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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 1317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1317 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di DInza NA, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 13 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1870 / 2023 promosso da:
1. , nato negli Stati Uniti Controparte_1
d'America il 14.06.1946;
2. , nata negli Stati Uniti Controparte_2
d'America il 14.07.1947;
3. , nata negli Stati Uniti Persona_1
d'America il 04.03.1970;
4. , nato negli Stati Uniti d'America il Controparte_3
21.09.1997;
5. , nato negli Stati Uniti d'America il Controparte_4
28.11.1999;
6. , nata negli Stati Uniti Persona_2
d'America il 07.09.1972, per sé e – unitamente a
[...]
nato negli Stati Uniti d'America il 07.08.1970 CP_5
– in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore:
7. , nato negli Stati Uniti Controparte_6
d'America il 12.09.2006;
8. , nato negli Stati Uniti Controparte_7
d'America il 22.08.1999;
9. , nato negli Stati Uniti Persona_3
d'America il 26.06.1974, per sé e – unitamente a
[...]
, nata negli Stati Uniti d'America il 14.01.1974 CP_8
Pag. 2 di 13 – in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori:
10. , nato negli Stati Uniti Controparte_9
d'America il 12.04.2010 e
11. , nata negli Stati Uniti Controparte_10
d'America il 05.08.2012;
12. , nato negli Stati Uniti Parte_1
d'America il 19.02.2002; tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso il domicilio digitale dell'avv. Luigi Paiano, che li rappresenta e di- fende giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_11
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della DInza NA
FATTO E DI DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della DInza CP_11 NA iure sanguinis, esponendo di essere – ad eccezione di
– discendenti in linea retta di “1. Controparte_2 [...]
DI NA, nata il [...] ad [...]_2
(SA) (doc. 9), la quale successivamente emigrava in America ove mai rinunciava alla DInza NA e mai si naturalizzava DI americana (doc.10), ove dalla relazione con Per_4
generava il 12.06.1915 generava (doc.
[...] Persona_5
11).”
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue: “2. Mentre il padre di si naturalizzava cit- Persona_5 tadino americano prima della sua nascita precisamente il
03.11.1904 (doc. 12).
Pag. 3 di 13 3. Nel 1941 (anche noto Persona_5 Parte_3 sposava (anche nota come Persona_6 Persona_7
[...
(doc. 13), dalla cui relazione nasceva il 14.06.1946
[...]
(anche noto ) (doc. 14) il qua- Controparte_1 Persona_8 le a sua volta sposava nel 1967 (anche no- Controparte_2 ta come ), nata il [...] (doc. 15-16), Persona_9 ed insieme generavano:
1) il 04.03.1970 (doc. 17) che si univa in ma- Persona_1 trimonio nel 1998 con (doc. 18), dalla cui unio- Controparte_12 ne nascevano: - il 21.09.1997 (doc. 19); - il Controparte_3
28.11.1999 (doc. 20). Controparte_4
2) il 07.09.1972 (doc. 21) che si univa in Persona_2 prime nozze nel 1993 con (doc. 22), ed insie- Persona_10 me generavano il 22.08.1999 (doc. Controparte_7
23). Successivamente si univa in matrimo- Persona_2 nio nel 2006 con SM (doc. 24), ed insieme gene- Per_11 ravano il 12.09.2006 SM (doc. 25). CP_6
3) Il 26.06.1974 (doc. 26) che sposava nel Persona_3
1997 (doc. 27), ed insieme generavano: - il Controparte_8
19.02.2002 (doc. 28); - il 12.04.2010 Parte_1
(doc. 29)” Controparte_9
A sostegno della domanda, i predetti ricorrenti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza NA.
, invece, in quanto coniugatasi nel 1967 Controparte_2 con il cittadino italiano , ha dedotto di Controparte_1 avere diritto al riconoscimento della DInza NA iure matrimoni, in virtù della normativa ratione temporis vigente e applicabile per il caso di matrimonio di donna straniero con un uomo cittadino italiano.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_11 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale
Pag. 4 di 13 adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di DInza NA sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della DR o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di DInza NA".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che la sig.ra (conosciu- Parte_4 ta anche come , Persona_12 [...]
