. Cass. Sez. Lav., 10 agosto 2020, n. 16867 7 Cass. Sez. Lav., 4 giugno 2019, n. 15170. 8 Cass. Sez. Lav., 23 luglio 2015, n. 15493; Cass. Sez. Lav. 17 agosto 2018, n. 20765; Cass. Sez. VI, 29 novembre 2021, n. 37269.