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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/06/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7514/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Russo Bavisotto;
- parte ricorrente -
e
(c.f. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Casella;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 22 luglio 2022 , infermiera professionale Parte_2
addetta al reparto di Medicina Nucleare dell' Parte_3
, ha contestato la nota 34004/1 del 9 dicembre 2021 (e i
[...] successivi atti comportamento esecutivi della medesima da parte del personale preposto), con cui l' vietava, a partire dal 15 dicembre 2021, l'accesso ai luoghi Controparte_1
di lavoro a tutto il personale non in possesso di certificazione attestante il completamento del ciclo vaccinale imposto dalle richiamate norme e, quindi, ha chiesto
1 - in via pregiudiziale, 1) di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea al fine di ottenere una pronuncia sulla compatibilità degli artt. 9 comma 2 dl
52/21, 4 ter (vecchia formulazione), 4ter1 e 4 quater d.l. 44/2021 (e delle altre norme restrittive emergenziali richiamate in ricorso) con il divieto di discriminazione, sancito dal regolamento n. 953/2021, nonché, dalla Carta fondamentale dei diritti umani, e con il principio di proporzionalità delle norme in tema di divieto di accesso ai luoghi di lavoro;
2) di valutare la rilevanza e la non manifesta inammissibilità delle sollevate eccezioni di incostituzionalità ai fini del rinvio alla Corte Costituzionale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate);
- nel merito, 1) di annullare e/o dichiarare illegittimi, per il tempo della loro efficacia gli atti impugnati, accertando il diritto della ricorrente allo svolgimento del proprio lavoro di CPSI dipendente del Reparto di Medicina Nucleare , CP_1
dell' convenuta, con ogni provvedimento correlativo e Controparte_1
conseguenziale ed ordinando all'Amministrazione il ripristino giuridico ed economico del rapporto di lavoro, a partire dal 15 dicembre 2021 e sino alla riammissione in servizio;
2-a) di condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a causa della “sospensione” impugnata, con ogni accessorio di legge, oltreché, al risarcimento del danno biologico, e morale patito per effetto della illegittimità dei provvedimenti impugnati e di quello esistenziale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
oltre al danno emergente per spese di tamponi ed ogni altra spesa o mancato guadagno che sarà dimostrato;
mentre, in subordine, 2-b) accertare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno alimentare nella misura del 50% delle retribuzioni dovute, nonché, al risarcimento del danno di cui sopra, con condanna ai relativi pagamenti, oltre accessori (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate)
Con la memoria di costituzione depositata il 24 dicembre 2024 l'
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, Parte_3
argomentando circa la sua tardività, inammissibilità ed infondatezza (cfr. memoria).
All'udienza del 13 giugno 2025 parte ricorrente ha confermato la rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese giudiziali, e la convenuta ha accettato, aderendovi, la superiore richiesta (cfr. verbale e precedenti note conclusionali).
2 In ossequio alle convergenti richieste delle parti, dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 7514/2022 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Francesco Russo Bavisotto;
- parte ricorrente -
e
(c.f. Controparte_1
), parte rappresentata e difesa dall'avv. Valeria Casella;
P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 13/06/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 22 luglio 2022 , infermiera professionale Parte_2
addetta al reparto di Medicina Nucleare dell' Parte_3
, ha contestato la nota 34004/1 del 9 dicembre 2021 (e i
[...] successivi atti comportamento esecutivi della medesima da parte del personale preposto), con cui l' vietava, a partire dal 15 dicembre 2021, l'accesso ai luoghi Controparte_1
di lavoro a tutto il personale non in possesso di certificazione attestante il completamento del ciclo vaccinale imposto dalle richiamate norme e, quindi, ha chiesto
1 - in via pregiudiziale, 1) di rinviare gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione
Europea al fine di ottenere una pronuncia sulla compatibilità degli artt. 9 comma 2 dl
52/21, 4 ter (vecchia formulazione), 4ter1 e 4 quater d.l. 44/2021 (e delle altre norme restrittive emergenziali richiamate in ricorso) con il divieto di discriminazione, sancito dal regolamento n. 953/2021, nonché, dalla Carta fondamentale dei diritti umani, e con il principio di proporzionalità delle norme in tema di divieto di accesso ai luoghi di lavoro;
2) di valutare la rilevanza e la non manifesta inammissibilità delle sollevate eccezioni di incostituzionalità ai fini del rinvio alla Corte Costituzionale (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate);
- nel merito, 1) di annullare e/o dichiarare illegittimi, per il tempo della loro efficacia gli atti impugnati, accertando il diritto della ricorrente allo svolgimento del proprio lavoro di CPSI dipendente del Reparto di Medicina Nucleare , CP_1
dell' convenuta, con ogni provvedimento correlativo e Controparte_1
conseguenziale ed ordinando all'Amministrazione il ripristino giuridico ed economico del rapporto di lavoro, a partire dal 15 dicembre 2021 e sino alla riammissione in servizio;
2-a) di condannare l'Amministrazione convenuta al pagamento delle retribuzioni non corrisposte a causa della “sospensione” impugnata, con ogni accessorio di legge, oltreché, al risarcimento del danno biologico, e morale patito per effetto della illegittimità dei provvedimenti impugnati e di quello esistenziale, nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
oltre al danno emergente per spese di tamponi ed ogni altra spesa o mancato guadagno che sarà dimostrato;
mentre, in subordine, 2-b) accertare il suo diritto al riconoscimento dell'assegno alimentare nella misura del 50% delle retribuzioni dovute, nonché, al risarcimento del danno di cui sopra, con condanna ai relativi pagamenti, oltre accessori (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate)
Con la memoria di costituzione depositata il 24 dicembre 2024 l'
[...]
ha chiesto il rigetto del ricorso, Parte_3
argomentando circa la sua tardività, inammissibilità ed infondatezza (cfr. memoria).
All'udienza del 13 giugno 2025 parte ricorrente ha confermato la rinuncia al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese giudiziali, e la convenuta ha accettato, aderendovi, la superiore richiesta (cfr. verbale e precedenti note conclusionali).
2 In ossequio alle convergenti richieste delle parti, dunque, va dichiarata la cessazione della materia del contendere con l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, dichiara cessata la materia del contendere;
dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Così deciso il 13/06/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
3