), loro ava, nasceva ad TE LU (Sa), Persona_13 città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Ap- pello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribu- nale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immi- grazione protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta-
Pag. 5 di 13 to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza NA), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della DInza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Come difatti meglio specificato in ricorso, dall'unione dell'ava de- gli odierni ricorrenti con il sig. (anch'egli citta- Persona_4 dino italiano, ma naturalizzatosi cittadino americano in data 03-
08.11.1904 ossia prima della nascita del figlio), nasceva
[...]
in data 12.06.1915. Per_5
Quest'ultimo acquisiva, dunque, automaticamente la DInza americana in virtù della propria nascita sul suolo americano (si veda il Codice degli Stati Uniti d'America, titolo 8, Capitolo 11, sezione II) ma non anche la DInza NA iure sanguinis poiché il sig. , come detto, si era naturalizzato Persona_4 cittadino statunitense nell'anno 1915, ovvero prima della nascita del figlio per cui, alla luce della legislazione NA dell'epoca,
l'unione della Sig.ra con una persona avente cit- Parte_4 tadinanza straniera avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione NA, aveva deter- minato l'interruzione della trasmissione della DInza iure sanguinis, non solo in ragione del fatto che tale trasmissione era al tempo prevista dall'art. 1 della Legge 555/1912 – salvo casi marginali – unicamente per via paterna, ma anche perché l'art. 10 della predetta Legge stabiliva la perdita della DInza italia- na per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino stra- niero ( art. 10 legge 555/1912 “..la donna maritata non può assu- mere una DInza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra i coniugi…la donna DI che si ma- rita a uno straniero perde la DInza NA, sempreché' il
Pag. 6 di 13 marito possieda una DInza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”, circostanza, quest'ultima, verificatasi nel caso di specie, atteso che, in conseguenza della naturalizzazione del sig.
, la sig.ra in conformità alla Persona_4 Parte_4 legislazione al tempo vigente in materia di DInza, perdeva la propria DInza NA.
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le ragioni che se- guono.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della DInza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di DR cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apo- lidi, ovvero se il figlio non segue la DInza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione NA, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della DInza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'ava emigra- ta); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica NA, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla DInza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la DInza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
Pag. 7 di 13 imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
4.1. - Nel caso di specie, va rilevato, in primo luogo, che la sig.ra non si era mai volontariamente naturalizzata Parte_4 DI americana e, pertanto, non aveva mai spontaneamente rinunciato alla DInza NA come si evince dal certificato rilasciato in data 17.11.2022 dal Di partimento di Sicurezza In- terna degli Stati Uniti, di talché ella ha conservato la DInza NA trasmettendola, conseguentemente, ai propri discendenti.
Sul punto, infatti, deve ribadirsi quanto affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, ossia che l'acquisto della DInza straniera non implicava e non implica la perdita automatica della DInza NA, se ciò non sia avvenuto spontaneamente o se si sia verificato senza il concorso della volontà dell'interessato o se non sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cit- tadinanza NA.
Quanto alla linea di discendenza riportata in ricorso, la stessa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debi- tamente tradotta e apostillata.
Orbene, da tale documentazione depositata emerge, come sopra anticipato, un evento astrattamente interruttivo della trasmissio- ne della DInza, poiché la sig.ra aveva Parte_4 avuto una relazione in USA – anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana – con il sig. , Persona_4 anch'egli nato in [...], ma naturalizzatosi cittadino americano il
03-08.11.1904, e dalla loro unione nasceva, nello Stato dell'Illinois
(USA), il 12.06.1915, , ovvero dopo l'avvenuta na- Persona_5 turalizzazione del proprio padre e sempre in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Ed invero, l'unione della Sig.ra con un citta- Persona_14 dino straniero avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di
Pag. 8 di 13 entrata in vigore della Costituzione NA aveva determinato, sulla base della legge all'epoca vigente, l'interruzione della tra- smissione della DInza iure sanguinis, non solo in ragione del fatto che tale trasmissione era al tempo prevista dall'art. 1 della Legge 555/1912 – salvo casi marginali – unicamente per via paterna, ma anche perché l'art. 10 della predetta Legge stabiliva la perdita della DInza NA per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (art. 10 legge 555/1912 “..la donna maritata non può assumere una DInza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra i co- niugi…la donna DI che si marita a uno straniero perde la DInza NA, sempreché' il marito possieda una cittadi- nanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la DInza NA), nella parte in cui prevedeva la perdita della DInza NA indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il fi- glio di DR DI .
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da DR DI NA a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da DR DI NA dopo quella
Pag. 9 di 13 data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina NA nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna NA nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della DInza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio riacquista la DInza NA dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini ita- liani non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di DInza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della DInza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna DI NA con
Pag. 10 di 13 un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadi- nanza NA, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmen- te acquisito dalla nascita la DInza NA anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti – ad eccezione di
– sono cittadini italiani iure sanguinis e Controparte_2 disporsi l'adozione, da parte del , dei prov- Controparte_11 vedimenti conseguenti.
4.2. - Per quanto attiene , invece, nello specifico alla situazione della sig.ra , dagli atti si evince che la Controparte_2 predetta non è discendente dell'ava NA, sicché non può dirsi che abbia acquisito la DInza NA iure sanguinis: dal te- nore del ricorso e dalla documentazione prodotta da parte ricor- rente, infatti, risulta unicamente che la citata sig.ra Parte_5 chele ha contratto matrimonio in data 08/04/1967 con il CP_2
Sig. (o ) , questo sì invece, di- Per_8 CP_1 Per_4 scendente diretto dell'ava DI NA e, Parte_4 per quanto detto innanzi, anch'egli cittadino italiano iure sangui- nis.
Ebbene, per quanto consta, al momento del predetto matrimonio era vigente l'art. 10 della legge 555/1912 il quale stabiliva che
"[1]la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la DInza NA". Le nozze, dunque, come dedotto dalla ri- corrente, sono state celebrate in epoca precedente alla data
(27.4.1983) di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo
1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della DInza NA iure matrimonii. Tali ar- ticoli sono poi stati abrogati dalla legge 91/1992.
Ciò posto, in ragione della citata normativa, questo Tribunale considera meritevole di accoglimento anche la domanda della sig.ra , ritenendo applicabili gli artt. Controparte_2
10 e 11 della legge 555/1912 ratione temporis. Tanto anche, in ra- gione della circostanza ed in riferimento al previsto automatismo,
Pag. 11 di 13 che la richiedente abbia manifestato, attraverso la proposizione del ricorso, in ogni caso, l'intento di acquisire ila DInza, soddisfacendo così l'eventuale esigenza del consenso.
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria e delle questioni trattate e della mancata costituzione di par- te resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_11
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato negli Stati Uniti Controparte_1
d'America il 14.06.1946;
2. , nata negli Stati Uniti Persona_1
d'America il 04.03.1970;
3. , nato negli Stati Uniti d'America il Controparte_3
21.09.1997;
4. , nato negli Stati Uniti d'America il Controparte_4
28.11.1999;
5. , nata negli Stati Uniti Persona_2
d'America il 07.09.1972;
6. , nato negli Stati Uniti Controparte_6
d'America il 12.09.2006;
7. , nato negli Stati Uniti Controparte_7
d'America il 22.08.1999;
8. , nato negli Stati Uniti Persona_3
d'America il 26.06.1974;
9. , nato negli Stati Uniti Controparte_9
d'America il 12.04.2010;
10. , nata negli Stati Uniti Controparte_10
d'America il 05.08.2012;
11. , nato negli Stati Uniti Parte_1
d'America il 19.02.2002; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 12 di 13 - DICHIARA che la ricorrente , nata Controparte_2 negli Stati Uniti d'America il 14.07.1947, è DI NA iure matrimonii dal 08.04.1967;
- , e per esso, CP_13 Controparte_11 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TE LU (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascri- zioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cit- tadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali co- municazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 27.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
Pag. 13 di 13
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione monocratica in persona del dott. Filippo Palumbo, provvedendo ai sensi degli artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149,
c.d. "Riforma Cartabia") all'esito del deposito di note scritte in so- stituzione dell'udienza;
letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
rilevato che parte ricorrente ha fornito prova della rituale notifi- ca del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza alla controparte, la quale non risulta essersi costituita in giudizio;
osservato che oggetto del giudizio risulta essere l'accertamento dello stato di DInza NA, per cui il rito applicabile è quello previsto dall'art. 19-bis d.lgs. 150/2011 e che il presente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sic- ché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-bis d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione e che possa in
Pag. 1 di 13 questa sede procedersi con la pronuncia della sentenza ai sensi dei citati artt. 281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come ri- sultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma
Cartabia"), atteso che parte convenuta/resistente, nonostante la notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udien- za, non si è costituita in giudizio e parte attrice/ricorrente, nelle proprie note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha espressamente chiesto la decisione della causa, formulando anche le relative conclusioni;
pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. R.G. 1870 / 2023 promosso da:
1. , nato negli Stati Uniti Controparte_1
d'America il 14.06.1946;
2. , nata negli Stati Uniti Controparte_2
d'America il 14.07.1947;
3. , nata negli Stati Uniti Persona_1
d'America il 04.03.1970;
4. , nato negli Stati Uniti d'America il Controparte_3
21.09.1997;
5. , nato negli Stati Uniti d'America il Controparte_4
28.11.1999;
6. , nata negli Stati Uniti Persona_2
d'America il 07.09.1972, per sé e – unitamente a
[...]
nato negli Stati Uniti d'America il 07.08.1970 CP_5
– in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sul minore:
7. , nato negli Stati Uniti Controparte_6
d'America il 12.09.2006;
8. , nato negli Stati Uniti Controparte_7
d'America il 22.08.1999;
9. , nato negli Stati Uniti Persona_3
d'America il 26.06.1974, per sé e – unitamente a
[...]
, nata negli Stati Uniti d'America il 14.01.1974 CP_8
Pag. 2 di 13 – in qualità di esercente la responsabilità genitoriale sui minori:
10. , nato negli Stati Uniti Controparte_9
d'America il 12.04.2010 e
11. , nata negli Stati Uniti Controparte_10
d'America il 05.08.2012;
12. , nato negli Stati Uniti Parte_1
d'America il 19.02.2002; tutti elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, presso il domicilio digitale dell'avv. Luigi Paiano, che li rappresenta e di- fende giuste procure speciali versate in atti;
- parti ricorrenti -
nei confronti del , in persona del Controparte_11
Ministro p.t.
- parte resistente non costituita -
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale;
OGGETTO: riconoscimento della DInza NA
FATTO E DI DIRITTO
1. - I ricorrenti hanno proposto ricorso avverso il
[...]
al fine di ottenere il riconoscimento della DInza CP_11 NA iure sanguinis, esponendo di essere – ad eccezione di
– discendenti in linea retta di “1. Controparte_2 [...]
DI NA, nata il [...] ad [...]_2
(SA) (doc. 9), la quale successivamente emigrava in America ove mai rinunciava alla DInza NA e mai si naturalizzava DI americana (doc.10), ove dalla relazione con Per_4
generava il 12.06.1915 generava (doc.
[...] Persona_5
11).”
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno dedotto in fatto quanto segue: “2. Mentre il padre di si naturalizzava cit- Persona_5 tadino americano prima della sua nascita precisamente il
03.11.1904 (doc. 12).
Pag. 3 di 13 3. Nel 1941 (anche noto Persona_5 Parte_3 sposava (anche nota come Persona_6 Persona_7
[...
(doc. 13), dalla cui relazione nasceva il 14.06.1946
[...]
(anche noto ) (doc. 14) il qua- Controparte_1 Persona_8 le a sua volta sposava nel 1967 (anche no- Controparte_2 ta come ), nata il [...] (doc. 15-16), Persona_9 ed insieme generavano:
1) il 04.03.1970 (doc. 17) che si univa in ma- Persona_1 trimonio nel 1998 con (doc. 18), dalla cui unio- Controparte_12 ne nascevano: - il 21.09.1997 (doc. 19); - il Controparte_3
28.11.1999 (doc. 20). Controparte_4
2) il 07.09.1972 (doc. 21) che si univa in Persona_2 prime nozze nel 1993 con (doc. 22), ed insie- Persona_10 me generavano il 22.08.1999 (doc. Controparte_7
23). Successivamente si univa in matrimo- Persona_2 nio nel 2006 con SM (doc. 24), ed insieme gene- Per_11 ravano il 12.09.2006 SM (doc. 25). CP_6
3) Il 26.06.1974 (doc. 26) che sposava nel Persona_3
1997 (doc. 27), ed insieme generavano: - il Controparte_8
19.02.2002 (doc. 28); - il 12.04.2010 Parte_1
(doc. 29)” Controparte_9
A sostegno della domanda, i predetti ricorrenti hanno prodotto do- cumenti e certificazioni, debitamente tradotte e apostillate, tali da considerarsi provata la loro linea di discendenza NA.
, invece, in quanto coniugatasi nel 1967 Controparte_2 con il cittadino italiano , ha dedotto di Controparte_1 avere diritto al riconoscimento della DInza NA iure matrimoni, in virtù della normativa ratione temporis vigente e applicabile per il caso di matrimonio di donna straniero con un uomo cittadino italiano.
Il , nonostante la regolare notifica Controparte_11 all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, non si costitui- va nel presente procedimento e, pertanto, se ne dichiara la con- tumacia.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
2. - Preliminarmente, in ordine alla competenza del Tribunale
Pag. 4 di 13 adito, si osserva che l'art. 1, comma 36, della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021, ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il se- guente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di DInza NA sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della DR o dell'avo cittadini italiani”. Il successivo comma 37, ha previsto che la disposizione di cui sopra venisse applicata a partire dal centot- tantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal
22 giugno 2022, la competenza viene fissata assumendo come pa- rametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della ma- dre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione, si osserva inoltre che decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le "Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U- nione Europea" presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello e la legge di conversione del 13 apri- le 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di DInza NA".
Alla luce di detti principi, posto che nel caso di specie i ricorrenti risiedono all'estero e che la sig.ra (conosciu- Parte_4 ta anche come , Persona_12 [...]
), loro ava, nasceva ad TE LU (Sa), Persona_13 città che rientra nella competenza del Distretto della Corte di Ap- pello di Potenza, il Foro competente è inderogabilmente il Tribu- nale Civile di Potenza - Sezione specializzata in materia di immi- grazione protezione internazionale e libera circolazione dei citta- dini dell'Unione Europea.
3. - In merito all'interesse ad agire dei ricorrenti, va poi rilevato come questo venga definito dall'art. 100 c.p.c., quale condizione dell'azione, come l'interesse di colui che propone la domanda ad ottenere tutela giurisdizionale;
tale interesse deve essere concreto, cioè effettivo ed attuale, ossia esistente quantomeno al momento della decisione.
Secondo l'opinione tradizionale, questo sorge quando vi è uno sta-
Pag. 5 di 13 to di obbiettiva lesione del diritto e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a porvi rimedio. Tale interesse consiste, dun- que, nella necessità di ottenere dal processo la protezione dell'interesse sostanziale a semplice e sola affermazione da parte del soggetto della lesione di un proprio diritto.
Nel caso di specie, il bisogno di tutela giurisdizionale discende dal- la necessità dell'accertamento di un diritto soggettivo (la cittadi- nanza NA), altrimenti non ottenibile attraverso una domanda amministrativa, difatti, in base alla legislazione vigente ratione temporis, la trasmissione della DInza per linea materna è possibile solo per i figli nati dopo il 1° gennaio 1948.
Come difatti meglio specificato in ricorso, dall'unione dell'ava de- gli odierni ricorrenti con il sig. (anch'egli citta- Persona_4 dino italiano, ma naturalizzatosi cittadino americano in data 03-
08.11.1904 ossia prima della nascita del figlio), nasceva
[...]
in data 12.06.1915. Per_5
Quest'ultimo acquisiva, dunque, automaticamente la DInza americana in virtù della propria nascita sul suolo americano (si veda il Codice degli Stati Uniti d'America, titolo 8, Capitolo 11, sezione II) ma non anche la DInza NA iure sanguinis poiché il sig. , come detto, si era naturalizzato Persona_4 cittadino statunitense nell'anno 1915, ovvero prima della nascita del figlio per cui, alla luce della legislazione NA dell'epoca,
l'unione della Sig.ra con una persona avente cit- Parte_4 tadinanza straniera avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione NA, aveva deter- minato l'interruzione della trasmissione della DInza iure sanguinis, non solo in ragione del fatto che tale trasmissione era al tempo prevista dall'art. 1 della Legge 555/1912 – salvo casi marginali – unicamente per via paterna, ma anche perché l'art. 10 della predetta Legge stabiliva la perdita della DInza italia- na per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino stra- niero ( art. 10 legge 555/1912 “..la donna maritata non può assu- mere una DInza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra i coniugi…la donna DI che si ma- rita a uno straniero perde la DInza NA, sempreché' il
Pag. 6 di 13 marito possieda una DInza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”, circostanza, quest'ultima, verificatasi nel caso di specie, atteso che, in conseguenza della naturalizzazione del sig.
, la sig.ra in conformità alla Persona_4 Parte_4 legislazione al tempo vigente in materia di DInza, perdeva la propria DInza NA.
Si ritiene dunque sussistente l'interesse ad agire dei ricorrenti.
4. - Nel merito, il ricorso deve essere accolto per le ragioni che se- guono.
Com'è noto, per principio, il riconoscimento della DInza ita- liana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto quale discendente di cittadino italiano (ex art. 1, comma 1, Legge n. E' cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di DR cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apo- lidi, ovvero se il figlio non segue la DInza dei genitori se- condo la legge dello Stato al quale questi appartengono).
La legislazione NA, del resto, anche in regime della normati- va precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Leg- ge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della DInza ab origine ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e fi- glio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti di avo italiano emigrato all'estero si basano sostanzialmente sulla dimo- strazione della discendenza diretta da soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (nella specie l'ava emigra- ta); ed invero, al riguardo si è espressa la Suprema Corte di Cas- sazione a Sezioni Unite con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e
25318 del 2022, che hanno affermato il seguente principio di dirit- to: “secondo la tradizione giuridica NA, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla DInza
n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la DInza per atto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è
Pag. 7 di 13 imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla sem- plice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadi- nanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di tra- smissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto ec- cezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva”.
4.1. - Nel caso di specie, va rilevato, in primo luogo, che la sig.ra non si era mai volontariamente naturalizzata Parte_4 DI americana e, pertanto, non aveva mai spontaneamente rinunciato alla DInza NA come si evince dal certificato rilasciato in data 17.11.2022 dal Di partimento di Sicurezza In- terna degli Stati Uniti, di talché ella ha conservato la DInza NA trasmettendola, conseguentemente, ai propri discendenti.
Sul punto, infatti, deve ribadirsi quanto affermato dalla Suprema
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con le c.d. sentenze gemelle nn. 25317 e 25318 del 2022, ossia che l'acquisto della DInza straniera non implicava e non implica la perdita automatica della DInza NA, se ciò non sia avvenuto spontaneamente o se si sia verificato senza il concorso della volontà dell'interessato o se non sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cit- tadinanza NA.
Quanto alla linea di discendenza riportata in ricorso, la stessa trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debi- tamente tradotta e apostillata.
Orbene, da tale documentazione depositata emerge, come sopra anticipato, un evento astrattamente interruttivo della trasmissio- ne della DInza, poiché la sig.ra aveva Parte_4 avuto una relazione in USA – anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana – con il sig. , Persona_4 anch'egli nato in [...], ma naturalizzatosi cittadino americano il
03-08.11.1904, e dalla loro unione nasceva, nello Stato dell'Illinois
(USA), il 12.06.1915, , ovvero dopo l'avvenuta na- Persona_5 turalizzazione del proprio padre e sempre in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Ed invero, l'unione della Sig.ra con un citta- Persona_14 dino straniero avvenuto anteriormente al 1 gennaio 1948, data di
Pag. 8 di 13 entrata in vigore della Costituzione NA aveva determinato, sulla base della legge all'epoca vigente, l'interruzione della tra- smissione della DInza iure sanguinis, non solo in ragione del fatto che tale trasmissione era al tempo prevista dall'art. 1 della Legge 555/1912 – salvo casi marginali – unicamente per via paterna, ma anche perché l'art. 10 della predetta Legge stabiliva la perdita della DInza NA per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero (art. 10 legge 555/1912 “..la donna maritata non può assumere una DInza diversa da quella del marito anche se esista separazione personale fra i co- niugi…la donna DI che si marita a uno straniero perde la DInza NA, sempreché' il marito possieda una cittadi- nanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi”).
Va rilevato, in ogni caso, che tale situazione normativa mutava a seguito della nota sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del
1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555 (Disposizioni sul- la DInza NA), nella parte in cui prevedeva la perdita della DInza NA indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero, poiché in contrasto con l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravis- sima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e po- neva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola au- tomaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cit- tadino italiano.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 1 n. 1 L.
555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il fi- glio di DR DI .
Le suddette pronunce, tuttavia, furono inizialmente interpretate dalla giurisprudenza nel senso che gli effetti delle declaratorie di incostituzionalità potessero estendersi retroattivamente solo per il caso di figli nati da DR DI NA a partire dal 1° gen- naio 1948, data di entrata in vigore della Costituzione, ma non anche in caso di figli nati da DR DI NA dopo quella
Pag. 9 di 13 data, in quanto situazioni già definite prima dell'entrata in vigore della Costituzione stessa, determinando, in tal modo, una illegit- tima disparità di trattamento, atteso che non consentiva di veder riconosciuto il proprio status civitatis anche ai discendenti da cit- tadina NA nati anteriormente al 1° gennaio 1948.
Tale disparità di trattamento tra i discendenti da donna NA nati prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione è stata de- finitivamente risolta dalla Corte di Cassazione la quale, pronun- ciandosi a Sezioni Unite, con sentenza n. 4466 del 25 febbraio
2009, ha stabilito che va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla di- chiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 della Legge
n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quan- to la perdita senza la volontà della titolare della DInza è ef- fetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzio- nale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29
Cost.). Per lo stesso principio riacquista la DInza NA dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione de- scritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del
1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vi- gore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadi- no, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminato- ria>>.
L'interpretazione del Suprema Collegio consente, così di ricono- scere lo status civitatis di tutti coloro che potenziali cittadini ita- liani non hanno acquisito quello status esclusivamente per effet- to di una legge incostituzionale. Costoro, in quanto legittimati al riconoscimento del loro stato di DInza originario illegitti- mamente compresso, possono farlo valere incondizionatamente in conseguenza della rimozione dell'illegittimo impedimento legisla- tivo ed in considerazione della natura permanente ed imprescrit- tibile del diritto al riconoscimento della DInza (cfr. Cass.
s.u. 4466/2009, 19428/2017, 6205/2014).
Ne consegue che il matrimonio della donna DI NA con
Pag. 10 di 13 un cittadino straniero non è valso a privare la prima della cittadi- nanza NA, status che la donna stessa ha trasmesso alla sua discendenza e, pertanto, si deve ritenere che abbiano regolarmen- te acquisito dalla nascita la DInza NA anche gli odierni ricorrenti, non emergendo dagli atti fattispecie interruttive.
In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso merita acco- glimento, dovendo dichiararsi che i ricorrenti – ad eccezione di
– sono cittadini italiani iure sanguinis e Controparte_2 disporsi l'adozione, da parte del , dei prov- Controparte_11 vedimenti conseguenti.
4.2. - Per quanto attiene , invece, nello specifico alla situazione della sig.ra , dagli atti si evince che la Controparte_2 predetta non è discendente dell'ava NA, sicché non può dirsi che abbia acquisito la DInza NA iure sanguinis: dal te- nore del ricorso e dalla documentazione prodotta da parte ricor- rente, infatti, risulta unicamente che la citata sig.ra Parte_5 chele ha contratto matrimonio in data 08/04/1967 con il CP_2
Sig. (o ) , questo sì invece, di- Per_8 CP_1 Per_4 scendente diretto dell'ava DI NA e, Parte_4 per quanto detto innanzi, anch'egli cittadino italiano iure sangui- nis.
Ebbene, per quanto consta, al momento del predetto matrimonio era vigente l'art. 10 della legge 555/1912 il quale stabiliva che
"[1]la donna straniera che si marita ad un cittadino acquista la DInza NA". Le nozze, dunque, come dedotto dalla ri- corrente, sono state celebrate in epoca precedente alla data
(27.4.1983) di entrata in vigore della legge 123/1983, il cui articolo
1 ha introdotto un meccanismo diverso da quello previsto dagli artt. 10 e 11 della legge 555/1912, escludendo ogni automatismo nell'acquisto della DInza NA iure matrimonii. Tali ar- ticoli sono poi stati abrogati dalla legge 91/1992.
Ciò posto, in ragione della citata normativa, questo Tribunale considera meritevole di accoglimento anche la domanda della sig.ra , ritenendo applicabili gli artt. Controparte_2
10 e 11 della legge 555/1912 ratione temporis. Tanto anche, in ra- gione della circostanza ed in riferimento al previsto automatismo,
Pag. 11 di 13 che la richiedente abbia manifestato, attraverso la proposizione del ricorso, in ogni caso, l'intento di acquisire ila DInza, soddisfacendo così l'eventuale esigenza del consenso.
5. - Sussistono giusti motivi, in ragione della peculiarità della ma- teria e delle questioni trattate e della mancata costituzione di par- te resistente, per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pro- nunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_11
- DICHIARA che i ricorrenti:
1. , nato negli Stati Uniti Controparte_1
d'America il 14.06.1946;
2. , nata negli Stati Uniti Persona_1
d'America il 04.03.1970;
3. , nato negli Stati Uniti d'America il Controparte_3
21.09.1997;
4. , nato negli Stati Uniti d'America il Controparte_4
28.11.1999;
5. , nata negli Stati Uniti Persona_2
d'America il 07.09.1972;
6. , nato negli Stati Uniti Controparte_6
d'America il 12.09.2006;
7. , nato negli Stati Uniti Controparte_7
d'America il 22.08.1999;
8. , nato negli Stati Uniti Persona_3
d'America il 26.06.1974;
9. , nato negli Stati Uniti Controparte_9
d'America il 12.04.2010;
10. , nata negli Stati Uniti Controparte_10
d'America il 05.08.2012;
11. , nato negli Stati Uniti Parte_1
d'America il 19.02.2002; sono cittadini italiani iure sanguinis dalla nascita;
Pag. 12 di 13 - DICHIARA che la ricorrente , nata Controparte_2 negli Stati Uniti d'America il 14.07.1947, è DI NA iure matrimonii dal 08.04.1967;
- , e per esso, CP_13 Controparte_11 all'Ufficiale dello stato civile del Comune di TE LU (Pz), ovvero ogni altro competente, di procedere alle iscrizioni, trascri- zioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cit- tadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali co- municazioni alle autorità consolari competenti;
- DICHIARA le spese di lite integralmente compensate;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 27.06.2025
Il Giudice dott. Filippo Palumbo
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